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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12683/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.11.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Della Vedova presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata ad Aosta il 02.12.1968 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], frazione Chate n. 39 con l'Avv. Carlo Della Vedova presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 01.08.1992 in Chatillon (AO)
(anno 1992, atto n. 659, reg. 1°, parte II^, serie B);
- separati con sentenza n. 208/2024
(passata in giudicato del 09.01.2024); con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...], con cittadinanza italiana;
Persona_1
- nato a [...] il [...], con cittadinanza italiana Controparte_1
- nato a [...] il [...], con cittadinanza italiana. Controparte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita nel Comune di Milano al n. 19 di via RU, di cui è proprietario esclusivo il marito, rimarrà in uso esclusivo e assegnata allo stesso, che continuerà ad abitarla insieme ai figli che rimarranno a suo carico sino al conseguimento dell'indipendenza economica, mentre la moglie si trasferirà altrove;
3) i coniugi si danno atto di aver prima d'ora provveduto a dividere equamente ogni bene comune e di aver estinto ogni conto corrente bancario cointestato e, con ciò, di aver risolto ogni altra pregressa questione economica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare esonerandosi, reciprocamente, dalla produzione giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza sono state confermate le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chatillon in data
01.08.1992 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chatillon (AO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG