Articolo 1 della Legge 7 luglio 1960, n. 762
Articolo 2
Versione
19 agosto 1960
Art. 1.
Per il funzionamento della Commissione per il riordinamento, il reperimento e la pubblicazione dei documenti diplomatici relativi al periodo 1861-1943, e' autorizzata l'ulteriore spesa, di lire 12.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 9.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 3.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61.
Entrata in vigore il 19 agosto 1960