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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/09/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Sezione specializzata in materia di impresa
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.366/2023 R.G. avente ad oggetto: azione di responsabilità amministratore s.r.l. e abusiva concessione del credito promosso da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi, 247 presso lo studio dell'avv. Alberto
Giaconia che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ON P.IVA_2 rappresenta e difesa dall'avv. Marco Spadaro come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. nata a [...] – Colonia (Germania) il giorno Controparte_2 C.F._1
11/07/1972;
All'udienza del 21.3.2025 i difensori delle parti costituite precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.3426/2022, pubblicata il 27.2.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla
[...]
affermata la responsabilità in capo ON all'amministratore unico della società fallita, per la prosecuzione dell'attività Controparte_2 sociale nonostante la perdita del capitale fin dall'esercizio al 31.12.2012, quantificava i danni cagionati alla società e ai creditori sociali tenuto conto di specifici addebiti mossi all'amministratore, in €.578.294,33 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Accoglieva altresì la domanda di abusiva concessione del credito avanzata a carico dell' che condannava a risarcire il danno alla curatela quantificato in euro 229.842,65 oltre Pt_1 rivalutazione ed interessi.
Condannava in solido i convenuti al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'Erario posto che il fallimento era privo di fondi sufficienti.
Con atto di citazione, notificato alla curatela del fallimento ON
a mezzo posta elettronica certificata il 27.2.2023 ed a il 1.8.2023 ai
[...] Controparte_2 sensi dell'art.140 c.p.c., proponeva appello Parte_2 avverso la detta sentenza che veniva censurata con i motivi ivi indicati.
Si costituiva la curatela del fallimento chiedendo il ON rigetto del gravame poiché infondato e proponendo appello incidentale per le ragioni esposte.
Restava contumace nonostante la regolare notifica eseguita ai sensi Controparte_2 dell'art.140 c.p.c. sia dell'appello principale che incidentale.
1) Con l'appello principale l' impugna la decisione di prime cure per avere il Parte_1 tribunale ritenuto la predetta responsabile solidale per i danni da abusiva concessione del credito sul presupposto errato che dalla situazione patrimoniale al 31.3.2014 e dall'analisi dei principali indicatori finanziari sarebbe emerso lo squilibrio finanziario in cui si trovava la società
[...] sicchè tali circostanze erano note all'Istituto alla data in cui era stato concluso il CP_1 contratto di mutuo.
Assume di non essere stato a conoscenza della situazione di dissesto della società stante l'accurata istruttoria eseguita che aveva riguardato l'esame dei bilanci degli anni dal 2010 al 2012, dai quali non emergeva alcun dissesto ed anzi risultava che i debiti venivano onerati e che i ricavi erano incrementati, né vi erano protesti o sofferenze, mentre nessun accesso aveva l'IRFIS all'epoca dei fatti alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in quanto non era iscritta all'albo degli intermediari finanziari, per cui tale dato, valorizzato in sentenza, non assumeva rilevanza.
2 Inoltre, la stessa sentenza e la disposta consulenza tecnica d'ufficio avevano evidenziato che solo nel periodo più prossimo alla data di stipula del mutuo era emerso lo stato di sofferenza di liquidità e solvibilità della società, posto che fino al bilancio al 31.12.2012 non emergeva lo stato di dissesto e il bilancio al 31.12.2013 era stato depositato il 29.5.2014, dopo la stipula del contratto di finanziamento per euro 350 mila, concluso il 8.5.2014.
Aggiungeva che, trattandosi di prestito partecipativo finalizzato all'aumento di capitale, la restituzione del capitale gravava, sotto il profilo finanziario, sui soci e non sulla società, quest'ultima solo tenuta a rimborsare gli interessi, né l' era tenuta a riesaminare la situazione Pt_1 patrimoniale della società dopo la concessione del mutuo sebbene con l'intera somma fosse stato costituito un deposito cauzionale, svincolato il 23.10.2014, con erogazione definitiva del finanziamento.
1.1) Il motivo non è fondato per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, anche ad ammettere che dal bilancio al 31.12.2012 non emergesse palesemente la perdita del capitale sociale - posto che solo attraverso la contabilizzazione di debiti omessi per sanzioni ed interessi dovuti in relazione ai tributi non pagati, operata dal consulente tecnico dell'ufficio, è stata accertata la totale perdita del capitale sociale fin dalla predetta data - tuttavia il
Tribunale etneo, con statuizione sul punto nemmeno censurata, riportando testualmente quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio in ordine alla situazione patrimoniale ed economico- finanziaria della società al 31.3.2014, allegata al contratto di finanziamento, ha rilevato come
“dall'analisi dei principali indicatori finanziari è emerso che la società a tale epoca versava in una situazione di squilibrio finanziario evidenziando una scarsa capacità di far fronte alle proprie obbligazioni a breve termine. Infatti tutti gli indici finanziari ricavabili dalla predetta situazione finanziaria risultano negativi. In particolare: il rapporto tra l'indebitamento ed il Patrimonio Netto è pari a 5 e di conseguenza i debiti risultano cinque volte superiori ai mezzi apportati dai soci, denotando una situazione di squilibrio finanziario da coprire mediante autofinanziamento e/o versamenti a capitale da parte dei soci;
l'argine di tesoreria risulta pari a - € 134.969 mentre il quoziente di liquidità assume valori prossimi all'87%, facendo emergere di fatto come le attività di immediato e breve realizzo (liquidità e crediti) erano insufficienti per la copertura dei debiti contratti a breve termine. Pertanto, alla luce delle anzidette considerazioni deve evidenziarsi che nel periodo più prossimo alla data di stipula del mutuo, la società presentava degli indici estrinseci attestanti uno stato di sofferenza di liquidità e solvibilità”.
Tale assunto, già solo idoneo a sostenere come la allegata non conoscenza da parte dell' dello stato di crisi in cui versava la società all'epoca in cui è stato stipulato il contratto di Pt_1
3 finanziamento per il rilevante importo di euro 350 mila non fosse comunque incolpevole, non è nemmeno smentito dalla allegata circostanza che il bilancio al 31.12.2013 non era stato ancora depositato alla data di stipula del contratto di finanziamento occorrendo rilevare, da un canto quanto già emergeva dalla situazione patrimoniale al 31.3.2014 conosciuta dalla finanziatrice e dall'altra dalle risultanze delle iscrizioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, prodotta dalla curatela, certificazione dalla quale emergeva come al gennaio 2013 vi fossero più segnalazioni da parte di operatori finanziari di debiti non pagati dalla ON
1.2) Né d'altra può assumere rilevanza, al fine di escludere la colpevole ignoranza in capo all'appellante della effettiva situazione economico finanziaria dell'appellata, la circostanza dedotta che alla data del 8 maggio 2014 in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento, l'IRFIS non fosse iscritto all'albo degli intermediari finanziari per cui non aveva accesso alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, posto che all'evidenza tale certificazione andava semmai richiesta alla stessa richiedente il finanziamento in fase di istruttoria considerata la rilevanza della stessa nell'accertamento della meritevolezza di accesso al credito.
1.3) In secondo luogo, non può tacersi come, del tutto correttamente, il tribunale abbia valutato la circostanza che, dopo la concessione del finanziamento, l'importo oggetto del finanziamento veniva contestualmente riconsegnato allo stesso che costituiva un deposito Pt_1 cauzionale presso lo stesso a garanzia dell'adempimento di taluni obblighi assunti dalla società mutuataria con il contratto, riservandosi la possibilità di riesaminare la situazione della società finanziata prima della definitiva erogazione della somma prevedendo la facoltà di risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera somma depositata.
In tale arco temporale, però, l'appellante non aveva ritenuto necessario eseguire un aggiornato esame della situazione finanziaria della società anche con l'acquisizione CP_1 del bilancio di esercizio al 31.12.2013, depositato il 29.5.2014 quando ancora la somma mutuata era vincolata.
Invece l'appellante il 23.10.2014, senza un nuovo accertamento, decise di svincolare il deposito cauzionale mentre avrebbe dovuto risolvere il contratto di finanziamento ed incamerare le somme essendo a quel punto conclamato lo stato di insolvenza come era evidente dall'ultimo bilancio depositato, oltre che dalle altre circostanze sopra elencate.
1.4) La censura che trattavasi di prestito partecipativo - e quindi non gravava sulla società poi fallita, ma solo sui soci, l'obbligo di restituzione del capitale - è del tutto infondata, considerato che il soggetto finanziato e quindi obbligato a restituire la rilevante somma di euro 350.000,00 era
4 la società essendo i soci solo garanti dell'obbligo di restituzione delle somme CP_1 finanziate assunto dalla prima.
E' quindi corretta la statuizione di prime cure che ha accertato la responsabilità colposa dell' per avere abusivamente concesso credito alla la quale in tal modo Pt_1 ON poteva proseguire l'attività d'impresa anziché uscire dal mercato continuando ad aggravare il proprio indebitamento a danno dei creditori sociali.
Pertanto, le esaminate censure sono del tutto inidonee a scalfire la statuizione di prime cure che in linea con gli arresti ivi citati della Suprema Corte ha affermato come la condotta imprudente tenuta dall' per avere erogato credito nonostante la condizione economica della società Parte_1 finanziata non lo giustificasse abbia reso quest'ultima responsabile in solido con l'amministratore per il danno causato ai creditori per gli atti di mala gestio compiuti dall'organo gestorio.
2) Con il 2° motivo viene censurata la quantificazione del danno operata dal tribunale in euro 229.842,65 in quanto in essa sarebbe incluso l'importo di euro 131.000,00 per una operazione eseguita dall'amministratore della società finanziata in data 30.6.2014 ovvero in epoca antecedente alla erogazione del finanziamento avvenuta il 23 ottobre successivo con la conseguenza che il predetto importo andava detratto dal risarcimento poiché l'operazione era antecedente alla disponibilità della somma.
Ha quindi chiesto che l'adita Corte riduca il danno alla somma di euro 98.842,65.
2.1) Il motivo è fondato.
Se è vero che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 29.5.2014, un giorno prima del compimento da parte dell'amministratore della operazione contestata, ovvero l'acquisto di licenze software quando il capitale sociale era del tutto azzerato, per cui l'operazione è illegittima non avendo natura conservativa bensì si tratta di atto di straordinaria amministrazione incompatibile con lo stato di liquidazione in cui la società doveva porsi avendo integralmente perso il capitale sociale, tuttavia, come è emerso in atti, la somma finanziata è stata resa disponibile in capo alla società finanziata solo in data 23.10.2014, quando venne estinto il deposito cauzionale costituito contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento.
Ne deriva che, se la condotta colposa imputata alla banca per abusiva concessione del credito può ritenersi effettivamente posta in essere solo con la disponibilità materiale della somma in capo alla società poi fallita e non con la stipula del contratto di mutuo, giacchè il vincolo apposto alla somma con il deposito cauzionale in favore esclusivo dello stesso impediva Pt_1 all'amministratore di disporre del finanziamento fino alla data in cui la somma venne effettivamente resa disponibile in capo alla mutuataria, la conseguenza è che non possono ascriversi anche a
5 responsabilità dell'appellante condotte poste in essere prima della materiale disponibilità del finanziamento.
Detraendo dall'importo per cui è condanna la somma di euro 131.100,00 il risarcimento del danno in capo all'IRFIS va limitato all'importo di euro 98.842,65 oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale, come liquidati in sentenza, non censurata sul punto.
La sentenza gravata va quindi parzialmente riformata limitatamente all'
[...]
che va condannata a corrispondere in favore del Parte_1 [...]
il minore importo di euro 98.842,65 oltre rivalutazione e ON interessi.
3) Va esaminato l'appello incidentale proposto dal fallimento con cui si censura la quantificazione del danno operata dal Tribunale di Catania sia in capo all'amministratore della società che all'IRFIS per violazione del 3° comma dell'art.2486 c.c. il quale imporrebbe di applicare il criterio dei netti patrimoniali, o in mancanza, o incompletezza delle scritture contabili, il criterio della differenza tra attivo e passivo, norma applicabile anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Assume che il nominato consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il criterio dei netti patrimoniali non poteva applicarsi mancando sia le scritture contabili dal 1.1.2017 e fino alla data della dichiarazione di fallimento, che i bilanci successivi al 31.12.2013, con la conseguenza che la irregolarità delle scritture determina, a mente della citata norma, l'obbligo per il giudice di applicare il criterio equitativo del deficit fallimentare con conseguente condanna dei convenuti in solido a risarcire il danno in euro 1.475.570,00 pari al passivo fallimentare non essendovi alcun attivo.
In subordine, rileva che trova applicazione il criterio della differenza dei netti patrimoniali da calcolarsi fino al 31.12.2012 -data in cui era stato perso il capitale sociale- e fino al 31.12.2016 data dell'ultimo bilancio disponibile, anziché fino al 24.7.2017 - data in cui la società veniva posta in liquidazione volontaria - ascendendo il danno ad euro 645.866,00
3.1) L'appello incidentale a parere del collegio non è fondato.
Premesso che in ordine all'applicabilità del 3° comma dell'art.2486 c.c. aggiunto dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 389, secondo comma, del predetto d.lgs., la Suprema Corte ha chiarito, con statuizione cui il collegio ritiene di dover aderire (sentenza n.5252 del 28.2.2024 sez. 1^ civile) che trovi applicazione anche ai giudizi in corso in quanto “ Sicuramente, quanto all'art. 378 del CCII, si tratta di disposizione che recepisce principi e criteri già applicabili in precedenza, ma che, in questo, ha natura
6 innovativa. In generale, prima della modifica dell'art. 2486 cod. civ., questa Corte aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice “può avvalersi” del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, “in via equitativa”, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, “salvo indicare le ragioni e sempre che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato” (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 9983-17, e v. pure Cass. Sez 1 n. 4347-22). IV.) Non è necessario indugiare più di tanto sul profilo definitorio, se cioè la novella delineata dall'art. 378 del CCII abbia integrato – o meno - una norma propriamente processuale, soggetta come tale al criterio tempus regit actum. In proposito si sono registrate distinte posizioni dottrinali, una delle quali è riecheggiata dalla motivazione dell'impugnata sentenza. Ma il punto non è tanto quello della definizione del tipo di norma, quanto piuttosto quello della corretta individuazione della sua funzione. E da questo punto di vista è esatta la considerazione previa della corte territoriale, giacché la norma non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile. Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato. La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo. V. - È vero che il legislatore ha composto il testo evocando un criterio presuntivo: “salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica, (..) e il patrimoni netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento (..), detratti i costi (..)”. È tuttavia abbastanza evidente che non alla presunzione in senso proprio il legislatore si è riferito, perché il meccanismo presuntivo richiama i criteri distributivi dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), che invece nella fattispecie non c'entrano. Quel che la norma ha specificato è semplicemente la metodica della valutazione giudiziale quanto all'apprezzamento delle conseguenze pregiudizievoli della condotta.
In altre parole: destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. In questo senso la norma può essere definita come latamente (anche se non
7 propriamente) “processuale”: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società”.
Ora, sebbene la disciplina del nuovo 3° comma dell'art.2486 c.c. è applicabile anche al giudizio in esame, tuttavia occorre rilevare come, il pacifico orientamento dei giudici di legittimità è stato confermato anche con la sentenza sopra citata e con altra successiva (sez. I, 25/03/2024,
n.8069) - pronunce entrambe posteriori all'entrata in vigore della norma in esame- le quali hanno ribadito che “In ordine alla liquidazione del danno da responsabilità per mala gestio degli amministratori di società, prevista dagli artt. 2392 ss. e 2476 c.c., trovano applicazione i principî generali contemplati dagli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. Peraltro, sono stati da tempo elaborati in giurisprudenza alcuni criteri, che rispondono all'esigenza di costituire parametri per la liquidazione equitativa del danno, qualora esso, pur certo, sia di impossibile o difficile specifica determinazione, in ragione proprio delle peculiari vicende afferenti la vita societaria. Si è, quindi, ammessa la liquidazione del danno in via equitativa, secondo due principali criteri ausiliari. Il primo è il criterio del c.d. deficit fallimentare o criterio differenziale – inteso quale differenza tra
l'attivo acquisito valutato nella prospettiva di realizzo e il passivo accertato all'interno della procedura concorsuale – che può essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a tale criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto (così Cass., sez. un.,
6 maggio 2015, n. 9100; quindi, fra le altre, Cass., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 38; Cass., sez. I, 1° febbraio 2018, n. 2500; Cass., sez. III, 7 novembre 2019, n. 28617, non mass.; Cass., sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851, non mass.). In sostanza, in tali casi l'omissione totale della contabilità consentirà di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso sbilancio fallimentare, che, per la carenza suddetta, non può essere allora ricondotto ad attività svolta nell'interesse della società: una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate, da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano
8 configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza. Il secondo è il criterio dei
c.d. netti patrimoniali – inteso come confronto tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della procedura concorsuale – ed è legittimo, in presenza di una gestione della società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 c.c. nel vecchio testo e dell'attuale art. 2486 c.c., potendo allora il giudice ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali;
la condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983; quindi, es. Cass., sez. I, 30 settembre 2019, n. 24431, non mass.;
Cass., sez. I, 23 giugno 2020, n. 12341, non mass.; Cass., sez. I, 18 luglio 2023, n. 20979, non mass.)”.
Prosegue la Corte: “Orbene tali criteri, come ricordato dovuti alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, sono stati entrambi recepiti dal legislatore con l'art. 14, lett. e), legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, comma 2 – in vigore dal 16 marzo 2019 – ha aggiunto il terzo comma dell'art. 2486 c.c., che contempla i due diversi criteri per la determinazione del danno: il danno risarcibile, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori ed essi abbiano continuato la gestione sociale, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si verifica una causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione;
si ammette anche il secondo criterio, quando si sia aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o, a causa della loro irregolare tenuta o per altre ragioni, i netti patrimoniali non possano essere determinati. In entrambi i casi, si tratta di una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. È stato precisato, infine, che il terzo comma dell'art. 2486 c.c. non ha immutato quanto alla condotta inadempiente dell'amministratore o al diritto al risarcimento del
9 danno cagionato, ma ha invece codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, ritenuti legittimi da questa Corte. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, dovendosi confermare che destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, comma 3, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti
l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.”
La domanda proposta dalla curatela in primo grado era proprio incentrata sulla illegittima condotta tenuta dall'amministratore unico della società che, proseguita l'attività dopo la perdita del capitale sociale, aveva posto in essere delle condotte incompatibili con la necessità di porre la società in liquidazione, compiendo atti gestori non conservati vietati a causa della perdita del capitale sociale.
Precisamente, le specifiche condotte foriere di danno poste in essere dall'amministratore unico dopo la perdita del capitale sociale sono state specificatamente individuate nelle seguenti: acquisto in data 30.4.2014 di licenze di software per euro 131.000,00; attribuzione di compensi allo stesso amministratore unico, non deliberati dall'assemblea e non previsti nello statuto, per euro
172.986,36 importo poi restituito nella minore somma di euro 91.746,74; prestito di euro 80.000,00 concesso in data 19.3.2015 ad altra società della quale peraltro il procuratore generale era il coniuge dell'amministratore della fallita, somma restituita per euro 62.400,00.
E' stato poi rilevato anche l'omesso pagamento di imposte e tasse che aveva determinato l'incremento del debito a causa di sanzioni ed interessi maturati dal 2011 al 2015, quali risultavano dalle domande di ammissione al passivo, pari ad euro 348.451,88.
Correttamente il tribunale ha, quindi, determinato il danno effettivo cagionato dalla condotta dell'amministratore proprio considerati gli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore inadempiente siccome allegata dalla stessa curatela attrice, non trovando quindi spazio il criterio equitativo puro della differenza fra attivo e passivo.
Occorre precisare, riguardo tale ultimo criterio, che come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, le scritture contabili della società fallita erano solo parzialmente mancanti.
Avuto riguardo poi all'altro criterio equitativo dei netti patrimoniali, mancando le scritture contabili dal 1.1.2017 e fino alla data in cui la società veniva posta in liquidazione, la scelta di tale criterio non era comunque percorribile trattandosi di ricostruzione parziale e non corretta del danno cagionato.
10 4) Le spese di lite di primo grado, poste a carico dell' , hanno formato oggetto del 3° Pt_1 motivo di appello.
La questione resta assorbita dalla modifica della sentenza di prime cure disposta da questa
Corte che determina l'obbligo di riformulare le spese dell'intero giudizio nei soli rapporti fra l'appellante e la curatela.
Infatti il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
4.1) Le spese del giudizio di entrambi i gradi, comprese quelle di consulenza tecnica espletata in primo grado, stante il parziale accoglimento delle domande proposte dalla curatela e considerata la notevole riduzione del risarcimento siccome richiesto, vanno poste a carico dell' solo per la Pt_1 metà, nella misura indicata per l'intero in dispositivo esclusa in appello la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, con condanna in favore dell'Erario limitatamente al primo grado stante in quella fase l'ammissione della curatela al patrocinio a carico dello Stato, mentre vanno compensate per la restante parte, restando ferma la solidarietà con per le Controparte_2 spese di primo grado, nei limiti della somma per cui l' è stata condannata. Pt_1
Nulla riguardo le spese del grado con rimasta contumace. Controparte_2
5) L'appellante principale avendo in esecuzione della sentenza di primo grado corrisposto al fallimento la somma di 229.842,65 ne ha chiesto la restituzione. ON
La curatela ha eccepito che non può disporsi alcuna condanna nei riguardi della stessa occorrendo che il creditore si insinui al passivo fallimentare.
5.1) L'eccezione è infondata.
Come affermato su questione identica dai giudici di legittimità (Cassazione civile sez. I,
06/12/2006, n.26171) “In tema di procedure concorsuali, il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo non è applicabile ove l'obbligo, per la curatela, di restituzione delle somme percette segua de iure al venir meno, per effetto della riforma in appello, dell'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di primo grado, rimasti privi di qualsiasi giustificazione.”
11 Avendo l' documentato di aver corrisposto alla curatela la somma di euro 256.335,71 con Pt_1 bonifico del 20.9.2022, quest'ultima è tenuta a restituire la differenza del maggiore importo percepito considerata la parziale riforma della sentenza di prime cure.
6) Il rigetto dell'appello incidentale determina la condanna del fallimento al pagamento del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.366/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...] ed a parziale modifica della sentenza n.3426/2022, pubblicata il Parte_2
27.2.2022, del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, condanna l' al Pt_1 pagamento in favore del di euro 98.842,65 oltre ON rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale in solido con limitatamente al Controparte_2 predetto importo;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
ON condanna a pagare metà delle spese Parte_2 di lite di entrambi i gradi che liquida quali compensi per l'intero, quanto al primo grado ed in solido con in €.12.500,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali in favore dell'Erario, quanto Controparte_2 all'appello in euro 9.991,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali in favore del ON
, compensando la restante metà;
[...] ON pone per metà a carico di le spese di c.t.u. liquidate in primo grado, ferma la Pt_1 solidarietà con NI CP_2 nulla sulle spese del grado nei rapporti tra e ON
NI ON condanna il a restituire a ON [...] la differenza tra la somma per cui è condanna ed il maggiore Parte_2 importo ricevuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.9.2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Sezione specializzata in materia di impresa
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.366/2023 R.G. avente ad oggetto: azione di responsabilità amministratore s.r.l. e abusiva concessione del credito promosso da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi, 247 presso lo studio dell'avv. Alberto
Giaconia che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ON P.IVA_2 rappresenta e difesa dall'avv. Marco Spadaro come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. nata a [...] – Colonia (Germania) il giorno Controparte_2 C.F._1
11/07/1972;
All'udienza del 21.3.2025 i difensori delle parti costituite precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.3426/2022, pubblicata il 27.2.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla
[...]
affermata la responsabilità in capo ON all'amministratore unico della società fallita, per la prosecuzione dell'attività Controparte_2 sociale nonostante la perdita del capitale fin dall'esercizio al 31.12.2012, quantificava i danni cagionati alla società e ai creditori sociali tenuto conto di specifici addebiti mossi all'amministratore, in €.578.294,33 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Accoglieva altresì la domanda di abusiva concessione del credito avanzata a carico dell' che condannava a risarcire il danno alla curatela quantificato in euro 229.842,65 oltre Pt_1 rivalutazione ed interessi.
Condannava in solido i convenuti al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'Erario posto che il fallimento era privo di fondi sufficienti.
Con atto di citazione, notificato alla curatela del fallimento ON
a mezzo posta elettronica certificata il 27.2.2023 ed a il 1.8.2023 ai
[...] Controparte_2 sensi dell'art.140 c.p.c., proponeva appello Parte_2 avverso la detta sentenza che veniva censurata con i motivi ivi indicati.
Si costituiva la curatela del fallimento chiedendo il ON rigetto del gravame poiché infondato e proponendo appello incidentale per le ragioni esposte.
Restava contumace nonostante la regolare notifica eseguita ai sensi Controparte_2 dell'art.140 c.p.c. sia dell'appello principale che incidentale.
1) Con l'appello principale l' impugna la decisione di prime cure per avere il Parte_1 tribunale ritenuto la predetta responsabile solidale per i danni da abusiva concessione del credito sul presupposto errato che dalla situazione patrimoniale al 31.3.2014 e dall'analisi dei principali indicatori finanziari sarebbe emerso lo squilibrio finanziario in cui si trovava la società
[...] sicchè tali circostanze erano note all'Istituto alla data in cui era stato concluso il CP_1 contratto di mutuo.
Assume di non essere stato a conoscenza della situazione di dissesto della società stante l'accurata istruttoria eseguita che aveva riguardato l'esame dei bilanci degli anni dal 2010 al 2012, dai quali non emergeva alcun dissesto ed anzi risultava che i debiti venivano onerati e che i ricavi erano incrementati, né vi erano protesti o sofferenze, mentre nessun accesso aveva l'IRFIS all'epoca dei fatti alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in quanto non era iscritta all'albo degli intermediari finanziari, per cui tale dato, valorizzato in sentenza, non assumeva rilevanza.
2 Inoltre, la stessa sentenza e la disposta consulenza tecnica d'ufficio avevano evidenziato che solo nel periodo più prossimo alla data di stipula del mutuo era emerso lo stato di sofferenza di liquidità e solvibilità della società, posto che fino al bilancio al 31.12.2012 non emergeva lo stato di dissesto e il bilancio al 31.12.2013 era stato depositato il 29.5.2014, dopo la stipula del contratto di finanziamento per euro 350 mila, concluso il 8.5.2014.
Aggiungeva che, trattandosi di prestito partecipativo finalizzato all'aumento di capitale, la restituzione del capitale gravava, sotto il profilo finanziario, sui soci e non sulla società, quest'ultima solo tenuta a rimborsare gli interessi, né l' era tenuta a riesaminare la situazione Pt_1 patrimoniale della società dopo la concessione del mutuo sebbene con l'intera somma fosse stato costituito un deposito cauzionale, svincolato il 23.10.2014, con erogazione definitiva del finanziamento.
1.1) Il motivo non è fondato per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, anche ad ammettere che dal bilancio al 31.12.2012 non emergesse palesemente la perdita del capitale sociale - posto che solo attraverso la contabilizzazione di debiti omessi per sanzioni ed interessi dovuti in relazione ai tributi non pagati, operata dal consulente tecnico dell'ufficio, è stata accertata la totale perdita del capitale sociale fin dalla predetta data - tuttavia il
Tribunale etneo, con statuizione sul punto nemmeno censurata, riportando testualmente quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio in ordine alla situazione patrimoniale ed economico- finanziaria della società al 31.3.2014, allegata al contratto di finanziamento, ha rilevato come
“dall'analisi dei principali indicatori finanziari è emerso che la società a tale epoca versava in una situazione di squilibrio finanziario evidenziando una scarsa capacità di far fronte alle proprie obbligazioni a breve termine. Infatti tutti gli indici finanziari ricavabili dalla predetta situazione finanziaria risultano negativi. In particolare: il rapporto tra l'indebitamento ed il Patrimonio Netto è pari a 5 e di conseguenza i debiti risultano cinque volte superiori ai mezzi apportati dai soci, denotando una situazione di squilibrio finanziario da coprire mediante autofinanziamento e/o versamenti a capitale da parte dei soci;
l'argine di tesoreria risulta pari a - € 134.969 mentre il quoziente di liquidità assume valori prossimi all'87%, facendo emergere di fatto come le attività di immediato e breve realizzo (liquidità e crediti) erano insufficienti per la copertura dei debiti contratti a breve termine. Pertanto, alla luce delle anzidette considerazioni deve evidenziarsi che nel periodo più prossimo alla data di stipula del mutuo, la società presentava degli indici estrinseci attestanti uno stato di sofferenza di liquidità e solvibilità”.
Tale assunto, già solo idoneo a sostenere come la allegata non conoscenza da parte dell' dello stato di crisi in cui versava la società all'epoca in cui è stato stipulato il contratto di Pt_1
3 finanziamento per il rilevante importo di euro 350 mila non fosse comunque incolpevole, non è nemmeno smentito dalla allegata circostanza che il bilancio al 31.12.2013 non era stato ancora depositato alla data di stipula del contratto di finanziamento occorrendo rilevare, da un canto quanto già emergeva dalla situazione patrimoniale al 31.3.2014 conosciuta dalla finanziatrice e dall'altra dalle risultanze delle iscrizioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, prodotta dalla curatela, certificazione dalla quale emergeva come al gennaio 2013 vi fossero più segnalazioni da parte di operatori finanziari di debiti non pagati dalla ON
1.2) Né d'altra può assumere rilevanza, al fine di escludere la colpevole ignoranza in capo all'appellante della effettiva situazione economico finanziaria dell'appellata, la circostanza dedotta che alla data del 8 maggio 2014 in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento, l'IRFIS non fosse iscritto all'albo degli intermediari finanziari per cui non aveva accesso alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, posto che all'evidenza tale certificazione andava semmai richiesta alla stessa richiedente il finanziamento in fase di istruttoria considerata la rilevanza della stessa nell'accertamento della meritevolezza di accesso al credito.
1.3) In secondo luogo, non può tacersi come, del tutto correttamente, il tribunale abbia valutato la circostanza che, dopo la concessione del finanziamento, l'importo oggetto del finanziamento veniva contestualmente riconsegnato allo stesso che costituiva un deposito Pt_1 cauzionale presso lo stesso a garanzia dell'adempimento di taluni obblighi assunti dalla società mutuataria con il contratto, riservandosi la possibilità di riesaminare la situazione della società finanziata prima della definitiva erogazione della somma prevedendo la facoltà di risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera somma depositata.
In tale arco temporale, però, l'appellante non aveva ritenuto necessario eseguire un aggiornato esame della situazione finanziaria della società anche con l'acquisizione CP_1 del bilancio di esercizio al 31.12.2013, depositato il 29.5.2014 quando ancora la somma mutuata era vincolata.
Invece l'appellante il 23.10.2014, senza un nuovo accertamento, decise di svincolare il deposito cauzionale mentre avrebbe dovuto risolvere il contratto di finanziamento ed incamerare le somme essendo a quel punto conclamato lo stato di insolvenza come era evidente dall'ultimo bilancio depositato, oltre che dalle altre circostanze sopra elencate.
1.4) La censura che trattavasi di prestito partecipativo - e quindi non gravava sulla società poi fallita, ma solo sui soci, l'obbligo di restituzione del capitale - è del tutto infondata, considerato che il soggetto finanziato e quindi obbligato a restituire la rilevante somma di euro 350.000,00 era
4 la società essendo i soci solo garanti dell'obbligo di restituzione delle somme CP_1 finanziate assunto dalla prima.
E' quindi corretta la statuizione di prime cure che ha accertato la responsabilità colposa dell' per avere abusivamente concesso credito alla la quale in tal modo Pt_1 ON poteva proseguire l'attività d'impresa anziché uscire dal mercato continuando ad aggravare il proprio indebitamento a danno dei creditori sociali.
Pertanto, le esaminate censure sono del tutto inidonee a scalfire la statuizione di prime cure che in linea con gli arresti ivi citati della Suprema Corte ha affermato come la condotta imprudente tenuta dall' per avere erogato credito nonostante la condizione economica della società Parte_1 finanziata non lo giustificasse abbia reso quest'ultima responsabile in solido con l'amministratore per il danno causato ai creditori per gli atti di mala gestio compiuti dall'organo gestorio.
2) Con il 2° motivo viene censurata la quantificazione del danno operata dal tribunale in euro 229.842,65 in quanto in essa sarebbe incluso l'importo di euro 131.000,00 per una operazione eseguita dall'amministratore della società finanziata in data 30.6.2014 ovvero in epoca antecedente alla erogazione del finanziamento avvenuta il 23 ottobre successivo con la conseguenza che il predetto importo andava detratto dal risarcimento poiché l'operazione era antecedente alla disponibilità della somma.
Ha quindi chiesto che l'adita Corte riduca il danno alla somma di euro 98.842,65.
2.1) Il motivo è fondato.
Se è vero che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 29.5.2014, un giorno prima del compimento da parte dell'amministratore della operazione contestata, ovvero l'acquisto di licenze software quando il capitale sociale era del tutto azzerato, per cui l'operazione è illegittima non avendo natura conservativa bensì si tratta di atto di straordinaria amministrazione incompatibile con lo stato di liquidazione in cui la società doveva porsi avendo integralmente perso il capitale sociale, tuttavia, come è emerso in atti, la somma finanziata è stata resa disponibile in capo alla società finanziata solo in data 23.10.2014, quando venne estinto il deposito cauzionale costituito contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento.
Ne deriva che, se la condotta colposa imputata alla banca per abusiva concessione del credito può ritenersi effettivamente posta in essere solo con la disponibilità materiale della somma in capo alla società poi fallita e non con la stipula del contratto di mutuo, giacchè il vincolo apposto alla somma con il deposito cauzionale in favore esclusivo dello stesso impediva Pt_1 all'amministratore di disporre del finanziamento fino alla data in cui la somma venne effettivamente resa disponibile in capo alla mutuataria, la conseguenza è che non possono ascriversi anche a
5 responsabilità dell'appellante condotte poste in essere prima della materiale disponibilità del finanziamento.
Detraendo dall'importo per cui è condanna la somma di euro 131.100,00 il risarcimento del danno in capo all'IRFIS va limitato all'importo di euro 98.842,65 oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale, come liquidati in sentenza, non censurata sul punto.
La sentenza gravata va quindi parzialmente riformata limitatamente all'
[...]
che va condannata a corrispondere in favore del Parte_1 [...]
il minore importo di euro 98.842,65 oltre rivalutazione e ON interessi.
3) Va esaminato l'appello incidentale proposto dal fallimento con cui si censura la quantificazione del danno operata dal Tribunale di Catania sia in capo all'amministratore della società che all'IRFIS per violazione del 3° comma dell'art.2486 c.c. il quale imporrebbe di applicare il criterio dei netti patrimoniali, o in mancanza, o incompletezza delle scritture contabili, il criterio della differenza tra attivo e passivo, norma applicabile anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Assume che il nominato consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il criterio dei netti patrimoniali non poteva applicarsi mancando sia le scritture contabili dal 1.1.2017 e fino alla data della dichiarazione di fallimento, che i bilanci successivi al 31.12.2013, con la conseguenza che la irregolarità delle scritture determina, a mente della citata norma, l'obbligo per il giudice di applicare il criterio equitativo del deficit fallimentare con conseguente condanna dei convenuti in solido a risarcire il danno in euro 1.475.570,00 pari al passivo fallimentare non essendovi alcun attivo.
In subordine, rileva che trova applicazione il criterio della differenza dei netti patrimoniali da calcolarsi fino al 31.12.2012 -data in cui era stato perso il capitale sociale- e fino al 31.12.2016 data dell'ultimo bilancio disponibile, anziché fino al 24.7.2017 - data in cui la società veniva posta in liquidazione volontaria - ascendendo il danno ad euro 645.866,00
3.1) L'appello incidentale a parere del collegio non è fondato.
Premesso che in ordine all'applicabilità del 3° comma dell'art.2486 c.c. aggiunto dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 389, secondo comma, del predetto d.lgs., la Suprema Corte ha chiarito, con statuizione cui il collegio ritiene di dover aderire (sentenza n.5252 del 28.2.2024 sez. 1^ civile) che trovi applicazione anche ai giudizi in corso in quanto “ Sicuramente, quanto all'art. 378 del CCII, si tratta di disposizione che recepisce principi e criteri già applicabili in precedenza, ma che, in questo, ha natura
6 innovativa. In generale, prima della modifica dell'art. 2486 cod. civ., questa Corte aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice “può avvalersi” del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, “in via equitativa”, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, “salvo indicare le ragioni e sempre che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato” (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 9983-17, e v. pure Cass. Sez 1 n. 4347-22). IV.) Non è necessario indugiare più di tanto sul profilo definitorio, se cioè la novella delineata dall'art. 378 del CCII abbia integrato – o meno - una norma propriamente processuale, soggetta come tale al criterio tempus regit actum. In proposito si sono registrate distinte posizioni dottrinali, una delle quali è riecheggiata dalla motivazione dell'impugnata sentenza. Ma il punto non è tanto quello della definizione del tipo di norma, quanto piuttosto quello della corretta individuazione della sua funzione. E da questo punto di vista è esatta la considerazione previa della corte territoriale, giacché la norma non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile. Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato. La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo. V. - È vero che il legislatore ha composto il testo evocando un criterio presuntivo: “salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica, (..) e il patrimoni netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento (..), detratti i costi (..)”. È tuttavia abbastanza evidente che non alla presunzione in senso proprio il legislatore si è riferito, perché il meccanismo presuntivo richiama i criteri distributivi dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), che invece nella fattispecie non c'entrano. Quel che la norma ha specificato è semplicemente la metodica della valutazione giudiziale quanto all'apprezzamento delle conseguenze pregiudizievoli della condotta.
In altre parole: destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. In questo senso la norma può essere definita come latamente (anche se non
7 propriamente) “processuale”: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società”.
Ora, sebbene la disciplina del nuovo 3° comma dell'art.2486 c.c. è applicabile anche al giudizio in esame, tuttavia occorre rilevare come, il pacifico orientamento dei giudici di legittimità è stato confermato anche con la sentenza sopra citata e con altra successiva (sez. I, 25/03/2024,
n.8069) - pronunce entrambe posteriori all'entrata in vigore della norma in esame- le quali hanno ribadito che “In ordine alla liquidazione del danno da responsabilità per mala gestio degli amministratori di società, prevista dagli artt. 2392 ss. e 2476 c.c., trovano applicazione i principî generali contemplati dagli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. Peraltro, sono stati da tempo elaborati in giurisprudenza alcuni criteri, che rispondono all'esigenza di costituire parametri per la liquidazione equitativa del danno, qualora esso, pur certo, sia di impossibile o difficile specifica determinazione, in ragione proprio delle peculiari vicende afferenti la vita societaria. Si è, quindi, ammessa la liquidazione del danno in via equitativa, secondo due principali criteri ausiliari. Il primo è il criterio del c.d. deficit fallimentare o criterio differenziale – inteso quale differenza tra
l'attivo acquisito valutato nella prospettiva di realizzo e il passivo accertato all'interno della procedura concorsuale – che può essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a tale criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto (così Cass., sez. un.,
6 maggio 2015, n. 9100; quindi, fra le altre, Cass., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 38; Cass., sez. I, 1° febbraio 2018, n. 2500; Cass., sez. III, 7 novembre 2019, n. 28617, non mass.; Cass., sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851, non mass.). In sostanza, in tali casi l'omissione totale della contabilità consentirà di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso sbilancio fallimentare, che, per la carenza suddetta, non può essere allora ricondotto ad attività svolta nell'interesse della società: una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate, da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano
8 configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza. Il secondo è il criterio dei
c.d. netti patrimoniali – inteso come confronto tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della procedura concorsuale – ed è legittimo, in presenza di una gestione della società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 c.c. nel vecchio testo e dell'attuale art. 2486 c.c., potendo allora il giudice ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali;
la condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983; quindi, es. Cass., sez. I, 30 settembre 2019, n. 24431, non mass.;
Cass., sez. I, 23 giugno 2020, n. 12341, non mass.; Cass., sez. I, 18 luglio 2023, n. 20979, non mass.)”.
Prosegue la Corte: “Orbene tali criteri, come ricordato dovuti alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, sono stati entrambi recepiti dal legislatore con l'art. 14, lett. e), legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, comma 2 – in vigore dal 16 marzo 2019 – ha aggiunto il terzo comma dell'art. 2486 c.c., che contempla i due diversi criteri per la determinazione del danno: il danno risarcibile, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori ed essi abbiano continuato la gestione sociale, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si verifica una causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione;
si ammette anche il secondo criterio, quando si sia aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o, a causa della loro irregolare tenuta o per altre ragioni, i netti patrimoniali non possano essere determinati. In entrambi i casi, si tratta di una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. È stato precisato, infine, che il terzo comma dell'art. 2486 c.c. non ha immutato quanto alla condotta inadempiente dell'amministratore o al diritto al risarcimento del
9 danno cagionato, ma ha invece codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, ritenuti legittimi da questa Corte. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, dovendosi confermare che destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, comma 3, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti
l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.”
La domanda proposta dalla curatela in primo grado era proprio incentrata sulla illegittima condotta tenuta dall'amministratore unico della società che, proseguita l'attività dopo la perdita del capitale sociale, aveva posto in essere delle condotte incompatibili con la necessità di porre la società in liquidazione, compiendo atti gestori non conservati vietati a causa della perdita del capitale sociale.
Precisamente, le specifiche condotte foriere di danno poste in essere dall'amministratore unico dopo la perdita del capitale sociale sono state specificatamente individuate nelle seguenti: acquisto in data 30.4.2014 di licenze di software per euro 131.000,00; attribuzione di compensi allo stesso amministratore unico, non deliberati dall'assemblea e non previsti nello statuto, per euro
172.986,36 importo poi restituito nella minore somma di euro 91.746,74; prestito di euro 80.000,00 concesso in data 19.3.2015 ad altra società della quale peraltro il procuratore generale era il coniuge dell'amministratore della fallita, somma restituita per euro 62.400,00.
E' stato poi rilevato anche l'omesso pagamento di imposte e tasse che aveva determinato l'incremento del debito a causa di sanzioni ed interessi maturati dal 2011 al 2015, quali risultavano dalle domande di ammissione al passivo, pari ad euro 348.451,88.
Correttamente il tribunale ha, quindi, determinato il danno effettivo cagionato dalla condotta dell'amministratore proprio considerati gli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore inadempiente siccome allegata dalla stessa curatela attrice, non trovando quindi spazio il criterio equitativo puro della differenza fra attivo e passivo.
Occorre precisare, riguardo tale ultimo criterio, che come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, le scritture contabili della società fallita erano solo parzialmente mancanti.
Avuto riguardo poi all'altro criterio equitativo dei netti patrimoniali, mancando le scritture contabili dal 1.1.2017 e fino alla data in cui la società veniva posta in liquidazione, la scelta di tale criterio non era comunque percorribile trattandosi di ricostruzione parziale e non corretta del danno cagionato.
10 4) Le spese di lite di primo grado, poste a carico dell' , hanno formato oggetto del 3° Pt_1 motivo di appello.
La questione resta assorbita dalla modifica della sentenza di prime cure disposta da questa
Corte che determina l'obbligo di riformulare le spese dell'intero giudizio nei soli rapporti fra l'appellante e la curatela.
Infatti il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
4.1) Le spese del giudizio di entrambi i gradi, comprese quelle di consulenza tecnica espletata in primo grado, stante il parziale accoglimento delle domande proposte dalla curatela e considerata la notevole riduzione del risarcimento siccome richiesto, vanno poste a carico dell' solo per la Pt_1 metà, nella misura indicata per l'intero in dispositivo esclusa in appello la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, con condanna in favore dell'Erario limitatamente al primo grado stante in quella fase l'ammissione della curatela al patrocinio a carico dello Stato, mentre vanno compensate per la restante parte, restando ferma la solidarietà con per le Controparte_2 spese di primo grado, nei limiti della somma per cui l' è stata condannata. Pt_1
Nulla riguardo le spese del grado con rimasta contumace. Controparte_2
5) L'appellante principale avendo in esecuzione della sentenza di primo grado corrisposto al fallimento la somma di 229.842,65 ne ha chiesto la restituzione. ON
La curatela ha eccepito che non può disporsi alcuna condanna nei riguardi della stessa occorrendo che il creditore si insinui al passivo fallimentare.
5.1) L'eccezione è infondata.
Come affermato su questione identica dai giudici di legittimità (Cassazione civile sez. I,
06/12/2006, n.26171) “In tema di procedure concorsuali, il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo non è applicabile ove l'obbligo, per la curatela, di restituzione delle somme percette segua de iure al venir meno, per effetto della riforma in appello, dell'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di primo grado, rimasti privi di qualsiasi giustificazione.”
11 Avendo l' documentato di aver corrisposto alla curatela la somma di euro 256.335,71 con Pt_1 bonifico del 20.9.2022, quest'ultima è tenuta a restituire la differenza del maggiore importo percepito considerata la parziale riforma della sentenza di prime cure.
6) Il rigetto dell'appello incidentale determina la condanna del fallimento al pagamento del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.366/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...] ed a parziale modifica della sentenza n.3426/2022, pubblicata il Parte_2
27.2.2022, del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, condanna l' al Pt_1 pagamento in favore del di euro 98.842,65 oltre ON rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale in solido con limitatamente al Controparte_2 predetto importo;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
ON condanna a pagare metà delle spese Parte_2 di lite di entrambi i gradi che liquida quali compensi per l'intero, quanto al primo grado ed in solido con in €.12.500,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali in favore dell'Erario, quanto Controparte_2 all'appello in euro 9.991,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali in favore del ON
, compensando la restante metà;
[...] ON pone per metà a carico di le spese di c.t.u. liquidate in primo grado, ferma la Pt_1 solidarietà con NI CP_2 nulla sulle spese del grado nei rapporti tra e ON
NI ON condanna il a restituire a ON [...] la differenza tra la somma per cui è condanna ed il maggiore Parte_2 importo ricevuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.9.2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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