TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2352 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 23.6.2025 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. BRUZZONE GABRIELLA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in PIAZZA
CONSOLAZIONE 1/2 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dagli Avv.ti FERRO FEDERICA e CAVA ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in VIA MANDORLA 1/7 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. ), nata a Savona (SV) il [...], in [...] curatore Controparte_1 C.F._3
speciale Avv. Natalia Varaldi, in proprio e con domicilio eletto in Savona Via XX Settembre n. 19/3
- intervenuta –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto domanda di divorzio nei confronti di , coniuge per Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario contratto a Noli in data 25/09/2011 e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Noli al n. 31, parte II, serie A, anno 2011, con ogni conseguente statuizione anche
CP_ relativamente all'affido, alla collocazione, alle visite ed al mantenimento della figlia minore (8.1.2014).
Si è costituita in giudizio la moglie . Parte_2
CP_ Le parti fin da principio sono risultate concordi in punto affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed in punto mantenimento della figlia. Non hanno proposto alcuna domanda economica rispetto al proprio mantenimento.
Il Giudice rel., già in occasione della prima udienza di comparizione, in data 6.3.2025, rilevava:
- che la sentenza di separazione è stata pubblicata a giugno 2024 e che il presente giudizio ha preso avvio a dicembre 2024, sicché gli accertamenti esperiti in sede di separazione sono piuttosto recenti ed il progetto di interventi e percorsi indicato nella sentenza di separazione è necessariamente ancora in itinere;
- che allo stato padre e figlia hanno una regolare frequentazione, di recente addirittura ampliata dal Servizi
Sociali incaricati;
- che permane fra le parti un'elevata conflittualità, tanto che ciascun genitore, pur concordando con l'altro in punto affido e mantenimento, malgrado gli accertamenti compiuti in sede di separazione siano assolutamente recenti, ha chiesto nuova attività istruttoria;
CP_
- che non sussistono i presupposti per l'ascolto della minore , sia perché la stessa ha solo 10 anni sia perché presenta delle fragilità sia perché manifesta un grave disagio a fronte dell'esposizione prolungata alla conflittualità esistente fra i genitori, tutte ragioni per cui vi sono ragionevoli possibilità che l'ascolto risulti pregiudizievole per la minore.
Il Collegio condivide i rilievi che precedono e li fa propri, confermando il rigetto delle istanze istruttorie tutte, in quanto palesemente superflue.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'acquisizione di apposita relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Con sentenza parziale n. 214/2025 del 28.3.2025, è intervenuta fra le odierne parti, nel presente giudizio, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In questa sede, pertanto, non resta che esaminare le domande accessorie, tutte relative alla gestione della
CP_ figlia minore .
1) Affido.
Il Collegio ribadisce che il presente giudizio di divorzio è intervenuto a distanza di circa 6 mesi dalla definizione della procedura separativa fra le medesime parti con sentenza n. 528/2024 del 27.6.2024, deliberata a fronte di una situazione assai allarmante ed all'esito di un'approfondita istruttoria nel corso della quale è stata acquisita esaustiva consulenza tecnica d'ufficio in merito all'idoneità della coppia genitoriale.
Nella relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, datata 5.6.2025 ed acquisita agli atti del presente giudizio, è emersa una “significativa evoluzione positiva nella dinamica relazionale dei genitori” e una “ritrovata capacità di comunicazione costruttiva, finalizzata al superiore interesse della figlia”.
Nella predetta relazione si dà atto che “la comunicazione fra i genitori risulta ora maggiormente funzionale rispetto alle esigenze della figlia, con un superamento delle precedenti difficoltà relazionali”.
Si afferma anche che “l'educatrice sottolinea … la piena collaborazione di entrambi i genitori rispetto alle proposte educative formulate, nonché il rispetto dimostrato per la figura professionale coinvolta”.
Si dà atto, infine, che “l'educatrice incaricata del supporto alla minore riferisce importanti progressi nel
CP_ percorso intrapreso con . La ragazzina mostra una progressiva apertura nella relazione educativa, rispondendo positivamente agli obiettivi progressivi proposti attraverso un percorso che spazia da attività
CP_ espressive e ludiche a momenti di maggiore riflessione sull'esplorazione della dimensione emotiva”. appare ben inserita nel gruppo dei pari.
Il quadro che emerge dalla relazione dei Servizi Sociali appare piuttosto tranquillizzante, ma al fine di decidere il regime di affido più adeguato non è possibile prescindere dagli esiti della CTU espletata nel giudizio separativo né dalle statuizioni contenute nella sentenza di separazione (alle quale si fa espresso rinvio), in quanto i rispettivi contenuti risultano senz'altro ancora attuali e non del tutto superati dalle successive circostanze di fatto.
La situazione è certamente progredita in modo positivo, ma attraverso interventi compositi che hanno comportato una limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, mediante affido di
CP_
ai Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché l'attuazione di una serie di percorsi destinati ai genitori ed alla minore. Percorsi che ad oggi sono ancora in corso, come il percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti ed il servizio di educativa attivato in favore della minore.
In altri termini, il progetto di recupero delle competenze genitoriali delle parti, elaborato all'esito del giudizio di separazione, ad oggi risulta ancora soltanto parzialmente attuato, anche per il tempo assolutamente esiguo trascorso fra la definizione della procedura separativa e l'avvio della presente procedura divorzile.
A ciò si aggiunga che, malgrado i progressi conseguiti, residua fra le parti un'elevata conflittualità.
Basti pensare che nel corso del presente giudizio ha costituito motivo di particolare frizione fra le parti la questione se in favore della minore debba essere o meno attivato apposito percorso di supporto psicologico: il padre ha sostenuto che prima di sottoporre la figlia a qualsiasi percorso di supporto psicologico sarebbe necessario rimettere ad un professionista ogni valutazione in ordine alla perdurante necessità dello stesso, mentre la madre ha sostenuto che il percorso di supporto psicologico in favore della figlia debba essere immediatamente avviato. Le due posizioni, soltanto apparentemente composte in occasione dell'udienza del 6.3.2025, sono in realtà rimaste inconciliabili, tanto da aver occupato gran parte della discussione in occasione dell'udienza del 23.6.2025.
Il Collegio non può esimersi dal rilevare che la decisione di procedere o meno con il percorso di supporto psicologico attualmente deve ritenersi rimessa ai Servizi Sociali a cui fin dalla separazione è stata affidata
CP_ la minore .
Però la coppia genitoriale, se fosse stata chiamata a decidere sulla questione, avrebbe finito per ritrovarsi, su una scelta di decisiva importanza, in una situazione di assoluto stallo, risolvibile soltanto mediante l'ennesima iniziativa nanti l'Autorità Giudiziaria.
Ed allora è evidente dalle considerazioni che precedono che ad oggi non sussistono ancora le condizioni per
CP_ un affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, ma occorre confermare l'affido ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, affinché assumano in favore della minore ogni decisione in materia sanitaria, educativa e scolastica, allentando per ciò solo la conflittualità esistente all'interno della coppia genitoriale e consentendo, per l'effetto, la proficua prosecuzione dei percorsi in atto.
CP_ Non a caso le parti hanno concordemente invocato l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, riconoscendo l'utilità ed ancor prima la necessità, nell'interesse della minore, di una deroga al regime ordinario dell'affido condiviso.
CP_ Va, dunque, disposto l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori e formale residenza anagrafica presso la madre.
In conseguenza, va conferito all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei
Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
Decorso il periodo di affido, se si riterranno raggiunti gli obiettivi, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sarà da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori.
Di contro, qualora il Servizio Sociale dovesse ravvisare la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, dovrà provvedere ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. Minorile per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”.
A corredo delle statuizioni in punto affido, il Collegio incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i Servizi Sanitari:
− di calendarizzare i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in conformità al CP_ principio della bigenitorialità ed in modo tale che la collocazione di presso l'uno e l'altro genitore risulti paritetica. Il Collegio non ignora che la SI.ra , sentita dal Giudice rel. all'udienza del Parte_2
6.3.2025, ha riferito che la figlia non sarebbe soddisfatta dell'ampliamento delle visite con il padre e per questo avrebbe addirittura pianto. Tuttavia, le prospettazioni della convenuta non trovano alcun riscontro in atti ed anzi sembrano smentite dalla relazione dei Servizi Sociali sopra richiamata ove nulla si dice in ordine al mancato gradimento da parte della minore del regime delle visite ed anzi si ricollega la
“significativa evoluzione positiva nella dinamica relazionale dei genitori” all'ampliamento del regime delle visite padre-figlia che ha realizzato una frequentazione paritaria fra padre e madre.
I Servizi Sociali dovranno calendarizzare anche i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in occasione delle principali festività ed in occasione delle vacanze estive ed invernali.
I Servizi Sociali avranno facoltà, in ogni momento, di intervenire sui tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori, in relazione alle esigenze delle parti, in relazione ai bisogni della bimba ed in relazione ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
CP_
− di valutare l'eventuale presa in carico della minore per sottoporla ad adeguato percorso psicoterapico;
− di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato in favore dei genitori;
− di proseguire il servizio di educativa già attivato in favore della minore;
− di porre in essere ogni più opportuno intervento di sostegno per la minore.
Resta da affrontare la questione economica.
Non essendo state allegate né provate sopravvenienze, atteso il tempo ristretto trascorso fra la definizione della procedura separativa e l'avvio della presente procedura, tenuto conto che è stata definitivamente stabilita la collocazione paritetica della minore, il Collegio ritiene che ciascuno dei genitori debba continuare a provvedere al mantenimento diretto della figlia, facendosi carico del 50% delle spese straordinarie come individuate nella sentenza di separazione.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite fra ed vanno Parte_1 Parte_2
senz'altro compensate.
CP_ Relativamente alla posizione della minore , costituita per il tramite del curatore speciale, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno invece poste a carico delle parti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, preso atto della pronuncia parziale di divorzio di cui alla sentenza n. 214/2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dispone l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di CP_1
24 mesi, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori e formale residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto, conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• dispone che decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero
l'opportunità di richiederne la proroga”;
• incarica I Servizi Sociali territorialmente competenti ove occorra con la collaborazione con i Servizi
Sanitari:
* di calendarizzare i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in conformità al principio della bigenitorialità ed in modo tale che la collocazione di presso l'uno e l'altro CP_1
genitore risulti paritetica. I Servizi Sociali dovranno calendarizzare anche i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in occasione delle festività ed in occasione delle vacanze estive ed invernali. I Servizi Sociali avranno facoltà, in ogni momento, di intervenire sui tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori, in relazione alle esigenze delle parti, in relazione ai bisogni della bimba ed in relazione ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
* di valutare l'eventuale presa in carico della minore per sottoporla ad adeguato percorso CP_1
psicoterapico;
* di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato in favore dei genitori;
* di proseguire il servizio di educativa già attivato in favore della minore;
* di porre in essere ogni più opportuno intervento di sostegno per la minore;
• dispone che ciascuno dei genitori debba continuare a provvedere al mantenimento diretto della figlia, facendosi carico del 50% delle spese straordinarie come individuate nella sentenza di separazione;
• compensa le spese di lite fra ed . Relativamente alla posizione Parte_1 Parte_2
della minore , costituita per il tramite del curatore speciale, condanna ed CP_1 Parte_1
, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida Parte_2
in euro 3809,00, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti;
• dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 26.6.2025 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2352 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 23.6.2025 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. BRUZZONE GABRIELLA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in PIAZZA
CONSOLAZIONE 1/2 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dagli Avv.ti FERRO FEDERICA e CAVA ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in VIA MANDORLA 1/7 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. ), nata a Savona (SV) il [...], in [...] curatore Controparte_1 C.F._3
speciale Avv. Natalia Varaldi, in proprio e con domicilio eletto in Savona Via XX Settembre n. 19/3
- intervenuta –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto domanda di divorzio nei confronti di , coniuge per Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario contratto a Noli in data 25/09/2011 e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Noli al n. 31, parte II, serie A, anno 2011, con ogni conseguente statuizione anche
CP_ relativamente all'affido, alla collocazione, alle visite ed al mantenimento della figlia minore (8.1.2014).
Si è costituita in giudizio la moglie . Parte_2
CP_ Le parti fin da principio sono risultate concordi in punto affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed in punto mantenimento della figlia. Non hanno proposto alcuna domanda economica rispetto al proprio mantenimento.
Il Giudice rel., già in occasione della prima udienza di comparizione, in data 6.3.2025, rilevava:
- che la sentenza di separazione è stata pubblicata a giugno 2024 e che il presente giudizio ha preso avvio a dicembre 2024, sicché gli accertamenti esperiti in sede di separazione sono piuttosto recenti ed il progetto di interventi e percorsi indicato nella sentenza di separazione è necessariamente ancora in itinere;
- che allo stato padre e figlia hanno una regolare frequentazione, di recente addirittura ampliata dal Servizi
Sociali incaricati;
- che permane fra le parti un'elevata conflittualità, tanto che ciascun genitore, pur concordando con l'altro in punto affido e mantenimento, malgrado gli accertamenti compiuti in sede di separazione siano assolutamente recenti, ha chiesto nuova attività istruttoria;
CP_
- che non sussistono i presupposti per l'ascolto della minore , sia perché la stessa ha solo 10 anni sia perché presenta delle fragilità sia perché manifesta un grave disagio a fronte dell'esposizione prolungata alla conflittualità esistente fra i genitori, tutte ragioni per cui vi sono ragionevoli possibilità che l'ascolto risulti pregiudizievole per la minore.
Il Collegio condivide i rilievi che precedono e li fa propri, confermando il rigetto delle istanze istruttorie tutte, in quanto palesemente superflue.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'acquisizione di apposita relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Con sentenza parziale n. 214/2025 del 28.3.2025, è intervenuta fra le odierne parti, nel presente giudizio, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In questa sede, pertanto, non resta che esaminare le domande accessorie, tutte relative alla gestione della
CP_ figlia minore .
1) Affido.
Il Collegio ribadisce che il presente giudizio di divorzio è intervenuto a distanza di circa 6 mesi dalla definizione della procedura separativa fra le medesime parti con sentenza n. 528/2024 del 27.6.2024, deliberata a fronte di una situazione assai allarmante ed all'esito di un'approfondita istruttoria nel corso della quale è stata acquisita esaustiva consulenza tecnica d'ufficio in merito all'idoneità della coppia genitoriale.
Nella relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, datata 5.6.2025 ed acquisita agli atti del presente giudizio, è emersa una “significativa evoluzione positiva nella dinamica relazionale dei genitori” e una “ritrovata capacità di comunicazione costruttiva, finalizzata al superiore interesse della figlia”.
Nella predetta relazione si dà atto che “la comunicazione fra i genitori risulta ora maggiormente funzionale rispetto alle esigenze della figlia, con un superamento delle precedenti difficoltà relazionali”.
Si afferma anche che “l'educatrice sottolinea … la piena collaborazione di entrambi i genitori rispetto alle proposte educative formulate, nonché il rispetto dimostrato per la figura professionale coinvolta”.
Si dà atto, infine, che “l'educatrice incaricata del supporto alla minore riferisce importanti progressi nel
CP_ percorso intrapreso con . La ragazzina mostra una progressiva apertura nella relazione educativa, rispondendo positivamente agli obiettivi progressivi proposti attraverso un percorso che spazia da attività
CP_ espressive e ludiche a momenti di maggiore riflessione sull'esplorazione della dimensione emotiva”. appare ben inserita nel gruppo dei pari.
Il quadro che emerge dalla relazione dei Servizi Sociali appare piuttosto tranquillizzante, ma al fine di decidere il regime di affido più adeguato non è possibile prescindere dagli esiti della CTU espletata nel giudizio separativo né dalle statuizioni contenute nella sentenza di separazione (alle quale si fa espresso rinvio), in quanto i rispettivi contenuti risultano senz'altro ancora attuali e non del tutto superati dalle successive circostanze di fatto.
La situazione è certamente progredita in modo positivo, ma attraverso interventi compositi che hanno comportato una limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, mediante affido di
CP_
ai Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché l'attuazione di una serie di percorsi destinati ai genitori ed alla minore. Percorsi che ad oggi sono ancora in corso, come il percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti ed il servizio di educativa attivato in favore della minore.
In altri termini, il progetto di recupero delle competenze genitoriali delle parti, elaborato all'esito del giudizio di separazione, ad oggi risulta ancora soltanto parzialmente attuato, anche per il tempo assolutamente esiguo trascorso fra la definizione della procedura separativa e l'avvio della presente procedura divorzile.
A ciò si aggiunga che, malgrado i progressi conseguiti, residua fra le parti un'elevata conflittualità.
Basti pensare che nel corso del presente giudizio ha costituito motivo di particolare frizione fra le parti la questione se in favore della minore debba essere o meno attivato apposito percorso di supporto psicologico: il padre ha sostenuto che prima di sottoporre la figlia a qualsiasi percorso di supporto psicologico sarebbe necessario rimettere ad un professionista ogni valutazione in ordine alla perdurante necessità dello stesso, mentre la madre ha sostenuto che il percorso di supporto psicologico in favore della figlia debba essere immediatamente avviato. Le due posizioni, soltanto apparentemente composte in occasione dell'udienza del 6.3.2025, sono in realtà rimaste inconciliabili, tanto da aver occupato gran parte della discussione in occasione dell'udienza del 23.6.2025.
Il Collegio non può esimersi dal rilevare che la decisione di procedere o meno con il percorso di supporto psicologico attualmente deve ritenersi rimessa ai Servizi Sociali a cui fin dalla separazione è stata affidata
CP_ la minore .
Però la coppia genitoriale, se fosse stata chiamata a decidere sulla questione, avrebbe finito per ritrovarsi, su una scelta di decisiva importanza, in una situazione di assoluto stallo, risolvibile soltanto mediante l'ennesima iniziativa nanti l'Autorità Giudiziaria.
Ed allora è evidente dalle considerazioni che precedono che ad oggi non sussistono ancora le condizioni per
CP_ un affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, ma occorre confermare l'affido ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, affinché assumano in favore della minore ogni decisione in materia sanitaria, educativa e scolastica, allentando per ciò solo la conflittualità esistente all'interno della coppia genitoriale e consentendo, per l'effetto, la proficua prosecuzione dei percorsi in atto.
CP_ Non a caso le parti hanno concordemente invocato l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, riconoscendo l'utilità ed ancor prima la necessità, nell'interesse della minore, di una deroga al regime ordinario dell'affido condiviso.
CP_ Va, dunque, disposto l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori e formale residenza anagrafica presso la madre.
In conseguenza, va conferito all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei
Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
Decorso il periodo di affido, se si riterranno raggiunti gli obiettivi, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sarà da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori.
Di contro, qualora il Servizio Sociale dovesse ravvisare la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, dovrà provvedere ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. Minorile per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”.
A corredo delle statuizioni in punto affido, il Collegio incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i Servizi Sanitari:
− di calendarizzare i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in conformità al CP_ principio della bigenitorialità ed in modo tale che la collocazione di presso l'uno e l'altro genitore risulti paritetica. Il Collegio non ignora che la SI.ra , sentita dal Giudice rel. all'udienza del Parte_2
6.3.2025, ha riferito che la figlia non sarebbe soddisfatta dell'ampliamento delle visite con il padre e per questo avrebbe addirittura pianto. Tuttavia, le prospettazioni della convenuta non trovano alcun riscontro in atti ed anzi sembrano smentite dalla relazione dei Servizi Sociali sopra richiamata ove nulla si dice in ordine al mancato gradimento da parte della minore del regime delle visite ed anzi si ricollega la
“significativa evoluzione positiva nella dinamica relazionale dei genitori” all'ampliamento del regime delle visite padre-figlia che ha realizzato una frequentazione paritaria fra padre e madre.
I Servizi Sociali dovranno calendarizzare anche i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in occasione delle principali festività ed in occasione delle vacanze estive ed invernali.
I Servizi Sociali avranno facoltà, in ogni momento, di intervenire sui tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori, in relazione alle esigenze delle parti, in relazione ai bisogni della bimba ed in relazione ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
CP_
− di valutare l'eventuale presa in carico della minore per sottoporla ad adeguato percorso psicoterapico;
− di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato in favore dei genitori;
− di proseguire il servizio di educativa già attivato in favore della minore;
− di porre in essere ogni più opportuno intervento di sostegno per la minore.
Resta da affrontare la questione economica.
Non essendo state allegate né provate sopravvenienze, atteso il tempo ristretto trascorso fra la definizione della procedura separativa e l'avvio della presente procedura, tenuto conto che è stata definitivamente stabilita la collocazione paritetica della minore, il Collegio ritiene che ciascuno dei genitori debba continuare a provvedere al mantenimento diretto della figlia, facendosi carico del 50% delle spese straordinarie come individuate nella sentenza di separazione.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite fra ed vanno Parte_1 Parte_2
senz'altro compensate.
CP_ Relativamente alla posizione della minore , costituita per il tramite del curatore speciale, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno invece poste a carico delle parti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, preso atto della pronuncia parziale di divorzio di cui alla sentenza n. 214/2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dispone l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di CP_1
24 mesi, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori e formale residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto, conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• dispone che decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero
l'opportunità di richiederne la proroga”;
• incarica I Servizi Sociali territorialmente competenti ove occorra con la collaborazione con i Servizi
Sanitari:
* di calendarizzare i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in conformità al principio della bigenitorialità ed in modo tale che la collocazione di presso l'uno e l'altro CP_1
genitore risulti paritetica. I Servizi Sociali dovranno calendarizzare anche i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in occasione delle festività ed in occasione delle vacanze estive ed invernali. I Servizi Sociali avranno facoltà, in ogni momento, di intervenire sui tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori, in relazione alle esigenze delle parti, in relazione ai bisogni della bimba ed in relazione ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
* di valutare l'eventuale presa in carico della minore per sottoporla ad adeguato percorso CP_1
psicoterapico;
* di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato in favore dei genitori;
* di proseguire il servizio di educativa già attivato in favore della minore;
* di porre in essere ogni più opportuno intervento di sostegno per la minore;
• dispone che ciascuno dei genitori debba continuare a provvedere al mantenimento diretto della figlia, facendosi carico del 50% delle spese straordinarie come individuate nella sentenza di separazione;
• compensa le spese di lite fra ed . Relativamente alla posizione Parte_1 Parte_2
della minore , costituita per il tramite del curatore speciale, condanna ed CP_1 Parte_1
, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida Parte_2
in euro 3809,00, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti;
• dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 26.6.2025 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo