TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2492/2022
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AMARA PIETRO PAOLO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. COSTA
MARIA, giusta procura in atti;
- Resistente -
, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
CI SC, giusta procura in atti;
- Resistente –
I , cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Controparte_3 C.F._3
Avv.ti ANTONINO TRIBULATO e FILADELFO TRIBULATO, giusta procura in atti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 10.10.2022, esponeva di aver prestato Parte_1
Co la propria attività lavorativa alle dipendenze di , titolare della società Controparte_2
fatto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con le mansioni di CP_1
commessa, livello IV, del CCNL di categoria presso il negozio di in via Erice, Pt_2
dall'1.9.2014 fino al 15.7.2016, data in cui veniva licenziata, senza alcun preavviso.
Precisava di avere rispettato il seguente orario di lavoro: la mattina dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e il pomeriggio dalle ore 16,15 alle ore 20,15, per complessive 8 ore giornaliere,
prestando ogni settimana otto ore di straordinario e circa 30 ore complessive mensili,
comprese anche le domeniche per tutto il mese di dicembre, la domenica prepasquale e quella precedente il 10 maggio, giorno della festa del patrono, con una mezza giornata di riposo settimanale (il mercoledì pomeriggio), e di avere fruito parzialmente delle ferie estive, non retribuite, per quindici giorni l'anno, mentre non le erano stati riconosciuti i permessi previsti dal CCNL, percependo la retribuzione netta mensile di euro 600,00, ma non la 13^ e 14^ mensilità, e senza percepire nulla per il lavoro straordinario, le festività e le ferie non godute. Aggiungeva che alla fine del rapporto di lavoro le veniva corrisposta la somma di euro 2.550,00, inferiore a quanto dovutole, ma nessuna indennità per il mancato preavviso né versati i contributi previdenziali dovuti.
Evidenziava, quindi, in applicazione degli indici salariali previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, di vantare un credito complessivo nei confronti della società
II datoriale e dei soci di fatto e pari ad euro CP_1 Controparte_2 Controparte_3
43.426,28.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro la società di fatto ed i soci di fatto e CP_1 Controparte_2
al fine di accertare lo svolgimento di attività di commessa, IV livello del Controparte_3
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, nel negozio di in via Erice dall'1.9.2014 Pt_2
al 15.7.2016, svolgendo le mansioni, le giornate e gli orari sopra indicati e,
conseguentemente, sentire condannare i convenuti al pagamento in solido della somma di euro 43.426,28 o alla diversa somma accertata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva la società di fatto , che contestava quanto dedotto Controparte_1
dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che al momento della nomina del liquidatore la società non era operativa e non vi lavorava nessun dipendente. PI
la prescrizione del diritto della ricorrente di richiedere e riscuotere le somme derivanti da un rapporto di lavoro cessato il 15.7.2016, non rilevando alcun atto interruttivo della prescrizione in quanto entrambe le lettere di diffida prodotte dalla ricorrente erano state,
rispettivamente: la prima, inviata il 30.6.2021 ed indirizzata presso la sede della società
già in liquidazione i cui locali erano da tempo chiusi al pubblico ed inutilizzati, restituita al mittente per compiuta giacenza il 5.8.2021 e, dunque, oltre il termine del 15.7.2021 e la seconda, inviata dalla ricorrente in data 8.07.2021 ed indirizzata a , priva Controparte_3
di rilevanza giuridica in quanto non sottoscritta né dalla parte né dal difensore della lavoratrice.
Si costituiva , che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il Controparte_2
rigetto del ricorso, deducendo in via preliminare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria derivante da un rapporto di lavoro che la ricorrente dichiarava cessato il
III 15.7.2016. Rilevava che le due lettere di messa in mora prodotte dalla ricorrente non avevano interrotto il termine prescrizionale, compiutosi il 15.7.2021, in quanto la prima lettera, indirizzata presso la sede della società in liquidazione e i cui locali erano da tempo chiusi al pubblico ed inutilizzati, era stata inviata il 30.6.2021 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 5.8.2021 e, dunque, oltre il termine del 15.7.2021, mentre non si poteva attribuire l'effetto interruttivo alla seconda lettera indirizzata a , Controparte_3
inviata dalla ricorrente in data 8.7.2021, non risultando sottoscritta né dalla parte né dal difensore e, pertanto, priva di effetti giuridici.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che tenuta Controparte_3
al pagamento era la sola che aveva assunto la ricorrente ed era la sola Controparte_2
responsabile per le differenze retributive e gli altri emolumenti alla stessa spettanti.
Contestava, infine, anche il quantum delle somme richieste dalla lavoratrice.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società di fatto e da . CP_1 Controparte_2
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 c.c., le comunicazioni dirette ad un determinato soggetto si ritengono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (Cass., sez. III civile, n. 16327/2007); inoltre “le lettere raccomandate si
presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di
altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza
presso l'ufficio postale” (Cass. Civ. n.1188/2013). In particolare, la raccomandata inviata presso la sede sociale della si presume conosciuta e produce i medesimi CP_1
effetti di una raccomandata ritirata. La prova della posta non ritirata entro il termine di 30 IV giorni è offerta dall'originale restituito dall'ufficio postale al mittente, contenente la dicitura “compiuta giacenza”.
Nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia consegnata per l'assenza o rifiuto del destinatario, la data di ricezione della comunicazione coincide con la data in cui viene depositato il relativo avviso di giacenza presso l'Ufficio postale (sentenza della Corte di
Cassazione, sez. II civile, n. 1188/2013, e della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n.
6527/2003).
Nella vicenda in esame, l'avviso di giacenza della raccomandata con la quale
[...]
ha interrotto la prescrizione nei confronti della società di fatto è Parte_1 CP_1
stato depositato in data 30 giugno 2021 presso l'indirizzo della società convenuta risultante dalla visura camerale “via Erice n. 20”. La circostanza che al momento della ricezione della raccomandata la società convenuta era inattiva non impedisce il perfezionamento della notifica presso la sede risultante dal Registro delle Imprese, stante il valore di pubblicità legale con efficacia dichiarativa degli atti iscritti ai sensi dell'art. 2193 c.c..
D'altra parte, la circostanza che la società di fatto fosse inattiva non CP_1
determina l'impossibilità per la società convenuta di avere notizia della raccomandata, non essendo interrotto il collegamento tra il soggetto ed il luogo di destinazione della raccomandata.
In definitiva, deve ritenersi correttamente giunto all'indirizzo della società di fatto CP_1
l'atto interruttivo del termine di prescrizione in data 30 giugno 2021 (data di rilascio
[...]
dell'avviso presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese) prima della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (14.6.2021) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (15.6.2016).
V Va, inoltre, precisato che l'atto interruttivo nei confronti di uno dei condebitori solidali ha efficacia interruttiva nei confronti di tutti i condebitori in solido, ai sensi del disposto dell'art. 1310 c.c.
Sempre in via preliminare, si osserva che la domanda avente ad oggetto il diritto del prestatore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dello svolgimento di una prestazione superiore rispetto a quella retribuita in busta paga,
comporta per il lavoratore l'onere di dimostrare (ex art. 2697 c.c.) la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, indicando e provando la durata, il tipo e le modalità di svolgimento dell'attività concretamente resa in favore del datore di lavoro,
tenuto a corrispondere una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, è il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei suddetti compensi, ad essere gravato dell'onere di fornire puntali riscontri probatori della maggiore estensione dell'attività lavorativa eseguita nell'ambito dell'organizzazione datoriale, comprovando lo svolgimento di ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente prefissate e retribuite. Risulta particolarmente rigoroso l'onere posto a carico del lavoratore, il quale, al fine di dimostrare la fondatezza delle differenze retributive pretese, dovrà puntualmente ricostruire sul piano probatorio la prestazione lavorativa realmente eseguita. Ed, infatti, la giurisprudenza è ferma nell'escludere che, in tal caso, il giudice possa ovviare alle carenze probatorie mediante valutazioni equitative (Cfr. Cass. n. 1389/2013), essendo necessaria la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese secondo quanto affermato dal dipendente (Cfr. Cass. n. 5411/1981, n. 57/1984, n. 4508/1987, n.
5620/1988, n. 1389/2003). Giova, inoltre, ricordare che laddove la domanda sia diretta,
altresì, all'accertamento del diritto alla corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, il lavoratore deve provare lo svolgimento di una prestazione
VI eccedente l'orario normale di lavoro, dando riscontro, in modo specifico e dettagliato, del numero di ore effettivamente lavorate, del superamento dell'orario normale di lavoro e dimostrare l'articolazione oraria quotidiana – tenuto conto anche di eventuali pause godute
– posta a fondamento dalla pretesa integrazione salariale. In altri termini, affinché
l'elemento dell'eccedenza lavorativa possa essere accertato nella fattispecie concreta, con conseguente diritto del dipendente a percepire la maggiorazione, è necessario che la collocazione cronologica della prestazione lavorativa sia stata preliminarmente dedotta in giudizio dal lavoratore, per poi essere confermata dagli elementi probatori, dallo stesso forniti, atti a focalizzare il momento a partire dal quale deve essere quantificata l'entità
dello straordinario lavorato per il superamento del limite massimo dell'articolazione oraria ordinaria (Cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1389 del 2003; Cass. Sez. Lav. n. 12434 del 2006; Cass.
Sez. Lav. n. 3714 del 2009).
Nella vicenda in esame, ha dichiarato di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa di commessa, livello IV del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi,
alle dipendenze di titolare della società di fatto nel suo Controparte_2 CP_1
negozio di in via Erice, dall'1.9.2014 al 15.7.2016, osservando la seguente Pt_2
articolazione oraria: la mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle ore 16.15 alle ore 20.15, per complessive 8 ore giornaliere, prestando ogni settimana otto ore di straordinario e circa 30 ore complessive mensili, comprese le domeniche per tutto il mese di dicembre, la domenica prepasquale e quella precedente il 10 maggio, giorno della festa del patrono, usufruendo soltanto di una mezza giornata di riposo settimanale – il mercoledì
pomeriggio – e delle ferie estive, non retribuite, per quindici giorni l'anno, percependo la retribuzione netta mensile di euro 600,00, senza ricevere la 13^ e 14^ mensilità e senza percepire nulla per il lavoro straordinario, le festività e le ferie non godute.
VII Le deposizioni dei testi consentono di ricostruire la prestazione lavorativa, effettivamente resa dalla ricorrente, nei termini indicati in ricorso. In particolare, il teste di parte ricorrente ha riferito: “Ho conosciuto nel mese di dicembre Testimone_1 Parte_1
2015, allorché sono stato ospitato da presso la sua abitazione per circa Controparte_3
venti giorni e in quel periodo gli ho dato una mano al negozio. In quell'occasione, ho
conosciuto la ricorrente. Andavo in negozio negli orari di apertura e chiusura, dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 16.00/16.30 fino alle 20.00. Avendo avuto una pregressa esperienza nel
settore – ho avuto un punto vendita all'ingrosso a Misterbianco – facevo un po' di tutto: mi
occupavo di scaricare la merce, collaboravo con le commesse per sistemarla e mi
occupavo di servire i clienti. Gli orari della ricorrente erano uguali ai miei. Lavorava sia
di mattina dalle 9.00 alle 13.00 che nel pomeriggio dalle 16.00/16.30 alle 20.00. Il
negozio era aperto tutti i giorni, compresa la domenica, essendo il periodo natalizio.
, lavorava come commessa, inoltre, si occupava della cassa, Parte_1
dell'allestimento vetrine e la sera quando il negozio chiudeva delle pulizie;
quando
arrivava merce con il furgone, la ricorrente si occupava di scaricarla. In quel periodo, io
sono stato presente tutti i giorni in negozio, ma le commesse, compresa
[...]
, a giro avevano una mezza giornata di riposo infrasettimanale (esclusa, quindi, Parte_1
la domenica)”.
La deposizione del teste è stata confermata dal teste Testimone_1 Testimone_2
amica della ricorrente, la quale ha riferito “Con la ricorrente siamo amiche d'infanzia.
ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società Parte_1 CP_1
all'inizio dell'estate del 2014, era il mese di giugno. Ricordo che ha iniziato a lavorare
l'anno prima che si lasciasse con suo marito ed era il 2015. Preciso che in quell'anno
avevamo programmato con la ricorrente di partire insieme ed avevo preso delle ferie nel
mese di giugno;
poi lei ha iniziato a lavorare ed io ho spostato le mie ferie a luglio. Era
VIII mia abitudine frequentare il negozio poiché già ci andavo di mio e poi con la scusa andavo
a trovarla. La ricorrente iniziava a lavorare la mattina alle 8.15-8.30 e finiva all'ora di
pranzo, verso le 13.00 per poi riprendere il pomeriggio alle 16.30; noi avevamo
l'abitudine di incontrarci un po' prima, giusto il tempo di prendere un caffè insieme per
poi tornare a lavorare entrambe, e finiva di lavorare alle 20.15. Preciso che all'epoca
lavoravo in un supermercato dove facevamo lo spezzato: chiudevamo alle 13.00 e
riprendevamo alle 16.30 e la sera finivamo alle 20.00/20.30. Il negozio dove lavorava la
ricorrente era chiuso la domenica, non ricordo se il lunedì fosse aperto o facesse mezza
giornata. Ricordo che la ricorrente andava talvolta il lunedì per sistemare il negozio;
per
il resto lavorava dal martedì al sabato tutti i giorni. Non ricordo se avesse o meno mezza
giornata di riposo infrasettimanale. La ricorrente si occupava di sistemare il negozio,
serviva la clientela, lavorava alla cassa e si occupava di allestire le vetrine. Spesso andavo
a comprare i vestiti per mia figlia che all'epoca era piccola e vedevo la ricorrente
svolgere tutte queste mansioni. Il negozio era aperto anche d'estate. Non sono al corrente
se la ricorrente abbia o meno fruito di ferie. Preciso che la domenica il negozio era
chiuso, tranne il periodo di Natale, durante il quale rimaneva aperto anche la domenica.
Non ricordo nel periodo Natalizio quali fossero i giorni di riposo della ricorrente”.
Le deposizioni dei testi appaiono coerenti, precise e circostanziate: i testi dimostrano di avere una conoscenza diretta dei fatti di causa, confermando l'orario lavorativo a tempo pieno prestato da nonché le mansioni di commessa IV livello del Parte_1
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, facendo fronte, in maniera compiuta e dettagliata all'onere probatorio di cui era gravata, con il puntuale riscontro dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Non si ritengono, viceversa, idonee a contestare l'esito dell'attività istruttoria riscontrata dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente, le
IX dichiarazioni della teste che era presente in negozio solo per mezza Testimone_3
giornata e, pertanto, non in grado di avere conoscenza diretta degli orari dei dipendenti impiegati a tempo pieno;
parimenti, dalle deposizioni dei testi , Testimone_4 [...]
e non si rinvengono sufficienti elementi utili a Testimone_5 Testimone_6
contestare l'orario di lavoro a tempo pieno della lavoratrice, riferito dai testi Tes_1
e
[...] Testimone_2
In definitiva, si ritiene raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro di alle dipendenze della società di fatto per il periodo Parte_1 CP_1
indicato in ricorso (dal 1.9.2014 al 15.7.2016), secondo la seguente articolazione della prestazione lavorativa: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00,
con mezza giornata di riposo il mercoledì pomeriggio e, nel mese di dicembre, per due domeniche dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 nonché della fruizione di due settimane di ferie l'anno non retribuite.
Per quanto concerne, infine, le mansioni svolte dalla ricorrente, secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria, le stesse rientrano nella declaratoria del Quarto Livello del CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi, secondo cui appartengono al quarto livello “i lavoratori
che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari
nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e
particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: […] 2. Cassiere comune
[…] 7. Commesso alla vendita al pubblico […] 11. magazziniere;
magazziniere anche con
funzioni di vendita […] 18. allestitore esecutivo di vetrine e display”.
Vanno, pertanto, riconosciute le differenze retributive maturate da Parte_1
nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della società di fatto a CP_1
titolo di retribuzione ordinaria, ore di lavoro straordinario e festivo, tredicesima mensilità,
X indennità di ferie non godute, indennità di mancato preavviso e TFR per l'attività
lavorativa effettivamente prestata, come accertata all'esito dell'istruttoria svolta. La
quattordicesima mensilità, viceversa, non rientra nel minimo retributivo ai sensi dell'art. 36
Cost., trattandosi di retribuzione contrattuale non applicabile erga omnes ai rapporti di lavoro.
Venendo alla quantificazione degli importi, può farsi ricorso alla relazione del CTU,
depositata in atti, che ha calcolato la somma di € 26.816,85 a titolo di differenze retributive, € 1.032,00 per indennità sostitutiva di mancato preavviso, € 2.298,30 per indennità di ferie non godute ed € 81,19 quale differenza sul TFR, per un totale di €
30.228,60. Su tali somme decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Di conseguenza, la società di fatto ed i soci di fatto e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
vanno solidalmente condannati pagamento, in favore di , della
[...] Parte_1
somma di € 30.228,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2492/2022 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna solidalmente la società CP_1 [...]
ed i soci di fatto e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di , della somma di euro 30.228,60, a titolo di differenze retributive Parte_1
XI per ore di lavoro supplementari e straordinarie, rateo di tredicesima mensilità, lavoro domenicale e festivo, indennità di ferie non godute e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo,
maturate dalla lavoratrice nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della società
resistente, nel periodo compreso dal 1.9.2014 al 15.7.2016, per l'esercizio di mansioni riconducibili al IV livello del CCNL di categoria
Condanna, altresì, parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 9.257,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi
Pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XII
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2492/2022
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AMARA PIETRO PAOLO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. COSTA
MARIA, giusta procura in atti;
- Resistente -
, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
CI SC, giusta procura in atti;
- Resistente –
I , cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Controparte_3 C.F._3
Avv.ti ANTONINO TRIBULATO e FILADELFO TRIBULATO, giusta procura in atti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 10.10.2022, esponeva di aver prestato Parte_1
Co la propria attività lavorativa alle dipendenze di , titolare della società Controparte_2
fatto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con le mansioni di CP_1
commessa, livello IV, del CCNL di categoria presso il negozio di in via Erice, Pt_2
dall'1.9.2014 fino al 15.7.2016, data in cui veniva licenziata, senza alcun preavviso.
Precisava di avere rispettato il seguente orario di lavoro: la mattina dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e il pomeriggio dalle ore 16,15 alle ore 20,15, per complessive 8 ore giornaliere,
prestando ogni settimana otto ore di straordinario e circa 30 ore complessive mensili,
comprese anche le domeniche per tutto il mese di dicembre, la domenica prepasquale e quella precedente il 10 maggio, giorno della festa del patrono, con una mezza giornata di riposo settimanale (il mercoledì pomeriggio), e di avere fruito parzialmente delle ferie estive, non retribuite, per quindici giorni l'anno, mentre non le erano stati riconosciuti i permessi previsti dal CCNL, percependo la retribuzione netta mensile di euro 600,00, ma non la 13^ e 14^ mensilità, e senza percepire nulla per il lavoro straordinario, le festività e le ferie non godute. Aggiungeva che alla fine del rapporto di lavoro le veniva corrisposta la somma di euro 2.550,00, inferiore a quanto dovutole, ma nessuna indennità per il mancato preavviso né versati i contributi previdenziali dovuti.
Evidenziava, quindi, in applicazione degli indici salariali previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, di vantare un credito complessivo nei confronti della società
II datoriale e dei soci di fatto e pari ad euro CP_1 Controparte_2 Controparte_3
43.426,28.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro la società di fatto ed i soci di fatto e CP_1 Controparte_2
al fine di accertare lo svolgimento di attività di commessa, IV livello del Controparte_3
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, nel negozio di in via Erice dall'1.9.2014 Pt_2
al 15.7.2016, svolgendo le mansioni, le giornate e gli orari sopra indicati e,
conseguentemente, sentire condannare i convenuti al pagamento in solido della somma di euro 43.426,28 o alla diversa somma accertata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva la società di fatto , che contestava quanto dedotto Controparte_1
dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che al momento della nomina del liquidatore la società non era operativa e non vi lavorava nessun dipendente. PI
la prescrizione del diritto della ricorrente di richiedere e riscuotere le somme derivanti da un rapporto di lavoro cessato il 15.7.2016, non rilevando alcun atto interruttivo della prescrizione in quanto entrambe le lettere di diffida prodotte dalla ricorrente erano state,
rispettivamente: la prima, inviata il 30.6.2021 ed indirizzata presso la sede della società
già in liquidazione i cui locali erano da tempo chiusi al pubblico ed inutilizzati, restituita al mittente per compiuta giacenza il 5.8.2021 e, dunque, oltre il termine del 15.7.2021 e la seconda, inviata dalla ricorrente in data 8.07.2021 ed indirizzata a , priva Controparte_3
di rilevanza giuridica in quanto non sottoscritta né dalla parte né dal difensore della lavoratrice.
Si costituiva , che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il Controparte_2
rigetto del ricorso, deducendo in via preliminare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria derivante da un rapporto di lavoro che la ricorrente dichiarava cessato il
III 15.7.2016. Rilevava che le due lettere di messa in mora prodotte dalla ricorrente non avevano interrotto il termine prescrizionale, compiutosi il 15.7.2021, in quanto la prima lettera, indirizzata presso la sede della società in liquidazione e i cui locali erano da tempo chiusi al pubblico ed inutilizzati, era stata inviata il 30.6.2021 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 5.8.2021 e, dunque, oltre il termine del 15.7.2021, mentre non si poteva attribuire l'effetto interruttivo alla seconda lettera indirizzata a , Controparte_3
inviata dalla ricorrente in data 8.7.2021, non risultando sottoscritta né dalla parte né dal difensore e, pertanto, priva di effetti giuridici.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che tenuta Controparte_3
al pagamento era la sola che aveva assunto la ricorrente ed era la sola Controparte_2
responsabile per le differenze retributive e gli altri emolumenti alla stessa spettanti.
Contestava, infine, anche il quantum delle somme richieste dalla lavoratrice.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società di fatto e da . CP_1 Controparte_2
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 c.c., le comunicazioni dirette ad un determinato soggetto si ritengono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (Cass., sez. III civile, n. 16327/2007); inoltre “le lettere raccomandate si
presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di
altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza
presso l'ufficio postale” (Cass. Civ. n.1188/2013). In particolare, la raccomandata inviata presso la sede sociale della si presume conosciuta e produce i medesimi CP_1
effetti di una raccomandata ritirata. La prova della posta non ritirata entro il termine di 30 IV giorni è offerta dall'originale restituito dall'ufficio postale al mittente, contenente la dicitura “compiuta giacenza”.
Nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia consegnata per l'assenza o rifiuto del destinatario, la data di ricezione della comunicazione coincide con la data in cui viene depositato il relativo avviso di giacenza presso l'Ufficio postale (sentenza della Corte di
Cassazione, sez. II civile, n. 1188/2013, e della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n.
6527/2003).
Nella vicenda in esame, l'avviso di giacenza della raccomandata con la quale
[...]
ha interrotto la prescrizione nei confronti della società di fatto è Parte_1 CP_1
stato depositato in data 30 giugno 2021 presso l'indirizzo della società convenuta risultante dalla visura camerale “via Erice n. 20”. La circostanza che al momento della ricezione della raccomandata la società convenuta era inattiva non impedisce il perfezionamento della notifica presso la sede risultante dal Registro delle Imprese, stante il valore di pubblicità legale con efficacia dichiarativa degli atti iscritti ai sensi dell'art. 2193 c.c..
D'altra parte, la circostanza che la società di fatto fosse inattiva non CP_1
determina l'impossibilità per la società convenuta di avere notizia della raccomandata, non essendo interrotto il collegamento tra il soggetto ed il luogo di destinazione della raccomandata.
In definitiva, deve ritenersi correttamente giunto all'indirizzo della società di fatto CP_1
l'atto interruttivo del termine di prescrizione in data 30 giugno 2021 (data di rilascio
[...]
dell'avviso presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese) prima della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (14.6.2021) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (15.6.2016).
V Va, inoltre, precisato che l'atto interruttivo nei confronti di uno dei condebitori solidali ha efficacia interruttiva nei confronti di tutti i condebitori in solido, ai sensi del disposto dell'art. 1310 c.c.
Sempre in via preliminare, si osserva che la domanda avente ad oggetto il diritto del prestatore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dello svolgimento di una prestazione superiore rispetto a quella retribuita in busta paga,
comporta per il lavoratore l'onere di dimostrare (ex art. 2697 c.c.) la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, indicando e provando la durata, il tipo e le modalità di svolgimento dell'attività concretamente resa in favore del datore di lavoro,
tenuto a corrispondere una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, è il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei suddetti compensi, ad essere gravato dell'onere di fornire puntali riscontri probatori della maggiore estensione dell'attività lavorativa eseguita nell'ambito dell'organizzazione datoriale, comprovando lo svolgimento di ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente prefissate e retribuite. Risulta particolarmente rigoroso l'onere posto a carico del lavoratore, il quale, al fine di dimostrare la fondatezza delle differenze retributive pretese, dovrà puntualmente ricostruire sul piano probatorio la prestazione lavorativa realmente eseguita. Ed, infatti, la giurisprudenza è ferma nell'escludere che, in tal caso, il giudice possa ovviare alle carenze probatorie mediante valutazioni equitative (Cfr. Cass. n. 1389/2013), essendo necessaria la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese secondo quanto affermato dal dipendente (Cfr. Cass. n. 5411/1981, n. 57/1984, n. 4508/1987, n.
5620/1988, n. 1389/2003). Giova, inoltre, ricordare che laddove la domanda sia diretta,
altresì, all'accertamento del diritto alla corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, il lavoratore deve provare lo svolgimento di una prestazione
VI eccedente l'orario normale di lavoro, dando riscontro, in modo specifico e dettagliato, del numero di ore effettivamente lavorate, del superamento dell'orario normale di lavoro e dimostrare l'articolazione oraria quotidiana – tenuto conto anche di eventuali pause godute
– posta a fondamento dalla pretesa integrazione salariale. In altri termini, affinché
l'elemento dell'eccedenza lavorativa possa essere accertato nella fattispecie concreta, con conseguente diritto del dipendente a percepire la maggiorazione, è necessario che la collocazione cronologica della prestazione lavorativa sia stata preliminarmente dedotta in giudizio dal lavoratore, per poi essere confermata dagli elementi probatori, dallo stesso forniti, atti a focalizzare il momento a partire dal quale deve essere quantificata l'entità
dello straordinario lavorato per il superamento del limite massimo dell'articolazione oraria ordinaria (Cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1389 del 2003; Cass. Sez. Lav. n. 12434 del 2006; Cass.
Sez. Lav. n. 3714 del 2009).
Nella vicenda in esame, ha dichiarato di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa di commessa, livello IV del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi,
alle dipendenze di titolare della società di fatto nel suo Controparte_2 CP_1
negozio di in via Erice, dall'1.9.2014 al 15.7.2016, osservando la seguente Pt_2
articolazione oraria: la mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle ore 16.15 alle ore 20.15, per complessive 8 ore giornaliere, prestando ogni settimana otto ore di straordinario e circa 30 ore complessive mensili, comprese le domeniche per tutto il mese di dicembre, la domenica prepasquale e quella precedente il 10 maggio, giorno della festa del patrono, usufruendo soltanto di una mezza giornata di riposo settimanale – il mercoledì
pomeriggio – e delle ferie estive, non retribuite, per quindici giorni l'anno, percependo la retribuzione netta mensile di euro 600,00, senza ricevere la 13^ e 14^ mensilità e senza percepire nulla per il lavoro straordinario, le festività e le ferie non godute.
VII Le deposizioni dei testi consentono di ricostruire la prestazione lavorativa, effettivamente resa dalla ricorrente, nei termini indicati in ricorso. In particolare, il teste di parte ricorrente ha riferito: “Ho conosciuto nel mese di dicembre Testimone_1 Parte_1
2015, allorché sono stato ospitato da presso la sua abitazione per circa Controparte_3
venti giorni e in quel periodo gli ho dato una mano al negozio. In quell'occasione, ho
conosciuto la ricorrente. Andavo in negozio negli orari di apertura e chiusura, dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 16.00/16.30 fino alle 20.00. Avendo avuto una pregressa esperienza nel
settore – ho avuto un punto vendita all'ingrosso a Misterbianco – facevo un po' di tutto: mi
occupavo di scaricare la merce, collaboravo con le commesse per sistemarla e mi
occupavo di servire i clienti. Gli orari della ricorrente erano uguali ai miei. Lavorava sia
di mattina dalle 9.00 alle 13.00 che nel pomeriggio dalle 16.00/16.30 alle 20.00. Il
negozio era aperto tutti i giorni, compresa la domenica, essendo il periodo natalizio.
, lavorava come commessa, inoltre, si occupava della cassa, Parte_1
dell'allestimento vetrine e la sera quando il negozio chiudeva delle pulizie;
quando
arrivava merce con il furgone, la ricorrente si occupava di scaricarla. In quel periodo, io
sono stato presente tutti i giorni in negozio, ma le commesse, compresa
[...]
, a giro avevano una mezza giornata di riposo infrasettimanale (esclusa, quindi, Parte_1
la domenica)”.
La deposizione del teste è stata confermata dal teste Testimone_1 Testimone_2
amica della ricorrente, la quale ha riferito “Con la ricorrente siamo amiche d'infanzia.
ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società Parte_1 CP_1
all'inizio dell'estate del 2014, era il mese di giugno. Ricordo che ha iniziato a lavorare
l'anno prima che si lasciasse con suo marito ed era il 2015. Preciso che in quell'anno
avevamo programmato con la ricorrente di partire insieme ed avevo preso delle ferie nel
mese di giugno;
poi lei ha iniziato a lavorare ed io ho spostato le mie ferie a luglio. Era
VIII mia abitudine frequentare il negozio poiché già ci andavo di mio e poi con la scusa andavo
a trovarla. La ricorrente iniziava a lavorare la mattina alle 8.15-8.30 e finiva all'ora di
pranzo, verso le 13.00 per poi riprendere il pomeriggio alle 16.30; noi avevamo
l'abitudine di incontrarci un po' prima, giusto il tempo di prendere un caffè insieme per
poi tornare a lavorare entrambe, e finiva di lavorare alle 20.15. Preciso che all'epoca
lavoravo in un supermercato dove facevamo lo spezzato: chiudevamo alle 13.00 e
riprendevamo alle 16.30 e la sera finivamo alle 20.00/20.30. Il negozio dove lavorava la
ricorrente era chiuso la domenica, non ricordo se il lunedì fosse aperto o facesse mezza
giornata. Ricordo che la ricorrente andava talvolta il lunedì per sistemare il negozio;
per
il resto lavorava dal martedì al sabato tutti i giorni. Non ricordo se avesse o meno mezza
giornata di riposo infrasettimanale. La ricorrente si occupava di sistemare il negozio,
serviva la clientela, lavorava alla cassa e si occupava di allestire le vetrine. Spesso andavo
a comprare i vestiti per mia figlia che all'epoca era piccola e vedevo la ricorrente
svolgere tutte queste mansioni. Il negozio era aperto anche d'estate. Non sono al corrente
se la ricorrente abbia o meno fruito di ferie. Preciso che la domenica il negozio era
chiuso, tranne il periodo di Natale, durante il quale rimaneva aperto anche la domenica.
Non ricordo nel periodo Natalizio quali fossero i giorni di riposo della ricorrente”.
Le deposizioni dei testi appaiono coerenti, precise e circostanziate: i testi dimostrano di avere una conoscenza diretta dei fatti di causa, confermando l'orario lavorativo a tempo pieno prestato da nonché le mansioni di commessa IV livello del Parte_1
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, facendo fronte, in maniera compiuta e dettagliata all'onere probatorio di cui era gravata, con il puntuale riscontro dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Non si ritengono, viceversa, idonee a contestare l'esito dell'attività istruttoria riscontrata dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente, le
IX dichiarazioni della teste che era presente in negozio solo per mezza Testimone_3
giornata e, pertanto, non in grado di avere conoscenza diretta degli orari dei dipendenti impiegati a tempo pieno;
parimenti, dalle deposizioni dei testi , Testimone_4 [...]
e non si rinvengono sufficienti elementi utili a Testimone_5 Testimone_6
contestare l'orario di lavoro a tempo pieno della lavoratrice, riferito dai testi Tes_1
e
[...] Testimone_2
In definitiva, si ritiene raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro di alle dipendenze della società di fatto per il periodo Parte_1 CP_1
indicato in ricorso (dal 1.9.2014 al 15.7.2016), secondo la seguente articolazione della prestazione lavorativa: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00,
con mezza giornata di riposo il mercoledì pomeriggio e, nel mese di dicembre, per due domeniche dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 nonché della fruizione di due settimane di ferie l'anno non retribuite.
Per quanto concerne, infine, le mansioni svolte dalla ricorrente, secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria, le stesse rientrano nella declaratoria del Quarto Livello del CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi, secondo cui appartengono al quarto livello “i lavoratori
che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari
nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e
particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: […] 2. Cassiere comune
[…] 7. Commesso alla vendita al pubblico […] 11. magazziniere;
magazziniere anche con
funzioni di vendita […] 18. allestitore esecutivo di vetrine e display”.
Vanno, pertanto, riconosciute le differenze retributive maturate da Parte_1
nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della società di fatto a CP_1
titolo di retribuzione ordinaria, ore di lavoro straordinario e festivo, tredicesima mensilità,
X indennità di ferie non godute, indennità di mancato preavviso e TFR per l'attività
lavorativa effettivamente prestata, come accertata all'esito dell'istruttoria svolta. La
quattordicesima mensilità, viceversa, non rientra nel minimo retributivo ai sensi dell'art. 36
Cost., trattandosi di retribuzione contrattuale non applicabile erga omnes ai rapporti di lavoro.
Venendo alla quantificazione degli importi, può farsi ricorso alla relazione del CTU,
depositata in atti, che ha calcolato la somma di € 26.816,85 a titolo di differenze retributive, € 1.032,00 per indennità sostitutiva di mancato preavviso, € 2.298,30 per indennità di ferie non godute ed € 81,19 quale differenza sul TFR, per un totale di €
30.228,60. Su tali somme decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Di conseguenza, la società di fatto ed i soci di fatto e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
vanno solidalmente condannati pagamento, in favore di , della
[...] Parte_1
somma di € 30.228,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2492/2022 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna solidalmente la società CP_1 [...]
ed i soci di fatto e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di , della somma di euro 30.228,60, a titolo di differenze retributive Parte_1
XI per ore di lavoro supplementari e straordinarie, rateo di tredicesima mensilità, lavoro domenicale e festivo, indennità di ferie non godute e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo,
maturate dalla lavoratrice nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della società
resistente, nel periodo compreso dal 1.9.2014 al 15.7.2016, per l'esercizio di mansioni riconducibili al IV livello del CCNL di categoria
Condanna, altresì, parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 9.257,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi
Pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XII