TAR
Sentenza breve 18 marzo 2026
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 18/03/2026, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 04995 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00031/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 31 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00031/2026 REG.RIC.
del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma il 4.11.2025, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. GI ER
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento emesso in data 4.11.2025 dalla
Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, con il quale è stato revocato il nulla osta in passato rilasciato e negata l'autorizzazione all'ingresso di -OMISSIS-;
- la Prefettura di Roma, con nota depositata in atti il 13.3.2026, ha rappresentato che,
a seguito dell'acquisizione del certificato di idoneità alloggiativa, è stato annullato il provvedimento impugnato e si è proceduto a convocare le parti;
- pertanto, il ricorso, come da avviso dato ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M. N. 00031/2026 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI GI, Presidente
GI ER, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI ER NI GI
IL SEGRETARIO N. 00031/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 04995 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00031/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 31 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00031/2026 REG.RIC.
del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma il 4.11.2025, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. GI ER
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento emesso in data 4.11.2025 dalla
Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, con il quale è stato revocato il nulla osta in passato rilasciato e negata l'autorizzazione all'ingresso di -OMISSIS-;
- la Prefettura di Roma, con nota depositata in atti il 13.3.2026, ha rappresentato che,
a seguito dell'acquisizione del certificato di idoneità alloggiativa, è stato annullato il provvedimento impugnato e si è proceduto a convocare le parti;
- pertanto, il ricorso, come da avviso dato ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M. N. 00031/2026 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI GI, Presidente
GI ER, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI ER NI GI
IL SEGRETARIO N. 00031/2026 REG.RIC.