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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2024 R.G. vertente fra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
13, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Santarsiero, ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Potenza alla Via Isca del Pioppo, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito Antonio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in
Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato 1 marzo 2024 e ritualmente notificato, la signora deduceva Parte_1
di aver lavorato dal 7/01/2010 al 15/10/2022 alle dipendenze della Controparte_2
con sede legale in Potenza alla C.da Tora n. 4, società che si occupa di attività di lavanderie industriali. Per l'intero periodo lavorativo, ha espletato mansioni di operatore alla lavanderia la cui attività, espletata in maniera continuativa e ripetuta nell'arco della vita lavorativa ha determinato, secondo quanto prospettato, una costante movimentazione manuale di carichi da parte della ricorrente.
In data 16/11/2022, la sig.ra denunciava all' la malattia professionale, pratica Parte_1 CP_1
n. 518553267, per “Ernia discale C6- C7. Ernie discali L4-L5 e L5-S1. Radicolopatia brachiale dx” dovuta alla movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro.
Con nota del 26/09/2023 l' sede di Potenza, comunicava, alla ricorrente che, con CP_1
riferimento alla pratica di malattia professionale n. 518553267, del 16/11/2022, gestione: 120,
“GLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA
PROFESSIONALE CONSENTONO DI ESCLUDERE L'ESISTENZA DI NESSO CAUSALE
TRA IL RISCHIO LAVOARATIVO CUI E' STATO/E' ESPOSTO E LA MALATTIA
DENUNCIATA. LA PRATICA PERTANTO VIENE ARCHIVIATA.
CONTRO
IL
PROVVEDIMENTO PUO' ESSERE AVANZATA OPPOSIZIONE …”.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_3
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per accertare e dichiarare
1) la sussistenza del nesso di causalità tra l'espletamento delle mansioni, da parte della ricorrente, riportate nel corpo dell'atto e il danno occorso alla stessa inoccasione dell'attività lavorativa, dunque, il riconoscimento della c.d. “malattia professionale” e, per l'effetto; 2) accertare e dichiarare la percentuale del danno biologico nella misura dell'8% o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
3) condannare l' in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore della sig.ra della somma individuata in base Parte_1
alla percentuale di danno biologico accertata, in virtù dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio
2000 e del D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr.; 4) condannare l' in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente di ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
5) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze CP_1
del giudizio da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 5 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “La signora Parte_1
è affetta da “Ernia discale L4-L5 con impegno foraminale a destra. Ernia discale mediana- paramediana L5-S1” La malattia sopra accertata e' causa diretta e unica del servizio prestato dalla perizianda. Il danno biologico accertato e' globalmente quantificabile nella misura del 6% (seipercento). L'epoca di decorrenza e' quella della denuncia di malattia professionale: novembre 2022.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 1.3.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza della Parte_1
patologia di cui risulta affetta, pari al 6 % ;
3 2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 4 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2024 R.G. vertente fra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
13, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Santarsiero, ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Potenza alla Via Isca del Pioppo, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito Antonio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in
Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato 1 marzo 2024 e ritualmente notificato, la signora deduceva Parte_1
di aver lavorato dal 7/01/2010 al 15/10/2022 alle dipendenze della Controparte_2
con sede legale in Potenza alla C.da Tora n. 4, società che si occupa di attività di lavanderie industriali. Per l'intero periodo lavorativo, ha espletato mansioni di operatore alla lavanderia la cui attività, espletata in maniera continuativa e ripetuta nell'arco della vita lavorativa ha determinato, secondo quanto prospettato, una costante movimentazione manuale di carichi da parte della ricorrente.
In data 16/11/2022, la sig.ra denunciava all' la malattia professionale, pratica Parte_1 CP_1
n. 518553267, per “Ernia discale C6- C7. Ernie discali L4-L5 e L5-S1. Radicolopatia brachiale dx” dovuta alla movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro.
Con nota del 26/09/2023 l' sede di Potenza, comunicava, alla ricorrente che, con CP_1
riferimento alla pratica di malattia professionale n. 518553267, del 16/11/2022, gestione: 120,
“GLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA
PROFESSIONALE CONSENTONO DI ESCLUDERE L'ESISTENZA DI NESSO CAUSALE
TRA IL RISCHIO LAVOARATIVO CUI E' STATO/E' ESPOSTO E LA MALATTIA
DENUNCIATA. LA PRATICA PERTANTO VIENE ARCHIVIATA.
CONTRO
IL
PROVVEDIMENTO PUO' ESSERE AVANZATA OPPOSIZIONE …”.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_3
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per accertare e dichiarare
1) la sussistenza del nesso di causalità tra l'espletamento delle mansioni, da parte della ricorrente, riportate nel corpo dell'atto e il danno occorso alla stessa inoccasione dell'attività lavorativa, dunque, il riconoscimento della c.d. “malattia professionale” e, per l'effetto; 2) accertare e dichiarare la percentuale del danno biologico nella misura dell'8% o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
3) condannare l' in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore della sig.ra della somma individuata in base Parte_1
alla percentuale di danno biologico accertata, in virtù dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio
2000 e del D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr.; 4) condannare l' in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente di ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
5) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze CP_1
del giudizio da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 5 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “La signora Parte_1
è affetta da “Ernia discale L4-L5 con impegno foraminale a destra. Ernia discale mediana- paramediana L5-S1” La malattia sopra accertata e' causa diretta e unica del servizio prestato dalla perizianda. Il danno biologico accertato e' globalmente quantificabile nella misura del 6% (seipercento). L'epoca di decorrenza e' quella della denuncia di malattia professionale: novembre 2022.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 1.3.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza della Parte_1
patologia di cui risulta affetta, pari al 6 % ;
3 2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 4 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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