Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2377/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. PIANTA ANDREA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORANO Controparte_1 C.F._1
DOMENICO ANTONIO
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 6713/2024 pubblicata il
04/07/2024; materia: Appalto
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In principalità, nel merito:
1. Rigettare l'appello incidentale promosso dall'appellato poiché infondato ed Controparte_1 inammissibile;
pagina 1 di 29
2. riformare ed annullare la sentenza n. 6713/2024 del Tribunale di Milano, pubbl. il 04/07/2024 in relazione al proc. RG n. 19678/2020 Repert. n. 5909/2024 del 04/07/2024 nella parte in cui: 1) accerta che il valore delle opere realizzate da in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto Parte_1 con il 04/07/2016 e delle successive integrazioni è di euro 458.937,54 oltre iva;
2) Controparte_1 riduce ad euro 373.847,62 oltre iva al 10% il prezzo dell'appalto in conseguenza degli accertati vizi e difformità, come meglio indicato in parte motiva e nelle relazioni di c.t.u. dell'arch. e Per_1 dell'ing. (ATP n. 1102/2020 RG Tribunale di Lodi); 3) condanna a pagare in Per_2 Parte_1 favore di l'importo di euro 46.636,68; 4) rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1 di condanna di al pagamento di alcuna somma a titolo di penale Controparte_1 Parte_1 contrattuale;
5) pone definitivamente a carico di le spese della CTU;
6) condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano – quanto Parte_1 Controparte_1 al presente giudizio – in € 759,00 per spese esenti ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, e – quanto al procedimento di ATP svolto dinanzi al Tribunale di Lodi n. 1102/2020 RG – in € 379,50 per spese esenti ed € 3.056,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese per la CTU dell'ing. redatta nel predetto procedimento di ATP n. 1102/2020 RG come ivi liquidate, e Persona_3 per l'effetto così pronunciare: Nel merito, sulla domanda riconvenzionale promossa dall'appellato: respingere la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto perché comunque infondata in fatto ed in diritto e/o inammissibile per le ragioni esposte;
In via principale, nel merito, disattesa e respinta ogni avversa eccezione, accertare e dichiarare la conclusione tra le parti di contratto di appalto e di successive varianti ed integrazioni e la corretta esecuzione ad opera d'arte delle opere ivi indicate e descritte da parte dell'impresa attrice, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento del corrispettivo a saldo delle opere eseguite per l'importo di euro 168.155,24 ovvero in quella somma superiore o inferiore che dovesse esser ritenuta giusta e provata in corso di causa, oltre agli interessi maturati dalla domanda sino al saldo;
In subordine
Preliminarmente:
1. Se ritenuta ammissibile, autorizzare la chiamata in causa del geom. al fine di Controparte_2 essere manlevata nell'ipotesi di condanna in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
2. dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto per le ragioni argomentate e dedotte. Nel merito: disattesa e respinta ogni avversa eccezione, accertare e dichiarare la conclusione tra le parti di contratto di appalto e di successive varianti ed integrazioni e la corretta esecuzione ad opera d'arte delle opere ivi indicate e descritte da parte dell'impresa attrice, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento del corrispettivo a saldo delle opere eseguite per l'importo di euro 168.155,24 ovvero in quella somma superiore o inferiore che dovesse esser ritenuta giusta e provata in corso di causa, oltre agli interessi maturati dalla domanda sino al saldo;
respingere la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto perché comunque infondata in fatto ed in diritto e/o inammissibile per le ragioni esposte;
In ogni caso, con condanna alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96 cpc ed ex art.4 del decreto-legge 132 del 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), atteso l'espresso rifiuto del convenuto alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in citazione e ci si oppone alle istanze istruttorie dedotte da parte appellante poiché inammissibili ed irrilevanti.” pagina 2 di 29
