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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 515 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SAVARESE MICHELE;
C.F._1
attore contro
Controparte_1
(c.f. ), coi propri funzionari dott.ssa
[...] P.IVA_1 CP_2
, dott. , dott.ssa
[...] Controparte_3 Persona_1
convenuto avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
L689/1981 relative a sa emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Il sig. , titolare dell'esercizio commerciale “Bar Capolinea” sito in Parte_1
Modica, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 76767 del 13/12/2023 emessa dall Controparte_4
di Siracusa, con cui gli è stata irrogata una
[...]
sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.008,75, la confisca di un apparecchio videoterminale e la chiusura dell'esercizio per 30 giorni, per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater T.U.L.P.S.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente ha sostenuto che l'apparecchiatura sequestrata (un totem informatico) fosse un semplice strumento di intrattenimento, in quanto non consentiva alcuna vincita in denaro e non rientrava pertanto nel concetto di “gioco” sanzionato dal Ha inoltre dedotto la genericità e CP_5
infondatezza dell'ordinanza impugnata, lamentando l'assenza di accertamenti tecnici da parte degli organi di polizia intervenuti.
L costituitasi in giudizio, ha chiesto il Controparte_1
rigetto del ricorso, evidenziando che l'apparecchio rinvenuto era destinato, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non rispondente alle caratteristiche previste dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., e che la norma sanzionatoria non richiede la presenza di vincite in denaro per configurare l'illecito.
***
L'opposizione è infondata. Essa si basa sulla deduzione per cui le apparecchiature per le quali il ricorrente è stato sanzionato “non hanno nulla a che vedere con il concetto di “gioco” sanzionato dal t.u.l.p.s., infatti non prevedono in alcun modo che chi li utilizzi possa avere una vincita in denaro”.
La sanzione amministrativa oggetto di impugnazione è stata irrogata ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater del T.U.L.P.S., il quale sanziona, tra l'altro, chiunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, che non rispondano alle caratteristiche tecniche previste dai commi
6 e 7 dello stesso articolo. Nel caso di specie, è pacifico, non contenendo il ricorso la contestazione né
l'affermazione del contrario, che presso l'esercizio dell'opponente fosse presente un apparecchio non conforme a tali caratteristiche. Non è contestato, infatti, che l'apparecchio sequestrato fosse destinato ad un gioco, e che lo stesso non fosse riconducibile alle categorie di apparecchi leciti disciplinati dal T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 dell'art. 110.
È irrilevante, ai fini della configurabilità dell'illecito, che l'apparecchio non consentisse vincite in denaro. La disposizione sanzionatoria, infatti, si riferisce espressamente a “qualunque forma di gioco”, senza distinguere tra giochi con o senza premi, né tra giochi leciti o d'azzardo. L'elemento rilevante è dunque la sola destinazione dell'apparecchio al gioco e la sua non conformità ai requisiti tecnici normativamente previsti.
Nessuna rilevanza ha la doglianza relativa al presunto deficit di attività istruttoria in sede amministrativa, essendo il presente giudizio volto ad accertare la correttezza del merito della pretesa sanzionatoria e non la regolarità del procedimento.
Ne consegue che, in assenza anche solo dell'allegazione di elementi idonei a escludere l'applicabilità della norma sanzionatoria, l'opposizione è infondata.
Le argomentazioni svolte dall'opponente nelle note scritte depositate in data 31 maggio 2025 sono inammissibili. In esse, per la prima volta, si sostiene che l'apparecchio oggetto di sequestro sarebbe un semplice terminale informatico per l'accesso a qualunque sito internet, privo di software di gioco e dunque non specificamente destinato al gioco online.
Tale deduzione costituisce un fatto nuovo, non allegato nel ricorso introduttivo, e pertanto precluso nel presente giudizio, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011. In base all'art. 414 c.p.c., infatti, il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda e dunque l'introduzione di nuovi fatti in sede di note conclusive è inammissibile e non può essere presa in considerazione ai fini della decisione. l'opposizione va quindi rigettata. Nulla si dispone sulle spese, essendosi l'Amministrazione difesa tramite un proprio funzionario e non applicandosi le disposizioni speciali che prevedono, anche in tal caso, la liquidazione dei compensi
(art. 152 disp. att. c.p.c. relativa al giudizio di lavoro, art. art. 9 del D.Lgs.
149/2015 relativa all'Ispettorato del Lavoro, art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/1992 relativo al giudizio tributario).
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso;
Ragusa, 18/06/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 515 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SAVARESE MICHELE;
C.F._1
attore contro
Controparte_1
(c.f. ), coi propri funzionari dott.ssa
[...] P.IVA_1 CP_2
, dott. , dott.ssa
[...] Controparte_3 Persona_1
convenuto avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
L689/1981 relative a sa emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Il sig. , titolare dell'esercizio commerciale “Bar Capolinea” sito in Parte_1
Modica, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 76767 del 13/12/2023 emessa dall Controparte_4
di Siracusa, con cui gli è stata irrogata una
[...]
sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.008,75, la confisca di un apparecchio videoterminale e la chiusura dell'esercizio per 30 giorni, per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater T.U.L.P.S.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente ha sostenuto che l'apparecchiatura sequestrata (un totem informatico) fosse un semplice strumento di intrattenimento, in quanto non consentiva alcuna vincita in denaro e non rientrava pertanto nel concetto di “gioco” sanzionato dal Ha inoltre dedotto la genericità e CP_5
infondatezza dell'ordinanza impugnata, lamentando l'assenza di accertamenti tecnici da parte degli organi di polizia intervenuti.
L costituitasi in giudizio, ha chiesto il Controparte_1
rigetto del ricorso, evidenziando che l'apparecchio rinvenuto era destinato, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non rispondente alle caratteristiche previste dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., e che la norma sanzionatoria non richiede la presenza di vincite in denaro per configurare l'illecito.
***
L'opposizione è infondata. Essa si basa sulla deduzione per cui le apparecchiature per le quali il ricorrente è stato sanzionato “non hanno nulla a che vedere con il concetto di “gioco” sanzionato dal t.u.l.p.s., infatti non prevedono in alcun modo che chi li utilizzi possa avere una vincita in denaro”.
La sanzione amministrativa oggetto di impugnazione è stata irrogata ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater del T.U.L.P.S., il quale sanziona, tra l'altro, chiunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, che non rispondano alle caratteristiche tecniche previste dai commi
6 e 7 dello stesso articolo. Nel caso di specie, è pacifico, non contenendo il ricorso la contestazione né
l'affermazione del contrario, che presso l'esercizio dell'opponente fosse presente un apparecchio non conforme a tali caratteristiche. Non è contestato, infatti, che l'apparecchio sequestrato fosse destinato ad un gioco, e che lo stesso non fosse riconducibile alle categorie di apparecchi leciti disciplinati dal T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 dell'art. 110.
È irrilevante, ai fini della configurabilità dell'illecito, che l'apparecchio non consentisse vincite in denaro. La disposizione sanzionatoria, infatti, si riferisce espressamente a “qualunque forma di gioco”, senza distinguere tra giochi con o senza premi, né tra giochi leciti o d'azzardo. L'elemento rilevante è dunque la sola destinazione dell'apparecchio al gioco e la sua non conformità ai requisiti tecnici normativamente previsti.
Nessuna rilevanza ha la doglianza relativa al presunto deficit di attività istruttoria in sede amministrativa, essendo il presente giudizio volto ad accertare la correttezza del merito della pretesa sanzionatoria e non la regolarità del procedimento.
Ne consegue che, in assenza anche solo dell'allegazione di elementi idonei a escludere l'applicabilità della norma sanzionatoria, l'opposizione è infondata.
Le argomentazioni svolte dall'opponente nelle note scritte depositate in data 31 maggio 2025 sono inammissibili. In esse, per la prima volta, si sostiene che l'apparecchio oggetto di sequestro sarebbe un semplice terminale informatico per l'accesso a qualunque sito internet, privo di software di gioco e dunque non specificamente destinato al gioco online.
Tale deduzione costituisce un fatto nuovo, non allegato nel ricorso introduttivo, e pertanto precluso nel presente giudizio, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011. In base all'art. 414 c.p.c., infatti, il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda e dunque l'introduzione di nuovi fatti in sede di note conclusive è inammissibile e non può essere presa in considerazione ai fini della decisione. l'opposizione va quindi rigettata. Nulla si dispone sulle spese, essendosi l'Amministrazione difesa tramite un proprio funzionario e non applicandosi le disposizioni speciali che prevedono, anche in tal caso, la liquidazione dei compensi
(art. 152 disp. att. c.p.c. relativa al giudizio di lavoro, art. art. 9 del D.Lgs.
149/2015 relativa all'Ispettorato del Lavoro, art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/1992 relativo al giudizio tributario).
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso;
Ragusa, 18/06/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)