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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 88/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Torsella e Mariangela D'Abramo
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, e a conseguire il relativo indennizzo cumulativamente con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, nella percentuale accertata in corso di causa. Asseriva, infatti, di essere affetta da “tendiniti – tenosiviti mano - polso", asseritamente contratta a causa della professione di Assistente al Magistrato svolta dal 1979 al 2020.
Precisava altresì che le mansioni svolte comportavano movimenti ripetitivi del polso e della mano, con assunzioni di posture contratte degli stessi durante la digitazione e l'utilizzo del mouse, in ambienti umidi e inadeguatamente ventilati.
Per questo, in data 12.4.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ebbene, dalla consulenza espletata dal CTU dott. , è emerso che la Persona_1 ricorrente risulta attualmente affetta dalla malattia denunciata, ossia sindrome tunnel carpale bilaterale, da considerarsi di origine professionale.
Quanto al nesso di causalità, specifica infatti che la posizione dei polsi assunta dalla ricorrente, mantenuti in semiflessione in maniera continua e ripetitiva per molte ore al giorno e per tutta la durata dell'attività lavorativa svolta, ha comportato la compromissione delle strutture anatomiche della regione radio-carpica.
Di conseguenza, è stato quantificato il danno biologico accertato in misura pari al 4%, in applicazione del codice 267 della Tabella allegata al DM n.28/2000 per la valutazione del danno biologico in ambito a decorrere dalla domanda amministrativa. CP_1
Pertanto, la patologia accertata, in cumulo con la precedente menomazione valutata in misura del 15%, ha determinato una valutazione complessiva del danno pari al 18%
(diciotto per cento). Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il nesso di causalità viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente dimostrata l'attività lavorativa del ricorrente, ma anche il rischio lavorativo a cui questa è stata esposta per circa 40 anni, e quindi all'assunzione di posture incongrue del polso, in ragione della modalità con la quale l'attività lavorativa veniva espletata.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n°
38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica.
L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
******
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 18 (diciotto) per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al CP_1 pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale - con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avvocati Silvia Torsella e Mariangela D'Abramo, dichiaratesi antistatarie.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 20.10.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 88/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Torsella e Mariangela D'Abramo
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, e a conseguire il relativo indennizzo cumulativamente con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, nella percentuale accertata in corso di causa. Asseriva, infatti, di essere affetta da “tendiniti – tenosiviti mano - polso", asseritamente contratta a causa della professione di Assistente al Magistrato svolta dal 1979 al 2020.
Precisava altresì che le mansioni svolte comportavano movimenti ripetitivi del polso e della mano, con assunzioni di posture contratte degli stessi durante la digitazione e l'utilizzo del mouse, in ambienti umidi e inadeguatamente ventilati.
Per questo, in data 12.4.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ebbene, dalla consulenza espletata dal CTU dott. , è emerso che la Persona_1 ricorrente risulta attualmente affetta dalla malattia denunciata, ossia sindrome tunnel carpale bilaterale, da considerarsi di origine professionale.
Quanto al nesso di causalità, specifica infatti che la posizione dei polsi assunta dalla ricorrente, mantenuti in semiflessione in maniera continua e ripetitiva per molte ore al giorno e per tutta la durata dell'attività lavorativa svolta, ha comportato la compromissione delle strutture anatomiche della regione radio-carpica.
Di conseguenza, è stato quantificato il danno biologico accertato in misura pari al 4%, in applicazione del codice 267 della Tabella allegata al DM n.28/2000 per la valutazione del danno biologico in ambito a decorrere dalla domanda amministrativa. CP_1
Pertanto, la patologia accertata, in cumulo con la precedente menomazione valutata in misura del 15%, ha determinato una valutazione complessiva del danno pari al 18%
(diciotto per cento). Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il nesso di causalità viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente dimostrata l'attività lavorativa del ricorrente, ma anche il rischio lavorativo a cui questa è stata esposta per circa 40 anni, e quindi all'assunzione di posture incongrue del polso, in ragione della modalità con la quale l'attività lavorativa veniva espletata.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n°
38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica.
L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
******
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 18 (diciotto) per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al CP_1 pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale - con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avvocati Silvia Torsella e Mariangela D'Abramo, dichiaratesi antistatarie.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 20.10.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)