Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 124
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione in ordine all'iscrizione a ruolo straordinario

    La Corte ha ritenuto che la valutazione sui presupposti per l'iscrizione nel ruolo straordinario sia stata effettuata dal legislatore, pertanto la cartella non necessita di ulteriore motivazione.

  • Rigettato
    Insussistenza del periculum in mora per l'iscrizione a ruolo straordinario

    La Corte ha ritenuto che la valutazione sui presupposti per l'iscrizione nel ruolo straordinario sia stata effettuata dal legislatore, pertanto la cartella non necessita di ulteriore motivazione.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione e la misura della sanzione indicata nella cartella, dato che l'atto di recupero prodromico non risulta caducato e la sanzione è stata applicata nella misura minima prevista dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 124
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo