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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3009/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3009/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, in riassunzione del processo d'appello – Sezione specializzata delle Imprese della Corte
d'Appello di Napoli (appello n.r.g. 2447/2017) definito con pronuncia di incompetenza, avverso la sentenza resa nel giudizio n. r.g. 6718/2012, del Tribunale di Napoli, n.
11801/2016, pubblicata il 27.10.2016
TRA
e in concordato preventivo (c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore legale rappresentante nonché dell'avv. Controparte_1
Mauro Marobbio in qualità di liquidatore giudiziario dei beni ceduti ai creditori nell'ambito del concordato, a tanto autorizzato con decreti del G.D. del 17.11.2016 e del
13.02.2017, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi
(c.f.: ). C.F._1
Appellante
E
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa giusta mandato a margine della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
comparsa di costituzione ed in virtù di delibera di D.G. n. 453 del 26.06.2018 dall'avv.
Antonio Giasi (c.f.: C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello in riassunzione, depositato il 5.6.2018 all'esito di pronuncia di incompetenza della sezione impresa della Corte d'Appello di Napoli, ritualmente notificato all'appellata, la società ed in concordato Parte_1 preventivo ha impugnato la sentenza con la quale il tribunale di Napoli ha ritenuto infondata la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'azienda e ha respinto, altresì, la domanda di risarcimento del danno, CP_2 rilevando che la società non aveva mai iscritto riserve nei suoi registri contabili.
1.1. In particolare, il tribunale ha, in primo luogo, respinto l'eccezione della convenuta di inammissibilità della domanda di risarcimento di parte attrice per la precedente risoluzione del contratto adottata dall'azienda ospedaliera, rilevando che il provvedimento di rescissione della stazione appaltante, assunto ex art. 340 della l. n.
2248 del 1865 all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto, in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale dagli artt.
1453 e 1455 del c.c..
Ha ritenuto, poi, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della in Pt_1 quanto il recesso della società mandante dall'ATI ha comportato la Controparte_3
Part prosecuzione del rapporto contrattuale con l'attrice, quale società parte dell'
Gradatamente, nel merito, ha respinto la domanda di risarcimento, rilevando che la società attrice non ha mai iscritto riserve in modo rituale;
che l'unica riserva risulta iscritta – senza quantificazione dei danni – in calce all'ordine di servizio della committente n. 10 del 13.7.2011.
Circa la domanda di risoluzione, ha rilevato che con delibera emessa il 2 Dicembre
2009 il direttore generale dell'azienda convenuta, preso atto che il progettista e direttore dei lavori, per cause non prevedibili in fase di progettazione, aveva redatto una variante tecnica e suppletiva per la realizzazione delle opere di variante e, vista la relazione tecnica del direttore dei lavori, dispose di inviare la stessa delibera di variante alla giunta regionale della Campania;
ha poi evidenziato che da tale delibera, nonché dal
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla si evince che la Pt_1 Controparte_4 parte appellante aveva pienamente accettato le motivazioni dell'ente appaltante circa la necessità ma anche l'imprevedibilità del progetto di variante, di guisa che la domanda di illegittima protrazione del contratto oltre alla data inizialmente stabilita del 12 marzo
2010 non può essere accolta.
Sulla premessa che la domanda di risoluzione formulata nell'atto di citazione ha ad oggetto proprio l'illegittima protrazione del rapporto contrattuale, ha ritenuto domanda nuova, in quanto tale inammissibile, la doglianza fatta nella comparsa conclusionale che il progetto iniziale d'appalto era ineseguibile, in quanto il relativo contenuto era incompleto e inadeguato: sul punto il tribunale ha osservato che si tratta di doglianze che sostanziano una causa petendi diversa da quella contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
Il tribunale ha concluso che non si può configurare l'illegittimo prolungamento dei tempi contrattuali perché la variante non era esecutiva fino a che non fu approvata dall'organo regionale competente;
che l'approvazione di una variante (elaborata dal direttore dei lavori, inviata alla Regione per l'autorizzazione e approvata dall'appaltatrice) ritenuta necessaria dalle parti esclude che vi sia stata una sospensione dei lavori addebitabile alla stazione appaltante, il che impedisce anche di configurare una causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante.
2. Avverso la sentenza del tribunale di Napoli la spiega gravame per i Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce che il tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la proroga di fatto dei lavori, che era addebitabile alla stazione appaltante non aver formalizzato la sospensione in un verbale e che comunque la protrazione del tempo delle lavorazioni aveva fatto lievitare i costi dell'11%, come accertato dalla CTU svolta in corso di giudizio.
Sempre nell'ambito di questo primo e articolato motivo, sotto altro profilo censura la decisione del tribunale perché non avrebbe tenuto conto del fatto che l'atto di sottomissione non conteneva rinuncia ai diritti che fossero derivati dall'eventuale protrarsi della sospensione.
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Con un secondo motivo, in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, evidenzia che è errato il capo di decisione che dichiara irrituale la riserva
“avente ad oggetto la sospensione dei lavori del SAL al 15 giugno 2011”, in quanto apposta in calce ad un ordine di servizio.
Argomenta, a riguardo, che non sarebbe stato possibile formulare una riserva su un verbale di sospensione dei lavori perché detto verbale non c'è stato, né sul registro di contabilità, dopo il 16° SAL (dopo l'approvazione e iscrizione del 16°SAL non vi sarebbe alcuna annotazione contabile).
Fatte queste doglianze, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
--dichiarare risolto per inadempimento della convenuta il contratto di appalto, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del risarcimento dei danni così quantificati:
a) le somme dovute per l'anomalo andamento dei lavori, da liquidarsi nella misura di euro 4.218.634,00, in via gradata nell'importo di euro 579.345,26;
b) il mancato utile, da liquidarsi nella misura del 10% dei lavori eseguiti e quindi in euro 504.207,00;
c) la somma da liquidarsi ex articolo 1226 c.c. per il ritardato conseguimento dell'utile;
d) la restitutio in integrum ex art. 1458 c.c. mediante il recupero del rimborso a base d'asta nella misura di 3.419.281,16, oppure mediante la determinazione del valore delle opere eseguite al momento della pronuncia della risoluzione, con la condanna della committente al pagamento della differenza rispetto a quanto già versato.
3. Instaurato il contraddittorio, con comparsa in data 22.9.2018 si è costituita l'
[...]
appellata, che ha spiegato appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma CP_2 della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta le eccezioni di inammissibilità per mancata impugnativa da parte della della delibera di risoluzione 31.1.2012 Parte_1
n. 49 e per difetto di legittimazione attiva della con la conseguente Parte_1 declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale formulata dall'attrice in primo grado;
in subordine, ha chiesto il rigetto dell'appello siccome infondato, con condanna al pagamento delle spese di lite.
3.1. All'udienza di comparizione del 24.10.2018 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'11.12.2019.
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Sono seguiti diversi rinvii motivati dal carico del ruolo.
In data 23.12.2024 la causa è stata riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta, con ordinanza depositata e ritualmente comunicata, con cui sono stati concessi termini ordinari di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Non è stata svolta attività istruttoria, sono stati depositati gli scritti difensivi finali ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
4.1. In via di estrema sintesi deve premettersi che, il tribunale, in via preliminare ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento di parte attrice per la precedente risoluzione del contratto adottata dall'azienda ospedaliera, ma anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ritenendo che il recesso della Pt_1
Part società mandante dall' ha comportato la prosecuzione del Controparte_3
Part rapporto contrattuale con l'attrice, quale società parte dell'
Ha poi respinto la domanda di risarcimento, rilevando che la società attrice non ha mai iscritto riserve in modo rituale;
che l'unica riserva risulta iscritta – senza quantificazione dei danni – è in calce all'ordine di servizio n. 10 del 13.7.2011, senza quantificazione dei danni.
Circa la domanda di risoluzione ha rilevato che dalla delibera di variante adottata a dicembre 2009, nonché dal relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla Coelna
Impianti S.p.a., si evince che la parte appellante aveva pienamente accettato le motivazioni dell'ente appaltante circa la necessità ma anche l'imprevedibilità del progetto di variante;
che poiché la domanda di risoluzione formulata nell'atto di citazione ha ad oggetto proprio l'illegittima protrazione del rapporto contrattuale, è domanda nuova, in quanto tale inammissibile, la doglianza fatta nella comparsa conclusionale che il progetto iniziale d'appalto era ineseguibile in quanto il relativo contenuto era incompleto e inadeguato
4.2. Avverso la sentenza del tribunale di Napoli la spiega gravame per i Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce che il tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la proroga di fatto dei lavori, che era addebitabile alla stazione appaltante per non aver
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
formalizzato la sospensione in un verbale;
inoltre che la protrazione del tempo delle lavorazioni aveva fatto lievitare i costi dell'11%, come accertato dalla CTU svolta in corso di giudizio.
Secondo l'appellante sarebbe in corso in errore il tribunale, in primo luogo, nell'affermare che il comportamento della committente era legittimo perché era necessario che la variante fosse sottoposta ad approvazione (da parte della Regione) e che l'appaltatrice non si poteva dolere se per la sua approvazione era occorso del tempo.
che tale motivazione consentirebbe alla stazione appaltante di CP_5 Parte_1 sospendere sine die e senza formale provvedimento l'esecuzione dei lavori;
che, di contro, deve ritenersi che la sospensione inizialmente legittima cessa di esser tale quando si protrae per un tempo irragionevole;
che, infatti, come accertato dal CTU, la protrazione dei tempi di lavorazione aveva determinato un aumento dei costi nella misura dell'11%, perciò il committente non poteva pretendere che l'appaltatrice proseguisse i lavori in perdita, e che l'inadempimento della committente consisteva proprio nell'aver imposto la prosecuzione dei lavori – dopo averli ritardati ingiustamente – in condizioni proibitive economicamente.
Assume l'appellante che dei 18 mesi trascorsi, la metà era imputabile all'appaltante, atteso che la consulta tecnica regionale prima di concedere l'approvazione della variante aveva richiesto una serie di integrazioni.
Dunque, secondo l'appellante non si poteva ritenere inadempiente l'impresa, che aveva rifiutato di proseguire l'appalto alle stesse condizioni, e non l'azienda ospedaliera committente, che, dopo aver sistematicamente ritardato la consegna delle aree, aveva poi predisposto un progetto che aveva reso necessario una perizia di variante, perizia la quale solo in parte non era addebitabile alla stazione appaltante medesima.
Secondo l'appellante il tribunale avrebbe dovuto considerare che:
--La protrazione dei tempi era stata un vero stravolgimento del cronoprogramma;
--La necessità della perizia di variante era almeno in parte imputabile all'AUO, che non aveva tenuto conto, nel redigere il progetto, di una propria delibera di adeguamento delle potenze risalente addirittura al 2001;
--che era responsabilità della committente non aver disposto una formale sospensione delle opere;
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
--che i costi erano lievitati dell'11% medio tempore.
Infine, sul tema dell'inadempimento della committente, l'appellante afferma che dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione non può dedursi una rinuncia ai diritti derivanti dal protrarsi della sospensione, non formalizzata, mentre la convenuta era responsabile di aver provocato la sospensione delle opere senza formalizzarla e, infine, aveva opposto un diniego alla richiesta di ridefinire i termini sia economici che temporali dell'appalto.
4.2.1. Nella parte in cui mira a rimettere in discussione la decisione del tribunale che non vi sia un inadempimento dell' per la mancata sospensione dei Controparte_2 lavori, da formalizzare in un verbale ad hoc, il motivo è infondato.
In primo luogo, esso è privo di pregio perché devono ribadirsi in quanto esatte le ragioni già esposte dal giudice di prime cure, che, cioè, la odierna appellante abbia a suo tempo approvato senza riserve la variante, sottoscrivendo l'atto di sottomissione allegato alla variante stessa, con ciò facendo sue le valutazioni della stazione appaltante – riportate nella delibera del Direttore Generale n. 438 del 2.12.2009 - che la variante fosse necessaria e - al contempo - imprevedibile.
Per la precisione, deve rilevarsi che con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione si modificava il contratto prorogandosi il termine finale di 819 giorni, dalla originaria previsione del 12 marzo 2010 si passava alla fissazione del termine finale del 7 giugno
2012.
Per altro verso, deve evidenziarsi, in senso sfavorevole alle tesi sostenute da Pt_1 che tutte le censure volte a far ritenere la stazione appaltante responsabile di una
[...] protrazione di fatto della sospensione sono infondate, anche perché la sospensione fu dovuta alla fase di approvazione regionale, circostanza, questa, pacifica.
Sul punto deve convenirsi che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio interpretativo, più volte espresso dal giudice di legittimità, secondo cui il ritardo nell'approvazione di una perizia di variante non esonera l'appaltatore dall'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, non potendo egli legittimamente sospendere l'esecuzione dei lavori (in termini Cass. Sez. 1, sent.
9794/1994 est. Senofonte;
in senso conforme Cass 9246/2012 est. Lamorgese).
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Rimarca il collegio che il motivo è infondato - nella misura in cui tende ad affermare che il giudice ha sbagliato a ritenere legittima la proroga di fatto e che era addebitabile alla stazione appaltante non aver formalizzato la sospensione in un verbale - perchè non vi fu nessuna proroga di fatto imposta unilateralmente, ma una proroga della consegna dei lavori concordata e formalizzata nella delibera del direttore generale dell'azienda ospedaliera e nel pedissequo atto di sottomissione.
4.2.2. Quanto alla doglianza che la mancata formale sospensione sarebbe illegittima perché protratta oltre 6 mesi, che avrebbe sbagliato il tribunale nel ritenere non addebitabile all' la sua lunga durata, che la sospensione dei lavori Controparte_2 che sia inizialmente legittima cessa di esserlo se si protrae per un tempo irragionevole, la censura è infondata perché oltre ad essere smentita dall'atto di sottomissione è smentita, altresì, dalla condotta tenuta dalla stessa appaltatrice, che mai dedusse con la committente l'impossibilità di rispettare i tempi fissati con la proroga.
4.2.3. Il motivo in esame, sull'inadempimento dell'appellata, nella parte in cui deduce che la perizia di variante era addebitabile alla committente è infondato, perché – come il tribunale ha già espressamente indicato - l'originaria domanda di risoluzione e di risarcimento come formulata (fino alla comparsa conclusionale) non ha come contenuto l'illegittimità del progetto iniziale che avrebbe prodotto una variante in parte imputabile alla azienda ospedaliera;
al contrario nell'atto di citazione si chiede di accertarsi l'inadempimento ed il risarcimento per l'illegittima proroga delle lavorazioni.
Solo nella comparsa c conclusionale, dunque tardivamente, la ha introdotto Parte_1 una nuova domanda, che addebita all'azienda ospedaliera di aver provocato per sua colpa una perizia di variante, causata da un difetto del progetto iniziale.
La valutazione di tardività di questa istanza, ritenuta perciò stesso inammissibile già dal tribunale, non è in alcun modo scalfita dal motivo di appello.
4.3. Con il secondo motivo la deduce che avrebbe errato il tribunale Parte_1 nell'affermare che la riserva avente ad oggetto la sospensione dei lavori era stata irrituale perché apposta in calce a un ordine di servizio e non riportata nel registro di contabilità.
Afferma l'appellante che non era possibile una rituale iscrizione delle riserve dopo l'allibramento del sedicesimo Sal perché tra la data del 12 Marzo 2010 e il 15 giugno
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
2012 non ne erano intervenuti altri, cioè non vi era stato in quel periodo né la redazione di un verbale di sospensione dei lavori, né la redazione di un verbale di ripresa, nè vi era stato un'ulteriore SAL registrato in contabilità; pertanto, a suo dire la domanda risarcitoria relativa al periodo tra il 12 Marzo 2010 e il 15 giugno 2012 si fonda su una riserva che non può essere considerata intempestiva, perché la riserva era stata apposta sul primo atto utile, in difetto di appostazioni diverse, in quel periodo, sul registro di contabilità.
In conclusione, l'appellante sostiene che l'ordine di servizio in calce al quale era stato iscritto alla riserva in data era il primo documento redatto dopo l'insorgere del fatto lesivo.
4.3.1. Il motivo è infondato in primo luogo per le ragioni sostanziali già illustrate, cioè perché una volta adottata la perizia di variante con delibera del direttore generale in data
2 dicembre 2009, numero 438, la aveva firmato l'atto di sottomissione allegato Pt_1 alla variante senza opporre alcuna riserva;
orbene, l'articolo quattro della variante prorogava i lavori di complessivi 819 giorni di cui 353 giorni per la realizzazione di opere invariante e 465 per il completamento delle opere di contratto non ancora definite.
Con la sottoscrizione senza riserva si determinava, dunque, una modifica del contratto con proroga del termine finale che dall'originaria all'originaria data fissata in contratto del 12 Marzo 2010 si spostava in avanti al 7 giugno 2012.
Il motivo è parimenti infondato, come ritenuto dal tribunale, per il difetto di rituale riserva iscritta in registri di contabilità.
Pare appena il caso di rammentare la previsione normativa per cui le riserve non iscritte in contabilità ex art. 31 del d.M. lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 non sono valide. Recita l'art. 31: “
1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
Il dato testuale di queste disposizioni non lascia spazio alla rilevanza di riserve del genere che occupa, fatte senza formale iscrizione in contabilità.
5. Ogni altra questione è assorbita, incluso l'esame dell'appello incidentale, al cui vaglio non sussiste alcun interesse, essendo stato respinto l'appello principale.
6. Il governo delle spese segue la soccombenza, come da liquidazione contenuta in dispositivo, effettuata ai sensi dell'art. 6 del DM 55/2014 e ss.mm.ii. e secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022 per il contenzioso in grado di Appello.
6.1. Quanto al valore della controversia, viste le diverse domande contenuto dell'atto di appello, va richiamato il principio ermeneutico per cui in materia di cumulo di domande, il valore della lite in cui siano cumulate domande di valore determinato con quelle di valore indeterminabile deve essere determinato in relazione alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato, soltanto se ciò determini il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione stabilito per i giudizi di valore indeterminabile (in termini Corte Appello Napoli, sez. II ,
06/06/2023 , n. 2545; Cass. Sez. 3, ord. n. 22719 del 20.07.2022 est. Sestini, ma anche
Cass. n. 4187/2017 e Cass. n. 16318/2011 ivi richiamate).
Ciò posto, nella fattispecie che occupa, la considerazione delle domande determinate, di valore complessivamente superiore ad euro 8.000.000,00, comporta la liquidazione di un compenso certamente superiore rispetto a quello riferito alle domande di valore
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
indeterminabile avente ad oggetto l'inadempimento e le somme da liquidarsi in via equitativa per il mancato conseguimento dell'utile, anche rispetto allo scaglione di valore indeterminabile di particolare importanza (scaglione per il quale l'onorario minimo è pari ad euro 10.060,00 e quello massimo 30.179,00).
6.2. Per la quantificazione dell'onorario si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00
l'importo di euro 11.000,00 (di poco superiore al minimo che è euro 10.060,00) con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare, che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 14.039,09 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00: € 11.550,00 (11.000,00+550,00=
11.550),
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 12.127,50 (11.550,00
+577,50= 12.127,50),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 12.733,87
(12.127,50+606,37=12.733,87),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 13.370,57
(12.733,87+636,70=13.370,57),
--infine per lo scaglione di valore superiore ad € 8.000.000,00: € 14.039,09
(13.370,57+668,52=14.039,09).
La ed in concordato preventivo va dunque condannata a Parte_1 rifondere all'appellata l'importo di € 14.039,09 per onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP..
6.3. Per l'integrale rigetto del gravame deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello in riassunzione proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11801/2016, pubblicata il 27.10.2016, resa nel giudizio n. r.g. 6718/2012, così provvede:
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
--Respinge l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--Condanna la a rifondere all' le Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in euro € 14.039,09 per onorario, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CAP come per legge.
--Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Erminia Catapano dott. Antonio Mungo
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3009/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, in riassunzione del processo d'appello – Sezione specializzata delle Imprese della Corte
d'Appello di Napoli (appello n.r.g. 2447/2017) definito con pronuncia di incompetenza, avverso la sentenza resa nel giudizio n. r.g. 6718/2012, del Tribunale di Napoli, n.
11801/2016, pubblicata il 27.10.2016
TRA
e in concordato preventivo (c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore legale rappresentante nonché dell'avv. Controparte_1
Mauro Marobbio in qualità di liquidatore giudiziario dei beni ceduti ai creditori nell'ambito del concordato, a tanto autorizzato con decreti del G.D. del 17.11.2016 e del
13.02.2017, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi
(c.f.: ). C.F._1
Appellante
E
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa giusta mandato a margine della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
comparsa di costituzione ed in virtù di delibera di D.G. n. 453 del 26.06.2018 dall'avv.
Antonio Giasi (c.f.: C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello in riassunzione, depositato il 5.6.2018 all'esito di pronuncia di incompetenza della sezione impresa della Corte d'Appello di Napoli, ritualmente notificato all'appellata, la società ed in concordato Parte_1 preventivo ha impugnato la sentenza con la quale il tribunale di Napoli ha ritenuto infondata la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'azienda e ha respinto, altresì, la domanda di risarcimento del danno, CP_2 rilevando che la società non aveva mai iscritto riserve nei suoi registri contabili.
1.1. In particolare, il tribunale ha, in primo luogo, respinto l'eccezione della convenuta di inammissibilità della domanda di risarcimento di parte attrice per la precedente risoluzione del contratto adottata dall'azienda ospedaliera, rilevando che il provvedimento di rescissione della stazione appaltante, assunto ex art. 340 della l. n.
2248 del 1865 all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto, in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale dagli artt.
1453 e 1455 del c.c..
Ha ritenuto, poi, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della in Pt_1 quanto il recesso della società mandante dall'ATI ha comportato la Controparte_3
Part prosecuzione del rapporto contrattuale con l'attrice, quale società parte dell'
Gradatamente, nel merito, ha respinto la domanda di risarcimento, rilevando che la società attrice non ha mai iscritto riserve in modo rituale;
che l'unica riserva risulta iscritta – senza quantificazione dei danni – in calce all'ordine di servizio della committente n. 10 del 13.7.2011.
Circa la domanda di risoluzione, ha rilevato che con delibera emessa il 2 Dicembre
2009 il direttore generale dell'azienda convenuta, preso atto che il progettista e direttore dei lavori, per cause non prevedibili in fase di progettazione, aveva redatto una variante tecnica e suppletiva per la realizzazione delle opere di variante e, vista la relazione tecnica del direttore dei lavori, dispose di inviare la stessa delibera di variante alla giunta regionale della Campania;
ha poi evidenziato che da tale delibera, nonché dal
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla si evince che la Pt_1 Controparte_4 parte appellante aveva pienamente accettato le motivazioni dell'ente appaltante circa la necessità ma anche l'imprevedibilità del progetto di variante, di guisa che la domanda di illegittima protrazione del contratto oltre alla data inizialmente stabilita del 12 marzo
2010 non può essere accolta.
Sulla premessa che la domanda di risoluzione formulata nell'atto di citazione ha ad oggetto proprio l'illegittima protrazione del rapporto contrattuale, ha ritenuto domanda nuova, in quanto tale inammissibile, la doglianza fatta nella comparsa conclusionale che il progetto iniziale d'appalto era ineseguibile, in quanto il relativo contenuto era incompleto e inadeguato: sul punto il tribunale ha osservato che si tratta di doglianze che sostanziano una causa petendi diversa da quella contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
Il tribunale ha concluso che non si può configurare l'illegittimo prolungamento dei tempi contrattuali perché la variante non era esecutiva fino a che non fu approvata dall'organo regionale competente;
che l'approvazione di una variante (elaborata dal direttore dei lavori, inviata alla Regione per l'autorizzazione e approvata dall'appaltatrice) ritenuta necessaria dalle parti esclude che vi sia stata una sospensione dei lavori addebitabile alla stazione appaltante, il che impedisce anche di configurare una causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante.
2. Avverso la sentenza del tribunale di Napoli la spiega gravame per i Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce che il tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la proroga di fatto dei lavori, che era addebitabile alla stazione appaltante non aver formalizzato la sospensione in un verbale e che comunque la protrazione del tempo delle lavorazioni aveva fatto lievitare i costi dell'11%, come accertato dalla CTU svolta in corso di giudizio.
Sempre nell'ambito di questo primo e articolato motivo, sotto altro profilo censura la decisione del tribunale perché non avrebbe tenuto conto del fatto che l'atto di sottomissione non conteneva rinuncia ai diritti che fossero derivati dall'eventuale protrarsi della sospensione.
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Con un secondo motivo, in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, evidenzia che è errato il capo di decisione che dichiara irrituale la riserva
“avente ad oggetto la sospensione dei lavori del SAL al 15 giugno 2011”, in quanto apposta in calce ad un ordine di servizio.
Argomenta, a riguardo, che non sarebbe stato possibile formulare una riserva su un verbale di sospensione dei lavori perché detto verbale non c'è stato, né sul registro di contabilità, dopo il 16° SAL (dopo l'approvazione e iscrizione del 16°SAL non vi sarebbe alcuna annotazione contabile).
Fatte queste doglianze, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
--dichiarare risolto per inadempimento della convenuta il contratto di appalto, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del risarcimento dei danni così quantificati:
a) le somme dovute per l'anomalo andamento dei lavori, da liquidarsi nella misura di euro 4.218.634,00, in via gradata nell'importo di euro 579.345,26;
b) il mancato utile, da liquidarsi nella misura del 10% dei lavori eseguiti e quindi in euro 504.207,00;
c) la somma da liquidarsi ex articolo 1226 c.c. per il ritardato conseguimento dell'utile;
d) la restitutio in integrum ex art. 1458 c.c. mediante il recupero del rimborso a base d'asta nella misura di 3.419.281,16, oppure mediante la determinazione del valore delle opere eseguite al momento della pronuncia della risoluzione, con la condanna della committente al pagamento della differenza rispetto a quanto già versato.
3. Instaurato il contraddittorio, con comparsa in data 22.9.2018 si è costituita l'
[...]
appellata, che ha spiegato appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma CP_2 della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta le eccezioni di inammissibilità per mancata impugnativa da parte della della delibera di risoluzione 31.1.2012 Parte_1
n. 49 e per difetto di legittimazione attiva della con la conseguente Parte_1 declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale formulata dall'attrice in primo grado;
in subordine, ha chiesto il rigetto dell'appello siccome infondato, con condanna al pagamento delle spese di lite.
3.1. All'udienza di comparizione del 24.10.2018 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'11.12.2019.
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n. 3009/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Sono seguiti diversi rinvii motivati dal carico del ruolo.
In data 23.12.2024 la causa è stata riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta, con ordinanza depositata e ritualmente comunicata, con cui sono stati concessi termini ordinari di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Non è stata svolta attività istruttoria, sono stati depositati gli scritti difensivi finali ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
4.1. In via di estrema sintesi deve premettersi che, il tribunale, in via preliminare ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento di parte attrice per la precedente risoluzione del contratto adottata dall'azienda ospedaliera, ma anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ritenendo che il recesso della Pt_1
Part società mandante dall' ha comportato la prosecuzione del Controparte_3
Part rapporto contrattuale con l'attrice, quale società parte dell'
Ha poi respinto la domanda di risarcimento, rilevando che la società attrice non ha mai iscritto riserve in modo rituale;
che l'unica riserva risulta iscritta – senza quantificazione dei danni – è in calce all'ordine di servizio n. 10 del 13.7.2011, senza quantificazione dei danni.
Circa la domanda di risoluzione ha rilevato che dalla delibera di variante adottata a dicembre 2009, nonché dal relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla Coelna
Impianti S.p.a., si evince che la parte appellante aveva pienamente accettato le motivazioni dell'ente appaltante circa la necessità ma anche l'imprevedibilità del progetto di variante;
che poiché la domanda di risoluzione formulata nell'atto di citazione ha ad oggetto proprio l'illegittima protrazione del rapporto contrattuale, è domanda nuova, in quanto tale inammissibile, la doglianza fatta nella comparsa conclusionale che il progetto iniziale d'appalto era ineseguibile in quanto il relativo contenuto era incompleto e inadeguato
4.2. Avverso la sentenza del tribunale di Napoli la spiega gravame per i Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce che il tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la proroga di fatto dei lavori, che era addebitabile alla stazione appaltante per non aver
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formalizzato la sospensione in un verbale;
inoltre che la protrazione del tempo delle lavorazioni aveva fatto lievitare i costi dell'11%, come accertato dalla CTU svolta in corso di giudizio.
Secondo l'appellante sarebbe in corso in errore il tribunale, in primo luogo, nell'affermare che il comportamento della committente era legittimo perché era necessario che la variante fosse sottoposta ad approvazione (da parte della Regione) e che l'appaltatrice non si poteva dolere se per la sua approvazione era occorso del tempo.
che tale motivazione consentirebbe alla stazione appaltante di CP_5 Parte_1 sospendere sine die e senza formale provvedimento l'esecuzione dei lavori;
che, di contro, deve ritenersi che la sospensione inizialmente legittima cessa di esser tale quando si protrae per un tempo irragionevole;
che, infatti, come accertato dal CTU, la protrazione dei tempi di lavorazione aveva determinato un aumento dei costi nella misura dell'11%, perciò il committente non poteva pretendere che l'appaltatrice proseguisse i lavori in perdita, e che l'inadempimento della committente consisteva proprio nell'aver imposto la prosecuzione dei lavori – dopo averli ritardati ingiustamente – in condizioni proibitive economicamente.
Assume l'appellante che dei 18 mesi trascorsi, la metà era imputabile all'appaltante, atteso che la consulta tecnica regionale prima di concedere l'approvazione della variante aveva richiesto una serie di integrazioni.
Dunque, secondo l'appellante non si poteva ritenere inadempiente l'impresa, che aveva rifiutato di proseguire l'appalto alle stesse condizioni, e non l'azienda ospedaliera committente, che, dopo aver sistematicamente ritardato la consegna delle aree, aveva poi predisposto un progetto che aveva reso necessario una perizia di variante, perizia la quale solo in parte non era addebitabile alla stazione appaltante medesima.
Secondo l'appellante il tribunale avrebbe dovuto considerare che:
--La protrazione dei tempi era stata un vero stravolgimento del cronoprogramma;
--La necessità della perizia di variante era almeno in parte imputabile all'AUO, che non aveva tenuto conto, nel redigere il progetto, di una propria delibera di adeguamento delle potenze risalente addirittura al 2001;
--che era responsabilità della committente non aver disposto una formale sospensione delle opere;
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--che i costi erano lievitati dell'11% medio tempore.
Infine, sul tema dell'inadempimento della committente, l'appellante afferma che dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione non può dedursi una rinuncia ai diritti derivanti dal protrarsi della sospensione, non formalizzata, mentre la convenuta era responsabile di aver provocato la sospensione delle opere senza formalizzarla e, infine, aveva opposto un diniego alla richiesta di ridefinire i termini sia economici che temporali dell'appalto.
4.2.1. Nella parte in cui mira a rimettere in discussione la decisione del tribunale che non vi sia un inadempimento dell' per la mancata sospensione dei Controparte_2 lavori, da formalizzare in un verbale ad hoc, il motivo è infondato.
In primo luogo, esso è privo di pregio perché devono ribadirsi in quanto esatte le ragioni già esposte dal giudice di prime cure, che, cioè, la odierna appellante abbia a suo tempo approvato senza riserve la variante, sottoscrivendo l'atto di sottomissione allegato alla variante stessa, con ciò facendo sue le valutazioni della stazione appaltante – riportate nella delibera del Direttore Generale n. 438 del 2.12.2009 - che la variante fosse necessaria e - al contempo - imprevedibile.
Per la precisione, deve rilevarsi che con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione si modificava il contratto prorogandosi il termine finale di 819 giorni, dalla originaria previsione del 12 marzo 2010 si passava alla fissazione del termine finale del 7 giugno
2012.
Per altro verso, deve evidenziarsi, in senso sfavorevole alle tesi sostenute da Pt_1 che tutte le censure volte a far ritenere la stazione appaltante responsabile di una
[...] protrazione di fatto della sospensione sono infondate, anche perché la sospensione fu dovuta alla fase di approvazione regionale, circostanza, questa, pacifica.
Sul punto deve convenirsi che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio interpretativo, più volte espresso dal giudice di legittimità, secondo cui il ritardo nell'approvazione di una perizia di variante non esonera l'appaltatore dall'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, non potendo egli legittimamente sospendere l'esecuzione dei lavori (in termini Cass. Sez. 1, sent.
9794/1994 est. Senofonte;
in senso conforme Cass 9246/2012 est. Lamorgese).
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Rimarca il collegio che il motivo è infondato - nella misura in cui tende ad affermare che il giudice ha sbagliato a ritenere legittima la proroga di fatto e che era addebitabile alla stazione appaltante non aver formalizzato la sospensione in un verbale - perchè non vi fu nessuna proroga di fatto imposta unilateralmente, ma una proroga della consegna dei lavori concordata e formalizzata nella delibera del direttore generale dell'azienda ospedaliera e nel pedissequo atto di sottomissione.
4.2.2. Quanto alla doglianza che la mancata formale sospensione sarebbe illegittima perché protratta oltre 6 mesi, che avrebbe sbagliato il tribunale nel ritenere non addebitabile all' la sua lunga durata, che la sospensione dei lavori Controparte_2 che sia inizialmente legittima cessa di esserlo se si protrae per un tempo irragionevole, la censura è infondata perché oltre ad essere smentita dall'atto di sottomissione è smentita, altresì, dalla condotta tenuta dalla stessa appaltatrice, che mai dedusse con la committente l'impossibilità di rispettare i tempi fissati con la proroga.
4.2.3. Il motivo in esame, sull'inadempimento dell'appellata, nella parte in cui deduce che la perizia di variante era addebitabile alla committente è infondato, perché – come il tribunale ha già espressamente indicato - l'originaria domanda di risoluzione e di risarcimento come formulata (fino alla comparsa conclusionale) non ha come contenuto l'illegittimità del progetto iniziale che avrebbe prodotto una variante in parte imputabile alla azienda ospedaliera;
al contrario nell'atto di citazione si chiede di accertarsi l'inadempimento ed il risarcimento per l'illegittima proroga delle lavorazioni.
Solo nella comparsa c conclusionale, dunque tardivamente, la ha introdotto Parte_1 una nuova domanda, che addebita all'azienda ospedaliera di aver provocato per sua colpa una perizia di variante, causata da un difetto del progetto iniziale.
La valutazione di tardività di questa istanza, ritenuta perciò stesso inammissibile già dal tribunale, non è in alcun modo scalfita dal motivo di appello.
4.3. Con il secondo motivo la deduce che avrebbe errato il tribunale Parte_1 nell'affermare che la riserva avente ad oggetto la sospensione dei lavori era stata irrituale perché apposta in calce a un ordine di servizio e non riportata nel registro di contabilità.
Afferma l'appellante che non era possibile una rituale iscrizione delle riserve dopo l'allibramento del sedicesimo Sal perché tra la data del 12 Marzo 2010 e il 15 giugno
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2012 non ne erano intervenuti altri, cioè non vi era stato in quel periodo né la redazione di un verbale di sospensione dei lavori, né la redazione di un verbale di ripresa, nè vi era stato un'ulteriore SAL registrato in contabilità; pertanto, a suo dire la domanda risarcitoria relativa al periodo tra il 12 Marzo 2010 e il 15 giugno 2012 si fonda su una riserva che non può essere considerata intempestiva, perché la riserva era stata apposta sul primo atto utile, in difetto di appostazioni diverse, in quel periodo, sul registro di contabilità.
In conclusione, l'appellante sostiene che l'ordine di servizio in calce al quale era stato iscritto alla riserva in data era il primo documento redatto dopo l'insorgere del fatto lesivo.
4.3.1. Il motivo è infondato in primo luogo per le ragioni sostanziali già illustrate, cioè perché una volta adottata la perizia di variante con delibera del direttore generale in data
2 dicembre 2009, numero 438, la aveva firmato l'atto di sottomissione allegato Pt_1 alla variante senza opporre alcuna riserva;
orbene, l'articolo quattro della variante prorogava i lavori di complessivi 819 giorni di cui 353 giorni per la realizzazione di opere invariante e 465 per il completamento delle opere di contratto non ancora definite.
Con la sottoscrizione senza riserva si determinava, dunque, una modifica del contratto con proroga del termine finale che dall'originaria all'originaria data fissata in contratto del 12 Marzo 2010 si spostava in avanti al 7 giugno 2012.
Il motivo è parimenti infondato, come ritenuto dal tribunale, per il difetto di rituale riserva iscritta in registri di contabilità.
Pare appena il caso di rammentare la previsione normativa per cui le riserve non iscritte in contabilità ex art. 31 del d.M. lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 non sono valide. Recita l'art. 31: “
1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma
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immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
Il dato testuale di queste disposizioni non lascia spazio alla rilevanza di riserve del genere che occupa, fatte senza formale iscrizione in contabilità.
5. Ogni altra questione è assorbita, incluso l'esame dell'appello incidentale, al cui vaglio non sussiste alcun interesse, essendo stato respinto l'appello principale.
6. Il governo delle spese segue la soccombenza, come da liquidazione contenuta in dispositivo, effettuata ai sensi dell'art. 6 del DM 55/2014 e ss.mm.ii. e secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022 per il contenzioso in grado di Appello.
6.1. Quanto al valore della controversia, viste le diverse domande contenuto dell'atto di appello, va richiamato il principio ermeneutico per cui in materia di cumulo di domande, il valore della lite in cui siano cumulate domande di valore determinato con quelle di valore indeterminabile deve essere determinato in relazione alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato, soltanto se ciò determini il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione stabilito per i giudizi di valore indeterminabile (in termini Corte Appello Napoli, sez. II ,
06/06/2023 , n. 2545; Cass. Sez. 3, ord. n. 22719 del 20.07.2022 est. Sestini, ma anche
Cass. n. 4187/2017 e Cass. n. 16318/2011 ivi richiamate).
Ciò posto, nella fattispecie che occupa, la considerazione delle domande determinate, di valore complessivamente superiore ad euro 8.000.000,00, comporta la liquidazione di un compenso certamente superiore rispetto a quello riferito alle domande di valore
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indeterminabile avente ad oggetto l'inadempimento e le somme da liquidarsi in via equitativa per il mancato conseguimento dell'utile, anche rispetto allo scaglione di valore indeterminabile di particolare importanza (scaglione per il quale l'onorario minimo è pari ad euro 10.060,00 e quello massimo 30.179,00).
6.2. Per la quantificazione dell'onorario si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00
l'importo di euro 11.000,00 (di poco superiore al minimo che è euro 10.060,00) con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare, che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 14.039,09 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00: € 11.550,00 (11.000,00+550,00=
11.550),
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 12.127,50 (11.550,00
+577,50= 12.127,50),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 12.733,87
(12.127,50+606,37=12.733,87),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 13.370,57
(12.733,87+636,70=13.370,57),
--infine per lo scaglione di valore superiore ad € 8.000.000,00: € 14.039,09
(13.370,57+668,52=14.039,09).
La ed in concordato preventivo va dunque condannata a Parte_1 rifondere all'appellata l'importo di € 14.039,09 per onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP..
6.3. Per l'integrale rigetto del gravame deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello in riassunzione proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11801/2016, pubblicata il 27.10.2016, resa nel giudizio n. r.g. 6718/2012, così provvede:
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--Respinge l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--Condanna la a rifondere all' le Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in euro € 14.039,09 per onorario, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CAP come per legge.
--Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Erminia Catapano dott. Antonio Mungo
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