CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/09/2024, n. 33692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33692 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NI RI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l'avvocato Alfonso Furgiuele che, nell'interesse di CI AO, si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 marzo 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen nell'interesse di CI AO, ha confermato il decreto in data 24 gennaio 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord - per quel che qui rileva - ha disposto: - in relazione al delitto aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (avente ad oggetto i beni della fallita Carta s.r.I., per cui si procede anche nei confronti del AO: cfr. capo A. dell'incolpazione) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle res indicate nello stesso decreto (in particolare, i beni di cui all'offerta n. 430 del 15 dicembre 2022, oggetto del contratto di cessione stipulato li 31 dicembre 2022 tra iTissue s.r.l. e GE 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33692 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 19/06/2024 - nonché, in relazione al delitto di autoriciclaggio (per cui si procede nei confronti del AO: cfr. capo B. dell'incolpazione), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 976.000, in via diretta ovvero per equivalente. 2. Avverso il provvedimento collegiale i difensori di CI AO hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale hanno dedotto la violazione della legge penale (segnatamente, degli artt. 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, legge fall., 240, 648- ter.1, 648-quater cod. pen.) nonché la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (in particolare dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) poiché sarebbe stata resa una motivazione apparente rispetto alle allegazioni difensive. In particolare: - sarebbe stata ritenuta la sussistenza del fumus del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per l'acquisto da parte della iTissue s.r.I., «facente capo al AO», dell'azienda della La Carta s.r.I., poi dichiarata fallita, al prezzo di euro 100.000, a fronte di un valore di euro 690.000 stimato dal consulente della curatela), non solo determinando erroneamente il profitto così conseguito (al più pari a euro 580.000, dato che il valore di stima è stato indicato in euro 680.000 dal detto consulente e da esso dovrebbe detrarsi il prezzo versato), ma senza argomentare effettivamente su quanto dedotto dal consulente della difesa, il quale ha attribuito all'azienda un valore negativo in quanto comprensiva di debiti elevatissimi (poiché sarebbero rimaste esclusi dalla cessione solo le eventuali passività ulteriori, rispetto a quelle riportate nel contratto, che la cedente eventualmente avesse taciuto alla cessionaria;
ed avendo il Tribunale negato tale dato in patente contrasto con gli elementi in atti, segnatamente lo stesso contratto in incolpazione e con l'ammontare dello stato passivo), né sul fatto che nel giudizio civile pendente tra la curatela e la iTissue s.r.l. è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio (ragion per cui l'astratta configurabilità del reato potrà affermarsi solo all'esito del detto accertamento); così sarebbe stata violata la legge penale in quanto, proprio sull'erroneo presupposto che la cessione dell'azienda abbia escluso i debiti e depauperato il patrimonio della fallita, è stato ritenuto il fumus del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale che è il reato presupposto dell'autoriciclaggio; - il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente pure sulle allegazioni relative al quantum del profitto che, ad avviso della difesa, sarebbe (come esposto), al più determinabile in euro 580.000 (per il fatto di cui al capo A.), considerato pure che la vendita (a distanza di quasi cinque anni) da parte di iTissue s.r.l.di alcuni dei macchinari (che erano stati acquistati da La Carta s.r.I.) ha avuto ad oggetto pure due beni che la fallita conduceva in leasing (i cui canoni di locazione e la somma dovuta per il riscatto, per quasi euro 200.000 complessivi, è stata versata da iTissue s.r.I.); e dall'importo così incassato (pari a complessivi euro 680.000) si trarrebbe che il delitto di autoriciclaggio non ha determinato un ulteriore profitto;
in ogni caso, anche se i macchinari venduti da iTissue s.r.l. avessero il valore, ritenuto dai 2 provvedimenti di merito, di euro 976.000, comunque il sequestro sarebbe sproporzionato perché ha attinto beni del valore complessivo di euro 1.952.000; e, alla luce di quanto riportato, sarebbero stati violati gli artt. 240 e 648-quater con riguardo alla nozione di profitto del reato;
