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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1780/2026
Depositata il 26/02/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente DEL BENE RI, Relatore PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5580/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5638/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRPEF-ADDIZIONALE 2
REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF701040116/2020 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010400225/2021 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 989/2026 depositato il 24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta
(sez. 8), il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820249003700607000 notificata il 20/04/2024 riferita a due avvisi di accertamento
(TF701040116/2020 e TF7010400225/2021) aventi ad oggetto rispettivamente Iva, Irap ed Irpef anno 2014 e 2015 per l'importo complessivo di € 28.809,20.
Il Collegio di prime cure rigettava il ricorso, rilevando che l'atto impugnato riportava un credito fiscale inerente a due avvisi di accertamento da ritenersi atti impoesattivi ai quali non doveva seguire la notifica di alcuna cartella di pagamento, trattandosi di atti che recavano in sè l'intimazione ad adempiere.
I giudici di primo grado evidenziavano che per i tributi erariali quali Iva, Irap ed Irpef il termine di prescrizione ordinario era quello decennale, a differenza dei tributi locali per i quali era previsto un termine di prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento presupposti erano stati ritualmente notificati e quindi erano divenuti inoppugnabili.
Proponeva appello il contribuente fondato sui seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure con riguardo alla eccepita nullità del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento n.TF701040116/2020 e n. TF7010400225/2021 (atti 3
presupposti dell'intimazione di pagamento) – mancata riconducibilità delle ricevute di ritorno versate in atti agli avvisi di accertamento. 2) Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure con riguardo alla eccepita nullità del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento n.TF701040116/2020 e n. TF7010400225/2021 (atti presupposti dell'intimazione di pagamento) – avvisi di accertamento non notificati a tutti gli eredi e non effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, depositando atto di controdeduzioni, mentre non si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione sebbene raggiunta da regolare processo notificatorio dell'atto di impugnazione.
All'udienza del 23.02.2026 il Collegio si riservava la decisione. 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Il primo motivo di impugnazione si fonda sul difetto di regolare notificazione dei presupposti avvisi di accertamento propedeutici all'intimazione impugnata, senza confrontarsi in alcun modo sulla chiara ratio decidendi su cui riposa la sentenza appellata, che ha accertato la rituale notifica degli avvisi di accertamento impoesattivi (cfr. pag. 3 della sentenza appellata).
Nel ricorso, invero, parte ricorrente si sofferma sul difetto della notifica della cartella di pagamento, contestando soltanto incidentalmente la ritualità delle notifiche degli avvisi di accertamento ai fini della decorrenza della prescrizione del tributo. Solo dopo che i giudici di prime cure hanno rilevato che gli atti presupposti hanno natura impoesattiva e quindi non v'è necessità di notificare la cartella di pagamento, allora il ricorrente cambia strategia e decide di censurare il processo notificatorio degli avvisi di accertamento che si ripete non risultano oggetto di doglianza, se non in maniera incidentale nella fase di primo grado.
Comunque nel merito, il Collegio condivide la decisione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la regolare notifica dei predetti avvisi di accertamento come da documentazione già prodotta in primo grado dalla parte resistente.
Il secondo motivo di impugnazione - incentrato sulla nullità del procedimento notificatorio dei presupposti avvisi di accertamento “non notificati a tutti gli eredi e non effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente” - introduce in giudizio elementi di fatto non dedotti in primo grado, che determina la palese inammissibilità del gravame per novità della eccezione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.02.2026 5
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Paolo Scognamiglio
Depositata il 26/02/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente DEL BENE RI, Relatore PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5580/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5638/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRPEF-ADDIZIONALE 2
REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003700607000 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF701040116/2020 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010400225/2021 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 989/2026 depositato il 24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta
(sez. 8), il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820249003700607000 notificata il 20/04/2024 riferita a due avvisi di accertamento
(TF701040116/2020 e TF7010400225/2021) aventi ad oggetto rispettivamente Iva, Irap ed Irpef anno 2014 e 2015 per l'importo complessivo di € 28.809,20.
Il Collegio di prime cure rigettava il ricorso, rilevando che l'atto impugnato riportava un credito fiscale inerente a due avvisi di accertamento da ritenersi atti impoesattivi ai quali non doveva seguire la notifica di alcuna cartella di pagamento, trattandosi di atti che recavano in sè l'intimazione ad adempiere.
I giudici di primo grado evidenziavano che per i tributi erariali quali Iva, Irap ed Irpef il termine di prescrizione ordinario era quello decennale, a differenza dei tributi locali per i quali era previsto un termine di prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento presupposti erano stati ritualmente notificati e quindi erano divenuti inoppugnabili.
Proponeva appello il contribuente fondato sui seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure con riguardo alla eccepita nullità del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento n.TF701040116/2020 e n. TF7010400225/2021 (atti 3
presupposti dell'intimazione di pagamento) – mancata riconducibilità delle ricevute di ritorno versate in atti agli avvisi di accertamento. 2) Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure con riguardo alla eccepita nullità del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento n.TF701040116/2020 e n. TF7010400225/2021 (atti presupposti dell'intimazione di pagamento) – avvisi di accertamento non notificati a tutti gli eredi e non effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, depositando atto di controdeduzioni, mentre non si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione sebbene raggiunta da regolare processo notificatorio dell'atto di impugnazione.
All'udienza del 23.02.2026 il Collegio si riservava la decisione. 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Il primo motivo di impugnazione si fonda sul difetto di regolare notificazione dei presupposti avvisi di accertamento propedeutici all'intimazione impugnata, senza confrontarsi in alcun modo sulla chiara ratio decidendi su cui riposa la sentenza appellata, che ha accertato la rituale notifica degli avvisi di accertamento impoesattivi (cfr. pag. 3 della sentenza appellata).
Nel ricorso, invero, parte ricorrente si sofferma sul difetto della notifica della cartella di pagamento, contestando soltanto incidentalmente la ritualità delle notifiche degli avvisi di accertamento ai fini della decorrenza della prescrizione del tributo. Solo dopo che i giudici di prime cure hanno rilevato che gli atti presupposti hanno natura impoesattiva e quindi non v'è necessità di notificare la cartella di pagamento, allora il ricorrente cambia strategia e decide di censurare il processo notificatorio degli avvisi di accertamento che si ripete non risultano oggetto di doglianza, se non in maniera incidentale nella fase di primo grado.
Comunque nel merito, il Collegio condivide la decisione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la regolare notifica dei predetti avvisi di accertamento come da documentazione già prodotta in primo grado dalla parte resistente.
Il secondo motivo di impugnazione - incentrato sulla nullità del procedimento notificatorio dei presupposti avvisi di accertamento “non notificati a tutti gli eredi e non effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente” - introduce in giudizio elementi di fatto non dedotti in primo grado, che determina la palese inammissibilità del gravame per novità della eccezione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.02.2026 5
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Paolo Scognamiglio