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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AN
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1777/2022 R.G.A.C. alla quale è stata riunita quella iscritta al n.
1817/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025, senza concessione di termini, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Parte_1 C.F._1
LI (C.F. – PEC: , elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il di lui studio in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei Bizantini, 18
Appellante
E
Curatela “ (P.I. ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1
Fallimentare, con domicilio in Via Madonna della Spina nr. 4, 88046 Lamezia Terme (CZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fodaro (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Email_2
Jacurso (CZ) alla Via Seminario, 21
Appellata
E
(C.F. ), in Controparte_2 C.F._1 persona del Curatore pro tempore Avv. (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Carlei (C.F. – PEC: C.F._5 , elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Email_3
Lamezia Terme (CZ) alla via A. Anile, 3
Appellata
E
e Controparte_4 CP_5
Appellate
NONCHÉ
TRA
(P.I. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dina Marasco
(C.F. – PEC: , elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosa La Cava in AN alla Via Niccoloso da Lecco, 6
Appellante
E
(P.I. ) in persona Controparte_6 P.IVA_1 del Curatore Fallimentare, con domicilio in Via Madonna della Spina nr. 4, 88046 Lamezia Terme
(CZ), autorizzata a costituirsi e resistere all'appello giusta provvedimento datato 26.1.2023 del
Giudice Delegato al Fall. N.7/2015 R.F. del Tribunale di Lamezia Terme, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fodaro (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Email_2
Jacurso (CZ) alla Via Seminario, 21
Appellata
E
Parte_1
Appellato
E
e Controparte_4 CP_5
Appellate
Conclusioni nel procedimento n. 1777/2022 R.G.A.C.
Parte_1
“[…] in accoglimento dell'appello e integrale riforma della sentenza impugnata: a) rigettare la domanda di primo grado proposta dalla appellata, previa ammissione, ove occorra, CP_2 della prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, richiesta in primo grado dall'odierno appellante nella memoria del 19.11.2017; b) condannare la al pagamento delle spese CP_2 processuali di entrambi i giudizi.”
Curatela “ : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni e causali di cui in premessa, dichiarare inammissibile e/o, comunque ed in ogni caso, rigettare l'appello proposto da siccome infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi Parte_1 di lite.”
Curatela “Fallimento ”: Parte_1
“Voglia l'on. Corte d'Appello di AN:
a) dichiarare inefficace, nei confronti del n. l'Atto notarile Controparte_2 CP_2 pubblico di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra Pt_1
e quale unico socio accomandatario e legale rappresentante della “C.C.
[...] CP_5
Costruzioni di NN UR & C. S.A.S.” in data 27 giugno 2013, in Falerna Marina, a rogito del Notaio Dr. registrato a Lamezia Terme il 05/07/2013 n.1899 Serie 1T; Persona_1
b) ordinare ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari le consequenziali annotazioni e trascrizioni della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
c) rigettare entrambi gli appelli avversari.
d) condannare i convenuti in primo grado e appellanti in secondo grado, al pagamento delle spese di lite nella misura di Legge e tenuto conto della normativa sul patrocinio a spese dell'Erario;”
Conclusioni nel procedimento n. 1817/2022 R.G.A.C.
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente gravame, riformare per come richiesto la sentenza impugnata e rigettare la domanda di revocatoria avanzata ex adverso, in quanto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Curatela “ ”: Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa riunione del presente giudizio a quell'altro iscritto al
n.1777/2022 RGAC con prima udienza fissata per il 12.4.2023, Seconda Sez. Civ, pendente tra le medesime parti ed avverso la stessa sentenza, contrariis reiectis, per le motivazioni e causali di cui in premessa, dichiarare inammissibile e/o, comunque ed in ogni caso, rigettare l'appello proposto da in persona del legale Parte_2 rappresentante, siccome infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 dicembre 2022, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, n.
319/2022, pubblicata in data 3 maggio 2022, con la quale è stata accolta la domanda avanzata dalla
Curatela del Fallimento della ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dichiarata la Controparte_1 inefficacia nei suoi confronti di sei atti di disposizione patrimoniale da lui compiuti in pregiudizio delle ragioni creditorie1.
Il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto che il nella sua qualità di Pt_1 amministratore unico della “nella consapevolezza di aver operato una Controparte_1 gestione non corretta della società e, d'altra parte, di essere esposto alle pretese dei creditori di quest'ultima in forza di prestate garanzie personali e reali”, con le operazioni denunciate dalla
Curatela della azienda da lui amministrata, poi fallita, si fosse fraudolentemente disfatto del suo 1 Questo l'ampio dispositivo:
“Il Tribunale di Lamezia Terme 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara inefficace, nei confronti della Curatela del Fallimento
[...] dei seguenti atti dispositivi:ei seguenti atti dispositivi: CP_7 Controparte_1 1.a. Scrittura privata di “cessioni di quote sociali” con firme autenticate, stipulato tra e le figlie Parte_1 e , in data 19 Luglio 2012 - Rep.n.312- racc. n.253-, in Lamezia Terme, a CP_5 Controparte_4 rogito del notaio , registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 20 Luglio 2012; Persona_2 1.b. Atto notarile pubblico di donazione- numero di repertorio 12676- raccolta n.8165 – stipulato tra Pt_1
e la figlia in data 14 maggio 2012, in Lamezia Terme, a rogito del Notaio
[...] Controparte_4
, registrato in Lamezia Terme il 21 maggio 2012 al n.1363 Serie 1T, trascritto in AN al Persona_3 Registro generale n. 6743 - Registro particolare n. 5521 del 21.5.2012; 1.c. Atto notarile pubblico di compravendita - Repertorio n. 103.091 -Raccolta n. 35.946 – stipulato tra Pt_1
e la figlia in data 27 giugno 2013, in Falerna Marina, a rogito del Notaio Dr.
[...] CP_5 [...]
, registrato a Lamezia Terme il 05/07/2013 n. 1898 Serie 1T; Per_1 1.d. Atto notarile pubblico di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra Pt_1
e quale unico socio accomandatario e legale rappresentante della “C.C. Costruzioni di
[...] CP_5 NN UR & C. S.A.S.” in data 27 giugno 2013, in Falerna Marina, a rogito del Notaio Dr. Persona_1 registrato a Lamezia Terme il 05/07/2013 n.1899 Serie 1T;
1.e Atto notarile pubblico di compravendita - Numero di repertorio 14428/9329 –Raccolta n.9329– stipulato tra
e la figlia del 8 luglio 2013, in Lamezia Terme, a rogito del Parte_1 Controparte_4 Persona_3
, registrato a Lamezia Terme il 9 Luglio 2013 al n.1929 serie 1T, e trascritto il 10 Luglio 2013 al n.9976
[...] Registro generale - Registro particolare n. 7007;
1.f Atto notarile pubblico - Numero di repertorio 17211- Raccolta n.11126- stipulato dal Sig. in Parte_1 data del 24 Luglio 2015, in Lamezia Terme, a rogito del Notaio , trascritto il 29 Luglio 2015 Persona_3 al Registro generale n. 8745 - Registro particolare n. 6993;
2) ordina ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari le consequenziali annotazioni e trascrizioni della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 10.343,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come dovute per legge”. patrimonio, finanche simulando la alienazione dei suoi beni in favore dei suoi familiari ovvero di altre società infragruppo.
Il Giudice di prime cure – all'esito della disamina delle condizioni patrimoniali della società amministrata dal della carenza di prova dell'effettiva corresponsione dei prezzi Pt_1 di acquisto dei beni alienati, dei rapporti di parentela tra i contraenti, della configurabilità di cessioni operate tra società infragruppo, della ricorrenza dell'eventus damni e della scientia fraudis
– ha ritenuto provata la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. e disposto di conseguenza.
A fondamento del gravame, ha posto una diversa ricostruzione degli Parte_1 elementi fattuali, sostenendo la tesi secondo la quale nessuna mala gestio egli aveva posto in essere, quindi negando la sussistenza di un eventuale credito, ancorché litigioso, meritevole di essere tutelato con l'azione di cui all'art. 2901 c.c.
Ha poi denunciato la inconfigurabilità dei presupposti di operatività del dettato dell'art. 2901 c.c. sulla scorta del fatto che a venire in rilievo erano atti di disposizione della sua sfera patrimoniale e non di quella societaria;
ha negato, ancora, la sussistenza del necessario elemento psicologico, assumendo che congrui fossero i prezzi di vendita dei beni alienati.
L'appellante, infine, ha sostenuto che la decisione gravata si configurasse alla stregua di pronuncia preconcetta, resa senza adeguata istruttoria.
È stato iscritto il procedimento n. 1777/2022 R.G.A.C.
Si è costituita con ampia memoria la Controparte_8
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e
[...] resistendo analiticamente a tutte le censure.
Si è costituita anche la , Parte_2 aderendo al gravame proposto da e chiedendo in “via pregiudiziale”, ai sensi Parte_1 del disposto di cui all'art. 335 c.p.c., la riunione del giudizio con quello nascente dalla sua autonoma impugnazione della stessa sentenza.
§2
Con distino atto di citazione, ha proposto appello avverso la medesima sentenza la
[...]
assumendo la generale erroneità della Parte_2 decisione impugnata in ordine a tutti i presupposti dell'actio pauliana, sia di ordine oggettivo che soggettivo (sui quali, più ampiamente, infra).
È stato iscritto il procedimento n. 1817/2022 R.G.A.C. Si è costituita la Curatela “ : resistendo al Controparte_8 gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta inammissibilità ed infondatezza.
§3
Con ordinanza del 28 aprile 2023, la Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti;
rilevata la mancata prova della notifica dell'appello a e Controparte_4 CP_5 ha anche disposto la notificazione dell'impugnazione nei loro confronti.
In data 4 maggio 2023, il procuratore di ha depositato le copie della Parte_1 notifica dell'atto di impugnazione – operata il 3 dicembre 2022 – verso tutte le parti.
La Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 novembre
2024.
In data 7 novembre 2024 si è però costituita la Curatela del Controparte_2
– dichiarato in estensione del sulla Parte_3 scorta della ritenuta qualità di socio occulto dell'originario odierno appellante – giusta sentenza n.
18/2023 del Tribunale di Lamezia Terme.
La Curatela intervenuta ha espressamente dichiarato di volere subentrare “nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa dalla Curatela del – Controparte_1 creditore di – per far dichiarare inopponibile, nei propri confronti l'atto Parte_1 notarile pubblico di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra
e quale unico socio accomandatario e legale rappresentante Parte_1 CP_5 della “C.C. Costruzioni di NN UR & C. S.A.S.” in data 27 giugno 2013, in Falerna
Marina, a rogito del Notaio Dr. registrato a Lamezia Terme il 05/07/2013 Persona_1
n.1899 Serie 1T”.
Ha espressamente circoscritto in tali limiti la propria domanda, assumendo che “le residue posizioni (erano) state transatte dalla Curatela del Fallimento originaria CP_1 CP_1 attrice in primo grado con il pagamento della somma di euro 180.000,00 per come dichiarato in fase di costituzione dalla difesa appellata con atto di transazione lecito, stipulato a seguito di rituale iter autorizzativo per come riferito dal Curatore qui difeso e come tale legittimamente opponibile al ”. Controparte_2
Sulla scorta di tanto ha chiesto il rigetto dei due appelli.
La Corte, preso atto delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 27 novembre
2024, ha trattenuto il fascicolo per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. Successivamente, con decreto del 27 luglio 2025, la Corte in diversa composizione, sulla scorta dell'avvenuto collocamento in quiescenza del Presidente del Collegio, ha rimesso la causa sul ruolo e fissato l'udienza, anch'essa cartolare, del 10 dicembre 2025 per l'assunzione a sentenza.
Tanto si è verificato, giusta ordinanza resa senza fissazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_4
e CP_5
E sempre in limine, occorre prendere atto del fatto che dopo l'introduzione dei gravami, è stato dichiarato il fallimento di giusta sentenza n. 18/2023 del Tribunale Parte_1
Fallimentare di Lamezia Terme depositata in cancelleria il 29 dicembre 2023, “in estensione ex art. 147 co. 4 R.D. 267/42” nei suoi confronti quale socio di fatto occulto (si veda estratto della sentenza de qua depositata il 19 settembre 2024 a corredo della istanza di ammissione alla visione del fascicolo da parte dell'Avv. nominato Curatore del fallimento Controparte_3
”) della Parte_1 Parte_4
Tale dato legittima la costituzione in giudizio operata dalla predetta Curatela il 7 novembre
2024 e rende rilevante, e in parte decisive, le richieste ivi formalizzate.
È evidente che la dichiarazione di fallimento di ha privato questi della Parte_1 capacità processuale e ha legittimato l'intervento del curatore ex art. 43 R.D. 16 marzo 1942 n.
267, applicabile ratione temporis, nonché la sua domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione compiuto dal fallito ai sensi dell'art. 66 L.F. con affievolimento peraltro dell'onere probatorio: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, la prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, secondo la legittimazione concessa dall'art. 66 l. fall., comporta sul piano probatorio che il curatore costituitosi debba soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, a prescindere dall'insinuazione al passivo fallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudizio dall'attore originario” (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 6795 del 7/03/2023).
Tanto assume rilievo peculiare nel caso di specie, posto che la Curatela del Fallimento
ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della decisione originariamente Parte_1 impugnata – così rinunciando a far valere la invocata modifica della decisione di declaratoria di inefficacia di tutti i sei atti di disposizione in contestazione – facendo rilevare l'intervenuta composizione della lite in ragione dell'accordo transattivo concluso dalla Curatela del
[...] originaria attrice in primo grado e le controparti, giusta pagamento Controparte_1 della somma di euro 180.000,00 per come dichiarato in fase di costituzione dalla difesa appellata.
Mette conto ribadire che, in adesione alle richieste formulata dalla appellata
[...]
la ha Controparte_8 Controparte_2 invocato “il rigetto di entrambi gli appelli” (supra, pag. 3, conclusioni lett. c) e dunque la conferma della residua parte della sentenza, chiedendo che venisse dichiarato inopponibile, nei propri confronti l'atto notarile pubblico di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra e quale unico socio accomandatario e legale Parte_1 CP_5 rappresentante della “C.C. Costruzioni di NN UR & C. S.A.S.” (capo 1.d della decisione gravata).
Si tratta di conclusione ammissibile in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione, alla luce della perdita della capacità processuale di e della non Parte_1 operatività di preclusioni di sorta.
§2
A fronte dunque della quasi completa cessazione della materia del contendere ai sensi di quanto sopra indicato, sopravvive solo la necessità di valutare l'appello proposto da
[...]
con invocata rivisitazione della Parte_2 decisione relativa alla dichiarata inefficacia della disposizione contenuta nel rogito di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra e Parte_1
quale unico socio accomandatario e legale rappresentante della “C.C. Costruzioni CP_5 di NN UR & C. S.A.S.”: unico negozio giuridico in ordine al quale è possibile riconoscere legittimazione alla predetta parte, appellante in seno al giudizio n. 1817/2022 RGAC.
Si rende allora necessario evidenziare che la sentenza di primo grado è stata fondata:
a) sull'accertato elemento oggettivo, c.d. eventus damni, avendo reso, gli atti impugnati, più difficile la soddisfazione delle ragioni di credito verso allora in bonis, Parte_1 anche senza totale incapienza patrimoniale,
b) sul provato elemento soggettivo, c.d. scientia fraudis, sulla base delle seguenti presunzioni:
- (i) vincolo familiare tra debitore e aventi causa;
- (ii) consapevolezza della grave crisi societaria (cfr. bilanci 2011-2013 con perdite per oltre
€ 5 milioni e debiti per € 17 milioni); - (iii) atti dispositivi privi di giustificazione economica e con corrispettivi inferiori al valore di mercato;
- (iv) immediate immissioni in possesso senza prova del pagamento del prezzo;
- (v) rinuncia a garanzie legali e successiva proposta di concordato preventivo.
L'atto di appello della ha Parte_2 Parte_2 Parte_2 investito tutto l'impianto motivazionale della decisione, fatto oggetto di segmentata critica, in guisa tale da ritenere operata una censura di ogni singolo passaggio argomentativo, con commistione di considerazioni giuridiche ed elementi fattuali posti a base di una alternativa soluzione della vicenda.
Tanto rende da un lato assai faticoso individuare lo specifico oggetto delle censure e suggerisce, dall'altro, di porsi da un angolo visuale tale da ripercorrere gli elementi cardine dell'azione spiegata nonché i presupposti in fatto posti a base della – ritenuta – sua fondatezza.
In definitiva, a fronte di una critica diffusa e generalizzata della decisione, la Corte ritiene necessitata – pur nei limiti dell'orizzonte ermeneutico e funzionale del giudizio di appello – un'opera ricostruttiva complessiva della vicenda, attivata con l'azione revocatoria incardinata il
12 maggio 2017 dalla Curatela del fallimento nei confronti personali Pt_1 Parte_5 di a tutela delle ragioni di credito vantate nei suoi confronti a titolo di danni Parte_1 derivanti della sua gestione della società e in rapporto ad atti di disposizione del suo patrimonio ritenuti pregiudizievoli delle ragioni creditorie.
Merita ancora di essere premesso, che l'azione revocatoria venne avanzata a tutela del
“credito risarcitorio asseritamente vantato nei confronti di per dedotti atti di Parte_1 mala gestio ai danni della che il Curatore (aveva) avanzato in separato Controparte_1 giudizio facendo valere sia l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. che (sarebbe spettata) alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. che (sarebbe spettata) a questi ultimi in quanto pregiudicati dall'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza (da parte dell'amministratore) degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale” (pag. 9 della decisione oggi impugnata): tanto ha correttamente rilevato il Tribunale di Lamezia Terme, richiamando l'atto di citazione spinto della nel giudizio Controparte_8 recante R.G. n. 4379/2017 instaurato dinanzi al Tribunale di AN – Sezione Imprese.
Sono state così individuate le ragioni di credito assuntivamente messe in pericolo dalla operazione negoziale oggetto della attuale disamina e alla tutela delle quali è stata rivolta l'azione revocatoria. Essa, evidentemente, risulta governata dal dettato dell'art. 2901 c.c., norma che, come è noto, consente di dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione lesivi della garanzia patrimoniale del creditore, quando:
1) il debitore conosceva il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto era stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo era consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, era partecipe della dolosa preordinazione.
L'oggetto della odierna disamina è oggi concentrato sul negozio giuridico del 27 giugno
2013, redatto per notar Rep. 103092 Racc. 35947 con il quale Persona_1 Parte_1 trasferì, dal proprio patrimonio personale, alla C.C. Costruzioni di UR NN & C. s.a.s. (poi divenuta – con accomandatario Parte_2 la nuora di la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del Parte_1 fabbricato per civili abitazioni non di lusso sito in territorio del Comune di Lamezia Terme
(AN), sezione censuaria di Nicastro, alla via Michelangelo Buonarroti n.ro 52, e precisamente:
a) appartamento posto al piano primo della scala "A", contraddistinto dal numero interno
1, composto da 8,5 (otto virgola cinque) vani catastali, confinante con vano scale, vano ascensore, immobile di cui in appresso alla lettera b), detta via pubblica, salvo altri;
immobile censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella 896 sub. 48, zona censuaria 1^, via Michelangelo
Buonarroti n. 52, piano 1°, interno 1, scala A, categoria A/3, classe 3^, consistenza catastale vani
8,5, rendita catastale euro 548,74;
b) appartamento posto al piano primo della scala "A", contraddistinto dal numero interno
2, composto da 9,0 (nove virgola zero) vani catastali, confinante con immobile di cui sopra alla lettera a), vano scale, vano ascensore, detta via pubblica, salvo altri;
immobile censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella 896 sub. 47, zona censuaria 1^, via Michelangelo Buonarroti n. 52, piano 1°, interno 2, scala A, categoria A/3, classe 3^, consistenza catastale vani 9,0, rendita catastale euro 581,01;
c) locale ad uso deposito posto al piano primo seminterrato, della superficie di circa mq.
90 (novanta), confinante con immobile di cui in appresso alla lettera d), terrapieno, rampa di accesso, salvo altri;
immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella 896, sub. 45, zona censuaria di 1^, via Michelangelo Buonarroti, piano S1, categoria C/2, classe 4^, consistenza catastale mq. 90, rendita catastale euro 483,40;
d) locale ad uso deposito posto al piano primo seminterrato, della superficie di circa mq.
96 (novantasei), confinante con immobile di cui sopra alla lettera c), terrapieno, rampa di accesso, proprietà , salvo altri;
immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di CP_5
Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella
896, sub. 44, zona censuaria di 4^, via Michelangelo Buonarroti, piano S1, categoria C/2, classe
1^, consistenza catastale mq. 96, rendita catastale euro 515,63;
e) locale ad uso deposito della consistenza catastale di circa mq. 37 (trentasette) distribuiti tra i piani terra e primo seminterrato, confinante con vano scale, vano ascensore, proprietà CP_5
salvo altri;
immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme,
[...] sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella 896, sub. 42, zona censuaria di 1^, via Michelangelo Buonarroti, piani S1-T., categoria C/2, classe 5^, consistenza catastale mq. 37, rendita catastale euro 235,04.
Trasferimento concluso con prezzo pari ad euro 320.000,00, di cui euro 49.100,00 in più soluzioni senza maggiorazioni di interessi e da saldarsi al 31 dicembre 2014, ed euro 270.900,00 mediante accollo di finanziamento ipotecario.
Orbene, l'atto di appello ha contestato in radice l'impianto della decisione gravata, in sintesi sostenendo che:
1. generiche ed indimostrate nella loro sussistenza e consistenza erano le ragioni di credito tutelande;
2. non era stata riscontrata alcuna variazione significativa del patrimonio del debitore in misura tale da ledere la garanzia patrimoniale per l'adempimento delle sue pur contestate obbligazioni;
3. apodittica e contraddittoria era da ritenere la valutazione circa la natura simulata dell'operazione, rimanendo essa pur sempre a titolo oneroso;
4. non potevano dirsi sorti precedentemente all'operazione negoziale del 2013 gli obblighi risarcitori;
5. del tutto aleatoria si presentava la tesi secondo la quale era rinvenibile nella condotta di gestione aziendale una “mala gestio”, mai accertata, foriera di obblighi risarcitori;
6. non era rinvenibile la prova della scientia damni in capo al disponente;
7. né sussisteva la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, indicandosi come apodittiche e meramente presuntive le considerazioni spese sul punto dal
Tribunale all'esito di suggestiva ma non fondata interpretazione dei rapporti tra le parti.
Tutte le tesi impugnatorie sono state confutate sia dalla Controparte_8
– con lunga memoria – sia dalla Curatela del Fallimento :
[...] Parte_1 quest'ultima ha allegato a confutazione delle argomentazioni spese dall'appellante la domanda di ammissione al passivo
L'appello si rivela infondato.
Invero, il Tribunale di Lamezia Terme, contrariamente all'assunto dell'appellante, ha analiticamente operato la disamina dei dati rilevanti, mettendo in evidenza che la condotta del era fondatamente esposta a richieste risarcitorie per mala gestio, provenienti sia da parte Pt_1 della compagine societaria sia dei creditori della società amministrata.
E tanto in ragione del fatto che dai documenti esaminati era emerso che egli aveva “operato
– senza alcuna adeguata motivazione economica e in assenza della minima garanzia – il trasferimento di ingenti quantità di materiali in favore di società appartenenti al medesimo gruppo societario e familiare – in particolare, la e la – che non Controparte_9 CP_1 hanno corrisposto l'intero prezzo di vendita né avrebbero potuto per il fatto, noto al di Pt_1 essere anch'esse gravemente indebitate”.
Operazioni che il Tribunale ha ritenuto avessero sottratto “un ingente patrimonio di magazzino, con corrispondente immediato depauperamento del patrimonio sociale, in mancanza di un concreto interesse economico ad esse sotteso” anche a fronte della “consapevolezza sia delle precarie condizioni economiche e finanziarie della società cedente – tanto che appena pochi mesi dopo, precisamente il 15.11.2013, (aveva) depositato proposta di concordato preventivo– sia dell'inaffidabilità finanziaria ed economica delle acquirenti società infragruppo”, con connessa prefigurabilità del grave danno arrecato alla società da lui amministrata, per come evidenziato anche dagli organi di controllo.
All'esito della verifica degli atti si apprezza la correttezza dell'analisi compiuta dal
Tribunale e la carenza di pregio dell'appello.
Nella incontestata operatività del principio secondo il quale “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. Civ. Sez. III, 22 marzo 2016 n. 5619), ineccepibili appaiono le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado.
Che il credito risarcitorio non fosse certo e determinabile al momento della introduzione dell'azione e della decisione appare dettaglio non rilevate ai fini di causa, tenuto conto della avvenuta introduzione di specifica domanda risarcitoria dinanzi al Giudice del Tribunale di
AN e delle inequivoche e non contestate ragioni in ordine alla cattiva gestione del Pt_1 della società da lui amministrata e nei confronti della quale – e il dato appare decisivo e non contestato – aveva offerto garanzie del proprio patrimonio personale, eventualmente aggredibile anche dai creditori societari sociali ex art. 2394 c.c., giacché “pregiudicati dall'insufficienza patrimoniale cagionata dalla sua inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale”.
Parimenti è a dirsi circa la contestata diretta dimostrazione della insussistenza di ulteriori beni idonei a garantire comunque l'adempimento degli obblighi risarcitori.
Se è pure vero, infatti, che il primo Giudice ha formalmente invertito l'onere probatorio – assumendo a parametro significativo a tal fine la mancata dimostrazione da parte di Parte_1 ella permanenza nella sua sfera patrimoniali di beni sufficienti ex art. 2740 c.c. – è d'altro
[...] canto necessario osservare che la contemporanea alienazione dei numerosi immobili, fra i quali si collocano quelli ceduti alla C.C. Costruzioni, ha radicalmente depauperato il suo patrimonio, rendendo certamente più difficile l'eventuale esazione del credito, dovendo così darsi per provato uno degli elementi di operatività dell'art. 2901 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 7201 del
18/03/2024; Cass. Civ. Sez. I , Ordinanza n. 11296 del 29/04/2025).
D'altro canto, e il dato appare conclusivo, l'intervenuta dichiarazione di fallimento personale di – evento intercorso successivamente e fatto legittimamente valere Parte_1 dalla Curatela del suo fallimento personale – vale a documentare l'insufficienza strutturale del suo patrimonio al mantenimento della garanzia patrimoniale per le obbligazioni su di lui gravanti.
Privi di pregio, poi, appaiono gli ulteriori argomenti spesi a sostegno dell'appello di
[...]
appare evidente che i crediti Parte_2 risarcitori siano sorti in contemporanea con la commissione delle scelte gestionali, compiute dal nel corso degli anni ben prima della stipula del contratto di compravendita oggetto Pt_1 dell'odierno contenzioso. Mette conto osservare, a tal fine, che la Curatela del Fallimento ha Parte_1 sostenuto e documentato, sulla scorta della relazione del Curatore e degli atti allegati, tra l'altro, che
- tra il 2011 e il 2013 aveva compiuto atti gestionali e negoziali Parte_1 depauperativi del patrimonio della in qualità di Amministratore Controparte_1
– tra cui scorte di magazzino e attrezzature – e senza ricevere il corrispettivo o alcuna garanzia,
- le destinatarie delle dismissioni erano risultate essere altre società riconducibili alla famiglia del che hanno così beneficiato di risorse pari a circa euro Parte_1
5.000.000,00 (cfr. pag. 5 doc. 4 cit. fasc. d'ora in poim CP_2 Controparte_10 in sigla MLA);
- al 31 dicembre 2012:
a) la società aveva già una esposizione debitoria di euro 17.000.000,00;
b) la società aveva ceduto essenzialmente tutta l'attività ed aveva contratto una moltitudine di debiti nei confronti dei dipendenti e accertati giudizialmente (cfr. doc. 14-26 fasc. parte Curatela MLA);
c) la accreditava somme dalla Controparte_1 Controparte_9 per euro 2.640.440,46 mai corrisposti a fronte di corpose cessioni di ferro, alluminio, legnami, mezzi di trasporto e macchinari;
d) la vantava crediti per euro 2.629.274,09 nei Controparte_1 confronti della per fatture di vendite mai pagate amministrata da CP_1
(doc. 33 fasc. parte Curatela MLA) figlio di CP_11 Parte_1 di cui sicuramente una cospicua parte non corrisposti, altri andati perduti e altri ancora risultanti da effetti cambiari e altri titoli in scadenza posti a fondamento di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Lamezia Terme su istanza della
Curatela della per centinaia di migliaia di euro (doc. 34- Controparte_1
37 fasc. parte Curatela MLA).
In disparte, poi, il tema legato alla presunta natura simulata del contratto con il quale è stata trasferita la proprietà degli immobili a mezzo del rogito del 27 giugno 2013, redatto per notar
Rep. 103092 Racc. 35947 – atteso che tale affermazione si configura alla stregua Persona_1 di un inciso posto ad abundantiam dal giudice di primo grado rispetto alla principale tesi relativa alla natura onerosa del contratto e alla operatività della previsione di cui all'articolo 2901 n. 2 c.c.
– deve osservarsi che appare inequivoca la consapevolezza da parte del disponente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori in rapporto alla sua cattiva condotta di amministratore e della sottrazione al suo patrimonio di beni idonei a costituire la garanzia patrimoniale dovuta alla società ex art. 2393 c.c. e ai creditori sociali ex art. 2394 c.c.
Tutto il compendio documentale e la ricostruzione delle attività gestionali di Parte_1 conducono a ritenere indiscutibile che egli fosse ben consapevole dello stato di grave
[...] difficoltà economica nella quale versava sia la sia le altre società del Controparte_12 gruppo.
E non pare discutibile neanche che di tanto fosse consapevole sua figlia, CP_5 amministratrice all'epoca dei fatti della C.C. Costruzioni S.a.s.
Il Tribunale ha evidenziato a tal fine, non solo il rapporto di parentela ma anche “la circostanza che tra il , da una parte, e la detta società e i suoi amministratori Parte_1
(prima la figlia e poi la nuora), dall'altra, vi era sempre stata una collaborazione CP_5 societaria e una reciproca conoscenza delle rispettive vicende aziendali … confermata dal fatto sintomatico, non contestato, che abbia ricevuto, in quanto autorizzato, la Parte_1 notifica in data 12.02.2017 dell'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti della C.C.
Costruzioni (pag. 13)”.
Non ha errato il Tribunale in rapporto alla riscontrata ricorrenza di tutti dati di operatività dell'art. 2901 c.c.
Sovviene, a tal fine, l'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale la prova della
"participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n.
1286 del 18/01/2019).
§3
Sulla scorta di quanto precede, così riletta la motivazione spesa dal giudice di primo grado a sostegno della decisione impugnata, non può non concludersi circa l'infondatezza del gravame, che in parte qua deve essere rigettato.
Le spese processuali devono essere poste a carico di Parte_2 nei confronti della e
[...] Controparte_13 CP_1
e ; vengono liquidate ai sensi di quanto previsto dal CP_2 CP_8 Parte_1 D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, causa del valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000, parametro medio.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dell'obbligo dell'appellante
[...] di provvedere al versamento di un'ulteriore somma pari Parte_2
a quella dovuta per il contributo unificato già corrisposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di AN, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sugli appelli riuniti proposti da e la Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 319/2022,
[...] emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 28 aprile 2020, pubblicata in data 3 maggio 2022, non notificata, così dispone:
1. dichiara la contumacia di e Controparte_4 CP_5
2. dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla controversia insorta tra e poi proseguita dalla Curatela Fallimento nei confronti di Parte_1 Parte_1
e Controparte_4 CP_5
3. rigetta l'appello di Parte_2
4. condanna al pagamento Parte_2 delle spese processuali in favore di e di Controparte_14
che liquida in euro 20.119 per compensi professionali Controparte_2 per ciascuna, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% iva e CPA come per legge;
5. dà atto della sussistenza dell'obbligo dell'appellante Parte_2 [...] di provvedere al versamento di un'ulteriore somma pari a quella Parte_2 dovuta per il contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano
La Corte di Appello di AN
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1777/2022 R.G.A.C. alla quale è stata riunita quella iscritta al n.
1817/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025, senza concessione di termini, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Parte_1 C.F._1
LI (C.F. – PEC: , elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il di lui studio in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei Bizantini, 18
Appellante
E
Curatela “ (P.I. ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1
Fallimentare, con domicilio in Via Madonna della Spina nr. 4, 88046 Lamezia Terme (CZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fodaro (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Email_2
Jacurso (CZ) alla Via Seminario, 21
Appellata
E
(C.F. ), in Controparte_2 C.F._1 persona del Curatore pro tempore Avv. (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Carlei (C.F. – PEC: C.F._5 , elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Email_3
Lamezia Terme (CZ) alla via A. Anile, 3
Appellata
E
e Controparte_4 CP_5
Appellate
NONCHÉ
TRA
(P.I. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dina Marasco
(C.F. – PEC: , elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosa La Cava in AN alla Via Niccoloso da Lecco, 6
Appellante
E
(P.I. ) in persona Controparte_6 P.IVA_1 del Curatore Fallimentare, con domicilio in Via Madonna della Spina nr. 4, 88046 Lamezia Terme
(CZ), autorizzata a costituirsi e resistere all'appello giusta provvedimento datato 26.1.2023 del
Giudice Delegato al Fall. N.7/2015 R.F. del Tribunale di Lamezia Terme, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fodaro (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Email_2
Jacurso (CZ) alla Via Seminario, 21
Appellata
E
Parte_1
Appellato
E
e Controparte_4 CP_5
Appellate
Conclusioni nel procedimento n. 1777/2022 R.G.A.C.
Parte_1
“[…] in accoglimento dell'appello e integrale riforma della sentenza impugnata: a) rigettare la domanda di primo grado proposta dalla appellata, previa ammissione, ove occorra, CP_2 della prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, richiesta in primo grado dall'odierno appellante nella memoria del 19.11.2017; b) condannare la al pagamento delle spese CP_2 processuali di entrambi i giudizi.”
Curatela “ : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni e causali di cui in premessa, dichiarare inammissibile e/o, comunque ed in ogni caso, rigettare l'appello proposto da siccome infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi Parte_1 di lite.”
Curatela “Fallimento ”: Parte_1
“Voglia l'on. Corte d'Appello di AN:
a) dichiarare inefficace, nei confronti del n. l'Atto notarile Controparte_2 CP_2 pubblico di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra Pt_1
e quale unico socio accomandatario e legale rappresentante della “C.C.
[...] CP_5
Costruzioni di NN UR & C. S.A.S.” in data 27 giugno 2013, in Falerna Marina, a rogito del Notaio Dr. registrato a Lamezia Terme il 05/07/2013 n.1899 Serie 1T; Persona_1
b) ordinare ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari le consequenziali annotazioni e trascrizioni della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
c) rigettare entrambi gli appelli avversari.
d) condannare i convenuti in primo grado e appellanti in secondo grado, al pagamento delle spese di lite nella misura di Legge e tenuto conto della normativa sul patrocinio a spese dell'Erario;”
Conclusioni nel procedimento n. 1817/2022 R.G.A.C.
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente gravame, riformare per come richiesto la sentenza impugnata e rigettare la domanda di revocatoria avanzata ex adverso, in quanto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Curatela “ ”: Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa riunione del presente giudizio a quell'altro iscritto al
n.1777/2022 RGAC con prima udienza fissata per il 12.4.2023, Seconda Sez. Civ, pendente tra le medesime parti ed avverso la stessa sentenza, contrariis reiectis, per le motivazioni e causali di cui in premessa, dichiarare inammissibile e/o, comunque ed in ogni caso, rigettare l'appello proposto da in persona del legale Parte_2 rappresentante, siccome infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 dicembre 2022, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, n.
319/2022, pubblicata in data 3 maggio 2022, con la quale è stata accolta la domanda avanzata dalla
Curatela del Fallimento della ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dichiarata la Controparte_1 inefficacia nei suoi confronti di sei atti di disposizione patrimoniale da lui compiuti in pregiudizio delle ragioni creditorie1.
Il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto che il nella sua qualità di Pt_1 amministratore unico della “nella consapevolezza di aver operato una Controparte_1 gestione non corretta della società e, d'altra parte, di essere esposto alle pretese dei creditori di quest'ultima in forza di prestate garanzie personali e reali”, con le operazioni denunciate dalla
Curatela della azienda da lui amministrata, poi fallita, si fosse fraudolentemente disfatto del suo 1 Questo l'ampio dispositivo:
“Il Tribunale di Lamezia Terme 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara inefficace, nei confronti della Curatela del Fallimento
[...] dei seguenti atti dispositivi:ei seguenti atti dispositivi: CP_7 Controparte_1 1.a. Scrittura privata di “cessioni di quote sociali” con firme autenticate, stipulato tra e le figlie Parte_1 e , in data 19 Luglio 2012 - Rep.n.312- racc. n.253-, in Lamezia Terme, a CP_5 Controparte_4 rogito del notaio , registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 20 Luglio 2012; Persona_2 1.b. Atto notarile pubblico di donazione- numero di repertorio 12676- raccolta n.8165 – stipulato tra Pt_1
e la figlia in data 14 maggio 2012, in Lamezia Terme, a rogito del Notaio
[...] Controparte_4
, registrato in Lamezia Terme il 21 maggio 2012 al n.1363 Serie 1T, trascritto in AN al Persona_3 Registro generale n. 6743 - Registro particolare n. 5521 del 21.5.2012; 1.c. Atto notarile pubblico di compravendita - Repertorio n. 103.091 -Raccolta n. 35.946 – stipulato tra Pt_1
e la figlia in data 27 giugno 2013, in Falerna Marina, a rogito del Notaio Dr.
[...] CP_5 [...]
, registrato a Lamezia Terme il 05/07/2013 n. 1898 Serie 1T; Per_1 1.d. Atto notarile pubblico di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra Pt_1
e quale unico socio accomandatario e legale rappresentante della “C.C. Costruzioni di
[...] CP_5 NN UR & C. S.A.S.” in data 27 giugno 2013, in Falerna Marina, a rogito del Notaio Dr. Persona_1 registrato a Lamezia Terme il 05/07/2013 n.1899 Serie 1T;
1.e Atto notarile pubblico di compravendita - Numero di repertorio 14428/9329 –Raccolta n.9329– stipulato tra
e la figlia del 8 luglio 2013, in Lamezia Terme, a rogito del Parte_1 Controparte_4 Persona_3
, registrato a Lamezia Terme il 9 Luglio 2013 al n.1929 serie 1T, e trascritto il 10 Luglio 2013 al n.9976
[...] Registro generale - Registro particolare n. 7007;
1.f Atto notarile pubblico - Numero di repertorio 17211- Raccolta n.11126- stipulato dal Sig. in Parte_1 data del 24 Luglio 2015, in Lamezia Terme, a rogito del Notaio , trascritto il 29 Luglio 2015 Persona_3 al Registro generale n. 8745 - Registro particolare n. 6993;
2) ordina ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari le consequenziali annotazioni e trascrizioni della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 10.343,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come dovute per legge”. patrimonio, finanche simulando la alienazione dei suoi beni in favore dei suoi familiari ovvero di altre società infragruppo.
Il Giudice di prime cure – all'esito della disamina delle condizioni patrimoniali della società amministrata dal della carenza di prova dell'effettiva corresponsione dei prezzi Pt_1 di acquisto dei beni alienati, dei rapporti di parentela tra i contraenti, della configurabilità di cessioni operate tra società infragruppo, della ricorrenza dell'eventus damni e della scientia fraudis
– ha ritenuto provata la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. e disposto di conseguenza.
A fondamento del gravame, ha posto una diversa ricostruzione degli Parte_1 elementi fattuali, sostenendo la tesi secondo la quale nessuna mala gestio egli aveva posto in essere, quindi negando la sussistenza di un eventuale credito, ancorché litigioso, meritevole di essere tutelato con l'azione di cui all'art. 2901 c.c.
Ha poi denunciato la inconfigurabilità dei presupposti di operatività del dettato dell'art. 2901 c.c. sulla scorta del fatto che a venire in rilievo erano atti di disposizione della sua sfera patrimoniale e non di quella societaria;
ha negato, ancora, la sussistenza del necessario elemento psicologico, assumendo che congrui fossero i prezzi di vendita dei beni alienati.
