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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2024, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro
N. 1390/2024 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15.04.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n.44, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessandro Pace (PEC , che la rappresenta e Email_1 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Manuela Mesiano (PEC
, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Email_2
RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli (PEC:
t), giusta procura generale alle liti in atti, Email_3 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso dell'Avvocatura
Metropolitana INPS;
RESISTENTE
Oggetto: provvedimento iscrizione alla Gestione commercianti Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 11.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, per l'annullamento della comunicazione Mod. del 25.1.2022 per CP_1 CP_2 mezzo della quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunicava l'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione contributiva esercenti attività commerciali, con decorrenza dal
20.5.2014, con richiesta di versamento dei relativi contributi (non quantificati) con decorrenza dal 1.1.2016 oltre all'annullamento della deliberazione numero 129 del Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali del 12.1.2023.
A riguardo, la ricorrente rappresentava che la era stata, sino al 2021, società Organizzazione_1 esercente attività turistico ricettiva;
che, le quote di quest'ultima erano state rilevate, con scrittura privata del 22.1.2020, dalla ricorrente – che nell'occasione assumeva formalmente la veste di socio accomandatario, senza, tuttavia, percepire compenso alcuno – e dalla
[...]
(cui faceva capo la maggioranza delle quote sociali); che la società veniva sciolta Controparte_3 il 29.12.2021 e cancellata definitivamente il 10.1.2022; che la ricorrente non si era mai inserita nella gestione dell'attività; né aveva ricevuto un qualche provento dall'esercizio della detta attività; che gli unici introiti, i quali si aggiungevano a riserve patrimoniali accantonate nel corso degli anni precedenti, erano costituiti dal contributo di mantenimento assicuratole dall'ex compagno (e padre di suo figlio), ammontante ad €4.000,00 mensili;
che pertanto, a parere della ricorrente, i presupposti per una qualsivoglia pretesa contributiva, erano carenti;
che, tuttavia, con nota del 25.1.2022 l' resistente, informava la ricorrente di aver provveduto d'ufficio CP_1 alla sua iscrizione nella gestione esercenti commerciali, segnalando obbligo contributivo con decorrenza dal 1.1.2016; che l' giungeva a tal contestata determinazione sul presupposto CP_1 che gli esiti dell'accertamento condotto il 30.12.2021, confermavano la sussistenza dell'obbligo; che pertanto, con atto del 22.9.2022, ricorreva al Comitato Amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali per l'annullamento dell'iscrizione; a tal fine, la ricorrente deduceva di non aver mai gestito l'attività ricettiva che faceva capo alla e, comunque, vantava partecipazioni nella detta società solo a far data Organizzazione_1
dal gennaio 2020; che, il ruolo di socio accomandatario era solo formale;
che il ricorso amministrativo veniva inoltrato telematicamente il 3.10.2022; che nella seduta del 12.1.2023, sul presupposto che “la
pagina 2 di 5 ricorrente è l'unica socia accomandataria e rappresentante dell'impresa, unica ad avere la piena titolarità dell'impresa”, il Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali concludeva che la contribuente “necessariamente ha prestato la propria opera nella S.a.s. per il raggiungimento del fine sociale”, circostanza che gli veniva confermata dal fatto che la ricorrente all'epoca non svolgeva altra attività lavorativa;
il Comitato respingeva pertanto il ricorso amministrativo proposto dall'odierna ricorrente e spostava la decorrenza dell'obbligo contributivo al 23.1.2020.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare ammissibile la proposta azione;
- in via principale, dichiarare nulla e/o annullare - – perché non obbligatoria e, comunque, adottata in difetto di presupposto, in violazione dell'art. 29, I comma,
Legge n. 160 del 3.6.1975, come sostituito dall'art. 1, comma 203, Legge n. 662 del 23.12.1996 in rapporto alla Legge n. 613 del 22.7.1966 – l'iscrizione della IG.ra nella Parte_1
CP_ gestione assicurativa esercenti attività commerciali dell e, per l'effetto, accertare e dichiarare CP_ nullo e/o inefficace e/od annullare la nota Mod. del 25.1.2022 e la Deliberazione CP_2 numero 129 del 12.1.2023 e sancire che nulla è dovuto, a titolo di contributi da gestione esercenti attività commerciali, dalla IG.ra , con conseguente ordine di cancellazione Parte_1 dell'iscrizione. Con vittoria di competenze, onorari e spese di giudizio, oltre il rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato e non provato;
e la conferma del provvedimento impugnato nel presente giudizio, con vittoria di spese e competenze legali.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In merito, giova premettere che, i presupposti richiesti per l'iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali sono quelli individuati dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203, i quali tuttavia devono essere accertati “Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice …” (così Cass. n. 845/2010).
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge n. 662 del 1996, sussiste pagina 3 di 5 l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soggetti che siano titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori e esercitino attività commerciali e turistiche o lavori come ausiliari del commercio. In particolare, il comma n. 203 della norma citata così dispone: “Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Nel caso in questione, la ricorrente, dal 22.1.2020, anno in cui ha rilevato le quote della
61 S.a.s., insieme alla (cui faceva capo la maggioranza delle Org_1 Controparte_3 quote sociali), risulta essere socio accomandatario dell'anzidetta Società, fino al 29.12.2021 data in cui la 61 veniva sciolta e poi cancellata definitivamente il 10.1.2022. Org_1
Per le società in accomandita semplice, in particolare, il socio accomandatario, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente (cfr. Cass. 19 gennaio 2010, n. 845).
Infatti, ai sensi degli artt. 2313 e ss. al socio accomandatario spettano i poteri di gestione ed amministrazione della società in accomandita semplice, poteri che non possono spettare al socio accomandante se non in presenza di specifica delega.
Ebbene, nella fattispecie in esame deve rilevarsi che, benché la ricorrente abbia dedotto di aver ricoperto la veste di socio accomandatario, solo formalmente, e quindi di non aver partecipato in alcun modo all'attività commerciale della Società; non ha tuttavia provato né chi in concreto si occupi di tale attività all'interno della Società; né la sussistenza di deleghe aventi ad oggetto la gestione sociale al socio accomandante, ossia la società della quale, Controparte_3 peraltro, la ricorrente risulta socia e amministratrice unica.
pagina 4 di 5 Infatti, parte ricorrente, pur avendo l'onere, non ha provato né chi in concreto svolgeva, in via prevalente, tale attività, che afferma di non aver mai svolto, né quale fosse di fatto la sua attività prevalente.
Manca qualsiasi prova documentale dalla quale evincere che di dette attività se ne siano occupati soggetti diversi dalla odierna ricorrente.
Infine, va rilevato che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria sino alla totale cessazione dell'operatività e alla cancellazione definitiva dal registro delle imprese (Cass. n.
2064/2014).
Per le suesposte motivazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso proposto da in data 11.01.2024; Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 1.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 15.04.2024
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio del processo dott.ssa Elvira Galioto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro
N. 1390/2024 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15.04.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n.44, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessandro Pace (PEC , che la rappresenta e Email_1 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Manuela Mesiano (PEC
, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
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RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli (PEC:
t), giusta procura generale alle liti in atti, Email_3 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso dell'Avvocatura
Metropolitana INPS;
RESISTENTE
Oggetto: provvedimento iscrizione alla Gestione commercianti Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 11.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, per l'annullamento della comunicazione Mod. del 25.1.2022 per CP_1 CP_2 mezzo della quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunicava l'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione contributiva esercenti attività commerciali, con decorrenza dal
20.5.2014, con richiesta di versamento dei relativi contributi (non quantificati) con decorrenza dal 1.1.2016 oltre all'annullamento della deliberazione numero 129 del Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali del 12.1.2023.
A riguardo, la ricorrente rappresentava che la era stata, sino al 2021, società Organizzazione_1 esercente attività turistico ricettiva;
che, le quote di quest'ultima erano state rilevate, con scrittura privata del 22.1.2020, dalla ricorrente – che nell'occasione assumeva formalmente la veste di socio accomandatario, senza, tuttavia, percepire compenso alcuno – e dalla
[...]
(cui faceva capo la maggioranza delle quote sociali); che la società veniva sciolta Controparte_3 il 29.12.2021 e cancellata definitivamente il 10.1.2022; che la ricorrente non si era mai inserita nella gestione dell'attività; né aveva ricevuto un qualche provento dall'esercizio della detta attività; che gli unici introiti, i quali si aggiungevano a riserve patrimoniali accantonate nel corso degli anni precedenti, erano costituiti dal contributo di mantenimento assicuratole dall'ex compagno (e padre di suo figlio), ammontante ad €4.000,00 mensili;
che pertanto, a parere della ricorrente, i presupposti per una qualsivoglia pretesa contributiva, erano carenti;
che, tuttavia, con nota del 25.1.2022 l' resistente, informava la ricorrente di aver provveduto d'ufficio CP_1 alla sua iscrizione nella gestione esercenti commerciali, segnalando obbligo contributivo con decorrenza dal 1.1.2016; che l' giungeva a tal contestata determinazione sul presupposto CP_1 che gli esiti dell'accertamento condotto il 30.12.2021, confermavano la sussistenza dell'obbligo; che pertanto, con atto del 22.9.2022, ricorreva al Comitato Amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali per l'annullamento dell'iscrizione; a tal fine, la ricorrente deduceva di non aver mai gestito l'attività ricettiva che faceva capo alla e, comunque, vantava partecipazioni nella detta società solo a far data Organizzazione_1
dal gennaio 2020; che, il ruolo di socio accomandatario era solo formale;
che il ricorso amministrativo veniva inoltrato telematicamente il 3.10.2022; che nella seduta del 12.1.2023, sul presupposto che “la
pagina 2 di 5 ricorrente è l'unica socia accomandataria e rappresentante dell'impresa, unica ad avere la piena titolarità dell'impresa”, il Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali concludeva che la contribuente “necessariamente ha prestato la propria opera nella S.a.s. per il raggiungimento del fine sociale”, circostanza che gli veniva confermata dal fatto che la ricorrente all'epoca non svolgeva altra attività lavorativa;
il Comitato respingeva pertanto il ricorso amministrativo proposto dall'odierna ricorrente e spostava la decorrenza dell'obbligo contributivo al 23.1.2020.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare ammissibile la proposta azione;
- in via principale, dichiarare nulla e/o annullare - – perché non obbligatoria e, comunque, adottata in difetto di presupposto, in violazione dell'art. 29, I comma,
Legge n. 160 del 3.6.1975, come sostituito dall'art. 1, comma 203, Legge n. 662 del 23.12.1996 in rapporto alla Legge n. 613 del 22.7.1966 – l'iscrizione della IG.ra nella Parte_1
CP_ gestione assicurativa esercenti attività commerciali dell e, per l'effetto, accertare e dichiarare CP_ nullo e/o inefficace e/od annullare la nota Mod. del 25.1.2022 e la Deliberazione CP_2 numero 129 del 12.1.2023 e sancire che nulla è dovuto, a titolo di contributi da gestione esercenti attività commerciali, dalla IG.ra , con conseguente ordine di cancellazione Parte_1 dell'iscrizione. Con vittoria di competenze, onorari e spese di giudizio, oltre il rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato e non provato;
e la conferma del provvedimento impugnato nel presente giudizio, con vittoria di spese e competenze legali.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In merito, giova premettere che, i presupposti richiesti per l'iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali sono quelli individuati dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203, i quali tuttavia devono essere accertati “Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice …” (così Cass. n. 845/2010).
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge n. 662 del 1996, sussiste pagina 3 di 5 l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soggetti che siano titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori e esercitino attività commerciali e turistiche o lavori come ausiliari del commercio. In particolare, il comma n. 203 della norma citata così dispone: “Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Nel caso in questione, la ricorrente, dal 22.1.2020, anno in cui ha rilevato le quote della
61 S.a.s., insieme alla (cui faceva capo la maggioranza delle Org_1 Controparte_3 quote sociali), risulta essere socio accomandatario dell'anzidetta Società, fino al 29.12.2021 data in cui la 61 veniva sciolta e poi cancellata definitivamente il 10.1.2022. Org_1
Per le società in accomandita semplice, in particolare, il socio accomandatario, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente (cfr. Cass. 19 gennaio 2010, n. 845).
Infatti, ai sensi degli artt. 2313 e ss. al socio accomandatario spettano i poteri di gestione ed amministrazione della società in accomandita semplice, poteri che non possono spettare al socio accomandante se non in presenza di specifica delega.
Ebbene, nella fattispecie in esame deve rilevarsi che, benché la ricorrente abbia dedotto di aver ricoperto la veste di socio accomandatario, solo formalmente, e quindi di non aver partecipato in alcun modo all'attività commerciale della Società; non ha tuttavia provato né chi in concreto si occupi di tale attività all'interno della Società; né la sussistenza di deleghe aventi ad oggetto la gestione sociale al socio accomandante, ossia la società della quale, Controparte_3 peraltro, la ricorrente risulta socia e amministratrice unica.
pagina 4 di 5 Infatti, parte ricorrente, pur avendo l'onere, non ha provato né chi in concreto svolgeva, in via prevalente, tale attività, che afferma di non aver mai svolto, né quale fosse di fatto la sua attività prevalente.
Manca qualsiasi prova documentale dalla quale evincere che di dette attività se ne siano occupati soggetti diversi dalla odierna ricorrente.
Infine, va rilevato che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria sino alla totale cessazione dell'operatività e alla cancellazione definitiva dal registro delle imprese (Cass. n.
2064/2014).
Per le suesposte motivazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso proposto da in data 11.01.2024; Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 1.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 15.04.2024
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio del processo dott.ssa Elvira Galioto
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