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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1606/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NC ELIANA, RE
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 448/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9630/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P5014652023 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TF501P501465/2023 per l'anno 2017 con cui l'Agenzia contestava maggiori imposte ai fini IRPEF oltre addizionali regionale e comunale ed ai fini
IVA per un importo complessivo di € 38.815,49.
L'avviso traeva origine da un accertamento fiscale nei confronti del contribuente a seguito del quale l'Agenzia accertava un maggiore reddito rispetto a quello dichiarato: la differenza di reddito che non dichiarata era pari ad € 6.833,00; accertava altresì la indeducibilità di costi per un ammontare di € 27.878,00.
Il ricorrente specificava, inoltre, che l'avviso di accertamento veniva preceduto dall'invito numero
100123/2023 del maggio 2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione II Provinciale di Napoli comunicava al sig. Resistente_1 che era stato avviato accertamento fiscale nei suoi confronti e di presentarsi di persona o a mezzo di rappresentante.
Seguiva nota, con cui la parte si rendeva disponibile a fornire i chiarimenti e la documentazione eventualmente richiesti;
non seguiva alcun incontro.
Il ricorrente proponeva le seguenti eccezioni:
a) Mancato riconoscimento della disciplina relativa al regime premiale, previsto dall'art. 10 d.l. 201/2011, che prevede una serie di benefici per tutti quei soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative. Tra i benefici riconosciuti vi è la riduzione ad un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43 primo comma decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 e art. 57 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/72. Tale beneficio viene riconosciuto a condizione che il contribuente abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e che la sua posizione risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
b) Conseguenziale decadenza della potestà di accertamento in ragione dell'applicazione del regime premiale indicato al punto che precede.
c) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione dello stesso;
in particolare si contesta che l'atto porti firma digitale ancorchè si tratti di documento cartaceo;
va ancora evidenziato che nel merito l'atto introduttivo del giudizio sia con riguardo ai maggiori redditi accertati che in relazioni ai costi dedotti ma ritenuti non deducibili dall'Agenzia ha proposto puntuali rilievi, afferenti al mancato pagamento di alcune fatture nell'anno 2017 e per i costi la pertinenza di essi alla attività d'impresa.
Non si costituiva la convenuta Agenzia che rimaneva contumace.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso con compensazione delle spese del grado.
Con il proposto appello l'Ufficio, nel censurare diffusamente la sentenza impugnata, deposita quanto già inviato al contribuente nella fase antecedente il contenzioso, chiedendo la riforma della sentenza.
Il contribuente non si costituisce in giudizio.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato non potendosi condividere le motivazioni della sentenza impugnata.
L'accertamento oggetto del contenzioso discende dalla segnalazione pervenuta dall'Ufficio, in base alla quale il ricorrente risultava aver posseduto, per la medesima annualità, Redditi di lavoro autonomo certificati da Sostituti d'imposta.
Al fine di controllare la correttezza della propria dichiarazione ed eventualmente sanare la propria posizione,
l'Ufficio inviava alla Parte la comunicazione n. CV2017TF44893742, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997
(cd. Ravvedimento operoso).
Il contribuente, tuttavia, non forniva risposta e inviava all'Ufficio a mezzo pec in data 09/06/2023, un'istanza di autotutela con cui chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 10 del d.l.
201/2011 relativo agli studi di settore e regime premiale.
L'Ufficio, con pec del 04.08.2023 n. 218654, comunicava al ricorrente che il risultato dello studio di settore evidenziava la mancanza del requisito premiale.
A seguito della notifica del provvedimento impositivo, avvenuta in data 03.07.2023, la parte proponeva ricorso eccependo il mancato riconoscimento della disciplina relativa al regime premiale, la conseguenziale decadenza della potestà di accertamento in ragione dell'applicazione del regime premiale e l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione dello stesso.
Le eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo non meritano accoglimento.
Per quanto attiene alla dedotta decadenza del potere accertativo dell'Ufficio, il regime premiale previsto dall'art. 10 decreto-legge 6 .12.2011 n. 201 viene riconosciuto a condizione che il contribuente abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e che la sua posizione risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarati e tenuto conto dell'esito dello studio di settore trasmesso per l'anno 2017, l'Ufficio evidenziava come l'incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi risulta essere non congruo.
Per quanto riguarda, invece, la carenza di attestazione di conformità all'originale dell'atto analogico notificato si osserva che il glifo sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa e consente la verifica della corrispondenza della copia analogica rispetto all'originale informatico dell'atto.
La “copia analogica glifata” soddisfa i requisiti di attestazione di conformità all'originale.
Di nulla può, dunque, dolersi il contribuente.
Per i motivi esposti l'appello va accolto.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NC ELIANA, RE
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 448/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9630/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P5014652023 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TF501P501465/2023 per l'anno 2017 con cui l'Agenzia contestava maggiori imposte ai fini IRPEF oltre addizionali regionale e comunale ed ai fini
IVA per un importo complessivo di € 38.815,49.
L'avviso traeva origine da un accertamento fiscale nei confronti del contribuente a seguito del quale l'Agenzia accertava un maggiore reddito rispetto a quello dichiarato: la differenza di reddito che non dichiarata era pari ad € 6.833,00; accertava altresì la indeducibilità di costi per un ammontare di € 27.878,00.
Il ricorrente specificava, inoltre, che l'avviso di accertamento veniva preceduto dall'invito numero
100123/2023 del maggio 2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione II Provinciale di Napoli comunicava al sig. Resistente_1 che era stato avviato accertamento fiscale nei suoi confronti e di presentarsi di persona o a mezzo di rappresentante.
Seguiva nota, con cui la parte si rendeva disponibile a fornire i chiarimenti e la documentazione eventualmente richiesti;
non seguiva alcun incontro.
Il ricorrente proponeva le seguenti eccezioni:
a) Mancato riconoscimento della disciplina relativa al regime premiale, previsto dall'art. 10 d.l. 201/2011, che prevede una serie di benefici per tutti quei soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative. Tra i benefici riconosciuti vi è la riduzione ad un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43 primo comma decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 e art. 57 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/72. Tale beneficio viene riconosciuto a condizione che il contribuente abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e che la sua posizione risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
b) Conseguenziale decadenza della potestà di accertamento in ragione dell'applicazione del regime premiale indicato al punto che precede.
c) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione dello stesso;
in particolare si contesta che l'atto porti firma digitale ancorchè si tratti di documento cartaceo;
va ancora evidenziato che nel merito l'atto introduttivo del giudizio sia con riguardo ai maggiori redditi accertati che in relazioni ai costi dedotti ma ritenuti non deducibili dall'Agenzia ha proposto puntuali rilievi, afferenti al mancato pagamento di alcune fatture nell'anno 2017 e per i costi la pertinenza di essi alla attività d'impresa.
Non si costituiva la convenuta Agenzia che rimaneva contumace.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso con compensazione delle spese del grado.
Con il proposto appello l'Ufficio, nel censurare diffusamente la sentenza impugnata, deposita quanto già inviato al contribuente nella fase antecedente il contenzioso, chiedendo la riforma della sentenza.
Il contribuente non si costituisce in giudizio.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato non potendosi condividere le motivazioni della sentenza impugnata.
L'accertamento oggetto del contenzioso discende dalla segnalazione pervenuta dall'Ufficio, in base alla quale il ricorrente risultava aver posseduto, per la medesima annualità, Redditi di lavoro autonomo certificati da Sostituti d'imposta.
Al fine di controllare la correttezza della propria dichiarazione ed eventualmente sanare la propria posizione,
l'Ufficio inviava alla Parte la comunicazione n. CV2017TF44893742, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997
(cd. Ravvedimento operoso).
Il contribuente, tuttavia, non forniva risposta e inviava all'Ufficio a mezzo pec in data 09/06/2023, un'istanza di autotutela con cui chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 10 del d.l.
201/2011 relativo agli studi di settore e regime premiale.
L'Ufficio, con pec del 04.08.2023 n. 218654, comunicava al ricorrente che il risultato dello studio di settore evidenziava la mancanza del requisito premiale.
A seguito della notifica del provvedimento impositivo, avvenuta in data 03.07.2023, la parte proponeva ricorso eccependo il mancato riconoscimento della disciplina relativa al regime premiale, la conseguenziale decadenza della potestà di accertamento in ragione dell'applicazione del regime premiale e l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione dello stesso.
Le eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo non meritano accoglimento.
Per quanto attiene alla dedotta decadenza del potere accertativo dell'Ufficio, il regime premiale previsto dall'art. 10 decreto-legge 6 .12.2011 n. 201 viene riconosciuto a condizione che il contribuente abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e che la sua posizione risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarati e tenuto conto dell'esito dello studio di settore trasmesso per l'anno 2017, l'Ufficio evidenziava come l'incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi risulta essere non congruo.
Per quanto riguarda, invece, la carenza di attestazione di conformità all'originale dell'atto analogico notificato si osserva che il glifo sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa e consente la verifica della corrispondenza della copia analogica rispetto all'originale informatico dell'atto.
La “copia analogica glifata” soddisfa i requisiti di attestazione di conformità all'originale.
Di nulla può, dunque, dolersi il contribuente.
Per i motivi esposti l'appello va accolto.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti.