Art. 19.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.
((Ferme rimanendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, concernente il personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, al personale di cui al precedente comma, che ne abbia diritto, continuano ad applicarsi, fino al passaggio nelle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, all'art. 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281, ed agli articoli 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.)) Il personale attualmente ((nei territori di cui al primo comma)) qualora cessi dal servizio ai sensi dell'art. 7, conservera' il diritto al trattamento economico relativo ai periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.
((Ferme rimanendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, concernente il personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, al personale di cui al precedente comma, che ne abbia diritto, continuano ad applicarsi, fino al passaggio nelle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, all'art. 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281, ed agli articoli 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.)) Il personale attualmente ((nei territori di cui al primo comma)) qualora cessi dal servizio ai sensi dell'art. 7, conservera' il diritto al trattamento economico relativo ai periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.