Art. 42. Radiazione
La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale puo' essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' professionale.
Importano di diritto la radiazione dall'albo o dallo elenco speciale.
a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell' articolo 222, comma secondo, del codice penale , o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale puo' essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' professionale.
Importano di diritto la radiazione dall'albo o dallo elenco speciale.
a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell' articolo 222, comma secondo, del codice penale , o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.