CASS
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2025, n. 20325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20325 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, nel procedimento a carico di Villa AE RE, nato a [...] il [...]. avverso la sentenza del 24.07.2024 del Tribunale di Piacenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20325 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 25/02/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 luglio 2024, con cui il Tribunale di Piacenza, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato AE RE Villa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 6 di reclusione e 4.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Cortemaggiore sino al 23 luglio 2024. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata eccepita l’inosservanza dell’art. 165, comma 2, cod. pen., evidenziandosi che l’imputato era stato già condannato, con decreto penale divenuto esecutivo il 22 febbraio 2020, per il medesimo titolo di reato, commesso il 10 settembre 2019, con concessione della sospensione condizionale della pena, per cui la nuova concessione del predetto beneficio avrebbe dovuto essere subordinata a uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 2, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 165, comma 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1, ovvero l’obbligo delle restituzioni, del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, o ancora quello di provvedere all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 2. Nel caso di specie, dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4) emerge che l’imputato ha già fruito una volta del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., per cui la seconda concessione della sospensione condizionale avrebbe dovuto essere subordinata a uno degli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 165 cod. pen. 3. Ne consegue che, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata impugnata relativamente al punto concernente la mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 25.02.2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20325 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 25/02/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 luglio 2024, con cui il Tribunale di Piacenza, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato AE RE Villa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 6 di reclusione e 4.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Cortemaggiore sino al 23 luglio 2024. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata eccepita l’inosservanza dell’art. 165, comma 2, cod. pen., evidenziandosi che l’imputato era stato già condannato, con decreto penale divenuto esecutivo il 22 febbraio 2020, per il medesimo titolo di reato, commesso il 10 settembre 2019, con concessione della sospensione condizionale della pena, per cui la nuova concessione del predetto beneficio avrebbe dovuto essere subordinata a uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 2, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 165, comma 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1, ovvero l’obbligo delle restituzioni, del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, o ancora quello di provvedere all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 2. Nel caso di specie, dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4) emerge che l’imputato ha già fruito una volta del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., per cui la seconda concessione della sospensione condizionale avrebbe dovuto essere subordinata a uno degli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 165 cod. pen. 3. Ne consegue che, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata impugnata relativamente al punto concernente la mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 25.02.2025