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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Covi Presidente dott. Alex Tarneller Giudice dott.ssa Silvia Rosà Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. r.g. 743/2025 promosso da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. FONTANA ROS MASSIMO e dall'avv. QUARTANA FRANCESCA, presso i quali ha eletto domicilio;
RECLAMANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DI NARDA MATTEO, presso il quale ha eletto domicilio
RECLAMATA
CONCLUSIONI
Di parte reclamante:
1. In via principale, che il Tribunale voglia revocare l'ordinanza di perenzione del 06/02/2025, ritenendo validamente depositata l'istanza di vendita del 23/12/2024.
2. In via subordinata, che venga disposta la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., con autorizzazione al nuovo deposito dell'istanza di vendita nel fascicolo corretto.
Di parte reclamata:
pagina 1 di 5 respingere integralmente, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, strumentale e pretestuoso, il reclamo proposto in nome della per tutti i motivi in narrativa Parte_1
analiticamente dedotti con conseguente conferma integrale ed in ogni sua parte del provvedimento emanato il 6 febbraio 2025 con il quale il competente Giudice della esecuzione nel procedimento sub R.G.E. 1079/2024, designato nella persona del Dr. Stefano Stoppani, preso atto della mancata presentazione della istanza di vendita nel termine di giorni quarantacinque stabilito dall'art. 497 cod. proc. civ. da parte della creditrice procedente, ha dichiarato la perenzione del pignoramento eseguito disponendo la liberazione del compendio nonché rigettare la domanda di rimessione in termini ex adverso proposta in via subordinata.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre gli accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con reclamo interposto ex art. 630 c.p.c. in data 21/2/2025 avverso l'ordinanza del G.E. dd.
6/2/2025, comunicata il 10.2.2025, dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva n.
1079/2024 R.G.Es., la reclamante ha esposto quanto segue: Parte_1
- di avere promosso con atto di pignoramento dd. 1/10/2024 l'esecuzione forzata nei confronti della debitrice esecutata per il recupero della somma Controparte_1 di € 22.532,28 in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 838/2024, emesso in data 12/7/2024 dal Tribunale di Bolzano;
- che in data 23/12/2024 la creditrice procedente, a mezzo del proprio difensore, ha regolarmente depositato nel PCT l'istanza di vendita nei termini previsti dall'art. 497 c.p.c.;
- che in data 27/12/2024 il sistema telematico del Tribunale di Bolzano ha confermato l'accettazione del deposito dell'istanza;
- che, tuttavia, a causa di un mero errore materiale, l'istanza di vendita è stata associata ad un numero di R.G. errato, sebbene le parti del procedimento fossero corrette e coincidenti;
- che con decreto del 6/2/2025, il G.E. ha dichiarato la perenzione della procedura esecutiva per mancato deposito dell'istanza di vendita entro 45 giorni dal pignoramento, disponendo la liberazione dei beni pignorati;
- che tale provvedimento è errato in quanto l'istanza di vendita era stata regolarmente depositata nei termini, ed il G.E. non ha rilevato la presenza dell'istanza all'interno del sistema telematico, incorrendo in un errore materiale, per cui è stata depositata in data
10/2/2025 relativa istanza di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c.;
pagina 2 di 5 - che in ogni caso, non avendo il G.E. ancora disposto sull'istanza di correzione materiale, la creditrice procedente interpone reclamo per vedere riformata la pronuncia di estinzione del processo esecutivo.
La reclamante ha formulato quattro motivi di reclamo:
1. ha lamentato la sussistenza di errore materiale nell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione, che dovrebbe quindi correggersi d'ufficio, atteso che la documentazione depositata in atti dimostrerebbe l'avvenuto deposito dell'istanza di vendita;
2. ha dedotto che gli errori formali non potrebbero in ogni caso compromettere il diritto all'esecuzione forzata, se l'atto richiesto è stato effettivamente posto in essere nei termini previsti;
3. ha rilevato che l'ordinanza impugnata è viziata da un errore di fatto immediatamente verificabile, come dimostrato dalla documentazione in atti, per cui dovrebbe essere immediatamente revocata d'ufficio;
4. ha infine invocato la rimessione in termini, in applicazione dei principi di buona fede processuale e tutela del creditore.
1.2. Si è costituita nel procedimento di reclamo con comparsa depositata il 15/4/2025 la reclamata istando per l'integrale rigetto del reclamo con vittoria di Controparte_1
spese.
1.3. La reclamante ha depositato in data 15/4/2025 note scritte, in cui ha dichiarato che il G.E. ha medio tempore rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale, ed ha quindi insistito per l'accoglimento dell'interposto reclamo.
2.1. In primo luogo, il Collegio osserva che, sebbene la procedura di reclamo risulti iscritta a ruolo
(sub R.G. n. 743/2025) solamente in data 11/3/2025, in realtà il reclamo è stato interposto da parte reclamante già in data 21/2/2025 nella stessa procedura d'espropriazione mobiliare sub R.G.Es. n.
1079/2024. Successivamente, in data 6/3/2025 il G.E. ha disposto la trasmissione degli atti alla
Presidente di Sezione per la riassegnazione del reclamo al competente Collegio, ed il nuovo fascicolo d'ufficio della procedura di reclamo è stato quindi formato il 11/3/2025.
Ne consegue che il reclamo è stato tempestivamente interposto.
2.2. Nel merito, il reclamo è infondato per le seguenti ragioni.
Dalla documentazione prodotta dalla reclamante non emerge affatto che ella abbia depositato l'istanza di vendita nella procedura esecutiva sub R.G.Es. 1079/2024.
La notificazione della Cancelleria, pervenuta via PEC alla parte reclamante in data 27.12.2025 ai sensi del D.L. 179/2012, è infatti relativa alla diversa procedura R.G.Es. 981/2024 (pendente fra le pagina 3 di 5 medesime parti), in cui parte reclamante ha evidentemente eseguito il deposito dell'istanza di vendita.
Alcuna comunicazione è pervenuta alla parte reclamante riguardo la procedura esecutiva R.G.Es.
1079/2024, nella quale non è stata depositata alcuna istanza di vendita entro il termine di cui all'art. 427 c.p.c. (come anche attestato dal registro storico del fascicolo prodotto da parte reclamata).
Inoltre, ed in ogni caso, l'istanza di rimessione in termini, formulata da parte reclamante ai sensi dell'art. 153 c.p.c., non può essere accolta, atteso che la reclamante non ha dimostrato (invero neppure allegato) che la decadenza in cui è incorsa per il mancato deposito dell'istanza di vendita nella procedura esecutiva R.G.Es. 1079/2024 sia dipesa da causa ad ella non imputabile.
In particolare, la reclamante allega che “a causa di un mero errore materiale, l'istanza di vendita
è stata associata a un numero di RG errato, sebbene le parti del procedimento fossero corrette e coincidenti”, ma tale asserzione è evidentemente inidonea a giustificare una rimessione in termini, atteso che l'errore materiale nell'indicazione del numero di R.G. all'atto del deposito dell'istanza di vendita da parte dell'istante non rappresenta una causa non imputabile a quest'ultima.
Ne consegue che l'ordinanza dd.
6.2.2025 resa dal G.E., con cui è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva e disposta la liberazione dei beni pignorati, è corretta.
Il reclamo interposto dalla creditrice pignorante va dunque respinto, con onere delle spese del presente procedimento a carico di quest'ultima (art. 91 c.p.c.).
3. La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella “procedimenti cautelari”, scaglione di valore fino ad
€ 26.000,00), con applicazione dei parametri minimi (in considerazione della ridotta attività processuale espletata e della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dunque in complessivi € 1.150,00 per onorari, oltre accessori di legge.
In considerazione del rigetto del reclamo, sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante , ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito Parte_1 con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il reclamo interposto da avverso l'ordinanza dd. 6.2.2025 Parte_1
pagina 4 di 5 dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva resa dal G.E. nel procedimento sub R.G.Es.
1079/2024, e, per l'effetto, conferma la detta ordinanza;
2. Condanna la parte reclamante a rimborsare alla parte reclamata le spese di lite, che si liquidano in € 1.150,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Dà atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico delle spese di giustizia di cui al DPR del 30 maggio 2002 n. 115, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
La Presidente La Giudice est.
Dott.ssa Elena Covi Dott.ssa Silvia Rosà
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Covi Presidente dott. Alex Tarneller Giudice dott.ssa Silvia Rosà Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. r.g. 743/2025 promosso da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. FONTANA ROS MASSIMO e dall'avv. QUARTANA FRANCESCA, presso i quali ha eletto domicilio;
RECLAMANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DI NARDA MATTEO, presso il quale ha eletto domicilio
RECLAMATA
CONCLUSIONI
Di parte reclamante:
1. In via principale, che il Tribunale voglia revocare l'ordinanza di perenzione del 06/02/2025, ritenendo validamente depositata l'istanza di vendita del 23/12/2024.
2. In via subordinata, che venga disposta la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., con autorizzazione al nuovo deposito dell'istanza di vendita nel fascicolo corretto.
Di parte reclamata:
pagina 1 di 5 respingere integralmente, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, strumentale e pretestuoso, il reclamo proposto in nome della per tutti i motivi in narrativa Parte_1
analiticamente dedotti con conseguente conferma integrale ed in ogni sua parte del provvedimento emanato il 6 febbraio 2025 con il quale il competente Giudice della esecuzione nel procedimento sub R.G.E. 1079/2024, designato nella persona del Dr. Stefano Stoppani, preso atto della mancata presentazione della istanza di vendita nel termine di giorni quarantacinque stabilito dall'art. 497 cod. proc. civ. da parte della creditrice procedente, ha dichiarato la perenzione del pignoramento eseguito disponendo la liberazione del compendio nonché rigettare la domanda di rimessione in termini ex adverso proposta in via subordinata.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre gli accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con reclamo interposto ex art. 630 c.p.c. in data 21/2/2025 avverso l'ordinanza del G.E. dd.
6/2/2025, comunicata il 10.2.2025, dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva n.
1079/2024 R.G.Es., la reclamante ha esposto quanto segue: Parte_1
- di avere promosso con atto di pignoramento dd. 1/10/2024 l'esecuzione forzata nei confronti della debitrice esecutata per il recupero della somma Controparte_1 di € 22.532,28 in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 838/2024, emesso in data 12/7/2024 dal Tribunale di Bolzano;
- che in data 23/12/2024 la creditrice procedente, a mezzo del proprio difensore, ha regolarmente depositato nel PCT l'istanza di vendita nei termini previsti dall'art. 497 c.p.c.;
- che in data 27/12/2024 il sistema telematico del Tribunale di Bolzano ha confermato l'accettazione del deposito dell'istanza;
- che, tuttavia, a causa di un mero errore materiale, l'istanza di vendita è stata associata ad un numero di R.G. errato, sebbene le parti del procedimento fossero corrette e coincidenti;
- che con decreto del 6/2/2025, il G.E. ha dichiarato la perenzione della procedura esecutiva per mancato deposito dell'istanza di vendita entro 45 giorni dal pignoramento, disponendo la liberazione dei beni pignorati;
- che tale provvedimento è errato in quanto l'istanza di vendita era stata regolarmente depositata nei termini, ed il G.E. non ha rilevato la presenza dell'istanza all'interno del sistema telematico, incorrendo in un errore materiale, per cui è stata depositata in data
10/2/2025 relativa istanza di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c.;
pagina 2 di 5 - che in ogni caso, non avendo il G.E. ancora disposto sull'istanza di correzione materiale, la creditrice procedente interpone reclamo per vedere riformata la pronuncia di estinzione del processo esecutivo.
La reclamante ha formulato quattro motivi di reclamo:
1. ha lamentato la sussistenza di errore materiale nell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione, che dovrebbe quindi correggersi d'ufficio, atteso che la documentazione depositata in atti dimostrerebbe l'avvenuto deposito dell'istanza di vendita;
2. ha dedotto che gli errori formali non potrebbero in ogni caso compromettere il diritto all'esecuzione forzata, se l'atto richiesto è stato effettivamente posto in essere nei termini previsti;
3. ha rilevato che l'ordinanza impugnata è viziata da un errore di fatto immediatamente verificabile, come dimostrato dalla documentazione in atti, per cui dovrebbe essere immediatamente revocata d'ufficio;
4. ha infine invocato la rimessione in termini, in applicazione dei principi di buona fede processuale e tutela del creditore.
1.2. Si è costituita nel procedimento di reclamo con comparsa depositata il 15/4/2025 la reclamata istando per l'integrale rigetto del reclamo con vittoria di Controparte_1
spese.
1.3. La reclamante ha depositato in data 15/4/2025 note scritte, in cui ha dichiarato che il G.E. ha medio tempore rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale, ed ha quindi insistito per l'accoglimento dell'interposto reclamo.
2.1. In primo luogo, il Collegio osserva che, sebbene la procedura di reclamo risulti iscritta a ruolo
(sub R.G. n. 743/2025) solamente in data 11/3/2025, in realtà il reclamo è stato interposto da parte reclamante già in data 21/2/2025 nella stessa procedura d'espropriazione mobiliare sub R.G.Es. n.
1079/2024. Successivamente, in data 6/3/2025 il G.E. ha disposto la trasmissione degli atti alla
Presidente di Sezione per la riassegnazione del reclamo al competente Collegio, ed il nuovo fascicolo d'ufficio della procedura di reclamo è stato quindi formato il 11/3/2025.
Ne consegue che il reclamo è stato tempestivamente interposto.
2.2. Nel merito, il reclamo è infondato per le seguenti ragioni.
Dalla documentazione prodotta dalla reclamante non emerge affatto che ella abbia depositato l'istanza di vendita nella procedura esecutiva sub R.G.Es. 1079/2024.
La notificazione della Cancelleria, pervenuta via PEC alla parte reclamante in data 27.12.2025 ai sensi del D.L. 179/2012, è infatti relativa alla diversa procedura R.G.Es. 981/2024 (pendente fra le pagina 3 di 5 medesime parti), in cui parte reclamante ha evidentemente eseguito il deposito dell'istanza di vendita.
Alcuna comunicazione è pervenuta alla parte reclamante riguardo la procedura esecutiva R.G.Es.
1079/2024, nella quale non è stata depositata alcuna istanza di vendita entro il termine di cui all'art. 427 c.p.c. (come anche attestato dal registro storico del fascicolo prodotto da parte reclamata).
Inoltre, ed in ogni caso, l'istanza di rimessione in termini, formulata da parte reclamante ai sensi dell'art. 153 c.p.c., non può essere accolta, atteso che la reclamante non ha dimostrato (invero neppure allegato) che la decadenza in cui è incorsa per il mancato deposito dell'istanza di vendita nella procedura esecutiva R.G.Es. 1079/2024 sia dipesa da causa ad ella non imputabile.
In particolare, la reclamante allega che “a causa di un mero errore materiale, l'istanza di vendita
è stata associata a un numero di RG errato, sebbene le parti del procedimento fossero corrette e coincidenti”, ma tale asserzione è evidentemente inidonea a giustificare una rimessione in termini, atteso che l'errore materiale nell'indicazione del numero di R.G. all'atto del deposito dell'istanza di vendita da parte dell'istante non rappresenta una causa non imputabile a quest'ultima.
Ne consegue che l'ordinanza dd.
6.2.2025 resa dal G.E., con cui è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva e disposta la liberazione dei beni pignorati, è corretta.
Il reclamo interposto dalla creditrice pignorante va dunque respinto, con onere delle spese del presente procedimento a carico di quest'ultima (art. 91 c.p.c.).
3. La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella “procedimenti cautelari”, scaglione di valore fino ad
€ 26.000,00), con applicazione dei parametri minimi (in considerazione della ridotta attività processuale espletata e della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dunque in complessivi € 1.150,00 per onorari, oltre accessori di legge.
In considerazione del rigetto del reclamo, sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante , ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito Parte_1 con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il reclamo interposto da avverso l'ordinanza dd. 6.2.2025 Parte_1
pagina 4 di 5 dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva resa dal G.E. nel procedimento sub R.G.Es.
1079/2024, e, per l'effetto, conferma la detta ordinanza;
2. Condanna la parte reclamante a rimborsare alla parte reclamata le spese di lite, che si liquidano in € 1.150,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Dà atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico delle spese di giustizia di cui al DPR del 30 maggio 2002 n. 115, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
La Presidente La Giudice est.
Dott.ssa Elena Covi Dott.ssa Silvia Rosà
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