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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1586/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO EN, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8765/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l 'avviso di intimazione n.
01220249000327867000 - d'importo pari ad euro 62.948,59 - relativo al mancato pagamento di cinque cartelle esattoriali emesse per IVA, IRPEF ed altri tributi. Chiedeva l'annullamento di tali atti perché le notifiche provenivano da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi, l'omessa notifica delle presupposte cartelle, la decadenza dalla potestà impositiva ex art. 25 D.P. R.
602/1973 e la violazione del diritto di difesa per “mancata trasparenza circa il calcolo degli interessi. La CTP di Avellino, con sentenza n.730/2024 , rigettava il ricorso motivando solo in ordine all'omessa notifica delle presupposte cartelle .
Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo l'omessa pronuncia, in primo grado, sulla richiesta dichiarazione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento perché proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi;
di poi lamentava la mancata pronuncia sulla nullità della intimazione per mancata trasparenza circa il calcolo degli interessi. L'AdE si costituiva con memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alla documentazione in atti, non vi è dubbio in ordine alla inequivocabile provenienza del messaggio elettronico - contenente la notifica PEC in discorso - da Equitalia Servizi di Riscossione, oggi Agenzia Entrate Riscossione. L'indirizzo di spedizione è infatti Email_3 .
Premesso che un ente pubblico può avere a disposizione più caselle di posta certificata sia per la ricezione sia per l'invio dei messaggi di posta elettronica, ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi è il “dominio”, per tale intendendosi ( art. 1 D.P.R. n. 68/2005)” l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete”: dominio che nel caso di specie è “agenziariscossione.gov.it” . La riconducibilità al mittente e al destinatario, nonché l'identificazione del documento trasmesso, attestati dal sistema di posta certificata e dal gestore, garantiscono il requisito di certezza sia in ordine ai soggetti che sono parte del procedimento di notifica sia con riferimento al documento trasmesso. Le Sezioni Unite della Suprema Corte,
( n. 15979 del 18/5/2022) in proposito, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo P.E.C., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Quanto al secondo motivo di impugnazione , va detto che non è affatto previsto che sia distintamente indicato il computo degli interessi. Infatti, tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Quanto agli interessi moratori essi risultano menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali e determinati annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L'appello andrà quindi rigettato e le spese , liquidate come da dispositivo poste a carico di parte appellante
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate rispettivamente in euro 3000 oltre accessori, a carico di parte appellante
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De Luca
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO EN, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8765/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249000327867000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l 'avviso di intimazione n.
01220249000327867000 - d'importo pari ad euro 62.948,59 - relativo al mancato pagamento di cinque cartelle esattoriali emesse per IVA, IRPEF ed altri tributi. Chiedeva l'annullamento di tali atti perché le notifiche provenivano da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi, l'omessa notifica delle presupposte cartelle, la decadenza dalla potestà impositiva ex art. 25 D.P. R.
602/1973 e la violazione del diritto di difesa per “mancata trasparenza circa il calcolo degli interessi. La CTP di Avellino, con sentenza n.730/2024 , rigettava il ricorso motivando solo in ordine all'omessa notifica delle presupposte cartelle .
Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo l'omessa pronuncia, in primo grado, sulla richiesta dichiarazione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento perché proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi;
di poi lamentava la mancata pronuncia sulla nullità della intimazione per mancata trasparenza circa il calcolo degli interessi. L'AdE si costituiva con memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alla documentazione in atti, non vi è dubbio in ordine alla inequivocabile provenienza del messaggio elettronico - contenente la notifica PEC in discorso - da Equitalia Servizi di Riscossione, oggi Agenzia Entrate Riscossione. L'indirizzo di spedizione è infatti Email_3 .
Premesso che un ente pubblico può avere a disposizione più caselle di posta certificata sia per la ricezione sia per l'invio dei messaggi di posta elettronica, ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi è il “dominio”, per tale intendendosi ( art. 1 D.P.R. n. 68/2005)” l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete”: dominio che nel caso di specie è “agenziariscossione.gov.it” . La riconducibilità al mittente e al destinatario, nonché l'identificazione del documento trasmesso, attestati dal sistema di posta certificata e dal gestore, garantiscono il requisito di certezza sia in ordine ai soggetti che sono parte del procedimento di notifica sia con riferimento al documento trasmesso. Le Sezioni Unite della Suprema Corte,
( n. 15979 del 18/5/2022) in proposito, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo P.E.C., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Quanto al secondo motivo di impugnazione , va detto che non è affatto previsto che sia distintamente indicato il computo degli interessi. Infatti, tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Quanto agli interessi moratori essi risultano menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali e determinati annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L'appello andrà quindi rigettato e le spese , liquidate come da dispositivo poste a carico di parte appellante
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate rispettivamente in euro 3000 oltre accessori, a carico di parte appellante
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De Luca