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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8748/2024 promossa da: nata in [...] il [...] residente a San Giovanni in Persiceto 4 (BO) Parte_1 alla via Caduti del Lavoro 4, rappresentata e difesa, dall'Avv. Mario Ferreri, presso il cui studio in
Montecatini Terme via A. Rossi 44 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] e residente in [...]in Persiceto CP_1
(BO) via Caduti del Lavoro n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Avvocati Elisabetta Tosi e Silvia
Gaspari ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Tosi sito in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Sant'Apollinare 7/A
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato con rito civile il 09/09/2011 a CP_1
BIR EL HFAY (TUNISIA), atto trascritto al N. 101 parte 2 serie C - anno 2023 - Comune di SAN
GIOVANNI IN PERSICETO (BO) -Ufficio 1.
Dall'unione nascevano due figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Per_2
l'08/03/2018.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulava domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva una CP_1
diversa regolamentazione dei rapporti.
Con istanza congiunta telematicamente depositata, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, per la definizione consensuale del procedimento e chiedevano venisse fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Pertanto, una volta assegnato detto termine, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica ed il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio a il 09/09/2011; Persona_3
In merito alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli, regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, assegnazione della casa coniugale, ritiene il
Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole.
Visto che, con comparsa di costituzione del 02/01/2025 aderendo alla richiesta di CP_1
separazione avanzata dal coniuge, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle note in sostituzione d'udienzas e passata in giudicato la presente sentenza, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 4 dispone:
1) pronunci a l a separazione personal e t ra i coniugi (nat a in Parte_1
TUNIS IA il 14/10/1986) e (nato i n TUNIS IA il 26/ 04/1977) , CP_1
gi à uniti i n m atri monio in B IR E L HFAY (TUNIS IA), att o t rascritt o al N. 101 part e 2 s eri e C - anno 2023 - Comune di SAN GIOVANNI IN PERS ICETO
(BO) -Uffi cio 1.
2) recepi sce e fa proprie l e condizioni concordat e t ra l e parti nell e conclusi oni congiunte di cui in epigrafe e, per l'effetto:
1) dispone che i coni ugi vi vano separati con l 'obbli go del mut uo rispett o;
2) affida i fi gli ad ent rambi i genit ori, con col locam ento princi pal e press o la madre, pres so l a cas a coniugal e sit a in S an Giovanni in Persi ceto (BO) al la vi a
Caduti del Lavoro n. 4;
3) prende att o che il Si g. si t rasferi rà alt rove, port ando con sé i propri CP_1
beni personali;
4) dispone che i l p adre posa vedere e t enere con sé i minori con l e seguenti modalit à:
- il padre pot rà vedere i fi gli quando vorrà, sempre com pat ibilm ent e con gli impegni scol asti ci di questi;
- in mancanza di accordo con l 'altro coniuge, pot rà comunque vedere i fi gli alm eno dal s abat o pomeri ggio si no al lunedì matt ina con im pegno ad accompagnarli a scuola s e non deve fare il turno al m attino, oppure ent ro l e 21 dell a dom eni ca s e il gi orno dopo ha il t urno al m atti no;
- in ragi one dei propri t urni lavorati vi (per cui una s etti mana lavora all a matti na e l a s uccess iva al pomeri ggio e così per l e successive), il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino all e ore 19 i n caso di turno all a mat tina e nessuno per l a setti m ana succes s iva;
- 30 gi orni anche non cons ecuti vi nel periodo esti vo da concordare entro il 30 april e di ci as cun anno, e, ad anni alt erni con l 'alt ro genitore, anche i s eguenti periodi: s ett e gi orni durant e l e vacanz e nat alizie comprendent i alt ernativam ent e i giorni 25 e 26 di cembre, e 31 di cembre e 1° gennaio, le vacanze pasquali;
5) obbli ga il padre a vers are mensilm ent e un assegno di mant eni mento per ci ascuno dei fi gli m inori pari ad euro 150,00 m ensil i (centocinquant a/00) con rivalut azione s econdo gli indici Is t at, ol tre all 'assegno unico, nonché l a metà
pagina 3 di 4 dell e s pese st raordinari e da sost enere per i fi gli, regolat e secondo il
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” del
Tri bunal e di Bol ogna s ottoscritto il 09.08.2017, fino a qu ando gli st es si non avranno raggiunto l 'autosuffi cienza economica;
6) dispone che l'ass egno uni co per i fi gli minorenni sarà percepit o integralm ent e dalla madre qual e genitore collocatario;
7) prende atto che ent rambi i coni ugi si dichi arano economi cam ent e indipendenti e per t al e motivo non t enuti reci procam ent e ad alcun obbli go di mant eni mento i mpegnandosi, com unque, a discipli nare i residui rapporti pat rimoni ali con s eparat o atto;
8) Spes e di lit e al definitivo;
9) MANDA all a C ancelleria perché trasmetta copi a aut enti ca del dispositivo dell a s ent enz a, pas sata in giudi cato, all 'Uffi ci al e di St ato Ci vi le del Com une di San Giovanni In Persi cet o perché provveda all e annotazioni e agli ulteriori incombenti di l egge;
10) PROVVEDE com e da s eparat a ordi nanza per la rem issione della causa sul ruol o del giudice .
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del__26.3.2025________
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8748/2024 promossa da: nata in [...] il [...] residente a San Giovanni in Persiceto 4 (BO) Parte_1 alla via Caduti del Lavoro 4, rappresentata e difesa, dall'Avv. Mario Ferreri, presso il cui studio in
Montecatini Terme via A. Rossi 44 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] e residente in [...]in Persiceto CP_1
(BO) via Caduti del Lavoro n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Avvocati Elisabetta Tosi e Silvia
Gaspari ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Tosi sito in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Sant'Apollinare 7/A
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato con rito civile il 09/09/2011 a CP_1
BIR EL HFAY (TUNISIA), atto trascritto al N. 101 parte 2 serie C - anno 2023 - Comune di SAN
GIOVANNI IN PERSICETO (BO) -Ufficio 1.
Dall'unione nascevano due figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Per_2
l'08/03/2018.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulava domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva una CP_1
diversa regolamentazione dei rapporti.
Con istanza congiunta telematicamente depositata, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, per la definizione consensuale del procedimento e chiedevano venisse fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Pertanto, una volta assegnato detto termine, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica ed il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio a il 09/09/2011; Persona_3
In merito alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli, regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, assegnazione della casa coniugale, ritiene il
Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole.
Visto che, con comparsa di costituzione del 02/01/2025 aderendo alla richiesta di CP_1
separazione avanzata dal coniuge, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle note in sostituzione d'udienzas e passata in giudicato la presente sentenza, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 4 dispone:
1) pronunci a l a separazione personal e t ra i coniugi (nat a in Parte_1
TUNIS IA il 14/10/1986) e (nato i n TUNIS IA il 26/ 04/1977) , CP_1
gi à uniti i n m atri monio in B IR E L HFAY (TUNIS IA), att o t rascritt o al N. 101 part e 2 s eri e C - anno 2023 - Comune di SAN GIOVANNI IN PERS ICETO
(BO) -Uffi cio 1.
2) recepi sce e fa proprie l e condizioni concordat e t ra l e parti nell e conclusi oni congiunte di cui in epigrafe e, per l'effetto:
1) dispone che i coni ugi vi vano separati con l 'obbli go del mut uo rispett o;
2) affida i fi gli ad ent rambi i genit ori, con col locam ento princi pal e press o la madre, pres so l a cas a coniugal e sit a in S an Giovanni in Persi ceto (BO) al la vi a
Caduti del Lavoro n. 4;
3) prende att o che il Si g. si t rasferi rà alt rove, port ando con sé i propri CP_1
beni personali;
4) dispone che i l p adre posa vedere e t enere con sé i minori con l e seguenti modalit à:
- il padre pot rà vedere i fi gli quando vorrà, sempre com pat ibilm ent e con gli impegni scol asti ci di questi;
- in mancanza di accordo con l 'altro coniuge, pot rà comunque vedere i fi gli alm eno dal s abat o pomeri ggio si no al lunedì matt ina con im pegno ad accompagnarli a scuola s e non deve fare il turno al m attino, oppure ent ro l e 21 dell a dom eni ca s e il gi orno dopo ha il t urno al m atti no;
- in ragi one dei propri t urni lavorati vi (per cui una s etti mana lavora all a matti na e l a s uccess iva al pomeri ggio e così per l e successive), il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino all e ore 19 i n caso di turno all a mat tina e nessuno per l a setti m ana succes s iva;
- 30 gi orni anche non cons ecuti vi nel periodo esti vo da concordare entro il 30 april e di ci as cun anno, e, ad anni alt erni con l 'alt ro genitore, anche i s eguenti periodi: s ett e gi orni durant e l e vacanz e nat alizie comprendent i alt ernativam ent e i giorni 25 e 26 di cembre, e 31 di cembre e 1° gennaio, le vacanze pasquali;
5) obbli ga il padre a vers are mensilm ent e un assegno di mant eni mento per ci ascuno dei fi gli m inori pari ad euro 150,00 m ensil i (centocinquant a/00) con rivalut azione s econdo gli indici Is t at, ol tre all 'assegno unico, nonché l a metà
pagina 3 di 4 dell e s pese st raordinari e da sost enere per i fi gli, regolat e secondo il
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” del
Tri bunal e di Bol ogna s ottoscritto il 09.08.2017, fino a qu ando gli st es si non avranno raggiunto l 'autosuffi cienza economica;
6) dispone che l'ass egno uni co per i fi gli minorenni sarà percepit o integralm ent e dalla madre qual e genitore collocatario;
7) prende atto che ent rambi i coni ugi si dichi arano economi cam ent e indipendenti e per t al e motivo non t enuti reci procam ent e ad alcun obbli go di mant eni mento i mpegnandosi, com unque, a discipli nare i residui rapporti pat rimoni ali con s eparat o atto;
8) Spes e di lit e al definitivo;
9) MANDA all a C ancelleria perché trasmetta copi a aut enti ca del dispositivo dell a s ent enz a, pas sata in giudi cato, all 'Uffi ci al e di St ato Ci vi le del Com une di San Giovanni In Persi cet o perché provveda all e annotazioni e agli ulteriori incombenti di l egge;
10) PROVVEDE com e da s eparat a ordi nanza per la rem issione della causa sul ruol o del giudice .
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del__26.3.2025________
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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