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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. 1157/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce nella persona del GU, dott.ssa Maria Gabriella Perrone, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 Gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1157/2013 del ruolo generale promosso da
, con l'avv. Francesca Erroi, Parte_1
-attore-
Contro
, con l'avv. Donadei Salvatore e Notarpietro NT
Stefano convenuta-
MOTIVAZIONE
Con sentenza parziale n. 1624/2018 (confermata dalla Corte di Appello di
Lecce con sentenza n. 623/2021), il presente Tribunale accoglieva la domanda attorea in ordine alla validità del contratto preliminare stipulato tra le parti ed, in accoglimento della domanda di trasferimento coattivo ex art
2932 c.c., trasferiva in favore di esso attore la proprietà di ½ indiviso dell'immobile sito in Lecce alla via Via Charles Le Corbusier nn 10-12.
Con successiva sentenza parziale n. 2510/2022 il presente Tribunale rigettava la domanda proposta dalla convenuta di divisione in natura del bene, disponendo la prosecuzione della causa al fine di disporre la vendita del bene dedotto in giudizio.
La causa veniva istruita con disposizione di un supplemento della CTU volta ad accertare il valore venale dell'immobile.
Nel corso del giudizio formulava domanda di Parte_1
assegnazione del ½ indiviso di proprietà della convenuta con contestuale richiesta di compensazione della somma dovuta a titolo di conguaglio con quanto da esso pagato, quale fideiussore, a titolo di rate del muto intestato alla convenuta.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza tenutasi in data 11 gennaio 2024, l'attore reiterava la propria richiesta di assegnazione di ½ dell'immobile di proprietà della convenuta con relativa eccezione di compensazione
Parte convenuta non si opponeva a tale domanda di assegnazione, chiedendo che venisse disposta l'assegnazione giusta corresponsione della relativa quota parte in denaro.
Il Giudice riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la comparsa conclusionale parte convenuta richiedeva assegnare a sé la quota parte del bene di proprietà dell'attore nonché condannarsi l'attore al risarcimento danni per il permanere del bene nella disponibilità dell'attore ed al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento e divorzile (segnatamente: “Ragion per cui, ad oggi, la Sig.ra CP_1
vanta nei confronti del Sig. le seguenti voci di
[...] Parte_1 credito:1. 9.900,00 €, Pignoramento Maraton di 56.976,62, con decurtazione di 1/5 dello stipendio, circa 220,00 €, a partire dal 01.01.2021
a tutt'oggi, ovvero sino alla proposizione del presente atto (45 mensilità sino a febbraio 2024- pagamento in corso); 2. 9.666,80 €, Liquidazione sanzioni per spese di causa Agenzia delle Entrate;
3. 19.600,00 €, assegni di mantenimento non pagati ( Assegno di mantenimento di 200,00 € - sent.
N. 1828/17 del 04.05.2017 - dal 01.01.2015 ad agosto 2022. Assegno divorzile di 100,00 € – sent. N. 2421/22 del 24.08.2022 – da settembre 2022 ad agosto 2023 – Sent. di revoca del 01.09.2023 Corte d'Appello”)
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Va accolta la domanda di assegnazione in proprio favore della quota di ½ di proprietà della sig.ra formulata da parte attrice con istanza NT
del 5 ottobre 2022. Tale soluzione, oltre ad essere stata accettata dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, risulta preferibile rispetto alla vendita all'asta del bene utilizzando l'attore il detto bone come sua abitazione da tempo. Infatti, benchè il giudizio di divisione sia assoggettato a rigide preclusioni processuali, l'istanza di assegnazione può essere avanzata ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o, vicende che attengano alla consistenza oggettiva o qualitativa della massa, denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità.
Nulla osta, quindi, all'accoglimento della domanda avanzata dall'attore in corso di causa essendosi già accertata la non comoda divisibilità dell'immobile e non avendo mosso opposizioni controparte, ma anzi avendo essa aderito alla detta richiesta. Sul punto, infatti, va rilevato come parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia espressamente dichiarato, per il tramite del difensore, di non opporsi all'assegnazione della quota parte di sua proprietà all'attore sicchè inammissibile, poiché tardiva, deve ritenersi la successiva richiesta di assegnazione in suo favore della quota parte di spettanza dell'attore avanzata con le comparse conclusionali
In ragione di quanto sopra all'attore va assegnata la quota Parte_1 dell'immobile sito in Lecce alla via Via Charles Le Corbusier nn 10-12 nella titolarità, per ½ indiviso, della convenuta . NT
Quanto al valore da corrispondere alla convenuta in ragione di tale assegnazione si osserva quanto segue.
Parte attrice, con la richiesta di sottrarre dal prezzo della quota da esso dovuta le somme da esso corrisposte, quale fideiussore, per il pagamento delle rate del mutuo contratto dalla convenuta per il pagamento del prezzo del bene, ha , in sostanza, avanzato una domanda di regresso contro il debitore principale per quanto da esso pagato quale fideiussore nonché una consequenziale domanda di compensazione tra tale somma e quanto da esso dovuto a titolo di valore del bene assegnatoli.
Tali domande, tuttavia, non sono ammissibili nel presente giudizio poiché non tempestivamente avanzate nel presente giudizio sicchè di esse non può tenersi conto. Ben potrà, parte attrice, sussistendone i presupposti di legge, dotarsi di un titolo da far valere contro la convenuta al fine di ripetere, mediante regresso, le somme da esso sborsate, quale fideiussore, per il pagamento delle rate di mutuo contratto dalla convenuta Per le medesime ragioni devono ritenersi inammissibili le domande risarcitorie/di pagamento avanzate dalla convenuta nella comparsa conclusionale.
Stante l'assegnazione in favore dell'attore della quota di comproprietà della convenuta, l'attore va condannato al pagamento, in favore della Pt_1
convenuta , del valore della relativa quota del bene, pari ad euro CP_1
141.932,00 ( ovvero al 50% di euro 283.864,00 quale valore venale del bene per come stimato dalla ctu ed in ordine alla cui valutazione nessuna delle parti ha mosso osservazioni).
Circa le spese e competenze di tale giudizio, il presente Tribunale ritiene che le stesse, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate nella misura di ½, ponendo le restanti a carico della convenuta in ragione della soccombenza ed in favore dell'erario essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio.
Le stesse sono liquidate facendo applicazione del dm 55/2014, scaglione di valore indeterminabile medio, parametri medi in ragione della complessità della controversia oggetto del giudizio.
Le spese di ctu si pongono a carico delle parti nella misura liquidata per ciascuna di esse con decreto del 07.02.2023 ( e quindi con la riduzione in favore dell'attore per l'ammissione al gratuito patrocinio), irrilevante l'ammissione della convenuta al gratuito patrocino ( per la quota di sua spettanza) essendo la stessa stata ammessa al gratuito patrocinio in data (
20.10.2023) successiva al deposito della ctu,( 21.01.2023) data in cui si deve ritenere essersi maturato il diritto al pagamento delle competenze da parte del consulente ed il correlativo obbligo al pagamento da parte delle parti di causa.
PTM
Il Tribunale di Lecce così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande di regresso e compensazione avanzate dall'attore nonché quelle risarcitorie/di pagamento avanzate dalla convenuta, per come esplicitate in parte motiva;
2) Assegna a (CF ) la Parte_1 C.F._1 proprietà di ½ indiviso dell'immobile sito in Lecce alla Via Charles Le Corbusier n. 10-12, piano S1- T-1, nella titolarità di CP_1
(CF );
[...] C.F._2
3) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di 141.932,00 a titolo di conguaglio;
NT
4) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un mezzo, condannano parte convenuta, al pagamento, in favore di NT
, e per esso in favore dell'Erario, del restante mezzo che si Parte_1
liquida in residui euro 5430 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
5) Le spese di ctu si pongono a carico delle parti nella misura liquidata per ciascuna di esse con decreto del 07.02.2023 (e quindi con la riduzione in favore dell'attore per l'ammissione al gratuito patrocinio).
Autorizza il Conservatore dei RRII alla trascrizione come per legge con esonero da responsabilità.
Così deciso in Lecce, 04.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce nella persona del GU, dott.ssa Maria Gabriella Perrone, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 Gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1157/2013 del ruolo generale promosso da
, con l'avv. Francesca Erroi, Parte_1
-attore-
Contro
, con l'avv. Donadei Salvatore e Notarpietro NT
Stefano convenuta-
MOTIVAZIONE
Con sentenza parziale n. 1624/2018 (confermata dalla Corte di Appello di
Lecce con sentenza n. 623/2021), il presente Tribunale accoglieva la domanda attorea in ordine alla validità del contratto preliminare stipulato tra le parti ed, in accoglimento della domanda di trasferimento coattivo ex art
2932 c.c., trasferiva in favore di esso attore la proprietà di ½ indiviso dell'immobile sito in Lecce alla via Via Charles Le Corbusier nn 10-12.
Con successiva sentenza parziale n. 2510/2022 il presente Tribunale rigettava la domanda proposta dalla convenuta di divisione in natura del bene, disponendo la prosecuzione della causa al fine di disporre la vendita del bene dedotto in giudizio.
La causa veniva istruita con disposizione di un supplemento della CTU volta ad accertare il valore venale dell'immobile.
Nel corso del giudizio formulava domanda di Parte_1
assegnazione del ½ indiviso di proprietà della convenuta con contestuale richiesta di compensazione della somma dovuta a titolo di conguaglio con quanto da esso pagato, quale fideiussore, a titolo di rate del muto intestato alla convenuta.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza tenutasi in data 11 gennaio 2024, l'attore reiterava la propria richiesta di assegnazione di ½ dell'immobile di proprietà della convenuta con relativa eccezione di compensazione
Parte convenuta non si opponeva a tale domanda di assegnazione, chiedendo che venisse disposta l'assegnazione giusta corresponsione della relativa quota parte in denaro.
Il Giudice riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la comparsa conclusionale parte convenuta richiedeva assegnare a sé la quota parte del bene di proprietà dell'attore nonché condannarsi l'attore al risarcimento danni per il permanere del bene nella disponibilità dell'attore ed al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento e divorzile (segnatamente: “Ragion per cui, ad oggi, la Sig.ra CP_1
vanta nei confronti del Sig. le seguenti voci di
[...] Parte_1 credito:1. 9.900,00 €, Pignoramento Maraton di 56.976,62, con decurtazione di 1/5 dello stipendio, circa 220,00 €, a partire dal 01.01.2021
a tutt'oggi, ovvero sino alla proposizione del presente atto (45 mensilità sino a febbraio 2024- pagamento in corso); 2. 9.666,80 €, Liquidazione sanzioni per spese di causa Agenzia delle Entrate;
3. 19.600,00 €, assegni di mantenimento non pagati ( Assegno di mantenimento di 200,00 € - sent.
N. 1828/17 del 04.05.2017 - dal 01.01.2015 ad agosto 2022. Assegno divorzile di 100,00 € – sent. N. 2421/22 del 24.08.2022 – da settembre 2022 ad agosto 2023 – Sent. di revoca del 01.09.2023 Corte d'Appello”)
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Va accolta la domanda di assegnazione in proprio favore della quota di ½ di proprietà della sig.ra formulata da parte attrice con istanza NT
del 5 ottobre 2022. Tale soluzione, oltre ad essere stata accettata dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, risulta preferibile rispetto alla vendita all'asta del bene utilizzando l'attore il detto bone come sua abitazione da tempo. Infatti, benchè il giudizio di divisione sia assoggettato a rigide preclusioni processuali, l'istanza di assegnazione può essere avanzata ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o, vicende che attengano alla consistenza oggettiva o qualitativa della massa, denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità.
Nulla osta, quindi, all'accoglimento della domanda avanzata dall'attore in corso di causa essendosi già accertata la non comoda divisibilità dell'immobile e non avendo mosso opposizioni controparte, ma anzi avendo essa aderito alla detta richiesta. Sul punto, infatti, va rilevato come parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia espressamente dichiarato, per il tramite del difensore, di non opporsi all'assegnazione della quota parte di sua proprietà all'attore sicchè inammissibile, poiché tardiva, deve ritenersi la successiva richiesta di assegnazione in suo favore della quota parte di spettanza dell'attore avanzata con le comparse conclusionali
In ragione di quanto sopra all'attore va assegnata la quota Parte_1 dell'immobile sito in Lecce alla via Via Charles Le Corbusier nn 10-12 nella titolarità, per ½ indiviso, della convenuta . NT
Quanto al valore da corrispondere alla convenuta in ragione di tale assegnazione si osserva quanto segue.
Parte attrice, con la richiesta di sottrarre dal prezzo della quota da esso dovuta le somme da esso corrisposte, quale fideiussore, per il pagamento delle rate del mutuo contratto dalla convenuta per il pagamento del prezzo del bene, ha , in sostanza, avanzato una domanda di regresso contro il debitore principale per quanto da esso pagato quale fideiussore nonché una consequenziale domanda di compensazione tra tale somma e quanto da esso dovuto a titolo di valore del bene assegnatoli.
Tali domande, tuttavia, non sono ammissibili nel presente giudizio poiché non tempestivamente avanzate nel presente giudizio sicchè di esse non può tenersi conto. Ben potrà, parte attrice, sussistendone i presupposti di legge, dotarsi di un titolo da far valere contro la convenuta al fine di ripetere, mediante regresso, le somme da esso sborsate, quale fideiussore, per il pagamento delle rate di mutuo contratto dalla convenuta Per le medesime ragioni devono ritenersi inammissibili le domande risarcitorie/di pagamento avanzate dalla convenuta nella comparsa conclusionale.
Stante l'assegnazione in favore dell'attore della quota di comproprietà della convenuta, l'attore va condannato al pagamento, in favore della Pt_1
convenuta , del valore della relativa quota del bene, pari ad euro CP_1
141.932,00 ( ovvero al 50% di euro 283.864,00 quale valore venale del bene per come stimato dalla ctu ed in ordine alla cui valutazione nessuna delle parti ha mosso osservazioni).
Circa le spese e competenze di tale giudizio, il presente Tribunale ritiene che le stesse, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate nella misura di ½, ponendo le restanti a carico della convenuta in ragione della soccombenza ed in favore dell'erario essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio.
Le stesse sono liquidate facendo applicazione del dm 55/2014, scaglione di valore indeterminabile medio, parametri medi in ragione della complessità della controversia oggetto del giudizio.
Le spese di ctu si pongono a carico delle parti nella misura liquidata per ciascuna di esse con decreto del 07.02.2023 ( e quindi con la riduzione in favore dell'attore per l'ammissione al gratuito patrocinio), irrilevante l'ammissione della convenuta al gratuito patrocino ( per la quota di sua spettanza) essendo la stessa stata ammessa al gratuito patrocinio in data (
20.10.2023) successiva al deposito della ctu,( 21.01.2023) data in cui si deve ritenere essersi maturato il diritto al pagamento delle competenze da parte del consulente ed il correlativo obbligo al pagamento da parte delle parti di causa.
PTM
Il Tribunale di Lecce così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande di regresso e compensazione avanzate dall'attore nonché quelle risarcitorie/di pagamento avanzate dalla convenuta, per come esplicitate in parte motiva;
2) Assegna a (CF ) la Parte_1 C.F._1 proprietà di ½ indiviso dell'immobile sito in Lecce alla Via Charles Le Corbusier n. 10-12, piano S1- T-1, nella titolarità di CP_1
(CF );
[...] C.F._2
3) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di 141.932,00 a titolo di conguaglio;
NT
4) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un mezzo, condannano parte convenuta, al pagamento, in favore di NT
, e per esso in favore dell'Erario, del restante mezzo che si Parte_1
liquida in residui euro 5430 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
5) Le spese di ctu si pongono a carico delle parti nella misura liquidata per ciascuna di esse con decreto del 07.02.2023 (e quindi con la riduzione in favore dell'attore per l'ammissione al gratuito patrocinio).
Autorizza il Conservatore dei RRII alla trascrizione come per legge con esonero da responsabilità.
Così deciso in Lecce, 04.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Gabriella Perrone