TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 26/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8684/2023 promossa da:
, P.I. , IN Parte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL RAPP. LEGALE P.T., RAPP. E DIFESA DALL'AVV. MARIA GRAZIA
ERBICELLA
APPELLANTE
contro
, C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Melluso,
APPELLATO
E contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Controparte_2
, Via Prefettura n.14, C.F. CP_2 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., p.iva Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Pt_1 Parte_2
conveniva in giudizio , la e
[...] Controparte_1 Controparte_2
il per chiedere la riforma della sentenza n. 37/23 emessa Controparte_3
dal Giudice di Pace di , per i seguenti motivi: 1) inammissibilità CP_3
dell'opposizione perché tardivamente proposta;
2) manifesta illogicità della motivazione;
3) erroneo annullamento dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione;
4) carenza di legittimazione passiva.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse statuito
:“..in accoglimento della proposta opposizione, dichiara estinto per maturata
prescrizione quinquennale il diritto di credito incorporato nella cartella n.
29320229001764866400, relativa alle cartelle di pagamento n.
29320130021321828000 e 29320160065864325000, che pertanto vengono
annullate”, così accogliendo il ricorso del e dichiarando l'estinzione CP_1
del diritto di credito portato dalle cartelle impugnate.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto non correttamente notificata la cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC non registrato e che, per l'effetto, avesse ritenuto maturata la prescrizione quinquennale. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Non si costituivano la e il ed in Controparte_2 Controparte_3
questa sede se ne dichiara la contumacia.
Preliminarmente, bisogna rilevare ex lege la cessata materia del contendere relativamente alla cartella n. 29320130021321828000, oggetto di impugnazione, in quanto rientrante nello sgravio di cui al D.L. 119/2018.
Circa agli effetti sul presente giudizio della normativa di cui al D.L. 119/2018
si osserva quanto segue.
La normativa, entrata in vigore il 24 Ottobre 2018 e, quindi, successivamente all'istaurazione del giudizio di primo grado e del presente procedimento, ha previsto lo stralcio dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disponendo specificamente all'art. 4
l'annullamento automatico di tutti i debiti rispondenti a tali criteri.
In punto di diritto, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è
un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
in genere, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n. 11038 del 26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005, con riferimento al provvedimento di sgravio delle somme).
Nel caso che ci occupa, con riferimento alla cartella impugnata n.
29320130021321828000, si applica l'art. 4, comma 1, DL n. 119/2018 cit, che dispone “l'annullamento automatico” dei debiti di importo residuo fino a mille euro iscritti a ruolo, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, effettuato alla data del
31 dicembre 2018, e che si pone come fatto impeditivo ex lege all'ulteriore corso del giudizio (vedi in tal senso Corte di appello di Catania, Sez. Lav.
Sentenza n. 478/2020).
Lo stralcio del debito opera immediatamente, in quanto la legge sancisce espressamente l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more e indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio del
31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-
annullamento da parte dell'agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte dell'art. 1, comma 1, del decreto legge cit. (cfr., in termini, Cass.
15474/19, tra le numerose altre).
Relativamente alla cartella n. 29320160065864325000, nel merito, l'appello
è infondato e va rigettato.
Infatti, la documentazione prodotta da in primo grado sulla regolarità Pt_1
o meno della notifica della propria cartella di pagamento è irrilevante ai fini della ritualità della notifica dell'atto presupposto impugnato dal;
la CP_1
documentazione prodotta da è non idonea a provare la corretta Pt_1 notificazione dell'atto presupposto (la cui prova spettava esclusivamente alla
, rimasta contumace). Controparte_2
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. N. 10012 del 15 aprile
2021) ribadiscono il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi,
impugnando con esso anche gli atti presupposti.
La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
L'eccezione di prescrizione del diritto ad esigere così come sollevata dall'appellato appare quindi fondata.
Per quanto attiene, invece, la questione relativa alla legittimazione passiva degli Enti creditori, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa dal concessionario per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative la legittimazione passiva spetta all'Ente
titolare del diritto di credito;
l'eventuale domanda in opposizione attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità
di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass.
12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984); laddove invece si deduca anche un vizio di notifica degli atti, come nel nostro caso,
legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, è anche il concessionario per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi.
Nel caso che occupa, pertanto, va senz'altro ritenuta la legittimazione passiva degli enti creditori.
Infine, appare logico e condivisibile da questo Giudicante, che il Giudice di
Pace abbia condannato alle spese del giudizio in forza della Pt_1
soccombenza dovuta dal rigetto dei propri motivi di opposizione formulati in comparsa di costituzione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato sussistendo i requisiti dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, ma trattandosi di
Pubblica Amministrazione, questa sanzione non viene irrogata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: - dichiara cessata la materia del contendere per la cartella n.
