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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/07/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. dell'11.6.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7654/2022 R.G.L.
TRA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stella Vigliotti Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 618 bis c.p.c. depositato in data 1.10.2022, l' ha adito Pt_1
l'Intestato Tribunale esponendo di aver proposto opposizione all'esecuzione intentata da CP_2
avente ad oggetto la frazione del credito derivante dalla sentenza n. 5044/2018 di questa
[...]
Sezione, la cui efficacia esecutiva non è stata sospesa da ordinanza della Corte di Appello, dolendosi che il recupero forzoso del credito è stato proseguito, nonostante la comunicazione di avvenuto pagamento effettuata in data 16.05.2019. L' ritiene dunque illegittima l'ordinanza di Pt_1 assegnazione del G.E. che ha liquidato le sole spese di lite, preso atto del pagamento del capitale, senza attendere l'esito del giudizio d'appello che ha poi riformato la sentenza di primo grado.
Tutto ciò premesso, l' ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo al Tribunale di: Pt_1
“annullare integralmente l'ordinanza che ha definito il giudizio di esecuzione accertando che nessuna somma è dovuta al creditore procedente con condanna dello stesso alla restituzione di tutto quanto
pagina 1 di 3 percepito in virtù del titolo esecutivo azionato e venuto meno a seguito di sentenza di appello 1499/22. con il favore delle spese di causa”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare deve rilevarsi che la presente opposizione va qualificata come opposizione alla esecuzione considerato che l' contesta il diritto a procedere all'esecuzione stante l'intervenuto Pt_1 pagamento.
In materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero, nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni).
Ciò premesso, la presente opposizione deve essere rigettata.
Emerge per tabulas che il pignoramento presso terzi è consegnato per la notifica al competente Pt_2 in data 14.05.2019, mentre la comunicazione di avvenuto pagamento è del successivo 16 maggio. Ne discende che la notifica del pignoramento è stata legittimamente effettuata dalla creditrice che, al momento del compimento dell'atto in questione, non è stata notiziata dell'avvenuto pagamento, senza che possa venire in rilievo la data di ricezione della notifica da parte dell' (quest'ultima, Pt_1 effettivamente successiva alla data di pagamento, giacché risalente al successivo 17 maggio 2019).
Analogamente, non può incidere sulla legittimità della procedura esecutiva la circostanza dell'avvenuta riforma in appello del titolo esecutivo perché intervenuta in data successiva, pertanto, al momento della consegna all' dell'atto di pignoramento, l'odierna opposta era senz'altro titolare Pt_2 dell'azione esecutiva poiché in possesso di un valido titolo provvisoriamente esecutivo.
Nel medesimo senso si veda il precedente di Sezione rappresentato dalla sentenza n. 257/2023 (proc. n.
7653/2022 R.G.; Est. dott. Severino Antonucci) che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
pagina 2 di 3 La domanda di annullamento dell'ordinanza della G.E. e la conseguente richiesta di condanna alla restituzione di quanto versato è, pertanto, infondata, sia con riferimento alle spese della procedura, perché effettivamente maturate e, dunque, dovute;
sia con riferimento a “quanto percepito in virtù del titolo esecutivo azionato e venuto meno a seguito di sentenza di appello 1499/22” (cfr., ricorso in riassunzione dell' ): essendo la riforma in appello un evento successivo all'iscrizione della Pt_1 procedura esecutiva, il cui esito, peraltro, la G.E. non era tenuta ad attendere in virtù di quanto disposto dall'art. 282 c.p.c. in materia di efficacia esecutiva provvisoria dei provvedimenti di primo grado.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l' al pagamento delle spese legali liquidate in €.341,00, oltre IVA, CPA, spese Pt_1 generali, con distrazione in favore dell'avv. Stella Vigliotti per dichiarata anticipazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.6.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. dell'11.6.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7654/2022 R.G.L.
TRA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stella Vigliotti Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 618 bis c.p.c. depositato in data 1.10.2022, l' ha adito Pt_1
l'Intestato Tribunale esponendo di aver proposto opposizione all'esecuzione intentata da CP_2
avente ad oggetto la frazione del credito derivante dalla sentenza n. 5044/2018 di questa
[...]
Sezione, la cui efficacia esecutiva non è stata sospesa da ordinanza della Corte di Appello, dolendosi che il recupero forzoso del credito è stato proseguito, nonostante la comunicazione di avvenuto pagamento effettuata in data 16.05.2019. L' ritiene dunque illegittima l'ordinanza di Pt_1 assegnazione del G.E. che ha liquidato le sole spese di lite, preso atto del pagamento del capitale, senza attendere l'esito del giudizio d'appello che ha poi riformato la sentenza di primo grado.
Tutto ciò premesso, l' ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo al Tribunale di: Pt_1
“annullare integralmente l'ordinanza che ha definito il giudizio di esecuzione accertando che nessuna somma è dovuta al creditore procedente con condanna dello stesso alla restituzione di tutto quanto
pagina 1 di 3 percepito in virtù del titolo esecutivo azionato e venuto meno a seguito di sentenza di appello 1499/22. con il favore delle spese di causa”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare deve rilevarsi che la presente opposizione va qualificata come opposizione alla esecuzione considerato che l' contesta il diritto a procedere all'esecuzione stante l'intervenuto Pt_1 pagamento.
In materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero, nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni).
Ciò premesso, la presente opposizione deve essere rigettata.
Emerge per tabulas che il pignoramento presso terzi è consegnato per la notifica al competente Pt_2 in data 14.05.2019, mentre la comunicazione di avvenuto pagamento è del successivo 16 maggio. Ne discende che la notifica del pignoramento è stata legittimamente effettuata dalla creditrice che, al momento del compimento dell'atto in questione, non è stata notiziata dell'avvenuto pagamento, senza che possa venire in rilievo la data di ricezione della notifica da parte dell' (quest'ultima, Pt_1 effettivamente successiva alla data di pagamento, giacché risalente al successivo 17 maggio 2019).
Analogamente, non può incidere sulla legittimità della procedura esecutiva la circostanza dell'avvenuta riforma in appello del titolo esecutivo perché intervenuta in data successiva, pertanto, al momento della consegna all' dell'atto di pignoramento, l'odierna opposta era senz'altro titolare Pt_2 dell'azione esecutiva poiché in possesso di un valido titolo provvisoriamente esecutivo.
Nel medesimo senso si veda il precedente di Sezione rappresentato dalla sentenza n. 257/2023 (proc. n.
7653/2022 R.G.; Est. dott. Severino Antonucci) che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
pagina 2 di 3 La domanda di annullamento dell'ordinanza della G.E. e la conseguente richiesta di condanna alla restituzione di quanto versato è, pertanto, infondata, sia con riferimento alle spese della procedura, perché effettivamente maturate e, dunque, dovute;
sia con riferimento a “quanto percepito in virtù del titolo esecutivo azionato e venuto meno a seguito di sentenza di appello 1499/22” (cfr., ricorso in riassunzione dell' ): essendo la riforma in appello un evento successivo all'iscrizione della Pt_1 procedura esecutiva, il cui esito, peraltro, la G.E. non era tenuta ad attendere in virtù di quanto disposto dall'art. 282 c.p.c. in materia di efficacia esecutiva provvisoria dei provvedimenti di primo grado.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l' al pagamento delle spese legali liquidate in €.341,00, oltre IVA, CPA, spese Pt_1 generali, con distrazione in favore dell'avv. Stella Vigliotti per dichiarata anticipazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.6.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3