L'appellante, infine, ha sostenuto che la decisione gravata si configurasse alla stregua di pronuncia preconcetta, resa senza adeguata istruttoria.
È stato iscritto il procedimento n. 1777/2022 R.G.A.C.
Si è costituita con ampia memoria la Controparte_8
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e
[...] resistendo analiticamente a tutte le censure.
Si è costituita anche la , Parte_2 aderendo al gravame proposto da e chiedendo in “via pregiudiziale”, ai sensi Parte_1 del disposto di cui all'art. 335 c.p.c., la riunione del giudizio con quello nascente dalla sua autonoma impugnazione della stessa sentenza.
§2
Con distino atto di citazione, ha proposto appello avverso la medesima sentenza la
[...]
assumendo la generale erroneità della Parte_2 decisione impugnata in ordine a tutti i presupposti dell'actio pauliana, sia di ordine oggettivo che soggettivo (sui quali, più ampiamente, infra).
È stato iscritto il procedimento n. 1817/2022 R.G.A.C. Si è costituita la Curatela “ : resistendo al Controparte_8 gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta inammissibilità ed infondatezza.
§3
Con ordinanza del 28 aprile 2023, la Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti;
rilevata la mancata prova della notifica dell'appello a e Controparte_4 CP_5 ha anche disposto la notificazione dell'impugnazione nei loro confronti.
In data 4 maggio 2023, il procuratore di ha depositato le copie della Parte_1 notifica dell'atto di impugnazione – operata il 3 dicembre 2022 – verso tutte le parti.
La Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 novembre
2024.
In data 7 novembre 2024 si è però costituita la Curatela del Controparte_2
– dichiarato in estensione del sulla Parte_3 scorta della ritenuta qualità di socio occulto dell'originario odierno appellante – giusta sentenza n.
18/2023 del Tribunale di Lamezia Terme.
La Curatela intervenuta ha espressamente dichiarato di volere subentrare “nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa dalla Curatela del – Controparte_1 creditore di – per far dichiarare inopponibile, nei propri confronti l'atto Parte_1 notarile pubblico di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra
e quale unico socio accomandatario e legale rappresentante Parte_1 CP_5 della “C.C. Costruzioni di NN UR & C. S.A.S.” in data 27 giugno 2013, in Falerna
Marina, a rogito del Notaio Dr. registrato a Lamezia Terme il 05/07/2013 Persona_1
n.1899 Serie 1T”.
Ha espressamente circoscritto in tali limiti la propria domanda, assumendo che “le residue posizioni (erano) state transatte dalla Curatela del Fallimento originaria CP_1 CP_1 attrice in primo grado con il pagamento della somma di euro 180.000,00 per come dichiarato in fase di costituzione dalla difesa appellata con atto di transazione lecito, stipulato a seguito di rituale iter autorizzativo per come riferito dal Curatore qui difeso e come tale legittimamente opponibile al ”. Controparte_2
Sulla scorta di tanto ha chiesto il rigetto dei due appelli.
La Corte, preso atto delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 27 novembre
2024, ha trattenuto il fascicolo per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. Successivamente, con decreto del 27 luglio 2025, la Corte in diversa composizione, sulla scorta dell'avvenuto collocamento in quiescenza del Presidente del Collegio, ha rimesso la causa sul ruolo e fissato l'udienza, anch'essa cartolare, del 10 dicembre 2025 per l'assunzione a sentenza.
Tanto si è verificato, giusta ordinanza resa senza fissazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_4
e CP_5
E sempre in limine, occorre prendere atto del fatto che dopo l'introduzione dei gravami, è stato dichiarato il fallimento di giusta sentenza n. 18/2023 del Tribunale Parte_1
Fallimentare di Lamezia Terme depositata in cancelleria il 29 dicembre 2023, “in estensione ex art. 147 co. 4 R.D. 267/42” nei suoi confronti quale socio di fatto occulto (si veda estratto della sentenza de qua depositata il 19 settembre 2024 a corredo della istanza di ammissione alla visione del fascicolo da parte dell'Avv. nominato Curatore del fallimento Controparte_3
”) della Parte_1 Parte_4
Tale dato legittima la costituzione in giudizio operata dalla predetta Curatela il 7 novembre
2024 e rende rilevante, e in parte decisive, le richieste ivi formalizzate.
È evidente che la dichiarazione di fallimento di ha privato questi della Parte_1 capacità processuale e ha legittimato l'intervento del curatore ex art. 43 R.D. 16 marzo 1942 n.
267, applicabile ratione temporis, nonché la sua domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione compiuto dal fallito ai sensi dell'art. 66 L.F. con affievolimento peraltro dell'onere probatorio: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, la prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, secondo la legittimazione concessa dall'art. 66 l. fall., comporta sul piano probatorio che il curatore costituitosi debba soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, a prescindere dall'insinuazione al passivo fallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudizio dall'attore originario” (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 6795 del 7/03/2023).
Tanto assume rilievo peculiare nel caso di specie, posto che la Curatela del Fallimento
ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della decisione originariamente Parte_1 impugnata – così rinunciando a far valere la invocata modifica della decisione di declaratoria di inefficacia di tutti i sei atti di disposizione in contestazione – facendo rilevare l'intervenuta composizione della lite in ragione dell'accordo transattivo concluso dalla Curatela del
[...] originaria attrice in primo grado e le controparti, giusta pagamento Controparte_1 della somma di euro 180.000,00 per come dichiarato in fase di costituzione dalla difesa appellata.
Mette conto ribadire che, in adesione alle richieste formulata dalla appellata
[...]
la ha Controparte_8 Controparte_2 invocato “il rigetto di entrambi gli appelli” (supra, pag. 3, conclusioni lett. c) e dunque la conferma della residua parte della sentenza, chiedendo che venisse dichiarato inopponibile, nei propri confronti l'atto notarile pubblico di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra e quale unico socio accomandatario e legale Parte_1 CP_5 rappresentante della “C.C. Costruzioni di NN UR & C. S.A.S.” (capo 1.d della decisione gravata).
Si tratta di conclusione ammissibile in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione, alla luce della perdita della capacità processuale di e della non Parte_1 operatività di preclusioni di sorta.
§2
A fronte dunque della quasi completa cessazione della materia del contendere ai sensi di quanto sopra indicato, sopravvive solo la necessità di valutare l'appello proposto da
[...]
con invocata rivisitazione della Parte_2 decisione relativa alla dichiarata inefficacia della disposizione contenuta nel rogito di compravendita - Repertorio n. 103092 -Raccolta n. 35947, stipulato tra e Parte_1
quale unico socio accomandatario e legale rappresentante della “C.C. Costruzioni CP_5 di NN UR & C. S.A.S.”: unico negozio giuridico in ordine al quale è possibile riconoscere legittimazione alla predetta parte, appellante in seno al giudizio n. 1817/2022 RGAC.
Si rende allora necessario evidenziare che la sentenza di primo grado è stata fondata:
a) sull'accertato elemento oggettivo, c.d. eventus damni, avendo reso, gli atti impugnati, più difficile la soddisfazione delle ragioni di credito verso allora in bonis, Parte_1 anche senza totale incapienza patrimoniale,
b) sul provato elemento soggettivo, c.d. scientia fraudis, sulla base delle seguenti presunzioni:
- (i) vincolo familiare tra debitore e aventi causa;
- (ii) consapevolezza della grave crisi societaria (cfr. bilanci 2011-2013 con perdite per oltre
€ 5 milioni e debiti per € 17 milioni); - (iii) atti dispositivi privi di giustificazione economica e con corrispettivi inferiori al valore di mercato;
- (iv) immediate immissioni in possesso senza prova del pagamento del prezzo;
- (v) rinuncia a garanzie legali e successiva proposta di concordato preventivo.
L'atto di appello della ha Parte_2 Parte_2 Parte_2 investito tutto l'impianto motivazionale della decisione, fatto oggetto di segmentata critica, in guisa tale da ritenere operata una censura di ogni singolo passaggio argomentativo, con commistione di considerazioni giuridiche ed elementi fattuali posti a base di una alternativa soluzione della vicenda.
Tanto rende da un lato assai faticoso individuare lo specifico oggetto delle censure e suggerisce, dall'altro, di porsi da un angolo visuale tale da ripercorrere gli elementi cardine dell'azione spiegata nonché i presupposti in fatto posti a base della – ritenuta – sua fondatezza.
In definitiva, a fronte di una critica diffusa e generalizzata della decisione, la Corte ritiene necessitata – pur nei limiti dell'orizzonte ermeneutico e funzionale del giudizio di appello – un'opera ricostruttiva complessiva della vicenda, attivata con l'azione revocatoria incardinata il
12 maggio 2017 dalla Curatela del fallimento nei confronti personali Pt_1 Parte_5 di a tutela delle ragioni di credito vantate nei suoi confronti a titolo di danni Parte_1 derivanti della sua gestione della società e in rapporto ad atti di disposizione del suo patrimonio ritenuti pregiudizievoli delle ragioni creditorie.
Merita ancora di essere premesso, che l'azione revocatoria venne avanzata a tutela del
“credito risarcitorio asseritamente vantato nei confronti di per dedotti atti di Parte_1 mala gestio ai danni della che il Curatore (aveva) avanzato in separato Controparte_1 giudizio facendo valere sia l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. che (sarebbe spettata) alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. che (sarebbe spettata) a questi ultimi in quanto pregiudicati dall'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza (da parte dell'amministratore) degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale” (pag. 9 della decisione oggi impugnata): tanto ha correttamente rilevato il Tribunale di Lamezia Terme, richiamando l'atto di citazione spinto della nel giudizio Controparte_8 recante R.G. n. 4379/2017 instaurato dinanzi al Tribunale di AN – Sezione Imprese.
Sono state così individuate le ragioni di credito assuntivamente messe in pericolo dalla operazione negoziale oggetto della attuale disamina e alla tutela delle quali è stata rivolta l'azione revocatoria. Essa, evidentemente, risulta governata dal dettato dell'art. 2901 c.c., norma che, come è noto, consente di dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione lesivi della garanzia patrimoniale del creditore, quando:
1) il debitore conosceva il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto era stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo era consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, era partecipe della dolosa preordinazione.
L'oggetto della odierna disamina è oggi concentrato sul negozio giuridico del 27 giugno
2013, redatto per notar Rep. 103092 Racc. 35947 con il quale Persona_1 Parte_1 trasferì, dal proprio patrimonio personale, alla C.C. Costruzioni di UR NN & C. s.a.s. (poi divenuta – con accomandatario Parte_2 la nuora di la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del Parte_1 fabbricato per civili abitazioni non di lusso sito in territorio del Comune di Lamezia Terme
(AN), sezione censuaria di Nicastro, alla via Michelangelo Buonarroti n.ro 52, e precisamente:
a) appartamento posto al piano primo della scala "A", contraddistinto dal numero interno
1, composto da 8,5 (otto virgola cinque) vani catastali, confinante con vano scale, vano ascensore, immobile di cui in appresso alla lettera b), detta via pubblica, salvo altri;
immobile censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella 896 sub. 48, zona censuaria 1^, via Michelangelo
Buonarroti n. 52, piano 1°, interno 1, scala A, categoria A/3, classe 3^, consistenza catastale vani
8,5, rendita catastale euro 548,74;
b) appartamento posto al piano primo della scala "A", contraddistinto dal numero interno
2, composto da 9,0 (nove virgola zero) vani catastali, confinante con immobile di cui sopra alla lettera a), vano scale, vano ascensore, detta via pubblica, salvo altri;
immobile censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella 896 sub. 47, zona censuaria 1^, via Michelangelo Buonarroti n. 52, piano 1°, interno 2, scala A, categoria A/3, classe 3^, consistenza catastale vani 9,0, rendita catastale euro 581,01;
c) locale ad uso deposito posto al piano primo seminterrato, della superficie di circa mq.
90 (novanta), confinante con immobile di cui in appresso alla lettera d), terrapieno, rampa di accesso, salvo altri;
immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella 896, sub. 45, zona censuaria di 1^, via Michelangelo Buonarroti, piano S1, categoria C/2, classe 4^, consistenza catastale mq. 90, rendita catastale euro 483,40;
d) locale ad uso deposito posto al piano primo seminterrato, della superficie di circa mq.
96 (novantasei), confinante con immobile di cui sopra alla lettera c), terrapieno, rampa di accesso, proprietà , salvo altri;
immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di CP_5
Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella
896, sub. 44, zona censuaria di 4^, via Michelangelo Buonarroti, piano S1, categoria C/2, classe
1^, consistenza catastale mq. 96, rendita catastale euro 515,63;
e) locale ad uso deposito della consistenza catastale di circa mq. 37 (trentasette) distribuiti tra i piani terra e primo seminterrato, confinante con vano scale, vano ascensore, proprietà CP_5
salvo altri;
immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme,
[...] sezione censuaria di Nicastro, in ditta al venditore, foglio di mappa 24, particella 896, sub. 42, zona censuaria di 1^, via Michelangelo Buonarroti, piani S1-T., categoria C/2, classe 5^, consistenza catastale mq. 37, rendita catastale euro 235,04.
Trasferimento concluso con prezzo pari ad euro 320.000,00, di cui euro 49.100,00 in più soluzioni senza maggiorazioni di interessi e da saldarsi al 31 dicembre 2014, ed euro 270.900,00 mediante accollo di finanziamento ipotecario.
Orbene, l'atto di appello ha contestato in radice l'impianto della decisione gravata, in sintesi sostenendo che:
1. generiche ed indimostrate nella loro sussistenza e consistenza erano le ragioni di credito tutelande;
2. non era stata riscontrata alcuna variazione significativa del patrimonio del debitore in misura tale da ledere la garanzia patrimoniale per l'adempimento delle sue pur contestate obbligazioni;
3. apodittica e contraddittoria era da ritenere la valutazione circa la natura simulata dell'operazione, rimanendo essa pur sempre a titolo oneroso;
4. non potevano dirsi sorti precedentemente all'operazione negoziale del 2013 gli obblighi risarcitori;
5. del tutto aleatoria si presentava la tesi secondo la quale era rinvenibile nella condotta di gestione aziendale una “mala gestio”, mai accertata, foriera di obblighi risarcitori;
6. non era rinvenibile la prova della scientia damni in capo al disponente;
7. né sussisteva la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, indicandosi come apodittiche e meramente presuntive le considerazioni spese sul punto dal
Tribunale all'esito di suggestiva ma non fondata interpretazione dei rapporti tra le parti.
Tutte le tesi impugnatorie sono state confutate sia dalla Controparte_8
– con lunga memoria – sia dalla Curatela del Fallimento :
[...] Parte_1 quest'ultima ha allegato a confutazione delle argomentazioni spese dall'appellante la domanda di ammissione al passivo
L'appello si rivela infondato.
Invero, il Tribunale di Lamezia Terme, contrariamente all'assunto dell'appellante, ha analiticamente operato la disamina dei dati rilevanti, mettendo in evidenza che la condotta del era fondatamente esposta a richieste risarcitorie per mala gestio, provenienti sia da parte Pt_1 della compagine societaria sia dei creditori della società amministrata.
E tanto in ragione del fatto che dai documenti esaminati era emerso che egli aveva “operato
– senza alcuna adeguata motivazione economica e in assenza della minima garanzia – il trasferimento di ingenti quantità di materiali in favore di società appartenenti al medesimo gruppo societario e familiare – in particolare, la e la – che non Controparte_9 CP_1 hanno corrisposto l'intero prezzo di vendita né avrebbero potuto per il fatto, noto al di Pt_1 essere anch'esse gravemente indebitate”.
Operazioni che il Tribunale ha ritenuto avessero sottratto “un ingente patrimonio di magazzino, con corrispondente immediato depauperamento del patrimonio sociale, in mancanza di un concreto interesse economico ad esse sotteso” anche a fronte della “consapevolezza sia delle precarie condizioni economiche e finanziarie della società cedente – tanto che appena pochi mesi dopo, precisamente il 15.11.2013, (aveva) depositato proposta di concordato preventivo– sia dell'inaffidabilità finanziaria ed economica delle acquirenti società infragruppo”, con connessa prefigurabilità del grave danno arrecato alla società da lui amministrata, per come evidenziato anche dagli organi di controllo.
All'esito della verifica degli atti si apprezza la correttezza dell'analisi compiuta dal
Tribunale e la carenza di pregio dell'appello.
Nella incontestata operatività del principio secondo il quale “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. Civ. Sez. III, 22 marzo 2016 n. 5619), ineccepibili appaiono le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado.
Che il credito risarcitorio non fosse certo e determinabile al momento della introduzione dell'azione e della decisione appare dettaglio non rilevate ai fini di causa, tenuto conto della avvenuta introduzione di specifica domanda risarcitoria dinanzi al Giudice del Tribunale di
AN e delle inequivoche e non contestate ragioni in ordine alla cattiva gestione del Pt_1 della società da lui amministrata e nei confronti della quale – e il dato appare decisivo e non contestato – aveva offerto garanzie del proprio patrimonio personale, eventualmente aggredibile anche dai creditori societari sociali ex art. 2394 c.c., giacché “pregiudicati dall'insufficienza patrimoniale cagionata dalla sua inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale”.
Parimenti è a dirsi circa la contestata diretta dimostrazione della insussistenza di ulteriori beni idonei a garantire comunque l'adempimento degli obblighi risarcitori.
Se è pure vero, infatti, che il primo Giudice ha formalmente invertito l'onere probatorio – assumendo a parametro significativo a tal fine la mancata dimostrazione da parte di Parte_1 ella permanenza nella sua sfera patrimoniali di beni sufficienti ex art. 2740 c.c. – è d'altro
[...] canto necessario osservare che la contemporanea alienazione dei numerosi immobili, fra i quali si collocano quelli ceduti alla C.C. Costruzioni, ha radicalmente depauperato il suo patrimonio, rendendo certamente più difficile l'eventuale esazione del credito, dovendo così darsi per provato uno degli elementi di operatività dell'art. 2901 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 7201 del
18/03/2024; Cass. Civ. Sez. I , Ordinanza n. 11296 del 29/04/2025).
D'altro canto, e il dato appare conclusivo, l'intervenuta dichiarazione di fallimento personale di – evento intercorso successivamente e fatto legittimamente valere Parte_1 dalla Curatela del suo fallimento personale – vale a documentare l'insufficienza strutturale del suo patrimonio al mantenimento della garanzia patrimoniale per le obbligazioni su di lui gravanti.
Privi di pregio, poi, appaiono gli ulteriori argomenti spesi a sostegno dell'appello di
[...]
appare evidente che i crediti Parte_2 risarcitori siano sorti in contemporanea con la commissione delle scelte gestionali, compiute dal nel corso degli anni ben prima della stipula del contratto di compravendita oggetto Pt_1 dell'odierno contenzioso. Mette conto osservare, a tal fine, che la Curatela del Fallimento ha Parte_1 sostenuto e documentato, sulla scorta della relazione del Curatore e degli atti allegati, tra l'altro, che
- tra il 2011 e il 2013 aveva compiuto atti gestionali e negoziali Parte_1 depauperativi del patrimonio della in qualità di Amministratore Controparte_1
– tra cui scorte di magazzino e attrezzature – e senza ricevere il corrispettivo o alcuna garanzia,
- le destinatarie delle dismissioni erano risultate essere altre società riconducibili alla famiglia del che hanno così beneficiato di risorse pari a circa euro Parte_1
5.000.000,00 (cfr. pag. 5 doc. 4 cit. fasc. d'ora in poim CP_2 Controparte_10 in sigla MLA);
- al 31 dicembre 2012:
a) la società aveva già una esposizione debitoria di euro 17.000.000,00;
b) la società aveva ceduto essenzialmente tutta l'attività ed aveva contratto una moltitudine di debiti nei confronti dei dipendenti e accertati giudizialmente (cfr. doc. 14-26 fasc. parte Curatela MLA);
c) la accreditava somme dalla Controparte_1 Controparte_9 per euro 2.640.440,46 mai corrisposti a fronte di corpose cessioni di ferro, alluminio, legnami, mezzi di trasporto e macchinari;
d) la vantava crediti per euro 2.629.274,09 nei Controparte_1 confronti della per fatture di vendite mai pagate amministrata da CP_1
(doc. 33 fasc. parte Curatela MLA) figlio di CP_11 Parte_1 di cui sicuramente una cospicua parte non corrisposti, altri andati perduti e altri ancora risultanti da effetti cambiari e altri titoli in scadenza posti a fondamento di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Lamezia Terme su istanza della
Curatela della per centinaia di migliaia di euro (doc. 34- Controparte_1
37 fasc. parte Curatela MLA).
In disparte, poi, il tema legato alla presunta natura simulata del contratto con il quale è stata trasferita la proprietà degli immobili a mezzo del rogito del 27 giugno 2013, redatto per notar
Rep. 103092 Racc. 35947 – atteso che tale affermazione si configura alla stregua Persona_1 di un inciso posto ad abundantiam dal giudice di primo grado rispetto alla principale tesi relativa alla natura onerosa del contratto e alla operatività della previsione di cui all'articolo 2901 n. 2 c.c.
– deve osservarsi che appare inequivoca la consapevolezza da parte del disponente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori in rapporto alla sua cattiva condotta di amministratore e della sottrazione al suo patrimonio di beni idonei a costituire la garanzia patrimoniale dovuta alla società ex art. 2393 c.c. e ai creditori sociali ex art. 2394 c.c.
Tutto il compendio documentale e la ricostruzione delle attività gestionali di Parte_1 conducono a ritenere indiscutibile che egli fosse ben consapevole dello stato di grave
[...] difficoltà economica nella quale versava sia la sia le altre società del Controparte_12 gruppo.
E non pare discutibile neanche che di tanto fosse consapevole sua figlia, CP_5 amministratrice all'epoca dei fatti della C.C. Costruzioni S.a.s.
Il Tribunale ha evidenziato a tal fine, non solo il rapporto di parentela ma anche “la circostanza che tra il , da una parte, e la detta società e i suoi amministratori Parte_1
(prima la figlia e poi la nuora), dall'altra, vi era sempre stata una collaborazione CP_5 societaria e una reciproca conoscenza delle rispettive vicende aziendali … confermata dal fatto sintomatico, non contestato, che abbia ricevuto, in quanto autorizzato, la Parte_1 notifica in data 12.02.2017 dell'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti della C.C.
Costruzioni (pag. 13)”.
Non ha errato il Tribunale in rapporto alla riscontrata ricorrenza di tutti dati di operatività dell'art. 2901 c.c.
Sovviene, a tal fine, l'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale la prova della
"participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n.
1286 del 18/01/2019).
§3
Sulla scorta di quanto precede, così riletta la motivazione spesa dal giudice di primo grado a sostegno della decisione impugnata, non può non concludersi circa l'infondatezza del gravame, che in parte qua deve essere rigettato.
Le spese processuali devono essere poste a carico di Parte_2 nei confronti della e
[...] Controparte_13 CP_1
e ; vengono liquidate ai sensi di quanto previsto dal CP_2 CP_8 Parte_1 D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, causa del valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000, parametro medio.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dell'obbligo dell'appellante
[...] di provvedere al versamento di un'ulteriore somma pari Parte_2
a quella dovuta per il contributo unificato già corrisposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di AN, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sugli appelli riuniti proposti da e la Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 319/2022,
[...] emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 28 aprile 2020, pubblicata in data 3 maggio 2022, non notificata, così dispone:
1. dichiara la contumacia di e Controparte_4 CP_5
2. dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla controversia insorta tra e poi proseguita dalla Curatela Fallimento nei confronti di Parte_1 Parte_1
e Controparte_4 CP_5
3. rigetta l'appello di Parte_2
4. condanna al pagamento Parte_2 delle spese processuali in favore di e di Controparte_14
che liquida in euro 20.119 per compensi professionali Controparte_2 per ciascuna, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% iva e CPA come per legge;
5. dà atto della sussistenza dell'obbligo dell'appellante Parte_2 [...] di provvedere al versamento di un'ulteriore somma pari a quella Parte_2 dovuta per il contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano