Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6543 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04645/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4645 del 2025, proposto da
Albergo Trevi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Dale Abozzi e Niceta Attanasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giulio Venticinque n. 23;
contro
Il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
- della determinazione Dirigenziale n. rep. QI/3212/2024 del 26/11/2024, n. prot. QI/234361/2024 del 26/11/2024, notificata a mezzo pec in data 22/01/2025, con la quale è stata comunicata la reiezione dell’istanza di condono prot. 0/551107 sot. 0 del 9/12/2004 – abuso in Via delle Quattro Fontane, 149 – Roma;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello gravato, ancorché non noto, comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Presidente TA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso all’esame del Collegio la Società Albergo Trevi S.r.l. impugna la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, i cui estremi sono riportati in epigrafe, recante il diniego di condono avente ad oggetto la realizzazione di soppalchi e di una pensilina, dalla stessa richiesto in relazione ad immobile preso in locazione e gestito come hotel.
Il rigetto de quo si fonda sulla mancata produzione documentale (relazione descrittiva e stato delle opere, denuncia ICI relativa all’anno 2003) richiesta alla ricorrente in data 17.01.2023, seguita dal mancato riscontro del preavviso di rigetto notificato in data 14.02.2024 alla proprietaria.
II. I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 - violazione del principio del contraddittorio procedimentale - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990” : si assume l’illegittimità del provvedimento censurato per violazione del citato art. 10 bis della legge n. 241/1990, per aver l’Amministrazione notificato il preavviso di rigetto alla proprietà e non alla ricorrente, che ha presentato la domanda di condono.
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 l. 326/2003 e l.r. Lazio 12/2004 - eccesso di potere per travisamento dei fatti” : secondo quanto si desumerebbe dal verbale di verifica formale procedura semplificata (alla quale la ricorrente non è stata ammessa), la documentazione richiesta e, in particolare, relazione asseverata del tecnico sullo stato delle opere, sarebbe già stata depositata
3) “Violazione di legge art. 35 l. 85/47” : sarebbe decorso il termine biennale per la formazione del silenzio assenso, stante l’esaustività della documentazione presente in atti nonché la presentazione dei pagamenti dovuti.
4) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. - eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione del legittimo affidamento - violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa” : “alla data del rigetto era stata verificata il deposito al fascicolo di tutta la documentazione necessaria al rilascio” , per cui l’azione amministrativa sarebbe contraddittoria e sarebbe stato violato il legittimo affidamento.
5) “Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità” : i richiamati principi sarebbero violati dal comportamento contraddittorio dell’Amministrazione.
III. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, depositando documentazione ed un’articolata memoria difensiva, con cui ha confutato le deduzioni di parte ricorrente.
IV. Con ordinanza collegiale n. 8786 del 7.5.2025, è stata disposta l’acquisizione della nota di richiesta di integrazione documentale.
IV.1. Con ordinanza cautelare n. 3028 del 3.6.2025, la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame ivi disposto e poi eseguito in via istruttoria da Risorse per Roma, che al riguardo ha evidenziato, da una parte, la non necessità della dichiarazione ICI in relazione alla pensilina e, dall’altra, la necessità di acquisire d’ufficio i certificati con riferimento a qualità, stati risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione.
IV.2. All’udienza pubblica del 17.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
V. Preliminarmente deve rimarcarsi che l’istanza di condono è stata presentata dall’odierna ricorrente, che non è proprietaria, bensì locataria dell’immobile interessato dagli interventi edilizi oggetto della stessa, che essa gestisce come hotel.
V.1.Fatta questa dovuta precisazione, va poi detto che dalla documentazione versata nel fascicolo e da quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente, in particolare, nella memoria difensiva depositata in giudizio in data 22.05.2025, mai è stata depositata nel procedimento di condono la dichiarazione ICI con i bollettini richiesti con nota del 23.01.2023, indirizzata alla ricorrente.
V.2. Di conseguenza non si ravvisano i vizi che si fondavano sul carattere esaustivo della documentazione depositata, dedotti sub 2), 3), 4), e 5).
VI. Segnatamente non sussiste il dedotto travisamento dei fatti, essendo un dato acclarato l’assenza di tale documentazione.
VII. Neppure può prendersi a riferimento quanto dichiarato nel verbale di verifica formale procedura semplificata per sostenere la contraddittorietà dell’azione amministrativa e la conseguente violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.
VIII. Parimenti non può ritenersi perfezionato il silenzio assenso, che presuppone la completezza della documentazione, qui rilevatasi insussistente.
IX. Tuttavia coglie nel segno la ricorrente laddove lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, essendo stato il preavviso di rigetto notificato alla proprietaria, con impossibilità, per la prima, di presentare osservazioni nelle quali evidenziare la propria impossibilità di produrre un documento al di fuori della propria disponibilità, quale è la dichiarazione ICI 2003, mancante.
X. Il ricorso va, pertanto, accolto limitatamente a questo profilo, con annullamento del provvedimento gravato e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
XI. In considerazione della peculiarità della vicenda e dell’accoglimento solo parziale del ricorso, si ravvisano le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA RI, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valerio Bello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA RI |
IL SEGRETARIO