Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 18/03/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 98/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato AN GR, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 3 marzo 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 27 gennaio 2025 al n. 20981 M del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dai Sigg.:
1. MI;
2.MI;
3.MI;
tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. Emanuela Mazzola (c.f. [...]), Pec emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org, e dall’Avv. Pierfrancesco Saltari (c.f. [...]), Pec pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org, con domicilio fisico presso il loro Studio in Roma, Via A. Farnese n. 19 e domicilio digitale ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in L’Aquila in via dei giardini, 2, con l’avv. Emanuela Capannolo (c.f. [...]), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 i sigg. MI hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica, ex art. 34, comma 1, L. n. 448/1998, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con le successive leggi di bilancio, con condanna dell’ amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme maturate e non percepite e/o percipiende, maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo, oppure, previa rimessione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale, sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 L. 388/2000, dell’art. 1, comma 260, L. 145/2018, dell’art. 1, comma 477, L. 160/2019, dell’art. 1, comma 309, L. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, L. 213/2023, salvo ulteriori disposizioni - per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonché per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata - nella parte in cui intervengono sul diritto dei ricorrenti, così precluso, ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico. Per l’effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico nella misura spettante, anche per il passato, con condanna dell’Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.
2. Con decreto del 31 gennaio 2025 questo giudice ha fissato l’udienza del 24 giugno 2025 per la discussione del presente giudizio;
3. Con nota del 19 maggio 2025 i ricorrenti hanno chiesto di disporre un rinvio della discussione del giudizio, a fronte dell’adozione – da parte della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia – Romagna – dell’ordinanza n. 23/2025/M, con la quale il giudice emiliano: a) ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025); - in riferimento all’art. 53 Cost; - in riferimento al principio della ragionevolezza e temporaneità delle misure eccezionali; disponendo la sospensione del giudizio e ordinando alla Segreteria della Sezione di provvedere all’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed alle ulteriori incombenze di legge.
4. Con decreto del 5 giugno 2026 questo giudice ha rinviato il giudizio per consentire alla Corte costituzionale di pronunciarsi in merito, essendo evidenti le ripercussioni dell’eventuale pronunciamento favorevole del supremo giudice sul presente giudizio.
5. Con memoria di costituzione del 16 giugno 2025, l’INPS ha sottolineato che tutti i ricorrenti sarebbero titolari di pensioni a carico della Cassa CTPS e che la materia sarebbe stata recentemente oggetto della sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative alla disciplina della perequazione introdotta dalle leggi nn. 197/2022 e 213/2023. La Consulta, richiamando anche i propri precedenti, ha ribadito che il legislatore può graduare la rivalutazione delle pensioni di importo più elevato, accordando tutela piena solo ai trattamenti modesti, e che la riduzione percentuale per le pensioni più alte non viola né i principi di ragionevolezza né quelli di proporzionalità.
Sulla base di tale lettura, l’INPS ha osservato che le norme censurate non introducono alcuna discriminazione basata sull’età, poiché il meccanismo della perequazione si fonda esclusivamente sulla soglia di importo della pensione e ha precisato che tali regole si applicano in modo uniforme sia ai dipendenti pubblici sia ai privati. Richiamando le sentenze nn. 234/2020, 250/2017 e 70/2015, l’Istituto ha sottolineato come la Corte costituzionale abbia più volte ammesso interventi di “raffreddamento” della dinamica perequativa, soprattutto nei confronti dei trattamenti più elevati, considerato il maggior grado di resistenza di tali pensioni agli effetti inflattivi. In questo quadro, l’INPS ha affermato che il suo operato sarebbe da ritenersi pienamente conforme alle disposizioni vigenti e alle proprie circolari applicative, tra le quali la n. 135/2022 e la n. 20/2023, che illustrano il meccanismo perequativo e il cumulo dei trattamenti nel Casellario centrale.
L’Istituto ha analizzato, nella propria memoria, le singole posizioni dei tre ricorrenti, evidenziando come per ciascuno di essi l’Istituto avrebbe applicato correttamente, anno per anno, gli indici di rivalutazione previsti dalla legge. Per il sig. MI vengono ricostruiti gli importi dal 2022 al 2024, mostrando l’incremento progressivo della pensione sulla base dei Modelli O bis M e delle relative circolari. Analoga verifica è stata svolta per MI, titolare di pensione dal 2023, e per MI, pensionato dal 2022, dimostrando che gli adeguamenti sarebbero avvenuti secondo le regole vigenti, senza omissioni né errori.
L’Istituto ha ribadito che la richiesta dei ricorrenti di percepire una pensione integralmente perequata, senza le riduzioni previste dalla legge, sarebbe infondata, poiché tali riduzioni sono frutto di scelte legislative pienamente legittime e più volte validate dal giudice delle leggi.
A sostegno dell’impostazione difensiva, l’Inps ha richiamato anche il comunicato della Corte costituzionale del 14 febbraio 2025, che ha chiarito ulteriormente le ragioni della sentenza n. 19/2025, evidenziando come il sistema perequativo differenziato persegua finalità di equità e sostenibilità, proteggendo in misura piena solo i trattamenti più bassi e modulando in modo progressivo la rivalutazione delle pensioni più elevate. In questa logica, il legislatore avrebbe adottato una soluzione non irragionevole e coerente con gli obiettivi di tutela delle fasce più deboli in un contesto di forte tensione inflattiva.
Ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso dei ricorrenti, essendo stata dimostrata sia la correttezza dell’operato dell’INPS sia la piena legittimità del quadro normativo applicato, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale. L’Istituto ha chiesto inoltre la condanna dei ricorrenti alle spese.
6. Con atto depositato in data 18 novembre 2025 i ricorrenti, hanno comunicato formalmente la propria rinuncia all’azione e al giudizio, motivandola con l’impossibilità di ottenerne un diverso esito dopo l’ ultima pronuncia costituzionale n.167/2025, intervenuta successivamente all’adozione – da parte della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia – Romagna – dell’ordinanza n. 23/2025/M che ha sottoposto la questione oggetto del presente giudizio al supremo giudice costituzionale, e hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
7. Così ricostruito succintamente lo stato degli atti, il 3 marzo 2026 la causa, dunque, è stata trattata e decisa.
DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che è stata depositata la dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti agli atti del presente giudizio. Non risulta invece depositata l’accettazione formale della rinuncia stessa da parte dell’INPS che invece insiste per il rigetto della domanda attorea.
Al riguardo l’art. 110 del codice di giustizia contabile dispone che “la rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa”, precisando che “la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”. Dispone, inoltre, che la dichiarazione di accettazione può essere fatta dalle parti o da loro procuratori speciali, sia verbalmente all’udienza, sia con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, il giudice dichiara l’estinzione del processo.
La rinuncia agli atti del processo è un istituto di carattere generale volto a pervenire all’estinzione del giudizio, così escludendo la necessità di una pronuncia di merito, nei casi in cui non vi sia un interesse attuale delle parti alla pronuncia stessa.
In coerenza con il principio di economia processuale, la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che, “per quanto il predetto articolo del codice di giustizia contabile non specifichi, così come l’art. 306 cpc, che la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio, è evidente che lo stesso deve essere interpretato nel senso di ritenere necessaria l’accettazione soltanto della parte costituita e che avrebbe interesse alla prosecuzione” (Sez. Puglia, sent. n. 803/2019).
In adesione a tali coordinate interpretative, dunque, può ritenersi che la dichiarazione di estinzione del giudizio, anche in assenza di formale accettazione della rinuncia da parte del convenuto, possa comunque essere pronunciata se, dalle evidenze processuali e dagli atti acquisiti, emerge detta carenza di interesse alla prosecuzione, qualificabile dunque come implicita accettazione. Al riguardo, è stata agevolmente affermata l’implicita sussistenza di tale carenza nelle ipotesi in cui la parte non è costituita in giudizio (da ultimo, Sez. Liguria, sent. n. 35/2021). Al contempo, la giurisprudenza ha ritenuto di poter desumere implicitamente, secondo criteri di libero apprezzamento del giudice, la carenza di detto interesse nei confronti della parte costituita sulla base degli atti versati nel giudizio, quando appare che il convenuto non sia portatore di un “interesse inteso a conseguire un risultato maggiormente apprezzabile rispetto a quello derivante dalla rinuncia in parola”, attesa altresì l’insussistenza di circostanze “che rivelino l’intenzione di parte convenuta a voler proseguire il giudizio, ai fini di una pronuncia sul merito” (Sez. Molise, sent. n. 104/2007; nello stesso senso, Sez. Marche, sent. n. 55/2017; Sez. Lombardia, sent. n. 148/2019).
Nel caso di specie, l’INPS ha espressamente manifestato, nel corso dell’odierna udienza, l’accettazione alla rinuncia al ricorso dei ricorrenti, non emergendo un interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Al tempo stesso non risulta manifestata alcuna opposizione alla rinuncia da parte dell’Amministrazione convenuta.
Conclusivamente, si ritiene che il giudizio possa essere dichiarato estinto per rinuncia dei ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 110, comma 7 del Codice di giustizia contabile, la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del presente giudizio.
Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso, all’esito della Camera di consiglio del 3 marzo 2026.
Depositata in segreteria il 18/03/2026.
Il Giudice
AN GR
(firmato digitalmente)
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