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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250014499737000 CREDITO IMPOSTA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo il difetto di motivazione in ordine alla iscrizione a ruolo straordinario, l'insussistenza di un periculum in mora tale da giustificare l'iscrizione nel ruolo straordinario e l'illegittimità delle sanzioni applicate per violazione del principio comunitario di proporzionalità.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Latina che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 2.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio e depositava giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi difensiva.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 38 bis DPR 600/73, così come modificato dal decreto legislativo del 2/02/2024 n. 13, articolo 1, in vigore dal 22/2/2024 (che si applica agli atti emessi dal 30.4.2024 e, quindi, anche all'atto di recupero notificato alla parte in data 5.11.2024 ed in relazione al quale nessuna contestazione sul punto si rinviene nel ricorso), che disciplina gli atti di recupero, ha previsto che per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle Entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:
………
d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”
L'art. 15 bis DPR 602/73 prevede l'iscrizione nel ruolo straordinario.
Deve, pertanto, ritenersi che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nel ruolo straordinario delle somme dovute in base agli atti di recupero, quale quello in contestazione, sia stata effettuata direttamente dal legislatore. La cartella di pagamento impugnata, pertanto, non necessita di alcuna ulteriore motivazione.
Anche l'eccezione di illegittimità delle sanzioni applicate per violazione del principio eurounionale di proporzionalità, è infondata.
Intanto, come si legge chiaramente nel ricorso “In merito alle sanzioni applicate dall'ADE e riproposte in cartella dall'ADER, con i relativi aumenti, pari al 100%”, le sanzioni sono quelle individuate nell'atto di recupero e riproposte nella cartella di pagamento impugnata".
Allo stato, non risultando alcuna caducazione dell'atto di recupero prodromico, l'applicazione e la misura della sanzione indicate nella cartella di pagamento impugnata devono ritenersi legittime.
ADE, nelle proprie controdeduzioni, ad ulteriore conferma della legittimità di cui sopra, valorizzava, altresì, la circostanza dell'applicazione della sanzione nell'importo minimo previsto dalla normativa: “Infatti, l'irrogazione delle sanzioni consegue un procedimento intellegibile e, comunque, vincolato ex lege. Nel caso di specie, come peraltro riportato a pag. 7 dell'avviso di recupero de quo (all. 2 di controparte), l'irrogazione delle sanzioni è disciplinata dall' art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 applicabile ratione temporis, a norma del quale le sanzioni sono irrogate nella misura dal 100% al 200% degli importi per i quali è stato omesso il versamento a seguito della compensazione con crediti inesistenti. Peraltro, nell'ipotesi in esame le sanzioni sono state irrogate nella misura del 100% delle somme oggetto di accertamento, cioè nella misura minima prevista dalla legge”.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di ADER, non costituita;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADE – Direzione Provinciale di Latina, nella misura complessiva di Euro 3.169,60, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250014499737000 CREDITO IMPOSTA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo il difetto di motivazione in ordine alla iscrizione a ruolo straordinario, l'insussistenza di un periculum in mora tale da giustificare l'iscrizione nel ruolo straordinario e l'illegittimità delle sanzioni applicate per violazione del principio comunitario di proporzionalità.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Latina che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 2.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio e depositava giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi difensiva.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 38 bis DPR 600/73, così come modificato dal decreto legislativo del 2/02/2024 n. 13, articolo 1, in vigore dal 22/2/2024 (che si applica agli atti emessi dal 30.4.2024 e, quindi, anche all'atto di recupero notificato alla parte in data 5.11.2024 ed in relazione al quale nessuna contestazione sul punto si rinviene nel ricorso), che disciplina gli atti di recupero, ha previsto che per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle Entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:
………
d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”
L'art. 15 bis DPR 602/73 prevede l'iscrizione nel ruolo straordinario.
Deve, pertanto, ritenersi che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nel ruolo straordinario delle somme dovute in base agli atti di recupero, quale quello in contestazione, sia stata effettuata direttamente dal legislatore. La cartella di pagamento impugnata, pertanto, non necessita di alcuna ulteriore motivazione.
Anche l'eccezione di illegittimità delle sanzioni applicate per violazione del principio eurounionale di proporzionalità, è infondata.
Intanto, come si legge chiaramente nel ricorso “In merito alle sanzioni applicate dall'ADE e riproposte in cartella dall'ADER, con i relativi aumenti, pari al 100%”, le sanzioni sono quelle individuate nell'atto di recupero e riproposte nella cartella di pagamento impugnata".
Allo stato, non risultando alcuna caducazione dell'atto di recupero prodromico, l'applicazione e la misura della sanzione indicate nella cartella di pagamento impugnata devono ritenersi legittime.
ADE, nelle proprie controdeduzioni, ad ulteriore conferma della legittimità di cui sopra, valorizzava, altresì, la circostanza dell'applicazione della sanzione nell'importo minimo previsto dalla normativa: “Infatti, l'irrogazione delle sanzioni consegue un procedimento intellegibile e, comunque, vincolato ex lege. Nel caso di specie, come peraltro riportato a pag. 7 dell'avviso di recupero de quo (all. 2 di controparte), l'irrogazione delle sanzioni è disciplinata dall' art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 applicabile ratione temporis, a norma del quale le sanzioni sono irrogate nella misura dal 100% al 200% degli importi per i quali è stato omesso il versamento a seguito della compensazione con crediti inesistenti. Peraltro, nell'ipotesi in esame le sanzioni sono state irrogate nella misura del 100% delle somme oggetto di accertamento, cioè nella misura minima prevista dalla legge”.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di ADER, non costituita;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADE – Direzione Provinciale di Latina, nella misura complessiva di Euro 3.169,60, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.