- infine, il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente, rispetto alla prospettata emanazione di un decreto di sequestro conservativo (dell'azienda della iTissue s.r.l. e di beni sociali per un valore di euro 680.000) nel già richiamato procedimento civile, che escluderebbe il periculum;
ed avrebbe provveduto in violazione del canone di proporzionalità della cautela, dato che l'azione revocatoria ivi esercitata dalla curatela avrebbe ad oggetto l'identico fatto illecito qualificato de fumo come bancarotta fraudolenta patrimoniale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente alla denunciata sussistenza di una motivazione apparente sul quantum della cautela. 1. È utile premettere che ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali — ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. — il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 — 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 — 01) e, segnatamente, quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 — 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 — 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 — 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali. 3 2. Con riferimento al fumus dei reati in relazione ai quali è stato disposto il sequestro nonché # al periculum posto a base della cautela reale, la prospettazione difensiva è infondata nella parte in cui ha denunciato una motivazione apparente e si sostanzia nell'irrituale proposizione di un vizio di motivazione, anche nella parte in cui ha assunto la violazione delle legge penale;
nel resto è manifestamente infondata. Il Collegio di merito, con riguardo alla bancarotta fraudolenta in incolpazione (reato presupposto del delitto di autoriciclaggio), non si è limitato ad esaminare le condizioni contrattuali relative alla cessione del compendio dei beni in discorso (dalla fallita La Carta s.r.l. alla iTissue s.r.I.), in particolare con riferimento al valore di esso alla luce dei debiti pure oggetto di cessione. Il Tribunale, difatti, ha compiuto una più ampia disamina, ponendo a fondamento del ritenuto (sia pure, de fumo) difetto di congruità del prezzo della cessione (rispetto al valore delle res) anche: la perizia disposta nella procedura fallimentare, le modalità anomale della successiva cessione (da parte della iTissue s.r.I.) dei medesimi beni acquistati dalla fallita, le evidenziate anomalie nella tempistica delle operazioni de quibus e nel pagamento (segnatamente, mediante una «anticipazione» di euro 95.000, senza garanzia) da parte della iTissue s.r.l. in favore di una società già in crisi (per l'appunto, la La Carta s.r.I.), le cointeressenze tra i soggetti coinvolti (tratte dalla composizione delle compagini sociali e dal tempus della costituzione di alcune di esse), il difetto di iniziative della iTissue s.r.l. nei confronti della fallita (nonostante la disdetta di un contratto di locazione da parte di quest'ultima abbia determinato per la prima un oneroso trasferimento altrove dei beni acquistati) ed il luogo in cui sono stati trasferiti i beni. Si tratta, dunque, di una motivazione che non può qualificarsi come apparente, rispetto alla quale il denunciato travisamento del tenore del contratto di affitto può venire in rilievo come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Né con riguardo al fumus può ravvisarsi la violazione della legge penale, in quanto il ricorso ha assunto in proposito la carente ricostruzione della fattispecie concreta e, dunque, ha dedotto anche in parte qua un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01) che, si è già rilevato, non può essere ritualmente denunciato in questa sede. Quanto al periculum, l'impugnazione è manifestamente infondata. Anzitutto, non ricorre affatto una motivazione apparente: il Tribunale ha argomentato anche sul punto, evidenziando - sulla scorta dell'impiego di più società (già richiamato dallo stesso Collegio) per sottrarsi dall'adempimento delle obbligazioni assunte - la sussistenza del pericolo del compimento di ulteriori atti volti a ostacolare il reperimento dei macchinari distratti e il profitto del delitto di autoriciclaggio: in tal modo ha espresso una motivazione che qui non può essere oggetto di censura (come più volte osservato). Quanto al sequestro conservativo (dell'azienda della iTissue s.r.l. e di beni della società per un montante di euro 680.000), disposto dal Giudice civile (innanzi al quale la curatela ha proposto azione revocatoria), in relazione alla generica allegazione difensiva, basti osservare che correttamente il Collegio del 4 riesame ne ha escluso la prospettata incidenza rispetto al ritenuto perículum, in quanto la detta cautela civile — che, per vero, è provvedimento provvisorio, funzionale a impedire che il creditore perda la garanzia del proprio credito (art. 671 cod. proc. civ.) e passibile di revoca (cfr. art. 669-decies cod. proc. civ., nonché art. 684 stesso codice) — non è ex se ostativo all'emissione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca da parte del Giudice penale (come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, per tutte, Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, Fallimento Lavanderia Giglio s.n.c., Rv. 285144 — 01). 3. È, invece, apparente la motivazione relativa all'oggetto del sequestro. A fronte delle specifiche deduzioni difensive relative alla determinazione del quantum del profitto e al rispetto del canone della proporzione della cautela anche sub specie dell'insussistenza di un profitto del delitto di autoriciclaggio ulteriore rispetto a quello tratto dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, il provvedimento impugnato, in maniera assertiva e pur a fronte degli elaborati tecnici richiamati nel corpo di esso, ha escluso la possibilità di determinare il valore dei beni oggetto della cessione (di cui al capo A.), facendo riferimento — senza indicare alcun elemento a sostegno — all'impossibilità di fare previsioni sul recupero delle res e sul valore di esse;
e, parimenti senza un'effettiva specificazione, ha indicato, quale somma sequestrabile, «la differenza [...] tra i versati saldi e il presso globale di € 976.000 (v. sopra)» non chiarendo, a fronte degli esborsi sostenuti dalla iTissue s.r.I., a quali versamenti abbia inteso riferirsi. Infine, il Tribunale ha asserito, in maniera del tutto generica, che il sequestro «riguarda tutte le fattispecie oggetto della contestazione provvisoria», ossia la bancarotta e il riciclaggio. In tal modo, il Collegio di merito non ha chiarito gli elementi sulla scorta dei quali ha disatteso la prospettazione difensiva né, in effetti, le ragioni a sostegno della conferma in parte qua del decreto del G.i.p.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso il 19/06/2024.
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NI RI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l'avvocato Alfonso Furgiuele che, nell'interesse di CI AO, si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 marzo 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen nell'interesse di CI AO, ha confermato il decreto in data 24 gennaio 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord - per quel che qui rileva - ha disposto: - in relazione al delitto aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (avente ad oggetto i beni della fallita Carta s.r.I., per cui si procede anche nei confronti del AO: cfr. capo A. dell'incolpazione) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle res indicate nello stesso decreto (in particolare, i beni di cui all'offerta n. 430 del 15 dicembre 2022, oggetto del contratto di cessione stipulato li 31 dicembre 2022 tra iTissue s.r.l. e GE 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33692 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 19/06/2024 - nonché, in relazione al delitto di autoriciclaggio (per cui si procede nei confronti del AO: cfr. capo B. dell'incolpazione), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 976.000, in via diretta ovvero per equivalente. 2. Avverso il provvedimento collegiale i difensori di CI AO hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale hanno dedotto la violazione della legge penale (segnatamente, degli artt. 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, legge fall., 240, 648- ter.1, 648-quater cod. pen.) nonché la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (in particolare dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) poiché sarebbe stata resa una motivazione apparente rispetto alle allegazioni difensive. In particolare: - sarebbe stata ritenuta la sussistenza del fumus del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per l'acquisto da parte della iTissue s.r.I., «facente capo al AO», dell'azienda della La Carta s.r.I., poi dichiarata fallita, al prezzo di euro 100.000, a fronte di un valore di euro 690.000 stimato dal consulente della curatela), non solo determinando erroneamente il profitto così conseguito (al più pari a euro 580.000, dato che il valore di stima è stato indicato in euro 680.000 dal detto consulente e da esso dovrebbe detrarsi il prezzo versato), ma senza argomentare effettivamente su quanto dedotto dal consulente della difesa, il quale ha attribuito all'azienda un valore negativo in quanto comprensiva di debiti elevatissimi (poiché sarebbero rimaste esclusi dalla cessione solo le eventuali passività ulteriori, rispetto a quelle riportate nel contratto, che la cedente eventualmente avesse taciuto alla cessionaria;
ed avendo il Tribunale negato tale dato in patente contrasto con gli elementi in atti, segnatamente lo stesso contratto in incolpazione e con l'ammontare dello stato passivo), né sul fatto che nel giudizio civile pendente tra la curatela e la iTissue s.r.l. è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio (ragion per cui l'astratta configurabilità del reato potrà affermarsi solo all'esito del detto accertamento); così sarebbe stata violata la legge penale in quanto, proprio sull'erroneo presupposto che la cessione dell'azienda abbia escluso i debiti e depauperato il patrimonio della fallita, è stato ritenuto il fumus del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale che è il reato presupposto dell'autoriciclaggio; - il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente pure sulle allegazioni relative al quantum del profitto che, ad avviso della difesa, sarebbe (come esposto), al più determinabile in euro 580.000 (per il fatto di cui al capo A.), considerato pure che la vendita (a distanza di quasi cinque anni) da parte di iTissue s.r.l.di alcuni dei macchinari (che erano stati acquistati da La Carta s.r.I.) ha avuto ad oggetto pure due beni che la fallita conduceva in leasing (i cui canoni di locazione e la somma dovuta per il riscatto, per quasi euro 200.000 complessivi, è stata versata da iTissue s.r.I.); e dall'importo così incassato (pari a complessivi euro 680.000) si trarrebbe che il delitto di autoriciclaggio non ha determinato un ulteriore profitto;
in ogni caso, anche se i macchinari venduti da iTissue s.r.l. avessero il valore, ritenuto dai 2 provvedimenti di merito, di euro 976.000, comunque il sequestro sarebbe sproporzionato perché ha attinto beni del valore complessivo di euro 1.952.000; e, alla luce di quanto riportato, sarebbero stati violati gli artt. 240 e 648-quater con riguardo alla nozione di profitto del reato;
- infine, il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente, rispetto alla prospettata emanazione di un decreto di sequestro conservativo (dell'azienda della iTissue s.r.l. e di beni sociali per un valore di euro 680.000) nel già richiamato procedimento civile, che escluderebbe il periculum;
ed avrebbe provveduto in violazione del canone di proporzionalità della cautela, dato che l'azione revocatoria ivi esercitata dalla curatela avrebbe ad oggetto l'identico fatto illecito qualificato de fumo come bancarotta fraudolenta patrimoniale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente alla denunciata sussistenza di una motivazione apparente sul quantum della cautela. 1. È utile premettere che ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali — ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. — il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 — 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 — 01) e, segnatamente, quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 — 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 — 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 — 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali. 3 2. Con riferimento al fumus dei reati in relazione ai quali è stato disposto il sequestro nonché # al periculum posto a base della cautela reale, la prospettazione difensiva è infondata nella parte in cui ha denunciato una motivazione apparente e si sostanzia nell'irrituale proposizione di un vizio di motivazione, anche nella parte in cui ha assunto la violazione delle legge penale;
nel resto è manifestamente infondata. Il Collegio di merito, con riguardo alla bancarotta fraudolenta in incolpazione (reato presupposto del delitto di autoriciclaggio), non si è limitato ad esaminare le condizioni contrattuali relative alla cessione del compendio dei beni in discorso (dalla fallita La Carta s.r.l. alla iTissue s.r.I.), in particolare con riferimento al valore di esso alla luce dei debiti pure oggetto di cessione. Il Tribunale, difatti, ha compiuto una più ampia disamina, ponendo a fondamento del ritenuto (sia pure, de fumo) difetto di congruità del prezzo della cessione (rispetto al valore delle res) anche: la perizia disposta nella procedura fallimentare, le modalità anomale della successiva cessione (da parte della iTissue s.r.I.) dei medesimi beni acquistati dalla fallita, le evidenziate anomalie nella tempistica delle operazioni de quibus e nel pagamento (segnatamente, mediante una «anticipazione» di euro 95.000, senza garanzia) da parte della iTissue s.r.l. in favore di una società già in crisi (per l'appunto, la La Carta s.r.I.), le cointeressenze tra i soggetti coinvolti (tratte dalla composizione delle compagini sociali e dal tempus della costituzione di alcune di esse), il difetto di iniziative della iTissue s.r.l. nei confronti della fallita (nonostante la disdetta di un contratto di locazione da parte di quest'ultima abbia determinato per la prima un oneroso trasferimento altrove dei beni acquistati) ed il luogo in cui sono stati trasferiti i beni. Si tratta, dunque, di una motivazione che non può qualificarsi come apparente, rispetto alla quale il denunciato travisamento del tenore del contratto di affitto può venire in rilievo come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Né con riguardo al fumus può ravvisarsi la violazione della legge penale, in quanto il ricorso ha assunto in proposito la carente ricostruzione della fattispecie concreta e, dunque, ha dedotto anche in parte qua un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01) che, si è già rilevato, non può essere ritualmente denunciato in questa sede. Quanto al periculum, l'impugnazione è manifestamente infondata. Anzitutto, non ricorre affatto una motivazione apparente: il Tribunale ha argomentato anche sul punto, evidenziando - sulla scorta dell'impiego di più società (già richiamato dallo stesso Collegio) per sottrarsi dall'adempimento delle obbligazioni assunte - la sussistenza del pericolo del compimento di ulteriori atti volti a ostacolare il reperimento dei macchinari distratti e il profitto del delitto di autoriciclaggio: in tal modo ha espresso una motivazione che qui non può essere oggetto di censura (come più volte osservato). Quanto al sequestro conservativo (dell'azienda della iTissue s.r.l. e di beni della società per un montante di euro 680.000), disposto dal Giudice civile (innanzi al quale la curatela ha proposto azione revocatoria), in relazione alla generica allegazione difensiva, basti osservare che correttamente il Collegio del 4 riesame ne ha escluso la prospettata incidenza rispetto al ritenuto perículum, in quanto la detta cautela civile — che, per vero, è provvedimento provvisorio, funzionale a impedire che il creditore perda la garanzia del proprio credito (art. 671 cod. proc. civ.) e passibile di revoca (cfr. art. 669-decies cod. proc. civ., nonché art. 684 stesso codice) — non è ex se ostativo all'emissione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca da parte del Giudice penale (come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, per tutte, Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, Fallimento Lavanderia Giglio s.n.c., Rv. 285144 — 01). 3. È, invece, apparente la motivazione relativa all'oggetto del sequestro. A fronte delle specifiche deduzioni difensive relative alla determinazione del quantum del profitto e al rispetto del canone della proporzione della cautela anche sub specie dell'insussistenza di un profitto del delitto di autoriciclaggio ulteriore rispetto a quello tratto dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, il provvedimento impugnato, in maniera assertiva e pur a fronte degli elaborati tecnici richiamati nel corpo di esso, ha escluso la possibilità di determinare il valore dei beni oggetto della cessione (di cui al capo A.), facendo riferimento — senza indicare alcun elemento a sostegno — all'impossibilità di fare previsioni sul recupero delle res e sul valore di esse;
e, parimenti senza un'effettiva specificazione, ha indicato, quale somma sequestrabile, «la differenza [...] tra i versati saldi e il presso globale di € 976.000 (v. sopra)» non chiarendo, a fronte degli esborsi sostenuti dalla iTissue s.r.I., a quali versamenti abbia inteso riferirsi. Infine, il Tribunale ha asserito, in maniera del tutto generica, che il sequestro «riguarda tutte le fattispecie oggetto della contestazione provvisoria», ossia la bancarotta e il riciclaggio. In tal modo, il Collegio di merito non ha chiarito gli elementi sulla scorta dei quali ha disatteso la prospettazione difensiva né, in effetti, le ragioni a sostegno della conferma in parte qua del decreto del G.i.p.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso il 19/06/2024.