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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AFRUNE STEFANO e Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'assegno sociale stante il possesso dei requisiti ex lege previsti e quindi condannare parte resistente alla corresponsione dell'assegno sociale in favore del ricorrente, con decorrenza e nella misura di legge, nonché al pagamento di tutti gli arretrati medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali o di rivalutazione monetari
Con vittoria di spese e con richiesta sin da ora ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di codesto procuratore che si dichiara antistatario, in caso di vittoria nel giudizio, per richiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore.
Per la parte convenuta:
pagina 1 di 4 IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE Dichiarare la litispendenza in relazione alla causa RG n.
2856/2024 innanzi al Tribunale di Brescia e disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo IN
VIA PRINCIPALE Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio promosso da è volto ad ottenere l'assegno sociale ex art.3 comma 6 Parte_1
L.335/1995, il cui riconoscimento, a seguito della domanda presentata dalla ricorrente il 28.4.2023 e del successivo ricorso amministrativo, è stato escluso dal perché Controparte_3
“sulla base della documentazione prodotta non è stata provata la permanenza decennale stabile e continuativa sul territorio italiano.” (docc. 1,2,3 ric. e docc. 2 e 3 conv.).
La ricorrente ha contestato l'assenza del requisito residenziale, producendo a tal riguardo il certificato storico di residenza;
ha inoltre prodotto il permesso di soggiorno.
Costituendosi in giudizio, , in via preliminare, ha eccepito la litispendenza per essere già stata CP_1 proposta dalla ricorrente la domanda oggetto di giudizio con ricorso innanzi al Tribunale di Brescia
(RG n. 2856/2024).
Nel merito, ha rilevato che l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento CP_1 dell'assegno sociale incombe sulla parte ricorrente e ha dedotto che la stessa, in particolare, non ha dimostrato il requisito della permanenza continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni, oltre ad essere risultata sprovvista del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
***
L'eccezione di litispendenza è infondata visto che il ricorso da cui è derivato il procedimento
2856/2024 pendente dinnanzi a questo Tribunale, come è incontestato, è stato proposto da PE
, coniuge della ricorrente e pertanto, non essendovi identità di parti, non sussiste litispendenza
[...] ex art.39 c.p.c.
Nel merito.
Ai fini che qui rilevano, requisito per il riconoscimento dell'assegno sociale, oltre al titolo di soggiorno,
è il soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni ai sensi dell'art.20 comma 10 D.L.112/2008, convertito in L.133/2008,
pagina 2 di 4 Come affermato dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza 6.5.2021 n.114, la prova di tale requisito non può essere fornita esclusivamente con il possesso, sul piano formale, del certificato storico di residenza in Italia e del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dovendo l'interessato fornire la prova, anche giovandosi di presunzioni, della presenza effettiva, in via continuativa, sul territorio nazionale.
Nel caso di specie il solo elemento di prova offerto dalla ricorrente è costituito dal certificato storico di residenza - rilasciato dal Comune di in data 24.4.2023, da cui risulta che la ricorrente è stata CP_3 iscritta nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) il 30.12.2010 - che, per le ragioni anzidette, non prova la circostanza fattuale della effettiva presenza continuativa sul territorio nazionale per dieci anni.
La ricorrente non ha offerto alcun ulteriore elemento di prova. Né documentale, in quanto i soli documenti prodotti sono costituiti da: i citati docc.1,2,3 che attengono al procedimento in sede amministrativa e quindi del tutto neutri ai presenti fini;
il permesso di soggiorno, doc.5 e la carta di soggiorno familiare prodotto con la memoria autorizzata 4.5.2025, che attengono all'ulteriore requisito richiesto ai fini del riconoscimento della prestazione, costituito dal titolo di soggiorno;
lo stato di famiglia e matrimonio - doc.
6 - che ugualmente nulla comprova relativamente al requisito in questione.
La ricorrente non ha offerto di dimostrare la circostanza neppure con la prova orale, non avendo allegato alcuna circostanza di fatto (come ad esempio svolgimento di attività lavorativa) utile ai fini del giudizio e indicato alcun teste.
Non avendo la ricorrente provato il requisito del soggiorno legale in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale ex art. 20, comma 10, D.L. 112/08, conv. in L.133/08, il ricorso deve essere rigettato.
Considerata la particolarità della vicenda, le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone: rigetta il ricorso;
spese compensate pagina 3 di 4 Brescia, 3 luglio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AFRUNE STEFANO e Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'assegno sociale stante il possesso dei requisiti ex lege previsti e quindi condannare parte resistente alla corresponsione dell'assegno sociale in favore del ricorrente, con decorrenza e nella misura di legge, nonché al pagamento di tutti gli arretrati medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali o di rivalutazione monetari
Con vittoria di spese e con richiesta sin da ora ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di codesto procuratore che si dichiara antistatario, in caso di vittoria nel giudizio, per richiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore.
Per la parte convenuta:
pagina 1 di 4 IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE Dichiarare la litispendenza in relazione alla causa RG n.
2856/2024 innanzi al Tribunale di Brescia e disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo IN
VIA PRINCIPALE Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio promosso da è volto ad ottenere l'assegno sociale ex art.3 comma 6 Parte_1
L.335/1995, il cui riconoscimento, a seguito della domanda presentata dalla ricorrente il 28.4.2023 e del successivo ricorso amministrativo, è stato escluso dal perché Controparte_3
“sulla base della documentazione prodotta non è stata provata la permanenza decennale stabile e continuativa sul territorio italiano.” (docc. 1,2,3 ric. e docc. 2 e 3 conv.).
La ricorrente ha contestato l'assenza del requisito residenziale, producendo a tal riguardo il certificato storico di residenza;
ha inoltre prodotto il permesso di soggiorno.
Costituendosi in giudizio, , in via preliminare, ha eccepito la litispendenza per essere già stata CP_1 proposta dalla ricorrente la domanda oggetto di giudizio con ricorso innanzi al Tribunale di Brescia
(RG n. 2856/2024).
Nel merito, ha rilevato che l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento CP_1 dell'assegno sociale incombe sulla parte ricorrente e ha dedotto che la stessa, in particolare, non ha dimostrato il requisito della permanenza continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni, oltre ad essere risultata sprovvista del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
***
L'eccezione di litispendenza è infondata visto che il ricorso da cui è derivato il procedimento
2856/2024 pendente dinnanzi a questo Tribunale, come è incontestato, è stato proposto da PE
, coniuge della ricorrente e pertanto, non essendovi identità di parti, non sussiste litispendenza
[...] ex art.39 c.p.c.
Nel merito.
Ai fini che qui rilevano, requisito per il riconoscimento dell'assegno sociale, oltre al titolo di soggiorno,
è il soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni ai sensi dell'art.20 comma 10 D.L.112/2008, convertito in L.133/2008,
pagina 2 di 4 Come affermato dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza 6.5.2021 n.114, la prova di tale requisito non può essere fornita esclusivamente con il possesso, sul piano formale, del certificato storico di residenza in Italia e del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dovendo l'interessato fornire la prova, anche giovandosi di presunzioni, della presenza effettiva, in via continuativa, sul territorio nazionale.
Nel caso di specie il solo elemento di prova offerto dalla ricorrente è costituito dal certificato storico di residenza - rilasciato dal Comune di in data 24.4.2023, da cui risulta che la ricorrente è stata CP_3 iscritta nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) il 30.12.2010 - che, per le ragioni anzidette, non prova la circostanza fattuale della effettiva presenza continuativa sul territorio nazionale per dieci anni.
La ricorrente non ha offerto alcun ulteriore elemento di prova. Né documentale, in quanto i soli documenti prodotti sono costituiti da: i citati docc.1,2,3 che attengono al procedimento in sede amministrativa e quindi del tutto neutri ai presenti fini;
il permesso di soggiorno, doc.5 e la carta di soggiorno familiare prodotto con la memoria autorizzata 4.5.2025, che attengono all'ulteriore requisito richiesto ai fini del riconoscimento della prestazione, costituito dal titolo di soggiorno;
lo stato di famiglia e matrimonio - doc.
6 - che ugualmente nulla comprova relativamente al requisito in questione.
La ricorrente non ha offerto di dimostrare la circostanza neppure con la prova orale, non avendo allegato alcuna circostanza di fatto (come ad esempio svolgimento di attività lavorativa) utile ai fini del giudizio e indicato alcun teste.
Non avendo la ricorrente provato il requisito del soggiorno legale in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale ex art. 20, comma 10, D.L. 112/08, conv. in L.133/08, il ricorso deve essere rigettato.
Considerata la particolarità della vicenda, le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone: rigetta il ricorso;
spese compensate pagina 3 di 4 Brescia, 3 luglio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4