29320130021321828000;
- rigetto per il resto l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato sussistendo i requisiti dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, ma trattandosi di Pubblica Amministrazione, questa sanzione non viene irrogata.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 26/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8684/2023 promossa da:
, P.I. , IN Parte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL RAPP. LEGALE P.T., RAPP. E DIFESA DALL'AVV. MARIA GRAZIA
ERBICELLA
APPELLANTE
contro
, C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Melluso,
APPELLATO
E contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Controparte_2
, Via Prefettura n.14, C.F. CP_2 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., p.iva Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Pt_1 Parte_2
conveniva in giudizio , la e
[...] Controparte_1 Controparte_2
il per chiedere la riforma della sentenza n. 37/23 emessa Controparte_3
dal Giudice di Pace di , per i seguenti motivi: 1) inammissibilità CP_3
dell'opposizione perché tardivamente proposta;
2) manifesta illogicità della motivazione;
3) erroneo annullamento dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione;
4) carenza di legittimazione passiva.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse statuito
:“..in accoglimento della proposta opposizione, dichiara estinto per maturata
prescrizione quinquennale il diritto di credito incorporato nella cartella n.
29320229001764866400, relativa alle cartelle di pagamento n.
29320130021321828000 e 29320160065864325000, che pertanto vengono
annullate”, così accogliendo il ricorso del e dichiarando l'estinzione CP_1
del diritto di credito portato dalle cartelle impugnate.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto non correttamente notificata la cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC non registrato e che, per l'effetto, avesse ritenuto maturata la prescrizione quinquennale. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Non si costituivano la e il ed in Controparte_2 Controparte_3
questa sede se ne dichiara la contumacia.
Preliminarmente, bisogna rilevare ex lege la cessata materia del contendere relativamente alla cartella n. 29320130021321828000, oggetto di impugnazione, in quanto rientrante nello sgravio di cui al D.L. 119/2018.
Circa agli effetti sul presente giudizio della normativa di cui al D.L. 119/2018
si osserva quanto segue.
La normativa, entrata in vigore il 24 Ottobre 2018 e, quindi, successivamente all'istaurazione del giudizio di primo grado e del presente procedimento, ha previsto lo stralcio dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disponendo specificamente all'art. 4
l'annullamento automatico di tutti i debiti rispondenti a tali criteri.
In punto di diritto, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è
un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
in genere, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n. 11038 del 26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005, con riferimento al provvedimento di sgravio delle somme).
Nel caso che ci occupa, con riferimento alla cartella impugnata n.
29320130021321828000, si applica l'art. 4, comma 1, DL n. 119/2018 cit, che dispone “l'annullamento automatico” dei debiti di importo residuo fino a mille euro iscritti a ruolo, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, effettuato alla data del
31 dicembre 2018, e che si pone come fatto impeditivo ex lege all'ulteriore corso del giudizio (vedi in tal senso Corte di appello di Catania, Sez. Lav.
Sentenza n. 478/2020).
Lo stralcio del debito opera immediatamente, in quanto la legge sancisce espressamente l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more e indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio del
31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-
annullamento da parte dell'agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte dell'art. 1, comma 1, del decreto legge cit. (cfr., in termini, Cass.
15474/19, tra le numerose altre).
Relativamente alla cartella n. 29320160065864325000, nel merito, l'appello
è infondato e va rigettato.
Infatti, la documentazione prodotta da in primo grado sulla regolarità Pt_1
o meno della notifica della propria cartella di pagamento è irrilevante ai fini della ritualità della notifica dell'atto presupposto impugnato dal;
la CP_1
documentazione prodotta da è non idonea a provare la corretta Pt_1 notificazione dell'atto presupposto (la cui prova spettava esclusivamente alla
, rimasta contumace). Controparte_2
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. N. 10012 del 15 aprile
2021) ribadiscono il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi,
impugnando con esso anche gli atti presupposti.
La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
L'eccezione di prescrizione del diritto ad esigere così come sollevata dall'appellato appare quindi fondata.
Per quanto attiene, invece, la questione relativa alla legittimazione passiva degli Enti creditori, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa dal concessionario per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative la legittimazione passiva spetta all'Ente
titolare del diritto di credito;
l'eventuale domanda in opposizione attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità
di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass.
12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984); laddove invece si deduca anche un vizio di notifica degli atti, come nel nostro caso,
legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, è anche il concessionario per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi.
Nel caso che occupa, pertanto, va senz'altro ritenuta la legittimazione passiva degli enti creditori.
Infine, appare logico e condivisibile da questo Giudicante, che il Giudice di
Pace abbia condannato alle spese del giudizio in forza della Pt_1
soccombenza dovuta dal rigetto dei propri motivi di opposizione formulati in comparsa di costituzione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato sussistendo i requisiti dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, ma trattandosi di
Pubblica Amministrazione, questa sanzione non viene irrogata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: - dichiara cessata la materia del contendere per la cartella n.
29320130021321828000;
- rigetto per il resto l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato sussistendo i requisiti dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, ma trattandosi di Pubblica Amministrazione, questa sanzione non viene irrogata.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 26/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa