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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL AR, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2129/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13130003805U GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 2129/2022, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo, sez. 3, pronunciata il 7 luglio 2022 e depositata in data 19 luglio 2022 e non notificata (All. 2), che ha rigettato il ricorso R.G. n. 3430/2018, avverso l'Avviso di accertamento n. M13130003805U notificato al sig. Ricorrente_1 e alla società Ricorrente_2, mediante il quale l'Ufficio ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998,
n. 504 con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2013, quantificandola in complessivi € 14.060,98, oltre interessi pari a € 2.978,62 e sanzioni pari a € 16.873,18. Il sig. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Ricorrente_1
” e la società Ricorrente_2 hanno proposto appello chiedendo:
1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento degli Avvisi di
Accertamento oggi impugnati, di riformare la sentenza impugnata per illegittimità dell'avviso di accertamento e, segnatamente per insussistenza dei presupposti applicativi della Legge del 2010;
2) in via ancora pregiudiziale, alla luce degli obiettivi del legislatore, espressamente previsti dall'art. 1, comma
64 della legge di stabilità 2011, e della sentenza della Corte di Cassazione n. 25439/2020, delle pronunce del Consiglio di Stato nn. 1685/2022 e
06604/2022, della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio ex art. 267, terzo comma,
TFUE, alla CGUE, e/o rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 158 del predetto regolamento, e dell'art. 16 dello
Statuto della Corte di Giustizia, per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto sopra delineati;
3) in via ancora pregiudiziale, sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
4) nel merito, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di Accertamento oggi impugnato, previa, occorrendo, disapplicazione o disapplicazione in parte qua degli artt. 1, 2, 3 e 4 delD.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), della L. 220/2010, nei loro profili di non conformità al diritto dell'Unione Europea di cui in narrativa;
5) in via gradata, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di accertamento impugnato nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1998.
6)Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992. del Tribunale di Palermo.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli – DT VII – Direzione Territoriale per la Sicilia – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - Palermo si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto:
− di rigettare la nuova richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE in quanto la CGUE si è già pronunciata in data 26.02.2020 con sentenza esaustiva sul punto;
− di rigettare tutte le altre richieste di sospensione del presente giudizio in quanto sono prive di pregio tutte le questioni sollevate dai ricorrenti in via pregiudiziale e preliminare;
− di ritenere infondati, nel merito, i motivi di ricorso inerenti all'erroneità ed illegittimità della sentenza appellata e per l'effetto, confermarla in toto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Ricorrente_1
” e la società Ricorrente_2 hanno proposto appello per i seguenti motivi:
1) In via pregiudiziale:
I) Illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64:
- gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998);
- gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010).
II) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali
2) nel merito:
1) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma
66, lett. b), della L. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta.
2) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta;
3) Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L.
472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza. I motivi di appello sono tutti infondati e possono essere oggetto di trattazione congiunta.
Per quanto riguarda i presupposti di applicazione della norma e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, va riconosciuto che la questione giuridica oggetto del presente giudizio si innesta in un quadro normativo articolato e complesso, in ordine al quale, tuttavia, si è ormai consolidato in maniera univoca un orientamento interpretativo giurisprudenziale, nazionale e comunitario, già richiamato dal Ente_Religioso_1 di prime cure e dalla parte resistente, di cui si delineano sinteticamente le tappe fondamentali.
L'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, prevede che l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse».
Gli articoli 1 e 3 del predetto Decreto Legislativo sono stati, inoltre, oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1, comma 66 ha stabilito: a)« che l'art. 1 del decreto legislativo 504/98 (...) si interpreta nel senso che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”;
b) che l'art. 3 del d. Igs. [n. 504/1998] (...) si interpreta nel senso che “soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
Ebbene, il quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse è stato ulteriormente sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato la compatibilità rispettivamente con la Costituzione e con il Diritto unionale.
La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del
2010.
Tuttavia, la stessa Corte ha sottolineato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito, in generale, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa. Il legislatore ha, così, esplicitato che anche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n.504/98
e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevede che, nelle annualità
d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse anche le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10.
Quanto agli ulteriori profili della censura, che riguardano l'eventuale contrasto col diritto dell'Unione europea,
l'infondatezza emerge dall'esame della stessa giurisprudenza unionale.
La questione di compatibilità dell'articolo 1, comma 66 della L. n. 220 /2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza, nonché di legittimo affidamento enunciati dal trattato CE è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, che, con una prima serie di pronunce (sentenze del 24/3/1994
Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del 21/10/1999 causa C-67/98 c.d. “Zenatti”, dell'11/9/2003 causa C-6/01), ha ribadito “la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute".
Al riguardo, giova premettere che l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata (Cass., 8757/2021), sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto
17).
Sicché, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 26.02.2020.
La Corte, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, ha deciso la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), nel procedimento Società_2 Sas di Società_3, Ricorrente_2 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e ha stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
La Corte di Giustizia, infatti, con la sentenza in questione, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato"; ha, inoltre, affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica,
a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità.
La Corte, ha inoltre riconosciuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, trai quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile, delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore", in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, poi, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che "... la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri" ; sicché, ha concluso che "...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale".
In ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. in tal senso Cass., ord. n.
8757/2021)”.
In conclusione, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale italiano, anche alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società appellante. Per le stesse ragioni si esclude la necessità di un nuovo controllo di costituzionalità delle disposizioni normative vigenti.
Inoltre, in ragione del quadro sopra delineato, l'appello deve essere rigettato nel merito in ordine ai motivi riguardanti i presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali dell'imposizione, per i motivi già esposti in riferimento al quadro normativo vigente, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale nazionale e unionale, ormai del tutto pacifica sul punto.
Non meritano riconoscimento, poi, le doglianze relative specificamente alla società Ricorrente_2, in quanto appartenente 'di fatto ad una 'terza categoria di soggetti', quelli da considerare 'sanati dalla giurisprudenza' e che rappresenta un'eccezione alla regola” in quanto è stato riconosciuto che “…la società ricorrente maltese è soggetto che può esercitare l'attività di raccolta lecita di scommesse sul territorio nazionale italiano, anche se non ha mai potuto essere collegata al “totalizzatore nazionale”, in quanto discriminata dalle autorità nazionale”.
Gli appellanti ritengono, infatti, che l'affermazione giudiziale della liceità dell'operato di Ricorrente_2 e dell'inconfigurabilità, relativamente al suo modus operandi, della fattispecie di reato della 'illecita intermediazione nella raccolta scommesse', assumano piena rilevanza nel giudizio tributario, in quanto il presupposto della Legge applicata dall'Ufficio e, dunque, il fondamento dell'intervento del Legislatore del
2010, con la L. n. 220, è quello del contrasto al gioco illecito.
Rammenta, inoltre che “…l'accertamento di fatto, effettuato in sede penale con sentenza passata in giudicato, se effettuato in maniera “critica” appare sufficiente a vincolare il giudice tributario e non è subordinato a decadenze e preclusioni istruttorie… .in merito ai medesimi fatti riscontrati in sede penale e tributaria.”
(Cassazione Civile, ordinanza 25632/2021).
In tal senso, gli appellanti rappresentano che, con riferimento all'obbligato principale dell'avviso di accertamento oggi impugnato, il titolare del CTD signor Ricorrente_1, è stata emessa sentenza di merito assolutoria, con argomentazioni del tutto sovrapponibili alla pronuncia della Terza Sezione della
Corte di Cassazione.
In dettaglio, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2349/2020 del 16/06/2020 (All. 3), ha assolto con formula piena il titolare del Centro dal reato di intermediazione illecita di scommesse, confermando la disapplicazione della sanzione penale nei confronti dei centri affiliati all'operatore Ricorrente_2, già sostenuta dalla CGUE.
Di conseguenza, a parere delle parti appellanti, sarebbe indubbia la rilevanza della Giurisprudenza penale della Suprema Corte ai fini della risoluzione della presente controversia nel senso della non applicabilità dell'Imposta Unica per come interpretata dalla Legge 220/2010 nei confronti del bookmaker Ricorrente_2
, essendo tenuti al pagamento della predetta imposta solo ed esclusivamente i punti vendita impegnati in attività di intermediazione “vietata” e, pertanto, illecita.
Inoltre, all'udienza del 26 maggio 2025, l'appellante ha chiesto un rinvio in attesa della pronuncia della
Cassazione a sezioni unite afferente la rilevanza del giudicato penale nel processo tributario. L'Ufficio si è opposto al rinvio.
Ebbene, le doglianze risultano del tutto infondate in quanto, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, la giurisprudenza penale della Cassazione (Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) ha escluso solo la responsabilità penale e non la debenza dell'imposta.
La Corte ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata "illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea".
Tuttavia, l'esclusione della 'illiceità' dell'attività svolta ai fini della responsabilità penale non implica l'esclusione della società dall'ambito di applicazione della disciplina dell'imposta unica, anzi, Banca_1 proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica previsione contenuta nella L. n.220 del
2010, art. 1, comma 66 e come riconosciuto dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione richiamate dalla parte resistente e dal Giudice di prime cure.
Infatti, come abbiamo già ricordato, il quadro normativo vigente ha chiaramente previsto che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.
Il soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. L'aver escluso l'illiceità dell'attività svolta dalla Ricorrente_2, attraverso i CTD ad essa collegati, refluisce certamente sulla configurazione del reato e la responsabilità penale conseguente, escludendola, ma non ha refluenza sull'imposta che è dovuta da tutti coloro che gestiscono, con o senza autorizzazione, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
L'assoluzione in sede penale dal reato, quindi, non ha alcuna incidenza sull'esistenza dell'obbligazione tributaria che sussiste per il solo fatto di avere gestito pronostici e scommesse di qualsiasi genere, indipendentemente dalla liceità o meno dell'attività di gestione svolta.
Di conseguenza, non è nemmeno rilevante, ai fini della risoluzione della presente controversia, sospendere il giudizio in attesa della risoluzione della questione interpretativa relativa all'art. art.21 bis, comma 1, del D.
Lgs. n.74/2000, inserito dall'art.1, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 14/06/2024 n.87 a decorrere dal
20/06/2024, in ordine agli effetti della sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo tributario.
Per quanto riguarda, poi, i CDT, va certamente riconosciuto - per quanto meglio argomentato nella parte motiva - che l'imposta è dovuta anche dai centri di raccolta e non solo dai bookmakers, italiani o stranieri che siano, e che, in tal modo, non si realizza alcuna forma discriminazione tra i centri di raccolta legati a operatori di scommesse nazionali e quelli legati a operatore esteri, in quanto la normativa nazionale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri e, che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali non è soggetta a disciplina differente da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
In ultimo, risulta infondato anche motivo con il quale si chiede l'annullamento delle sanzioni applicate dall'Agenzia stante le obiettive condizioni d'incertezza normativa ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Dlgs n°
472/97.
In ordine alla questione giuridica oggetto del presente contenzioso, la Corte costituzionale (con la sentenza
23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010.L'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10, tuttavia, come sottolineato dalla stessa Corte, ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo. Inoltre, il legislatore ha così esplicitato che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni. D'altronde, in senso concorde, si sono pronunciate sia la Corte di Cassazione, sia la Corte costituzionale sia la Corte di Giustizia, come già esplicitato in motivazione nei capi precedenti.
In conclusione, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Ufficio dei Monopoli della Sicilia delle spese del presente grado del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Ufficio dei Monopoli della Sicilia delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.820,00.
Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL AR, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2129/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13130003805U GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 2129/2022, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo, sez. 3, pronunciata il 7 luglio 2022 e depositata in data 19 luglio 2022 e non notificata (All. 2), che ha rigettato il ricorso R.G. n. 3430/2018, avverso l'Avviso di accertamento n. M13130003805U notificato al sig. Ricorrente_1 e alla società Ricorrente_2, mediante il quale l'Ufficio ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998,
n. 504 con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2013, quantificandola in complessivi € 14.060,98, oltre interessi pari a € 2.978,62 e sanzioni pari a € 16.873,18. Il sig. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Ricorrente_1
” e la società Ricorrente_2 hanno proposto appello chiedendo:
1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento degli Avvisi di
Accertamento oggi impugnati, di riformare la sentenza impugnata per illegittimità dell'avviso di accertamento e, segnatamente per insussistenza dei presupposti applicativi della Legge del 2010;
2) in via ancora pregiudiziale, alla luce degli obiettivi del legislatore, espressamente previsti dall'art. 1, comma
64 della legge di stabilità 2011, e della sentenza della Corte di Cassazione n. 25439/2020, delle pronunce del Consiglio di Stato nn. 1685/2022 e
06604/2022, della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio ex art. 267, terzo comma,
TFUE, alla CGUE, e/o rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 158 del predetto regolamento, e dell'art. 16 dello
Statuto della Corte di Giustizia, per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto sopra delineati;
3) in via ancora pregiudiziale, sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
4) nel merito, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di Accertamento oggi impugnato, previa, occorrendo, disapplicazione o disapplicazione in parte qua degli artt. 1, 2, 3 e 4 delD.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), della L. 220/2010, nei loro profili di non conformità al diritto dell'Unione Europea di cui in narrativa;
5) in via gradata, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di accertamento impugnato nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1998.
6)Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992. del Tribunale di Palermo.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli – DT VII – Direzione Territoriale per la Sicilia – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - Palermo si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto:
− di rigettare la nuova richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE in quanto la CGUE si è già pronunciata in data 26.02.2020 con sentenza esaustiva sul punto;
− di rigettare tutte le altre richieste di sospensione del presente giudizio in quanto sono prive di pregio tutte le questioni sollevate dai ricorrenti in via pregiudiziale e preliminare;
− di ritenere infondati, nel merito, i motivi di ricorso inerenti all'erroneità ed illegittimità della sentenza appellata e per l'effetto, confermarla in toto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Ricorrente_1
” e la società Ricorrente_2 hanno proposto appello per i seguenti motivi:
1) In via pregiudiziale:
I) Illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64:
- gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998);
- gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010).
II) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali
2) nel merito:
1) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma
66, lett. b), della L. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta.
2) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta;
3) Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L.
472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza. I motivi di appello sono tutti infondati e possono essere oggetto di trattazione congiunta.
Per quanto riguarda i presupposti di applicazione della norma e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, va riconosciuto che la questione giuridica oggetto del presente giudizio si innesta in un quadro normativo articolato e complesso, in ordine al quale, tuttavia, si è ormai consolidato in maniera univoca un orientamento interpretativo giurisprudenziale, nazionale e comunitario, già richiamato dal Ente_Religioso_1 di prime cure e dalla parte resistente, di cui si delineano sinteticamente le tappe fondamentali.
L'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, prevede che l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse».
Gli articoli 1 e 3 del predetto Decreto Legislativo sono stati, inoltre, oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1, comma 66 ha stabilito: a)« che l'art. 1 del decreto legislativo 504/98 (...) si interpreta nel senso che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”;
b) che l'art. 3 del d. Igs. [n. 504/1998] (...) si interpreta nel senso che “soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
Ebbene, il quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse è stato ulteriormente sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato la compatibilità rispettivamente con la Costituzione e con il Diritto unionale.
La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del
2010.
Tuttavia, la stessa Corte ha sottolineato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito, in generale, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa. Il legislatore ha, così, esplicitato che anche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n.504/98
e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevede che, nelle annualità
d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse anche le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10.
Quanto agli ulteriori profili della censura, che riguardano l'eventuale contrasto col diritto dell'Unione europea,
l'infondatezza emerge dall'esame della stessa giurisprudenza unionale.
La questione di compatibilità dell'articolo 1, comma 66 della L. n. 220 /2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza, nonché di legittimo affidamento enunciati dal trattato CE è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, che, con una prima serie di pronunce (sentenze del 24/3/1994
Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del 21/10/1999 causa C-67/98 c.d. “Zenatti”, dell'11/9/2003 causa C-6/01), ha ribadito “la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute".
Al riguardo, giova premettere che l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata (Cass., 8757/2021), sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto
17).
Sicché, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 26.02.2020.
La Corte, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, ha deciso la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), nel procedimento Società_2 Sas di Società_3, Ricorrente_2 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e ha stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
La Corte di Giustizia, infatti, con la sentenza in questione, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato"; ha, inoltre, affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica,
a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità.
La Corte, ha inoltre riconosciuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, trai quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile, delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore", in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, poi, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che "... la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri" ; sicché, ha concluso che "...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale".
In ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. in tal senso Cass., ord. n.
8757/2021)”.
In conclusione, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale italiano, anche alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società appellante. Per le stesse ragioni si esclude la necessità di un nuovo controllo di costituzionalità delle disposizioni normative vigenti.
Inoltre, in ragione del quadro sopra delineato, l'appello deve essere rigettato nel merito in ordine ai motivi riguardanti i presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali dell'imposizione, per i motivi già esposti in riferimento al quadro normativo vigente, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale nazionale e unionale, ormai del tutto pacifica sul punto.
Non meritano riconoscimento, poi, le doglianze relative specificamente alla società Ricorrente_2, in quanto appartenente 'di fatto ad una 'terza categoria di soggetti', quelli da considerare 'sanati dalla giurisprudenza' e che rappresenta un'eccezione alla regola” in quanto è stato riconosciuto che “…la società ricorrente maltese è soggetto che può esercitare l'attività di raccolta lecita di scommesse sul territorio nazionale italiano, anche se non ha mai potuto essere collegata al “totalizzatore nazionale”, in quanto discriminata dalle autorità nazionale”.
Gli appellanti ritengono, infatti, che l'affermazione giudiziale della liceità dell'operato di Ricorrente_2 e dell'inconfigurabilità, relativamente al suo modus operandi, della fattispecie di reato della 'illecita intermediazione nella raccolta scommesse', assumano piena rilevanza nel giudizio tributario, in quanto il presupposto della Legge applicata dall'Ufficio e, dunque, il fondamento dell'intervento del Legislatore del
2010, con la L. n. 220, è quello del contrasto al gioco illecito.
Rammenta, inoltre che “…l'accertamento di fatto, effettuato in sede penale con sentenza passata in giudicato, se effettuato in maniera “critica” appare sufficiente a vincolare il giudice tributario e non è subordinato a decadenze e preclusioni istruttorie… .in merito ai medesimi fatti riscontrati in sede penale e tributaria.”
(Cassazione Civile, ordinanza 25632/2021).
In tal senso, gli appellanti rappresentano che, con riferimento all'obbligato principale dell'avviso di accertamento oggi impugnato, il titolare del CTD signor Ricorrente_1, è stata emessa sentenza di merito assolutoria, con argomentazioni del tutto sovrapponibili alla pronuncia della Terza Sezione della
Corte di Cassazione.
In dettaglio, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2349/2020 del 16/06/2020 (All. 3), ha assolto con formula piena il titolare del Centro dal reato di intermediazione illecita di scommesse, confermando la disapplicazione della sanzione penale nei confronti dei centri affiliati all'operatore Ricorrente_2, già sostenuta dalla CGUE.
