TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3508/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Romito
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Curci Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 02/07/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 20/07/2002 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modugno (BA) al n. 73, parte II, serie B, anno 2002; dalla loro unione sono nati tre figli: nato il [...], Persona_1 Persona_2 nata il [...] e nato il [...];
[...] Persona_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 26.11.2024 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] Parte_1
e , nata il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario Controparte_1 in data 20/07/2002 in Bari trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modugno (BA) al n. 73, parte II, serie B, anno 2002 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato nei registri informatici il 02/07/2024 iscritto al n. r.g. 3508/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 14/01/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo