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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, VI DO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1627/2024 R.G. avente ad oggetto “indennità sostitutiva per ferie non godute”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Parte_1
AL CE;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionrio ex art. 415 bis c.p.c. dott.ssa Ombretta avv. Cuttaia;
- Resistenti -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato la vigilia del capodanno del 2025, parte ricorrente ha adito la presente sede chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma di 3.206,59, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute maturate con riferimento agli anni scolastici
2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024.
A tale scopo, ha esposto di essere docente di scuola superiore presso l'I.S. San
Francesco di Gela;
di essere stata utilizzata nell'attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato;
che non ha potuto godere, per esigenze di servizio, delle ferie maturate negli anni di riferimento, in quanto il numero di giorni di ferie è stato superiore a quello di sospensione delle lezioni, definite secondo il calendario scolastico;
che, pertanto, ha diritto alla corresponsione delle predetta somma a titolo di indennità per ferie non godute.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando che l'art. 5 co. 8 del d. l. n. 95 del 2012 ha abrogato l'istituto della liquidazione delle ferie non godute per tutto il personale della P.A., nonché eccependo la prescrizione dei crediti eventualmente accertati.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 9 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia- sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
L'art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: “La fruizione delle ferie nei periodi di
2 sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale
- dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Ciò posto in punto di normativa negoziale, va osservato che l'art. 5 co. 8 del d.l.
n. 95 del 2012, richiamato da parte resistente, ha posto un generale divieto di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per tutti i pubblici dipendenti.
Segnatamente, la norma de qua prevede che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti, e che in caso di mancato godimento “non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Inoltre, a garanzia del rispetto della previsione normativa, è altresì previsto che “la presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Ebbene, l'assolutezza della formulazione letterale ha fatto dubitare la sua compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza e di giusta retribuzione dei lavoratori (artt. 3 e 36 Cost.), nonché della sua aderenza ai principi comunitari dettati in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
3 Investita della questione di legittimità costituzionale, la Consulta, con la sent. n.
95/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 8 del d. l. n. 95/12, fornendo una interpretazione adeguatrice della norma de qua, mitigandone la sua portata letterale.
La Corte Costituzionale, infatti, ha osservato che il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi deve operare solo nel caso in cui la mancata fruizione delle ferie sia determinata da una scelta assunta dal lavoratore, da un suo comportamento
(dimissioni, risoluzione) o da altri eventi da lui conosciuti (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che avrebbero consentito, con una ponderata pianificazione, di potere usufruire dei giorni di ferie spettanti.
La ratio della norma è duplice. Da un lato, si vuole reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, che in passato ha consentito ai lavoratori di poter indiscriminatamente adottare condotte volte a beneficare delle indennità sostitutive dei giorni di riposo strategicamente non goduti. Dall'altro mira a incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e consentire al datore di lavoro di programmare per tempo le proprie attività, sulla base dei dipendenti a disposizione nei periodi in cui altri stessero godendo del riposo feriale.
Da ciò ne discende che, in aderenza al ragionamento della Corte, il rigoroso divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare le forme di abuso descritte, non possa, tuttavia arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, da intendersi come colui che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto fruire delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro.
Successivamente alla sentenza della Consulta, è intervenuta la sentenza della
Grande Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16 della Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la quale è stato affermato il seguente principio:
"l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite,
l'interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da
4 parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute".
Specificando, tuttavia, che “l) a tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68);
o) pertanto se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”.
Ebbene, emerge chiaramente come le statuizioni della Corte Costituzionale siano perfettamente compatibili con quelle della Corte di Giustizia, che ne rappresentano, a ben vedere, un coerente sviluppo.
5 Dalla lettura congiunta delle due sentenze, può ricavarsi, infatti, il principio che il datore di lavoro, che non vuole riconoscere il trattamento sostitutivo delle ferie non godute, è tenuto a dimostrare in giudizio di aver posto il lavoratore nella condizione di paterne fruire, invitandolo, se necessario, formalmente, a farlo e informandolo adeguatamente del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse. Se tali condizioni non appaiono ricorrenti, il lavoratore potrà ottenere le relative compensazioni economiche, non potendosi lui muovere alcun rimprovero (cfr. da ultimo Cass. n. 13613/2020 e Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268).
Nel caso di specie, l'amministrazione scolastica non ha allegato, né tanto meno provato, nulla a tale riguardo, limitandosi soltanto a richiamare la disposizione dell'art. 5 co. 8 d.l. n.95/12 nella sua portata tranciante, non tenendo conto delle letture adeguatrici formulate dalla Corte Costituzionale, prima, e dalla Corte di Giustizia, poi.
Quanto alla quantificazione delle spettanze dovute a titolo di indennità sostituiva per le ferie non godute, si osserva che parte resistente non ha contestato quella avanzata in ricorso, pari alla complessiva somma di € 3.206,59. Pertanto, anche in ragione della correttezza dell'operazione matematica elaborata (cfr. pag. 21 del ricorso), la pretesa avanzata va riconosciuta in tale misura.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
In proposito, si osserva che alcuna prescrizione è maturato, soggiacendo il diritto in parola a prescrizione decennale (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, n.3021).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: accoglie il ricorso;
condanna parte resistente a pagare al ricorrente la complessiva somma di €
3.206,59, oltre oneri e accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
6 condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Gela, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
VI DO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, VI DO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1627/2024 R.G. avente ad oggetto “indennità sostitutiva per ferie non godute”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Parte_1
AL CE;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionrio ex art. 415 bis c.p.c. dott.ssa Ombretta avv. Cuttaia;
- Resistenti -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato la vigilia del capodanno del 2025, parte ricorrente ha adito la presente sede chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma di 3.206,59, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute maturate con riferimento agli anni scolastici
2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024.
A tale scopo, ha esposto di essere docente di scuola superiore presso l'I.S. San
Francesco di Gela;
di essere stata utilizzata nell'attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato;
che non ha potuto godere, per esigenze di servizio, delle ferie maturate negli anni di riferimento, in quanto il numero di giorni di ferie è stato superiore a quello di sospensione delle lezioni, definite secondo il calendario scolastico;
che, pertanto, ha diritto alla corresponsione delle predetta somma a titolo di indennità per ferie non godute.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando che l'art. 5 co. 8 del d. l. n. 95 del 2012 ha abrogato l'istituto della liquidazione delle ferie non godute per tutto il personale della P.A., nonché eccependo la prescrizione dei crediti eventualmente accertati.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 9 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia- sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
L'art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: “La fruizione delle ferie nei periodi di
2 sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale
- dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Ciò posto in punto di normativa negoziale, va osservato che l'art. 5 co. 8 del d.l.
n. 95 del 2012, richiamato da parte resistente, ha posto un generale divieto di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per tutti i pubblici dipendenti.
Segnatamente, la norma de qua prevede che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti, e che in caso di mancato godimento “non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Inoltre, a garanzia del rispetto della previsione normativa, è altresì previsto che “la presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Ebbene, l'assolutezza della formulazione letterale ha fatto dubitare la sua compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza e di giusta retribuzione dei lavoratori (artt. 3 e 36 Cost.), nonché della sua aderenza ai principi comunitari dettati in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
3 Investita della questione di legittimità costituzionale, la Consulta, con la sent. n.
95/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 8 del d. l. n. 95/12, fornendo una interpretazione adeguatrice della norma de qua, mitigandone la sua portata letterale.
La Corte Costituzionale, infatti, ha osservato che il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi deve operare solo nel caso in cui la mancata fruizione delle ferie sia determinata da una scelta assunta dal lavoratore, da un suo comportamento
(dimissioni, risoluzione) o da altri eventi da lui conosciuti (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che avrebbero consentito, con una ponderata pianificazione, di potere usufruire dei giorni di ferie spettanti.
La ratio della norma è duplice. Da un lato, si vuole reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, che in passato ha consentito ai lavoratori di poter indiscriminatamente adottare condotte volte a beneficare delle indennità sostitutive dei giorni di riposo strategicamente non goduti. Dall'altro mira a incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e consentire al datore di lavoro di programmare per tempo le proprie attività, sulla base dei dipendenti a disposizione nei periodi in cui altri stessero godendo del riposo feriale.
Da ciò ne discende che, in aderenza al ragionamento della Corte, il rigoroso divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare le forme di abuso descritte, non possa, tuttavia arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, da intendersi come colui che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto fruire delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro.
Successivamente alla sentenza della Consulta, è intervenuta la sentenza della
Grande Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16 della Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la quale è stato affermato il seguente principio:
"l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite,
l'interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da
4 parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute".
Specificando, tuttavia, che “l) a tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68);
o) pertanto se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”.
Ebbene, emerge chiaramente come le statuizioni della Corte Costituzionale siano perfettamente compatibili con quelle della Corte di Giustizia, che ne rappresentano, a ben vedere, un coerente sviluppo.
5 Dalla lettura congiunta delle due sentenze, può ricavarsi, infatti, il principio che il datore di lavoro, che non vuole riconoscere il trattamento sostitutivo delle ferie non godute, è tenuto a dimostrare in giudizio di aver posto il lavoratore nella condizione di paterne fruire, invitandolo, se necessario, formalmente, a farlo e informandolo adeguatamente del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse. Se tali condizioni non appaiono ricorrenti, il lavoratore potrà ottenere le relative compensazioni economiche, non potendosi lui muovere alcun rimprovero (cfr. da ultimo Cass. n. 13613/2020 e Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268).
Nel caso di specie, l'amministrazione scolastica non ha allegato, né tanto meno provato, nulla a tale riguardo, limitandosi soltanto a richiamare la disposizione dell'art. 5 co. 8 d.l. n.95/12 nella sua portata tranciante, non tenendo conto delle letture adeguatrici formulate dalla Corte Costituzionale, prima, e dalla Corte di Giustizia, poi.
Quanto alla quantificazione delle spettanze dovute a titolo di indennità sostituiva per le ferie non godute, si osserva che parte resistente non ha contestato quella avanzata in ricorso, pari alla complessiva somma di € 3.206,59. Pertanto, anche in ragione della correttezza dell'operazione matematica elaborata (cfr. pag. 21 del ricorso), la pretesa avanzata va riconosciuta in tale misura.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
In proposito, si osserva che alcuna prescrizione è maturato, soggiacendo il diritto in parola a prescrizione decennale (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, n.3021).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: accoglie il ricorso;
condanna parte resistente a pagare al ricorrente la complessiva somma di €
3.206,59, oltre oneri e accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
6 condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Gela, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
VI DO
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