Di conseguenza, a parere delle parti appellanti, sarebbe indubbia la rilevanza della Giurisprudenza penale della Suprema Corte ai fini della risoluzione della presente controversia nel senso della non applicabilità dell'Imposta Unica per come interpretata dalla Legge 220/2010 nei confronti del bookmaker Ricorrente_2
, essendo tenuti al pagamento della predetta imposta solo ed esclusivamente i punti vendita impegnati in attività di intermediazione “vietata” e, pertanto, illecita.
Inoltre, all'udienza del 26 maggio 2025, l'appellante ha chiesto un rinvio in attesa della pronuncia della
Cassazione a sezioni unite afferente la rilevanza del giudicato penale nel processo tributario. L'Ufficio si è opposto al rinvio.
Ebbene, le doglianze risultano del tutto infondate in quanto, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, la giurisprudenza penale della Cassazione (Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) ha escluso solo la responsabilità penale e non la debenza dell'imposta.
La Corte ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata "illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea".
Tuttavia, l'esclusione della 'illiceità' dell'attività svolta ai fini della responsabilità penale non implica l'esclusione della società dall'ambito di applicazione della disciplina dell'imposta unica, anzi, Banca_1 proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica previsione contenuta nella L. n.220 del
2010, art. 1, comma 66 e come riconosciuto dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione richiamate dalla parte resistente e dal Giudice di prime cure.
Infatti, come abbiamo già ricordato, il quadro normativo vigente ha chiaramente previsto che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.
Il soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. L'aver escluso l'illiceità dell'attività svolta dalla Ricorrente_2, attraverso i CTD ad essa collegati, refluisce certamente sulla configurazione del reato e la responsabilità penale conseguente, escludendola, ma non ha refluenza sull'imposta che è dovuta da tutti coloro che gestiscono, con o senza autorizzazione, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
L'assoluzione in sede penale dal reato, quindi, non ha alcuna incidenza sull'esistenza dell'obbligazione tributaria che sussiste per il solo fatto di avere gestito pronostici e scommesse di qualsiasi genere, indipendentemente dalla liceità o meno dell'attività di gestione svolta.
Di conseguenza, non è nemmeno rilevante, ai fini della risoluzione della presente controversia, sospendere il giudizio in attesa della risoluzione della questione interpretativa relativa all'art. art.21 bis, comma 1, del D.
Lgs. n.74/2000, inserito dall'art.1, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 14/06/2024 n.87 a decorrere dal
20/06/2024, in ordine agli effetti della sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo tributario.
Per quanto riguarda, poi, i CDT, va certamente riconosciuto - per quanto meglio argomentato nella parte motiva - che l'imposta è dovuta anche dai centri di raccolta e non solo dai bookmakers, italiani o stranieri che siano, e che, in tal modo, non si realizza alcuna forma discriminazione tra i centri di raccolta legati a operatori di scommesse nazionali e quelli legati a operatore esteri, in quanto la normativa nazionale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri e, che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali non è soggetta a disciplina differente da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
In ultimo, risulta infondato anche motivo con il quale si chiede l'annullamento delle sanzioni applicate dall'Agenzia stante le obiettive condizioni d'incertezza normativa ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Dlgs n°
472/97.
In ordine alla questione giuridica oggetto del presente contenzioso, la Corte costituzionale (con la sentenza
23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010.L'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10, tuttavia, come sottolineato dalla stessa Corte, ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo. Inoltre, il legislatore ha così esplicitato che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni. D'altronde, in senso concorde, si sono pronunciate sia la Corte di Cassazione, sia la Corte costituzionale sia la Corte di Giustizia, come già esplicitato in motivazione nei capi precedenti.
In conclusione, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Ufficio dei Monopoli della Sicilia delle spese del presente grado del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Ufficio dei Monopoli della Sicilia delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.820,00.
Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella