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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.C.
N......................Sent.
N.....................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 419/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SANT'ANTONIO, N. 7, LA SPEZIA, presso lo studio dell'Avv. VALENTINA GRAZIANO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
quale mandataria della (iscritta presso il Controparte_2 Organizzazione_1
del con numero di immatricolazione B 105911), in persona dei legali
[...] Org_2
rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. giusta procura Controparte_3 Persona_1
generale del 22.05.2007 ai rogiti del Notaio Dott. da elettivamente Persona_2 Persona_3 domiciliata in VIA PASSO FRUGONI, N. 4/11, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. Simone
Bertuccio e rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO BARBARO in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, in riforma della sentenza impugnata -rigettare la pretesa creditoria ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig.
[...]
in quanto infondata in fatto, in diritto, non provata con conseguente revoca del decreto Pt_1
ingiuntivo n. 142/2015 emesso dal Tribunale della Spezia, in persona Giudice Dott.ssa Gherardi, in data 17/02/2015, depositato in cancelleria nel medesimo giorno;
-qualificato il contratto di finanziamento intercorso tra - gruppo Org_3 Parte_2
e Sig. come credito al consumo e conseguentemente come contratto collegato ex lege Parte_1
con il contratto di acquisto di autoveicolo da stipularsi tra la concessionaria ed il Sig. CP_4 [...]
dichiarare la nullità/ risoluzione del finanziamento relativamente al quale è stato emesso Pt_1
il decreto ingiuntivo opposto per difetto/ irrealizzabilità della causa per inadempimento del fornitore (mancata stipulazione contratto di compravendita autoveicolo e mancata consegna dello stesso da parte concessionaria), l'estinzione del finanziamento in oggetto per inadempimento del fornitore (mancata stipulazione contratto di compravendita autoveicolo e mancata consegna dello stesso da parte concessionaria) ex art. 1460 c.c. e conseguentemente rigettare la pretesa creditoria ingiunta nei confronti del Sig. in quanto infondata in fatto, in diritto , non Parte_1
provata e revocare il decreto ingiuntivo n. 142/2015 emesso dal Tribunale della Spezia, in persona
Giudice Dott.ssa Gherardi, in data 17/02/2015, depositato in cancelleria nel medesimo giorno;
-dichiarata la nullità della clausola vessatoria indicata nel motivo n.4 dell'atto di appello (art. 19 " rinuncia ed eccezioni" delle condizioni generali a tergo richiesta finanziamento e allegate al documento di sintesi del prestito sezione II denominata Rinuncia ed eccezioni) dichiarare la relativa nullità parziale del contratto tra gruppo e il Sig. Org_3 Parte_2 [...]
con conseguente ammissibilità dell'eccezione di inadempimento del concessionario nei Pt_1
confronti della finanziaria;
-considerata l'infondatezza e tardività dell'eccezione di parte opposta proposta in primo grado di improcedibilità dell'opposizione per difetto esperimento mediazione obbligatoria dichiarare la compensazione delle spese di lite del procedimento di primo grado con conseguente revoca della condanna nella sentenza impugnata al pagamento spese di lite da parte del Sig. ; Parte_1
-rigettare le eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto, in diritto, non provate.
Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, CPA del presente grado di giudizio”;
Per parte appellata: “In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo, nel caso di specie, i rigorosi presupposti di legge;
2.- Ritenere e dichiarare inammissibili e infondati, in fatto e in diritto, i motivi, tutti, di appello e, per l'effetto, rigettarli per tutto quanto ampiamente esposto, dedotto, eccepito e documentato in atti, con contestuale, integrale, conferma della sentenza impugnata;
3.- In subordine, nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello, ritenere e dichiarare la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle somme accertate come dovute nel giudizio di primo grado, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVAZIONE
1. Su ricorso di il Tribunale della Spezia emetteva il decreto ingiuntivo n. 142/2015 con CP_1
il quale ingiungeva a il pagamento a favore della ricorrente di € 6.996,50, oltre Parte_1 agli interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio liquidate in € 500,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre gli accessori di legge.
1.1 In sede monitoria, aveva dedotto che: CP_1
- in data 8/05/2006, aveva sottoscritto con – gruppo Parte_1 Org_3 [...] il contratto di finanziamento n. 0000002433058200 finalizzato all'acquisto di un Parte_2
veicolo, rimborsabile in 48 rate mensili di € 215,50, comprensivo di TAN 9,98% e TAEG 10,45, con la garanzia fideiussoria di;
Parte_3
- dopo aver pagato le prime dieci rate, non aveva rispettato il piano di Parte_1
ammortamento a suo carico, maturando un debito di € 6.996,50, oltre interessi legali dal'08/03/2007 al saldo, decadendo, così, dal beneficio del termine e della garanzia con obbligo di pagare anche le rimanenti rate;
- in data 30/04/2008, aveva ceduto il proprio credito a favore di Parte_2 [...]
Controparte_2
- in data 22/05/2007, aveva stipulato con un CP_1 Controparte_2 contratto di servicing con il quale le veniva conferito l'incarico di gestione e recupero dei crediti e diritti ad esso collegati.
1.2 Con atto di citazione in data 25/11/2016, proponeva opposizione avverso Parte_1
tale decreto ingiuntivo nanti il Tribunale della Spezia deducendo:
- la carenza di legittimazione attiva di e di CP_1 Controparte_2
- la nullità del contratto di finanziamento per irrealizzabilità della causa, trattandosi di mutuo concesso per l'acquisto di autovettura, dal momento che non era mai divenuto Parte_1 intestatario di alcun veicolo, in quanto il veicolo opzionato era stato ceduto dalla concessionaria prescelta ad altro soggetto;
- la natura vessatoria delle clausole contrattuali nn. 4 e 17 (disciplinanti il ritardo nei pagamenti mensili e il rimborso spese sostenute), 19 (rubricata “rinuncia ad eccezioni”), 20 (rubricata
“decadenza dal beneficio del termine”).
1.3 Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando l'opposizione avversaria e CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
1.4 Con sentenza n. 604 del 2/11/2021, il Tribunale della Spezia rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 142/2015 e condannava al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
In primo luogo, il Tribunale accertava la sussistenza della legittimazione ad agire di in CP_1 quanto erano stati prodotti in giudizio sia l'atto di cessione del credito oggetto di causa da
[...]
a sia il contratto di mandato tra quest'ultima e la Parte_2 Controparte_2
società opposta.
Nel merito, riteneva irrilevante il mancato acquisto del veicolo da parte dell'opponente, in ragione dell'effettiva erogazione del finanziamento quale unico fatto su cui si fondava l'obbligazione.
Infine, rigettava l'eccezione di nullità per vessatorietà delle clausole nn. 4, 17, 19 e 20 del contratto di finanziamento, perché risultavano essere state tutte sottoscritte ex art. 1341, c. 2 c.c. e perché
l'opponente non aveva compiutamente dedotto le conseguenze di tale nullità rispetto al credito azionato in giudizio.
2. In data 24/04/2022, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando Parte_1
cinque motivi di impugnazione e istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
2.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provata la pretesa creditoria nonostante la mancanza di prova scritta in ordine all'erogazione del finanziamento.
In particolare affermava di aver eccepito, in primo grado, la mancanza di prova scritta dell'effettiva erogazione del finanziamento alla prima udienza, altresì rilevata dallo stesso Giudice di prime cure che, per tale ragione, non aveva concesso la provvisoria esecutività; dunque rilevava che, in base alle condizioni generali, il contratto di finanziamento doveva considerarsi concluso solo con l'erogazione del finanziamento e, di conseguenza, affermava l'insussistenza del credito azionato dalla controparte per mancanza di prova scritta dell'avvenuta erogazione.
2.2 Con il secondo e il terzo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure per aver ritenuto irrilevante ai fini della fondatezza della pretesa creditoria il mancato acquisto del veicolo. Dopo aver puntualizzato che il contratto di finanziamento prevedeva l'erogazione del finanziamento direttamente alla concessionaria prescelta dal cliente per l'acquisto di un determinato e specifico veicolo, l'appellante affermava essere intervenuta tra le parti in causa un'operazione contrattuale complessa di credito al consumo, consistente in un collegamento negoziale tra il finanziamento erogato dalla e la compravendita con la concessionaria automobilistica. Org_3
2.3 Quindi deduceva di non aver potuto acquistare il veicolo in oggetto a causa dell'alienazione dello stesso ad un terzo ad opera della concessionaria, con la conseguenza che il contratto di finanziamento doveva essere dichiarato nullo per mancanza di causa, in ragione del collegamento negoziale con una compravendita mai realizzata a causa dell'inadempimento della concessionaria.
2.4 Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 19 del contratto di finanziamento.
Anzitutto, secondo l'appellante, la dichiarazione di nullità delle clausole per vessatorietà consentiva alla parte di eccepire, nei confronti della società che aveva concesso il finanziamento, i vizi della compravendita ex lege collegata.
Inoltre, l'appellante affermava che al caso di specie non poteva trovare applicazione l'art. 1341 c.c., bensì la disciplina di cui agli artt. 33, lett. r) e t), 34 c. 5 e 36, lett. b) del Codice dei consumatori, siccome il contratto di specie era da considerarsi un contratto con il consumatore con clausole vessatorie, in quanto queste non erano state oggetto di specifica trattativa con l'appellante consumatore, con conseguente opponibilità dell'inadempimento della concessionaria al finanziatore.
Nello specifico, l'appellante lamentava che la clausola n. 19, secondo cui per qualsiasi controversia inerente a forniture di merci e/o prestazioni di servizi il cliente si deve rivolgere esclusivamente ai fornitori/prestatori, non restando né escluso né sospeso l'obbligo di pagamento del cliente, era da considerarsi vessatoria e nulla ex art. 36, lett. b) Cod. cons. indipendentemente da ogni trattativa.
Ciò in quanto la Corte di Giustizia, con la sentenza C-509 del 2007, aveva escluso che l'art. 42 Cod. cons., nella formulazione vigente al tempo della stipulazione del finanziamento oggetto di causa, fosse da intendere nel senso di permettere la tutela dell'acquirente di un bene di consumo nei confronti del finanziatore, solo quando questo ed il venditore abbiano una convenzione in via esclusiva, in quanto al mutuatario compratore, quale consumatore, deve trovare applicazione la disciplina ex artt. 33 e ss. Cod. cons. che prevede maggiore protezione per la parte debole del rapporto contrattuale.
2.5 Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione del
Tribunale nella parte in cui non aveva compensato le spese di lite a fronte dell'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria formulata da controparte.
In proposito, l'appellante affermava che tale eccezione non era fondata in quanto il Giudice di prime cure non aveva rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria alla prima udienza, con conseguente impossibilità per il convenuto di far valere tale eccezione in un momento successivo del giudizio ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010.
Secondo l'appellante, l'infondatezza di tale eccezione doveva giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
3. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
Nello specifico, l'appellata contestava la fondatezza dei primi tre motivi di appello, affermando che l'appellante non aveva proposto tempestiva azione di rescissione del contratto di finanziamento, non aveva mai comunicato mediante diffida alla società finanziatrice l'inadempimento della concessionaria, né aveva mai fornito la prova di non aver effettivamente acquistato il veicolo in questione, limitandosi ad allegare che la concessionaria aveva venduto a terzi il mezzo, dopo il finanziamento.
Inoltre, l'appellata affermava che l'appellante non aveva fornito la prova dell'esatto adempimento al pagamento delle rate del finanziamento, oppure della non imputabilità a sé dell'inadempimento, pur essendone onerato ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Quando alla lamentata vessatorietà delle clausole del finanziamento, l'appellata sosteneva la piena applicabilità al caso di specie dell'art. 1341 c.c. con conseguente validità delle stesse, siccome sottoscritte dall'appellante.
Inoltre, affermava che l'appellante non aveva specificato in quale ipotesi di vessatorietà dovevano rientrare le richiamate clausole, con conseguente infondatezza della relativa eccezione.
Infine, riteneva corretta la statuizione della sentenza di primo grado sulle spese di lite, dovendosi considerare sanato il vizio inerente al mancato esperimento della mediazione obbligatoria in primo grado, non avendolo il Giudice di prime cure rilevato d'ufficio alla prima udienza.
4. All'udienza del 30/11/2023, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
6. Il primo motivo di appello è fondato.
6.1 L'appellante ha eccepito, sin dal primo grado, la mancanza di prova circa l'effettiva erogazione del finanziamento da parte della che sarebbe dovuta avvenire Parte_4 direttamente a favore della concessionaria automobilistica come risulta specificato nel contratto di finanziamento prodotto in atti.
6.2 Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio non si rinviene la prova dell'effettiva erogazione di tale finanziamento e, a fronte dell'eccezione formulata dall'odierno appellante, incombeva su l'onere della prova. CP_1
Invero, sia all'art. 2 delle condizioni generali del finanziamento, sia nella Sezione II del documento di sintesi, si legge che il contratto “si intende concluso con l'accettazione, da parte della Banca, della Richiesta tramite l'erogazione del finanziamento stesso.”.
6.3 In altri termini, in base alla lettera del contratto, l'erogazione del finanziamento non costituisce adempimento di un'obbligazione contrattuale, ma momento di conclusione del contratto stesso.
La mancanza di prova dell'effettiva erogazione del finanziamento si traduce nell'assenza di prova dell'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata da il cui CP_1 onere della prova è da porsi in capo a quest'ultima in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001) secondo cui spetta al creditore l'onere di provare il titolo fonte del credito.
In definitiva, non avendo dato prova dell'effettiva erogazione del finanziamento alla CP_1
concessionaria , la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio non può ritenersi CP_4
fondata.
7. Il secondo e il terzo motivo di appello sono fondati e possono essere vagliati insieme, stante la loro connessione.
7.1 Il contratto di finanziamento oggetto di causa deve qualificarsi alla stregua di un contratto di credito al consumo consistente in un collegamento negoziale ex lege tra un finanziamento e una compravendita.
Invero, a tale contratto si applicano ratione temporis gli artt. 40, 41, 42 e 43 Cod. cons. e, in forza del rinvio operato dall'art. 43 Cod. cons. al Testo Unico Bancario, gli artt. 121 e ss. T.U.B.
In particolare, l'art. 124, cc. 2 e 3 T.U.B. applicabile ratione temporis stabiliscono che:
“
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla
è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto
l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.”.
7.2 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori;
il giudice del merito, pertanto, in sede di accertamento non deve riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell'incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell'impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una delle tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore.” (ex multis,
Cass. Civ., n. 19434/2021); la medesima giurisprudenza ha puntualizzato che tale tipo di collegamento negoziale non è meramente economico, occasionale, ma giuridico, ossia in senso proprio, tale per cui il collegamento negoziale con la compravendita costituisce la causa del contratto di finanziamento: “Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio, dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicchè è la legge che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie (…) L'unitarietà della causa economica sottesa alla pluralità dei contratti impone di ritenere che si abbia un collegamento negoziale ex lege a prescindere dall'esistenza dell'accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore (…) essendo invece sufficiente che l'operazione di finanziamento risulti finalizzata all'acquisto di un bene o servizio determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.”.
7.3 La richiamata normativa si applica al contratto di specie anzitutto perché lo stesso deve essere qualificato come un contratto con il consumatore, in quanto concluso con un soggetto (l'appellante) interessato all'acquisto del veicolo non per finalità imprenditoriali, bensì per uso personale.
Nello specifico, infatti, l'art. 1 del contratto prevede che: “Prestitempo è un finanziamento che la
concede, a proprio insindacabile giudizio, a soggetto che abbia inoltrato la Parte_2
presente richiesta direttamente, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, al fine di soddisfare bisogni attinenti alla sua vita privata, o per tramite di un operatore commerciale convenzionato con la Banca stessa al fine di acquistare presso quest'ultimo il bene e/o il servizio desiderato.”.
Inoltre, il contratto fa espresso riferimento ai dati identificativi del veicolo da acquistare mediante la somma erogata dalla e che il veicolo stesso diviene oggetto di garanzia per il caso di CP_5
inadempimento del consumatore (v. artt. 9 e 10 del contratto).
Per tali ragioni, il contratto di finanziamento oggetto di causa presenta gli illustrati requisiti di legge per la qualificazione dello stesso come collegamento negoziale tra un credito al consumo e una compravendita di beni.
7.4 Tanto considerato, si rileva che ha eccepito la mancata stipula della compravendita Parte_1
con la concessionaria e la mancata consegna del veicolo. CP_4
Inoltre, risulta che ha, in proposito, costituito in mora la concessionaria con lettera del Parte_1
25/11/2016.
Effettivamente, dall'esame della documentazione di causa non si rinviene la prova della stipula del contratto di compravendita, né risulta prova dell'avvenuta consegna del veicolo all'appellante.
Al contrario, risulta dall'estratto cronologico del P.R.A. della targa dell'autovettura individuata nel contratto di finanziamento prodotto in giudizio che la concessionaria ha ceduto ad un terzo il veicolo in data 27/06/2006, ossia dopo la sottoscrizione della richiesta di finanziamento avvenuta l'8/05/2006.
7.5 Come sopra illustrato, la mancata conclusione della compravendita collegata ex lege al finanziamento si traduce in un difetto di causa del contratto di finanziamento stesso, con conseguente nullità di questo.
Anche per tali ragioni, la pretesa creditoria di non può ritenersi fondata. CP_1
8. Il quarto motivo è fondato.
Deve premettersi che, in appello, ha censurato la statuizione di primo grado Parte_1
inerente alle clausole nn. 4, 17, 19 e 20 del contratto di finanziamento limitatamente al mancato accertamento del carattere vessatorio della sola clausola n. 19. Di conseguenza, il vaglio sul carattere vessatorio delle clausole del finanziamento deve essere circoscritto a tale clausola.
8.1 La clausola n. 19, rubricata “rinuncia ed eccezioni”, prevede che “Per qualsiasi controversia inerente a forniture di merci e/o a prestazioni di servizi il cliente riconoscendo che la non ha CP_5 stipulato né con l'Operatore Commerciale né con l'esercente convenzionato accordi che attribuiscano alla Banca stessa l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti di quest'ultimo, deve rivolgersi unicamente agli stessi, non restando, nel frattempo, né escluso né sospeso l'obbligo del cliente di effettuare i rimborsi nei termini e con le modalità di cui agli artt. 2 e 14.”.
Essendo il contratto di causa un credito al consumo collegato ex lege con una compravendita di beni, quanto alla validità della clausola contrattuale in argomento, deve, anzitutto, trovare applicazione la disciplina del codice del consumatore di cui agli artt. 33 e ss. Cod. cons. ratione temporis applicabile e non la disciplina di cui all'art. 1341 c.c., come anche rilevato dall'appellante, il quale ne ha denunciato la nullità, riconducendola alle ipotesi di vessatorietà individuata dagli artt.
33, lett. r) e t), 34, c. 5 e 36, lett. b) Cod. cons.
8.2 Tanto considerato, a prescindere dallo svolgimento di trattative sulla specifica clausola in discussione (il cui onere della prova incombeva, comunque, sull'appellata), si rileva che la stessa rientra tra le clausole che si presumono vessatorie, o comunque nulle, avuto riguardo rispettivamente alla lettera degli artt. 33, c. 2, lett. r) e t) e 36, c. 2, lett. b) Cod. cons.
Infatti, l'art. 33, c. 2 lett. r) e t) Cod. cons. stabilisce che: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
(…)
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
(…)
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
”;
l'art. 36, c. 2, lett. b) Cod. cons. stabilisce che: “Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
(…)
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
”.
8.3 Posto che l'appellata non ha assolto all'onere, su di lei incombente, di fornire prova del carattere non vessatorio della clausola n. 19, ai sensi dell'art. 33 Cod. cons., tale clausola è, comunque, nulla ai sensi del citato art. 36, c. 2, lett. b) Cod. cons. e, in ogni caso, inefficace ai sensi dell'art. 42 Cod. cons. (applicabile ratione temporis) nella lettura correttiva operata dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 23/04/2009 sulla causa C-509 del 2007, in quanto riproduttiva del contenuto originario di tale ultimo articolo.
Invero, l'art. 42 Cod. cons., nella sua originaria formulazione, prevedeva che “Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.”.
Sul punto, la richiamata sentenza della Corte di Giustizia (e la successiva giurisprudenza di legittimità, v., ex multis, Cass. Civ., n. 19434/2021; Cass. Civ., n. 32915/2018) che, risolvendo una questione pregiudiziale sull'art. 11, n. 2 della Direttiva 87/102, ha stabilito che “l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.”, con la conseguente inefficacia della clausola che limita la possibilità per il consumatore di eccepire al finanziatore l'inadempimento grave del venditore nel caso di credito al consumo.
Pertanto, nel caso di specie, la clausola n. 19 del contratto di finanziamento non era idonea ad impedire all'appellante di eccepire alla società finanziatrice l'inadempimento della concessionaria.
9. L'accoglimento dei primi quattro motivi di appello comporta la riforma della statuizione della sentenza di primo grado sulle spese di lite, con conseguente assorbimento del quinto motivo di censura.
9.1 Infatti, la doglianza circa l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla creditrice opposta per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010 risulta essere finalizzata alla riforma del regolamento delle spese di giudizio.
In ogni caso, deve ricordarsi che le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., S.U., 18/09/2020, n.
19596) hanno stabilito che: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.
5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28 del 2010 i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”.
Di conseguenza, era onere della società creditrice opposta esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Inoltre, nel caso di specie, l'eccezione di improcedibilità formulata dall'odierna appellata in primo grado era tardiva, in quanto proposta dopo la prima udienza (cfr. Trib. Civ., Livorno, 7/03/2016, n.
316).
10. All'accoglimento dell'appello segue la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo n. 142/2015 del Tribunale della Spezia, con conseguente condanna in capo a
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
10.1 Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) secondo i valori medi:
- per il primo grado in € 4.835,00 per compensi oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
1.620,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis);
- per il presente grado, in € 5.809,00 per compensi oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1843,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
1.911,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022), spese queste ultime che, in ragione del fatto che l'appellante è stato ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del 9/03/2022, devono essere riconosciute a favore dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale della Parte_1
Spezia n. 604 del 2/11/2021, e per l'effetto
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 142/2015 del 17/02/2015 emesso dal Tribunale della Spezia;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € Parte_1
4.835,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
4. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di delle spese di lite del giudizio di appello che liquida in € Parte_1
5.809,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. con distrazione in favore dello Stato. Genova, 28 febbraio 2023.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
N......................Sent.
N.....................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 419/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SANT'ANTONIO, N. 7, LA SPEZIA, presso lo studio dell'Avv. VALENTINA GRAZIANO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
quale mandataria della (iscritta presso il Controparte_2 Organizzazione_1
del con numero di immatricolazione B 105911), in persona dei legali
[...] Org_2
rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. giusta procura Controparte_3 Persona_1
generale del 22.05.2007 ai rogiti del Notaio Dott. da elettivamente Persona_2 Persona_3 domiciliata in VIA PASSO FRUGONI, N. 4/11, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. Simone
Bertuccio e rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO BARBARO in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, in riforma della sentenza impugnata -rigettare la pretesa creditoria ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig.
[...]
in quanto infondata in fatto, in diritto, non provata con conseguente revoca del decreto Pt_1
ingiuntivo n. 142/2015 emesso dal Tribunale della Spezia, in persona Giudice Dott.ssa Gherardi, in data 17/02/2015, depositato in cancelleria nel medesimo giorno;
-qualificato il contratto di finanziamento intercorso tra - gruppo Org_3 Parte_2
e Sig. come credito al consumo e conseguentemente come contratto collegato ex lege Parte_1
con il contratto di acquisto di autoveicolo da stipularsi tra la concessionaria ed il Sig. CP_4 [...]
dichiarare la nullità/ risoluzione del finanziamento relativamente al quale è stato emesso Pt_1
il decreto ingiuntivo opposto per difetto/ irrealizzabilità della causa per inadempimento del fornitore (mancata stipulazione contratto di compravendita autoveicolo e mancata consegna dello stesso da parte concessionaria), l'estinzione del finanziamento in oggetto per inadempimento del fornitore (mancata stipulazione contratto di compravendita autoveicolo e mancata consegna dello stesso da parte concessionaria) ex art. 1460 c.c. e conseguentemente rigettare la pretesa creditoria ingiunta nei confronti del Sig. in quanto infondata in fatto, in diritto , non Parte_1
provata e revocare il decreto ingiuntivo n. 142/2015 emesso dal Tribunale della Spezia, in persona
Giudice Dott.ssa Gherardi, in data 17/02/2015, depositato in cancelleria nel medesimo giorno;
-dichiarata la nullità della clausola vessatoria indicata nel motivo n.4 dell'atto di appello (art. 19 " rinuncia ed eccezioni" delle condizioni generali a tergo richiesta finanziamento e allegate al documento di sintesi del prestito sezione II denominata Rinuncia ed eccezioni) dichiarare la relativa nullità parziale del contratto tra gruppo e il Sig. Org_3 Parte_2 [...]
con conseguente ammissibilità dell'eccezione di inadempimento del concessionario nei Pt_1
confronti della finanziaria;
-considerata l'infondatezza e tardività dell'eccezione di parte opposta proposta in primo grado di improcedibilità dell'opposizione per difetto esperimento mediazione obbligatoria dichiarare la compensazione delle spese di lite del procedimento di primo grado con conseguente revoca della condanna nella sentenza impugnata al pagamento spese di lite da parte del Sig. ; Parte_1
-rigettare le eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto, in diritto, non provate.
Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, CPA del presente grado di giudizio”;
Per parte appellata: “In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo, nel caso di specie, i rigorosi presupposti di legge;
2.- Ritenere e dichiarare inammissibili e infondati, in fatto e in diritto, i motivi, tutti, di appello e, per l'effetto, rigettarli per tutto quanto ampiamente esposto, dedotto, eccepito e documentato in atti, con contestuale, integrale, conferma della sentenza impugnata;
3.- In subordine, nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello, ritenere e dichiarare la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle somme accertate come dovute nel giudizio di primo grado, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVAZIONE
1. Su ricorso di il Tribunale della Spezia emetteva il decreto ingiuntivo n. 142/2015 con CP_1
il quale ingiungeva a il pagamento a favore della ricorrente di € 6.996,50, oltre Parte_1 agli interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio liquidate in € 500,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre gli accessori di legge.
1.1 In sede monitoria, aveva dedotto che: CP_1
- in data 8/05/2006, aveva sottoscritto con – gruppo Parte_1 Org_3 [...] il contratto di finanziamento n. 0000002433058200 finalizzato all'acquisto di un Parte_2
veicolo, rimborsabile in 48 rate mensili di € 215,50, comprensivo di TAN 9,98% e TAEG 10,45, con la garanzia fideiussoria di;
Parte_3
- dopo aver pagato le prime dieci rate, non aveva rispettato il piano di Parte_1
ammortamento a suo carico, maturando un debito di € 6.996,50, oltre interessi legali dal'08/03/2007 al saldo, decadendo, così, dal beneficio del termine e della garanzia con obbligo di pagare anche le rimanenti rate;
- in data 30/04/2008, aveva ceduto il proprio credito a favore di Parte_2 [...]
Controparte_2
- in data 22/05/2007, aveva stipulato con un CP_1 Controparte_2 contratto di servicing con il quale le veniva conferito l'incarico di gestione e recupero dei crediti e diritti ad esso collegati.
1.2 Con atto di citazione in data 25/11/2016, proponeva opposizione avverso Parte_1
tale decreto ingiuntivo nanti il Tribunale della Spezia deducendo:
- la carenza di legittimazione attiva di e di CP_1 Controparte_2
- la nullità del contratto di finanziamento per irrealizzabilità della causa, trattandosi di mutuo concesso per l'acquisto di autovettura, dal momento che non era mai divenuto Parte_1 intestatario di alcun veicolo, in quanto il veicolo opzionato era stato ceduto dalla concessionaria prescelta ad altro soggetto;
- la natura vessatoria delle clausole contrattuali nn. 4 e 17 (disciplinanti il ritardo nei pagamenti mensili e il rimborso spese sostenute), 19 (rubricata “rinuncia ad eccezioni”), 20 (rubricata
“decadenza dal beneficio del termine”).
1.3 Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando l'opposizione avversaria e CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
1.4 Con sentenza n. 604 del 2/11/2021, il Tribunale della Spezia rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 142/2015 e condannava al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
In primo luogo, il Tribunale accertava la sussistenza della legittimazione ad agire di in CP_1 quanto erano stati prodotti in giudizio sia l'atto di cessione del credito oggetto di causa da
[...]
a sia il contratto di mandato tra quest'ultima e la Parte_2 Controparte_2
società opposta.
Nel merito, riteneva irrilevante il mancato acquisto del veicolo da parte dell'opponente, in ragione dell'effettiva erogazione del finanziamento quale unico fatto su cui si fondava l'obbligazione.
Infine, rigettava l'eccezione di nullità per vessatorietà delle clausole nn. 4, 17, 19 e 20 del contratto di finanziamento, perché risultavano essere state tutte sottoscritte ex art. 1341, c. 2 c.c. e perché
l'opponente non aveva compiutamente dedotto le conseguenze di tale nullità rispetto al credito azionato in giudizio.
2. In data 24/04/2022, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando Parte_1
cinque motivi di impugnazione e istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
2.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provata la pretesa creditoria nonostante la mancanza di prova scritta in ordine all'erogazione del finanziamento.
In particolare affermava di aver eccepito, in primo grado, la mancanza di prova scritta dell'effettiva erogazione del finanziamento alla prima udienza, altresì rilevata dallo stesso Giudice di prime cure che, per tale ragione, non aveva concesso la provvisoria esecutività; dunque rilevava che, in base alle condizioni generali, il contratto di finanziamento doveva considerarsi concluso solo con l'erogazione del finanziamento e, di conseguenza, affermava l'insussistenza del credito azionato dalla controparte per mancanza di prova scritta dell'avvenuta erogazione.
2.2 Con il secondo e il terzo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure per aver ritenuto irrilevante ai fini della fondatezza della pretesa creditoria il mancato acquisto del veicolo. Dopo aver puntualizzato che il contratto di finanziamento prevedeva l'erogazione del finanziamento direttamente alla concessionaria prescelta dal cliente per l'acquisto di un determinato e specifico veicolo, l'appellante affermava essere intervenuta tra le parti in causa un'operazione contrattuale complessa di credito al consumo, consistente in un collegamento negoziale tra il finanziamento erogato dalla e la compravendita con la concessionaria automobilistica. Org_3
2.3 Quindi deduceva di non aver potuto acquistare il veicolo in oggetto a causa dell'alienazione dello stesso ad un terzo ad opera della concessionaria, con la conseguenza che il contratto di finanziamento doveva essere dichiarato nullo per mancanza di causa, in ragione del collegamento negoziale con una compravendita mai realizzata a causa dell'inadempimento della concessionaria.
2.4 Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 19 del contratto di finanziamento.
Anzitutto, secondo l'appellante, la dichiarazione di nullità delle clausole per vessatorietà consentiva alla parte di eccepire, nei confronti della società che aveva concesso il finanziamento, i vizi della compravendita ex lege collegata.
Inoltre, l'appellante affermava che al caso di specie non poteva trovare applicazione l'art. 1341 c.c., bensì la disciplina di cui agli artt. 33, lett. r) e t), 34 c. 5 e 36, lett. b) del Codice dei consumatori, siccome il contratto di specie era da considerarsi un contratto con il consumatore con clausole vessatorie, in quanto queste non erano state oggetto di specifica trattativa con l'appellante consumatore, con conseguente opponibilità dell'inadempimento della concessionaria al finanziatore.
Nello specifico, l'appellante lamentava che la clausola n. 19, secondo cui per qualsiasi controversia inerente a forniture di merci e/o prestazioni di servizi il cliente si deve rivolgere esclusivamente ai fornitori/prestatori, non restando né escluso né sospeso l'obbligo di pagamento del cliente, era da considerarsi vessatoria e nulla ex art. 36, lett. b) Cod. cons. indipendentemente da ogni trattativa.
Ciò in quanto la Corte di Giustizia, con la sentenza C-509 del 2007, aveva escluso che l'art. 42 Cod. cons., nella formulazione vigente al tempo della stipulazione del finanziamento oggetto di causa, fosse da intendere nel senso di permettere la tutela dell'acquirente di un bene di consumo nei confronti del finanziatore, solo quando questo ed il venditore abbiano una convenzione in via esclusiva, in quanto al mutuatario compratore, quale consumatore, deve trovare applicazione la disciplina ex artt. 33 e ss. Cod. cons. che prevede maggiore protezione per la parte debole del rapporto contrattuale.
2.5 Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione del
Tribunale nella parte in cui non aveva compensato le spese di lite a fronte dell'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria formulata da controparte.
In proposito, l'appellante affermava che tale eccezione non era fondata in quanto il Giudice di prime cure non aveva rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria alla prima udienza, con conseguente impossibilità per il convenuto di far valere tale eccezione in un momento successivo del giudizio ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010.
Secondo l'appellante, l'infondatezza di tale eccezione doveva giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
3. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
Nello specifico, l'appellata contestava la fondatezza dei primi tre motivi di appello, affermando che l'appellante non aveva proposto tempestiva azione di rescissione del contratto di finanziamento, non aveva mai comunicato mediante diffida alla società finanziatrice l'inadempimento della concessionaria, né aveva mai fornito la prova di non aver effettivamente acquistato il veicolo in questione, limitandosi ad allegare che la concessionaria aveva venduto a terzi il mezzo, dopo il finanziamento.
Inoltre, l'appellata affermava che l'appellante non aveva fornito la prova dell'esatto adempimento al pagamento delle rate del finanziamento, oppure della non imputabilità a sé dell'inadempimento, pur essendone onerato ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Quando alla lamentata vessatorietà delle clausole del finanziamento, l'appellata sosteneva la piena applicabilità al caso di specie dell'art. 1341 c.c. con conseguente validità delle stesse, siccome sottoscritte dall'appellante.
Inoltre, affermava che l'appellante non aveva specificato in quale ipotesi di vessatorietà dovevano rientrare le richiamate clausole, con conseguente infondatezza della relativa eccezione.
Infine, riteneva corretta la statuizione della sentenza di primo grado sulle spese di lite, dovendosi considerare sanato il vizio inerente al mancato esperimento della mediazione obbligatoria in primo grado, non avendolo il Giudice di prime cure rilevato d'ufficio alla prima udienza.
4. All'udienza del 30/11/2023, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
6. Il primo motivo di appello è fondato.
6.1 L'appellante ha eccepito, sin dal primo grado, la mancanza di prova circa l'effettiva erogazione del finanziamento da parte della che sarebbe dovuta avvenire Parte_4 direttamente a favore della concessionaria automobilistica come risulta specificato nel contratto di finanziamento prodotto in atti.
6.2 Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio non si rinviene la prova dell'effettiva erogazione di tale finanziamento e, a fronte dell'eccezione formulata dall'odierno appellante, incombeva su l'onere della prova. CP_1
Invero, sia all'art. 2 delle condizioni generali del finanziamento, sia nella Sezione II del documento di sintesi, si legge che il contratto “si intende concluso con l'accettazione, da parte della Banca, della Richiesta tramite l'erogazione del finanziamento stesso.”.
6.3 In altri termini, in base alla lettera del contratto, l'erogazione del finanziamento non costituisce adempimento di un'obbligazione contrattuale, ma momento di conclusione del contratto stesso.
La mancanza di prova dell'effettiva erogazione del finanziamento si traduce nell'assenza di prova dell'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata da il cui CP_1 onere della prova è da porsi in capo a quest'ultima in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001) secondo cui spetta al creditore l'onere di provare il titolo fonte del credito.
In definitiva, non avendo dato prova dell'effettiva erogazione del finanziamento alla CP_1
concessionaria , la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio non può ritenersi CP_4
fondata.
7. Il secondo e il terzo motivo di appello sono fondati e possono essere vagliati insieme, stante la loro connessione.
7.1 Il contratto di finanziamento oggetto di causa deve qualificarsi alla stregua di un contratto di credito al consumo consistente in un collegamento negoziale ex lege tra un finanziamento e una compravendita.
Invero, a tale contratto si applicano ratione temporis gli artt. 40, 41, 42 e 43 Cod. cons. e, in forza del rinvio operato dall'art. 43 Cod. cons. al Testo Unico Bancario, gli artt. 121 e ss. T.U.B.
In particolare, l'art. 124, cc. 2 e 3 T.U.B. applicabile ratione temporis stabiliscono che:
“
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla
è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto
l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.”.
7.2 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori;
il giudice del merito, pertanto, in sede di accertamento non deve riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell'incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell'impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una delle tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore.” (ex multis,
Cass. Civ., n. 19434/2021); la medesima giurisprudenza ha puntualizzato che tale tipo di collegamento negoziale non è meramente economico, occasionale, ma giuridico, ossia in senso proprio, tale per cui il collegamento negoziale con la compravendita costituisce la causa del contratto di finanziamento: “Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio, dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicchè è la legge che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie (…) L'unitarietà della causa economica sottesa alla pluralità dei contratti impone di ritenere che si abbia un collegamento negoziale ex lege a prescindere dall'esistenza dell'accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore (…) essendo invece sufficiente che l'operazione di finanziamento risulti finalizzata all'acquisto di un bene o servizio determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.”.
7.3 La richiamata normativa si applica al contratto di specie anzitutto perché lo stesso deve essere qualificato come un contratto con il consumatore, in quanto concluso con un soggetto (l'appellante) interessato all'acquisto del veicolo non per finalità imprenditoriali, bensì per uso personale.
Nello specifico, infatti, l'art. 1 del contratto prevede che: “Prestitempo è un finanziamento che la
concede, a proprio insindacabile giudizio, a soggetto che abbia inoltrato la Parte_2
presente richiesta direttamente, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, al fine di soddisfare bisogni attinenti alla sua vita privata, o per tramite di un operatore commerciale convenzionato con la Banca stessa al fine di acquistare presso quest'ultimo il bene e/o il servizio desiderato.”.
Inoltre, il contratto fa espresso riferimento ai dati identificativi del veicolo da acquistare mediante la somma erogata dalla e che il veicolo stesso diviene oggetto di garanzia per il caso di CP_5
inadempimento del consumatore (v. artt. 9 e 10 del contratto).
Per tali ragioni, il contratto di finanziamento oggetto di causa presenta gli illustrati requisiti di legge per la qualificazione dello stesso come collegamento negoziale tra un credito al consumo e una compravendita di beni.
7.4 Tanto considerato, si rileva che ha eccepito la mancata stipula della compravendita Parte_1
con la concessionaria e la mancata consegna del veicolo. CP_4
Inoltre, risulta che ha, in proposito, costituito in mora la concessionaria con lettera del Parte_1
25/11/2016.
Effettivamente, dall'esame della documentazione di causa non si rinviene la prova della stipula del contratto di compravendita, né risulta prova dell'avvenuta consegna del veicolo all'appellante.
Al contrario, risulta dall'estratto cronologico del P.R.A. della targa dell'autovettura individuata nel contratto di finanziamento prodotto in giudizio che la concessionaria ha ceduto ad un terzo il veicolo in data 27/06/2006, ossia dopo la sottoscrizione della richiesta di finanziamento avvenuta l'8/05/2006.
7.5 Come sopra illustrato, la mancata conclusione della compravendita collegata ex lege al finanziamento si traduce in un difetto di causa del contratto di finanziamento stesso, con conseguente nullità di questo.
Anche per tali ragioni, la pretesa creditoria di non può ritenersi fondata. CP_1
8. Il quarto motivo è fondato.
Deve premettersi che, in appello, ha censurato la statuizione di primo grado Parte_1
inerente alle clausole nn. 4, 17, 19 e 20 del contratto di finanziamento limitatamente al mancato accertamento del carattere vessatorio della sola clausola n. 19. Di conseguenza, il vaglio sul carattere vessatorio delle clausole del finanziamento deve essere circoscritto a tale clausola.
8.1 La clausola n. 19, rubricata “rinuncia ed eccezioni”, prevede che “Per qualsiasi controversia inerente a forniture di merci e/o a prestazioni di servizi il cliente riconoscendo che la non ha CP_5 stipulato né con l'Operatore Commerciale né con l'esercente convenzionato accordi che attribuiscano alla Banca stessa l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti di quest'ultimo, deve rivolgersi unicamente agli stessi, non restando, nel frattempo, né escluso né sospeso l'obbligo del cliente di effettuare i rimborsi nei termini e con le modalità di cui agli artt. 2 e 14.”.
Essendo il contratto di causa un credito al consumo collegato ex lege con una compravendita di beni, quanto alla validità della clausola contrattuale in argomento, deve, anzitutto, trovare applicazione la disciplina del codice del consumatore di cui agli artt. 33 e ss. Cod. cons. ratione temporis applicabile e non la disciplina di cui all'art. 1341 c.c., come anche rilevato dall'appellante, il quale ne ha denunciato la nullità, riconducendola alle ipotesi di vessatorietà individuata dagli artt.
33, lett. r) e t), 34, c. 5 e 36, lett. b) Cod. cons.
8.2 Tanto considerato, a prescindere dallo svolgimento di trattative sulla specifica clausola in discussione (il cui onere della prova incombeva, comunque, sull'appellata), si rileva che la stessa rientra tra le clausole che si presumono vessatorie, o comunque nulle, avuto riguardo rispettivamente alla lettera degli artt. 33, c. 2, lett. r) e t) e 36, c. 2, lett. b) Cod. cons.
Infatti, l'art. 33, c. 2 lett. r) e t) Cod. cons. stabilisce che: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
(…)
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
(…)
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
”;
l'art. 36, c. 2, lett. b) Cod. cons. stabilisce che: “Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
(…)
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
”.
8.3 Posto che l'appellata non ha assolto all'onere, su di lei incombente, di fornire prova del carattere non vessatorio della clausola n. 19, ai sensi dell'art. 33 Cod. cons., tale clausola è, comunque, nulla ai sensi del citato art. 36, c. 2, lett. b) Cod. cons. e, in ogni caso, inefficace ai sensi dell'art. 42 Cod. cons. (applicabile ratione temporis) nella lettura correttiva operata dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 23/04/2009 sulla causa C-509 del 2007, in quanto riproduttiva del contenuto originario di tale ultimo articolo.
Invero, l'art. 42 Cod. cons., nella sua originaria formulazione, prevedeva che “Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.”.
Sul punto, la richiamata sentenza della Corte di Giustizia (e la successiva giurisprudenza di legittimità, v., ex multis, Cass. Civ., n. 19434/2021; Cass. Civ., n. 32915/2018) che, risolvendo una questione pregiudiziale sull'art. 11, n. 2 della Direttiva 87/102, ha stabilito che “l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.”, con la conseguente inefficacia della clausola che limita la possibilità per il consumatore di eccepire al finanziatore l'inadempimento grave del venditore nel caso di credito al consumo.
Pertanto, nel caso di specie, la clausola n. 19 del contratto di finanziamento non era idonea ad impedire all'appellante di eccepire alla società finanziatrice l'inadempimento della concessionaria.
9. L'accoglimento dei primi quattro motivi di appello comporta la riforma della statuizione della sentenza di primo grado sulle spese di lite, con conseguente assorbimento del quinto motivo di censura.
9.1 Infatti, la doglianza circa l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla creditrice opposta per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010 risulta essere finalizzata alla riforma del regolamento delle spese di giudizio.
In ogni caso, deve ricordarsi che le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., S.U., 18/09/2020, n.
19596) hanno stabilito che: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.
5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28 del 2010 i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”.
Di conseguenza, era onere della società creditrice opposta esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Inoltre, nel caso di specie, l'eccezione di improcedibilità formulata dall'odierna appellata in primo grado era tardiva, in quanto proposta dopo la prima udienza (cfr. Trib. Civ., Livorno, 7/03/2016, n.
316).
10. All'accoglimento dell'appello segue la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo n. 142/2015 del Tribunale della Spezia, con conseguente condanna in capo a
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
10.1 Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) secondo i valori medi:
- per il primo grado in € 4.835,00 per compensi oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
1.620,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis);
- per il presente grado, in € 5.809,00 per compensi oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1843,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
1.911,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022), spese queste ultime che, in ragione del fatto che l'appellante è stato ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del 9/03/2022, devono essere riconosciute a favore dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale della Parte_1
Spezia n. 604 del 2/11/2021, e per l'effetto
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 142/2015 del 17/02/2015 emesso dal Tribunale della Spezia;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € Parte_1
4.835,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
4. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di delle spese di lite del giudizio di appello che liquida in € Parte_1
5.809,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. con distrazione in favore dello Stato. Genova, 28 febbraio 2023.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni