Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7528/2024
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa n. r.g. 7528/2024, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI QUARANTOTTI CRISTIANO ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VALENTINO VESCIO di MARTIRANO giusta procura in atti resistente
Con istanza di urgenza depositata unitamente al ricorso ex art 414 c.c. ha evidenziato quanto segue: di essere titolare di rapporto di Parte_1
lavoro, a tempo indeterminato, con l Controparte_2
di seguito), quale Dirigente Medico Specialista in
[...] Controparte_3
del Ricambio, attualmente assegnata presso il Presidio Ospedaliero di
[...]
Subiaco, UOSD Area Medica;
di essere stata chiamata dalla – in virtù Pt_2
della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 517 del 29.07.2024 a ricoprire un ruolo di Dirigente Medico, con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, presso l'Ospedale di Comunità - Ospedale Sandro Pertini, con decorrenza dal 1 gennaio 2025, giusta Nota di assunzione Prot. 223059 del 14.11.2024 della stessa di aver chiesto, in data 21 novembre 2024, alla a mezzo pec Pt_2 CP_2
la concessione dell'aspettativa per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 8,
carenza di personale tale da non consentire di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.
Ha concluso, quindi, chiedendo: “contrariis reiectis, considerate le prospettate circostanze di estrema ed indifferibile urgenza, con decreto inaudita altera parte, sospendere e/o revocare e/o disapplicare il provvedimento di diniego della CP_2
5 alla concessione dell'aspettativa richiesta dalla ricorrente, ordinando alla predetta
[...]
Azienda il rilascio del relativo nulla osta e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo a consentire alla ricorrente la presa di servizio in data 1 gennaio 2025 presso l' il tutto Pt_2
con accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la concessione dell'aspettativa ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) CCNL della Dirigenza Medica
e Veterinaria;
contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando alla istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emettendo decreto e, a tale udienza, con ordinanza, confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre gli accessori di legge”.
La si è costituita contestando la sussistenza dei presupposti di CP_2
urgenza nonché del fumus boni iuris ed evidenziando altresì il rischio di pregiudizio per la garanzia dei livelli dei LEA presso il polo di provenienza della ricorrente a causa della carenza di organico. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso cautelare e la revoca del provvedimento inaudita altera parte.
In data 20 dicembre 2024 questo giudice ha emesso decreto inaudita altera parte favorevole alla ricorrente ritenendo, stante la data di presa di servizio prevista per il 1.01.2024, sussistente un periculum tale da giustificare l'emissione del provvedimento di sospensione senza contraddittorio considerato che, alla luce della documentazione in atti, appariva sussistente il rischio che la ricorrente non potesse altrimenti prendere servizio presso la (cfr. richiesta di proroga negata Pt_2 dalla e poi concessa fino al 31 dicembre 2024 a seguito del deposito del CP_2
ricorso di urgenza).
Celebrata l'udienza del 7 gennaio 2025 per la conferma o revoca del provvedimento reso inaudita altera parte, il giudice si è riservato e a scioglimento della riserva ha emesso la presente ordinanza.
Ebbene, la controversia origina dal diniego della alla richiesta di CP_2
aspettativa della ricorrente ex art dall'art. 10 comma 8 del CCNL 10.02.2004 al fine di stipulare un contratto di durata annuale presso la Pt_2
La resistente azienda ha fondato il diniego sottolineando come attualmente presso la UOSD Area Medica del PO di Subiaco, sede di provenienza della ricorrente
“prestino servizio n. 5 medici oltre alla medesima ed il suo ruolo non potrebbe allo stato essere ricoperto da nessun altro” ciò integrando una ragione organizzativa e di servizio tale da giustificare il rifiuto, pur sempre discrezionale, dell'amministrazione.
Ha precisato come, per valutare la sussistenza di un margine di discrezionalità dell'amministrazione, occorra considerare il tenore integrale della disposizione contrattuale in cui è collocato il comma 8 cui si riferisce l'aspettativa domandata nel caso di specie.
La norma invocata prevede che: “1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma
8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c).
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4.
L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene fruibili decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5.
Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996. 8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto.
L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000 c) la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal
Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l' aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. 13 9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell'aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavviso purchè manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell'ipotesi di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda. 10. Il presente articolo sostituisce l'art. 19 del
CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Si conferma la disapplicazione dell'art. 47 del D.P.R. 761/1979.”
Dal tenore della norma riportata si evince una sostanziale, oltre che letterale, differenza con riferimento al potere dell'amministrazione di concedere o negare l'aspettativa a seconda che si tratti dell'ipotesi disciplinata dal comma 1 o dal comma 8 dell'articolo 10.
Mentre nel 1 comma ci si riferisce alla richiesta del dirigente di periodi di aspettativa “per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio” sottolineandosi la facoltà dell'amministrazione di valutare l'accoglimento della richiesta “compatibilmente con le esigenze di servizio”, il comma 8 prevede come l'aspettativa al dirigente sia concessa in tre specifici casi ovvero:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto.
L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da
Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali (…);
c) la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238.
Risulta evidente, quindi, come manchi al comma 8 qualsivoglia riferimento alle esigenze di servizio o organizzative dell'amministrazione espressamente richiamate con riguardo all'aspettativa di cui al primo comma. Contr La “dicotomia lessicale” invocata dalla che porterebbe a fare un tutt'uno delle due tipologie di aspettativa non coglie nel segno atteso che, volendo ragionare in analoghi termini, la locuzione è “altresì concessa” contenuta nel comma 8 in luogo di “può essere concessa” contenuta nel comma 1 depone se mai nel senso di escludere la possibilità di un diniego dell'amministrazione.
Ed inoltre, proprio la possibilità che l'aspettativa qui richiesta possa essere concessa, nel caso di cui alla lettera c (fattispecie diversa da quella in esame), per motivi familiari “soltanto una volta nel corso della vita lavorativa” nel caso gli stessi siano gravi e comprovati, evidenzia una sostanziale differenza tra le ipotesi di aspettativa di cui al 8 comma e quelle di cui al comma 1 ove, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, la stessa può essere richiesta senza tale limite.
Ciò premesso con riferimento alla formulazione della previsione, occorre tuttavia valutare se lo stesso limite previsto al 1 comma debba ritenersi estensibile in via interpretativa al comma 8 in virtù della ratio che è sottesa alla clausola di esclusione dell'aspettativa esplicitata nel 1 comma a garanzia della discrezionalità amministrativa ove sia in gioco un interesse pubblico/diritto preminente rispetto alla posizione del richiedente l'aspettativa. La Cassazione, infatti, con sentenza 4878 del 2015 ha optato per tale estensione ermeneutica con riferimento ad una norma, diversa da quella che viene in gioco nel caso di specie, ma formulata in modo similare all'art 10 ovvero l'art 12 del c.c.n.l. comparto sanità 1999 rendendo qui opportuna, stante l'esplicito richiamo della resistente a tale pronuncia, un'attività interpretativa ulteriore per valutare la sovrapponibilità del ragionamento della Corte al caso di specie.
Ed infatti, è proprio analizzando le modifiche che sono intervenute nel corso del tempo in relazione all'art 10 in esame, e che non hanno riguardato l'art 12 oggetto di analisi della Suprema Corte, che può avvalorarsi la tesi favorevole alla ricorrente come correttamente ed esaurientemente esplicitato dalla Corte di Appello di Firenze che ha analizzato l'art art. 23-bis D.lgs. 165/2001 in vigore dal 2002 (cfr. “ In deroga all'art. 60 TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, … sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale..”) evidenziando come proprio al fine di tenere conto di tale norma, introdotta nel 2002,
l'art. 24 comma 13 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto il
3.11.2005 ha modificato il citato comma 8 dell'art 10 che precedentemente non conteneva il richiamo a tale norma.
Ha precisato, infatti, la Corte di Appello: “l'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: ab) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico - privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali “. Insomma, all'interno della più ampia previsione del comma 8) lettera B relativa ad contratti a tempo determinato da parte della stessa azienda, ente del comparto, altra amministrazione di diverso comparto o organismi dell'Unione Europea, al fine di tenere conto del sopravvenuto art. 23 bis, le parti sociali specificavano che tale ipotesi, la quale prevede la discrezionalità della concessione dell'.aspettativa, in caso di motivate esigenze organizzative, si applicava “esclusivamente” nei casi di conferimento di incarico da parte di Organismi pubblici o privati dell'Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione Europea o da Organismi Internazionali.
L'inciso introdotto nel 2004, prevedendo una specificazione all'.interno dell'ipotesi della lettera B del comma 8), palesava che l'art. 23 bis dovesse trovare applicazione solo quando l'incarico era conferito da organismo dell'Unione
Europea, organismo internazionale o da ospedale estero pubblico di un paese membro dell'Unione. Ma non si può ritenere quest'ultima norma da estendere anche agli ospedali o aziende sanitarie italiane del medesimo comparto come se fossero tutti ricompresi nell'art. 23 bis. Altrimenti, così ragionando si finirebbe per privare di ogni senso tutta la prima parte della lett. B che, al contrario, le parti sociali hanno inteso conservare, avendo, evidentemente, ragione di esistere a fine di regolare le dette ipotesi. Dunque, la specificazione introdotta alla let. B piuttosto che avvalorare la tesi dell'Azienda, conferma quella della lavoratrice, avendo le parti sociali inteso delimitare l'ambito di applicazione della concessione discrezionale dell'aspettativa ai soli casi di conferimento di incarichi da soggetti extra nazionali, conservando invece il carattere obbligatorio della medesima aspettativa quando l'incarico proviene da altra azienda sanitaria nazionale. D'altra parte, che questa sia la corretta interpretazione dell'art. 10 CCNL è avvalorato anche dall
[...]
che ad Controparte_4 uno specifico quesito forniva risposta (in data 20 febbraio 2002 con nota prot.
n. 1943, rinvenibile nella relativa “raccolta” sul sito “www.aranagenzia.it”), precisando che “l'aspettativa prevista dall'art. 10 comma 8 non è discrezionale e, pertanto, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) deve essere concessa. La ragione di questa particolare tutela si rinviene nei principi generali dei contratti in esame ispirati alla più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente. D'altra parte, l'azienda – a sua volta – può scegliere se coprire il posto con un'assunzione a tempo determinato”. Né, sempre secondo il collegio, al caso in esame non può essere riferita la contraria soluzione oggetto di Cass. n. 4878/2015, secondo la quale “In tema di personale sanitario, l'art. 12 dell'accordo 20 settembre 2001, integrativo CCNL comparto sanità 7 aprile 1999, nel prevedere che al dipendente a tempo indeterminato possa essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine, stipulato con la stessa o con altra AU o ente, attribuisce all'amministrazione un potere discrezionale - il cui esercizio è subordinato all'insussistenza di ragioni aziendali incompatibili con l'assenza temporanea del lavoratore - di concedere l'aspettativa in tutti i casi in cui essa è consentita dallo stesso art. 12. Infatti, si tratta di pronuncia resa con riguardo a diverso contratto collettivo il quale, seppure contiene una norma quasi identica a quella dell'art. 10 qui in esame, ne contiene anche un'altra che confermava invece la tesi della discrezionalità, norma che, al contrario, non appare nello stesso CCNL da applicare al caso in esame” (Corte di Appello di Firenze, 19 ottobre 2021).
La stessa Suprema Corte in altra pronuncia riferita all'estensione della previsione del diritto all'aspettativa per dirigenti per svolgere un incarico su territorio estero ha motivato l'assenza di discriminazione riguardo ai presupposti di concessione dell'aspettativa al medesimo rispetto al caso di incarico presso il SSN sostenendo proprio la legittimità del diniego per esigenze dell'amministrazione di provenienza dando per certa l'assenza di tale limite nell'ambito del servizio sanitario nazionale e motivando in tal senso. In particolare la Corte ha affermato come: “Va evidenziato che l'art. 15- septies D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, riconosce (comma 4) al dirigente medico l'aspettativa senza assegni in caso di accettazione di incarico a tempo determinato - di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque - nell'ambito del SSN;
la disposizione, che si pone in rapporto di specialità con l'art. 23-bis D.Lgs. n. 165/2001 (recante
“Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”), esclude il diritto all'aspettativa per gli incarichi conferiti da struttura straniera nell'ambito del servizio sanitario, come quello qui assegnato, per la durata di un anno, al Pt_3
dall'Università di Strasburgo. Per tali incarichi presso soggetti e organismi pubblici o privati operanti in sede internazionale, si applica, invece, l'art. 23-bis D.Lgs. n.
165/2001, il quale prevede, in linea generale per tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, il collocamento in aspettativa senza assegni, ma fatto “salvo il motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative” (comma 1).La disciplina contrattuale viene in considerazione, poi, con l'art. 10, comma 8, c.c.n.l. integrativo Area della dirigenza ruoli SPTA del SSN del 2004, il quale prevede che “L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: (...) b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico-privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati dell'Unione Europea o da spedali pubblici dei Paesi dell'Unione stessa o da
Organismi internazionali. (...)".La richiamata disciplina contrattuale laddove rinvia all'art. 23-bis D.Lgs. n. 165/2001 in relazione agli incarichi conferiti da "organismi pubblici o privati dell'Unione Europea o da spedali pubblici dei Paesi dell'Unione stessa" consente, dunque, il diniego dell'aspettativa qualora siano ravvisabili
"preminenti esigenze organizzative" dell'Azienda d'appartenenza, qui - dai giudici di secondo grado - puntualmente riscontrate. Così tratteggiata la disciplina, occorre esaminare la questione, che costituisce il fulcro del primo motivo di censura, se una normativa legislativa e contrattuale come quella sopra richiamata, che esclude per il dirigente medico un diritto incondizionato all'aspettativa per incarichi non all'interno del SSN, valga a integrare una ingiustificata restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, in quanto idonea a impedire, o per lo meno a dissuadere, il dirigente medico dal lasciare lo Stato membro di origine per accettare un impiego in un altro Stato membro”. In particolare, occorre valutare se una tale disciplina possa - come pure propugna la difesa del ricorrente - entrare in frizione con gli articoli da 45 TFUE a 48 TFUE, i quali mirano a evitare che un lavoratore il quale, avvalendosi del diritto alla libera circolazione, intenda prestare attività in più di uno
Stato membro, possa per ciò solo ricevere, senza giustificazione oggettiva, un trattamento deteriore rispetto a colui che svolga la sua carriera solo all'interno di uno degli Stati membri. Nell'ambito di tali principi richiamati, va escluso - come appresso si dirà - che la libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea osti a una normativa che non riconosce al dirigente medico il diritto incondizionato all'aspettativa per assumere un incarico in altro paese dell'Unione quando quel diritto è attribuito per incarichi all'interno del servizio sanitario nazionale (SSN)”
(Cassazione civile sez. lav., 23/05/2024).
La Corte nel corpo della decisione ha posto l'accento sull'importanza della mobilità dei dirigenti medici in quanto funzionale a garantire la circolazione del
“sapere specialistico onde accrescere la qualità e l'omogeneità delle prestazioni del
SSN” e ciò grazie a “opportuni meccanismi di mobilità che incentivano l'osmosi di competenze specialistiche tra le diverse strutture, l'uniformità dei servizi e dei livelli essenziali delle prestazioni del SSN, in vista dell'attuazione degli obiettivi di garanzia della salute, intesa come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività”.
Non nuoce rammentare che la lettura della norma in esame nel senso favorevole alla tesi della ricorrente era stata fornita anche dall nel parere 2011 Tes_1 AIII 92 precisando: “L'aspettativa prevista dall'art. 10, comma 8 del CCNL 10 febbraio 2004 non è discrezionale e, pertanto, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) deve essere concessa. La ragione di questa particolare tutela si rinviene nei principi generali dei contratti in esame ispirati alla più ampia mobilità
e flessibilità del personale dirigente. D'altra parte l'azienda – a sua volta - può scegliere se coprire il posto con un'assunzione a tempo determinato” sia da numerose pronunce di merito e dalle stesse ASL territoriali che hanno accolto le richieste analoghe a quella della ricorrente specificando l'insindacabilità della domanda di aspettativa ex comma 8 (cfr. determina Asl di Nuoro in atti;
tra le molteplici sentenze di merito: Tribunale di Sassari in data 09.01.2020 e in data
02.07.2020; Tribunale di Cagliari con le ordinanze del 26.7.2019 e del
28.2.2020;Sulla stessa linea Tribunale di Nuoro in data 12.1.2021 e 18.1.2021;
Tribunale di Oristano con ordinanze del 30.1.2020 e del 16.2.2021; cfr. in senso difforme, tra le altre, Tribunale di Milano 27.06.2019)
Ferma restando, quindi, la ritenuta correttezza della interpretazione fornita dalla parte ricorrente che consente di ritenere sussistente il fumus boni iuris, si osserva come, in ogni caso, la scelta dell'amministrazione di negare l'aspettativa per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sia fondata su un rischio di disservizio non ancora concretizzatosi atteso che la stessa dirigente del reparto ha dichiarato
“abbiamo scorso tutta la graduatoria della Manifestazione di interesse indetta con deliberazione n.891 del 29.08.2024 e seppur inizialmente avevamo alcune disponibilità, in corso d'opera hanno rinunciato quasi tutti. Tuttavia è stato contrattualizzato il Dott. (medico specializzando) che prenderà Persona_1
servizio il 16.01.2025 al P.O. di Tivoli ed e ad oggi abbiamo la disponibilità della
Dott.ssa (medico specializzando), con la quale ci stiamo Persona_2
organizzando per la presa servizio, che presumibilmente sarà il 16.01.2025 al P.O. di
Palestrina, ma è ancora in corso di definizione” con ciò facendo intendere che nel giro di una settimana circa i due nuovi medici potranno in parte sopperire alle esigenze del reparto tenuto anche conto che la stessa dirigente ha specificato nelle recentissima nota del 6 gennaio 2025 come alle attività dei diversi reparti si sia sempre provveduto, stante la strutturale carenza di organico già per tutto l'anno 2024, mediante l'istituto della attività aggiuntiva comprovando come i livelli delle prestazioni siano stati comunque garantiti nell'arco dell'anno passato nonostante un'endemica situazione di carenza di organico.
Deve rilevarsi, infine, la sussistenza del rischio di grave pregiudizio per la professionalità della dott.ssa che, nell'attesa del giudizio di merito, si Pt_1
vedrebbe sottratta la possibilità di proseguire il contratto che ha avuto inizio il 1° gennaio per la durata di un anno.
Ciò è comprovato anche dal diniego di proroga che la dottoressa aveva richiesto per la stipula del contratto con la e che non era stata concessa Pt_2
dall'azienda prima del deposito del ricorso di urgenza e solo successivamente approvata mediante la concessione di pochi giorni aggiuntivi per la stipula del contratto (cfr. allegato 8 al ricorso).
Ritenuti sussistenti, quindi, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora non può confermarsi il decreto reso inaudita altera parte.
Le spese, stante la presenza di pronunce di segno contrario alla presente e l'esegesi non uniforme della disposizione in esame, possono essere integralmente compensate ancor prima dell'esito del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sull'istanza cautelare in corso di causa avanzata da così provvede: Parte_1
1- conferma il decreto emesso inaudita altera parte in data 20 dicembre 2024 in favore della ricorrente accordandole la possibilità di fruire dell'aspettativa ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) CCNL della
Dirigenza Medica e Veterinaria al fine di proseguire il servizio intrapreso in data 1° gennaio 2025 con contratto a tempo determinato della durata di
12 mesi, presso l'Ospedale di Comunità - Ospedale Sandro Pertini;
2- compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Tivoli, il 10.01.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti