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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/09/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 1948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. _______/______, IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott. Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.07.2024 da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'avv. Raffaella Arnaboldi
e
2) Controparte_1
nato a [...], il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'avv. Raffaella Arnaboldi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Eupilio (CO), in data
26.02.2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Eupilio al n.
1, parte II, serie A, anno 2001.
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale di udienza cartolare in data 17.12.2024 omologato con sentenza n. 367/2024 del 19.12.2024, pubblicata il 30.12.2024.
1 con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
1) I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.07.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
b) Il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo mensile al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di € 300,00 (€
150,00 a figlio) da versarsi, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla medesima, importo da rivalutarsi annualmente,
a partire dal mese di agosto 2025, in base agli indici I.S.T.A.T.
c) Il sig. si obbliga, nell'ipotesi di miglioramento della propria situazione CP_1
reddituale, ad aumentare, in misura proporzionale, il predetto contributo al mantenimento.
d) Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, le spese straordinarie, così come specificate nel Protocollo noto ai coniugi, sottoscritto dal Tribunale di Como e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como in data 24.05.2018, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
e) I coniugi convengono che l'assegno unico universale per i figli a carico continui ad essere percepito dalla sig.ra Parte_1
f) La casa coniugale, con tutto l'arredo, sita in Erba (CO), via Giuseppe Mazzini n.12, di proprietà di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli ed . Parte_1 Per_1 Per_2
g) I coniugi concordano di porre in vendita a terzi l'immobile adibito a casa coniugale e sito in Erba (CO), via Giuseppe Mazzini n.12, nonché di procedere alla divisione dell'importo ricavato da tale vendita nella misura del 50% ciascuno. Eventuali spese e provvigioni di intermediazione immobiliare verranno sostenute, dai medesimi, in egual misura.
h) I coniugi concordano che, fino alla vendita dell'immobile, il pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie verrà effettuato, dagli stessi, nella misura del 50% ciascuno, mentre quello delle utenze verrà sostenuto dalla sig.ra Parte_1
i) Il sig. si obbliga a rilasciare la casa coniugale, provvedendo Controparte_1 anche all'asporto dei propri beni personali, entro e non oltre il 31.07.2024.
j) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun
2 contributo verrà versato per il mantenimento dei medesimi.
k) I coniugi dichiarano di aver provveduto a definire ogni reciproca questione economica ad eccezione di quella relativa alla vendita dell'immobile, già, casa coniugale.
l) Ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. si chiede, altresì, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui sopra, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
2) Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE
e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
3) Successivamente, le parti hanno proceduto alla vendita dell'immobile sito in Erba
(CO), via Mazzini n.12, già casa coniugale, con atto a rogito Notaio dott. Per_3 rep. n. 111756, dell'01.04.2025 e, pertanto, hanno richiesto pronuncia
[...]
divorzile alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
b) Il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo mensile al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di € 300,00 (€
150,00 a figlio) da versarsi, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla medesima, importo da rivalutarsi annualmente,
a partire dal mese di agosto 2025, in base agli indici I.S.T.A.T.
c) Il sig. si obbliga, nell'ipotesi di miglioramento della propria situazione CP_1
reddituale, ad aumentare, in misura proporzionale, il predetto contributo al mantenimento.
d) Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, le spese straordinarie, così come specificate nel Protocollo noto ai coniugi, sottoscritto dal Tribunale di Como e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como in data 24.05.2018, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun contributo verrà versato per il mantenimento dei medesimi.
f) I coniugi dichiarano di aver provveduto a definire ogni reciproca questione economica.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre
3 è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, con rito concordatario, in data 26.02.2001, in Eupilio (CO), atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Eupilio al n. 1, parte II, serie A, anno 2001.
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti.
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eupilio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4