Per Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma ogni contraria deduzione ed eccezione essere disattesa e respinta premesse le declaratorie del caso sull'appello in via principale proposto da Pt_1
(a) rigettare con ogni miglior formula i motivi di appello proposti da in quanto Pt_1 inammissibili, infondati e per le ragioni tutte di cui in narrativa;
sull'appello in via incidentale proposto dal sig. : Controparte_1 in parziale riforma della sentenza n. 6713/2024 depositata il 04/07/2024 RG 1968/2020 del Tribunale di Milano
(b) accertare e dichiarare, in aggiunta rispetto a quanto già accertato con la sentenza di primo grado, la sussistenza di tutti i vizi e/o difetti meglio descritti in narrativa, in relazione agli infissi non conformi e non certificati a norma CE e conseguentemente dichiarare la non commerciabilità degli infissi non certificati e non certificabili;
(c) conseguentemente, ridurre il prezzo del corrispettivo dell'appalto dell'ulteriore importo, rispetto a quanto già accertato con la sentenza di primo grado, di € 134.209,00 oltre IVA, o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa o comunque ritenuto equo, oltre interessi dal dovuto al saldo, secondo i saggi e le decorrenze di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c., o nella diversa misura ritenuta applicabile;
(d) accertare e dichiarare che il ritardo e/o il mancato completamento delle opere oggetto dell'appalto e di cui al contratto del 04/07/2016 e della sua integrazione del 10/02/2017, conseguentemente accertare e dichiarare dovuta la penale da parte dell'impresa in favore del sig. Pt_1 CP_1
in ragione di quanto previsto nei richiamati contratti d'appalto e per le ragioni tutte di cui
[...] in narrativa;
(e) conseguentemente condannare l'impresa a corrispondere in favore del sig. Pt_1 CP_1
al pagamento dell'importo di € 68.250,00 a titolo di penale, o di quel maggiore o minore
[...] importo accertato in corso di causa o comunque ritenuto equo, oltre interessi dal dovuto al saldo, secondo i saggi e le decorrenze di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c., o nella diversa misura ritenuta applicabile.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio.
Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria, unicamente occorrendo e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova si chiede di ammettersi i seguenti capitoli di prova, per interpello e testi: Sul contratto di appalto, sui prezzi pattuiti , i pagamenti del sig. , e sull'abbandono Controparte_1 cantiere da parte dell'impresa Parte_1 1) Vero che il sig. e l'impresa hanno sottoscritto in data Controparte_1 Parte_1 04/07/2016 il contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori per la completa ristrutturazione del complesso immobiliare di proprietà del sig. e sito in Lodi, Via Secondo Cremonesi n. 32 CP_1 angolo Via Lago D'Iseo (doc. 02 che si rammostra al teste);
2) Vero che il contratto di appalto di cui al capitolo che precede prevedeva l'esecuzione, da parte dell'impresa , delle opere tutte meglio descritte nel capitolato d'appalto allegato al Parte_1 richiamato contratto (doc. 02 che si rammostra al teste);
3) Vero che sempre in data 04/07/2016 il sig. e l'impresa Controparte_1 Parte_1 sottoscrivevano un addedum al contratto (doc. 03 che si rammostra al teste);
pagina 3 di 29 4) Vero che per l'esecuzione delle opere di descritte nel capitolato d'appalto, e nel relativo addendum, le parti pattuivano quale corrispettivo a corpo in favore dell'impresa l'importo di Euro 325.000,00 oltre IVA (doc. 02 e 03 che si rammostrano al teste);
5) Vero che nel corso dell'esecuzione delle opere appaltate veniva rappresentata al committente sig.
la necessità di procedere con il consolidamento statico dell'edificio e, d'accordo Controparte_1 tra tutte le parti coinvolte (committente, impresa esecutrice e direttore lavori) si decideva di integrare il consolidamento statico con la realizzazione di n. 2 appartamenti al primo piano e la realizzazione di n. 2 box (doc. 04 che si rammostra al teste); 6) Vero che per la realizzazione del consolidamento statico del piano terra e del primo piano il sig.
e l'impresa concordavano quale corrispettivo l'importo di Euro Controparte_1 Parte_1
40.000,00 oltre IVA, mentre per la realizzazione dei n. 2 appartamenti al primo piano l'importo di Euro 65.000,00 oltre IVA e per la realizzazione di n. 2 box al piano terra l'importo di Euro 25.000,00 oltre IVA (doc. 04 che si rammostra al teste); 7) Vero che i computi metrici per la realizzazione delle opere di cui al capitolo che precede, con specifica delle opere da eseguire e dei materiali da impiegare sono venivano redatti dall'impresa in data 30/12/2016 come da documenti che si allegano (doc. 40 e 41 che si rammostrano Parte_1 al teste);
8) Vero che il sig. e l'impresa in data 10/02/2017 sottoscrivevano Controparte_1 Parte_1 l'integrazione del contratto relativo ai lavori per il consolidamento statico del piano terra e primo piano e per la realizzazione dei n. 2 appartamenti e dei n. 2 box (doc. 04 che si rammostra al teste);
9) Vero che il termine di consegna dei lavori tutti appaltati all'impresa è stata pattuita Parte_1 tra le parti, come da integrazione contrattuale sottoscritta il 10/02/2017, entro il 31/07/2017 (doc. 04 che si rammostra al teste);
10) Vero che l'importo complessivamente convenuto tra il sig. e l'impresa Controparte_1
, quale corrispettivo per tutti i lavori oggetto dell'appalto, ammontava ad Euro 455.000,00 Parte_1 oltre IVA (doc. 02, 03 e 04 che si rammostrano al teste); 11) Vero che nel corso dell'esecuzione dei lavori il sig. corrispondeva Controparte_1 all'impresa l'importo di Euro 416.245,65 oltre IVA (doc. 06 pag. 21 controparte e doc. 42 Parte_1 che si rammostra al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 12) Vero che il sig. autorizzava l'impresa l'esecuzione di ulteriori Controparte_1 Parte_1 lavori rispetto a quelli già indicati nel contratto di appalto o nell'integrazione contrattuale del 10/02/2017 (doc. 02, 03 e 04 che si rammostrano al teste) o, in ogni caso, accordava l'esecuzione di lavori per ulteriori Euro 114.000,00 rispetto al prezzo convenuto in contratto e nella sua integrazione del 10/02/2017;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 13) Vero che, ad oggi, il sig. ha ricevuto la dichiarazione di fine lavori Controparte_1 unitamente al collaudo delle opere così come ha ricevuto la dichiarazione di fine lavori relativamente all'unità commerciale sita al piano terra e l'agibilità delle diverse unità abitative site al piano primo e secondo piano;
14) Vero che il sig. ha provveduto al pagamento del corrispettivo in favore Controparte_1 dell'impresa ad eccezione della sola trattenuta a garanzia dell'8% come prevista nel Parte_1 contratto (doc. 02 art. 3 e doc. 42 che si rammstrano al teste);
15) Vero che nel luglio del 2018 il sig. provvedeva a corrispondere in favore Controparte_1 dell'impresa l'importo di Euro 48.400,00 quale ultima tranche, al netto della garanzia Parte_1 pagina 4 di 29 dell'8%, del corrispettivo complessivamente dovuto in favore dell'impresa (doc. 24 controparte vedi fattura n. 60/2018 e doc. 42 che si rammostrano al teste);
16) Vero che l'impresa , al ricevimento del pagamento di Euro 48.400,00 di cui al capitolo Parte_1 che precede (doc. 24 controparte vedi fattura n. 60/2018), abbandonava il cantiere omettendo sia il completamento delle opere già pagate e sia omettendo di intervenire per porre rimedio a tutte le difformità riscontrate nelle opere già eseguite;
17) Vero che a fronte dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa il sig. Parte_1 CP_1
, personalmente e con l'ausilio del sig. , sollecitava l'impresa
[...] Testimone_1 Pt_1
di ritornare in cantiere sia per il completamento delle opere e sia per emendare a quelle difformi;
[...] 18) Vero che a fronte dei solleciti inoltrati dal sig. all'impresa , e di Controparte_1 Parte_1 cui al capitolo che precede, in data 12/06/2019 si teneva un incontro in cantiere alla presenza del sig.
, per il sig. , e in occasione di detto incontro venivano Testimone_1 Controparte_1 verbalizzate le contestazioni note a quel momento sull'operato dell'impresa (doc 15 controparte che si rammostra al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
19) Vero che, ad oggi, l'impresa ha provveduto ad eseguire tutti i lavori così come Parte_1 descritti nel contratto di appalto e nella sua integrazione e che, i lavori già completati, sono stati eseguiti a regola d'arte;
20) Vero che in caso di ritardo nel completamento dei lavori così come appaltati all'impresa Pt_1
quest'ultima è tenuta a corrispondere, a titolo di penale, un indennizzo/risarcimento da un minimo
[...] di Euro 200,00 giornalieri e sino ad un massimo pari al 15% del corrispettivo previsto in favore dell'impresa (doc 02 che si rammostra al teste);
21) Vero che per l'esecuzione dei lavori, così come riportati nel contratto d'appalto del 04/07/2016, nell'addendum redatto in pari data e nell'integrazione del contratto del 10/02/2017, i corrispettivi pattuiti sono a corpo (doc. 02, 03 e 04 che si rammostrano al teste); Sui lavori eseguiti dall'impresa sulle criticità riscontrate e sui costi occorrenti per la loro Parte_1 eliminazione e per i costi già sostenuti dal sig. Controparte_1
22) Vero che i torrini di copertura previsti nel contratto d'appalto avrebbero dovuto essere in rame, mentre l'impresa ha provveduto a posare torrini di copertura non in rame (doc. 05 foto Parte_1
01e 02 e doc. 28 che si rammostrano al teste);
23) Vero che la posa dei torrini non in rame comporta un minor valore dell'opera rispetto a quanto previsto nel contratto d'appalto;
24) Vero che lungo la testata del balcone/terrazza dell'ultimo piano si rileva la mancata rifinitura dell'intonaco all'altezza del canale di raccolta (doc. 05 foto 03 04 e 05 che si rammostrano al teste);
25) Vero che, sempre lungo la testata del balcone/terrazza dell'ultimo piano manca la scossalina da porre a mascheramento della parte frontale (doc. 05 foto 03 04 e 05 che si rammostrano al teste);
26) Vero che mancano le guide avvolgibili degli infissi del piano terra e del primo piano e che ciò causa lo “spanciamento” degli avvolgibili e la loro vibrazione in caso di vento (doc. 05 foto 06 che si rammostra al teste);
27) Vero che vi sono numerosi buchi nelle scanalature per le guide degli avvolgibili e che ciò comporta il deposito di acqua stagnante piovana e sporcizia nonché favoriscono infiltrazioni nella sottostante muratura dell'edificio (doc. 05 foto 06 che si rammostra al teste);
28) Vero che i davanzali in pietra delle finestre del fabbricato si presentano non paralleli alla parete della facciata e che in alcuni casi sbordano dal muro con sporgenze tra loro differenti (doc. 05 foto 07
08 e 09 che si rammostrano al teste);
pagina 5 di 29 29) Vero che in più punti i gocciolatoi delle copertine del primo piano sono stati ricoperti dall'intonaco e così perdendo la loro naturale funzione in quanto è causa di costante percolamento d'acqua e favorisce il progressivo ammaloramento dell'intonaco sottostante, sistematicamente bagnato (doc. 05 foto 10 e 11 che si rammostrano al teste);
30) Vero che lungo la facciata ovest del fabbricato i gocciolatoi dei davanzali sono stati ricoperti dall'intonaco della facciata perdendo la loto naturale funzione e che i davanzali in pietra del primo piano sono stati posati storti rispetto alla linea della facciata (doc. 05 foto 12 e doc 36, 37 che si rammostrano al teste);
31) Vero che i balconi sporgenti sono stati realizzati applicando del cartongesso all'intradosso, che ne ha notevolmente incrementato lo spessore a vista del solaio;
32) Vero che il rompigoccia metallico posto superiormente non è in grado di proteggere la parte frontale e nemmeno l'intradosso soletta (questa oltremodo realizzata senza scanalature per gocciolatoio) e che ciò comporta il sistematico percolamento d'acqua piovana in caso di pioggia;
33)Vero che l'applicazione di cartongesso all'intradosso del solaio, con cui sono stati realizzati i balconi sporgenti, comporta un inestetico aumento dello spessore a vista della soletta;
34) Vero che sul prospetto sud del fabbricato si evidenziano “bolle” per distacco dello strato finale della finitura della facciata di supporto, rilevabili ad occhio nudo al piano terreno e nella parete (doc.
05 foto 13 14 e 15 che si rammostrano al teste); 35) Vero che la parete esterna lato sud del fabbricato si presenta con chiazze di colore più chiaro e/o più scuro, in ogni caso con tonalità diversa tra loro (doc. 05 foto 16 che si rammostra al teste);
36) Vero che sul lato ovest del fabbricato si rileva la tramatura dei pannelli termoisolanti applicati, in quanto applicato un insufficiente strato di malta rasante (doc. 05 foto 17 18 e 19 che si rammostrano al teste);
37) Vero che lungo la facciata esterna del negozio al piano terra vi sono fessurazioni verticali che necessitano di ripristino (doc. 05 foto 21 che si rammostra al teste);
38) Vero che parte dell'intonaco della parete posta all'ingresso di Via Cremonesi, di colore giallo, si presenta in via di distacco con rigonfiamenti (doc. 05 foto 22 e 23 che si rammostrano al teste);
39) Vero che su parte della pavimentazione dell'androne di ingresso al vano scala di salita ai piani superiori del fabbricato vi sono efflorescenze di salnistro da rimuovere;
40) Vero che il corrimano applicato lungo la prima rampa della scala comune è stato eseguito dal sig. onostante fosse previsto tra le opere da eseguire a cura dell'impresa (doc. 05 CP_1 Parte_1 foto 24 che si rammostra al teste);
41) Vero che la porta del primo ingresso del vano scala comune è stata posata fuori piombo e non chiude correttamente (doc 05 foto 25 che si rammostra al teste);
42) Vero che le vetrate presenti in sommità al vano scala sono privi dei requisiti di resistenza antisfondamento necessari;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 43) Vero che, ad oggi, l'impresa ha consegnato al sig. la Parte_1 Controparte_1 certificazione relativa alla porta di primo ingresso del vano scala comune;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 44) Vero che l'impresa ha provveduto a posare la linea vita così come previsto dalla Parte_1 normativa vigente;
45) Vero che la linea vita è stata installata dall'impresa ON srl su incarico del sig. CP_1
e che quest'ultimo ha provveduto a corrispondere a detta impresa l'importo di Euro
[...]
2.266,00 (doc. 09 che si rammostra al teste); pagina 6 di 29 46) Vero che i due cancelletti elettrici esterni, pedonale da Via Cremonesi e quello di accesso sul retro, da aprirsi a mezzi di pulsanti, non si aprono ed è necessaria la sostituzione dei cavi di alimentazione;
47) Vero che la sostituzione dei cavi elettrici che alimentano l'elettro serratura dei pulsanti di apertura dei due cancelli esterni di cui al capitolo che precede comporta il previo sollevamento della pavimentazione in quanto collocati sotto la stessa;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
48) Vero che l'impresa ha fornito e posato gli sportelli di chiusura ove ubicati i contatori Parte_1 del gas, della luce e dell'acqua;
49) Vero che alla fornitura e alla posa degli sportelli di chiusura dei contatori di gas, luce e acqua ha dovuto provvedervi il sig. incaricando altra impresa e sostenendo il relativo Controparte_1 costo;
50) Vero che sui percorsi pedonali interni e lungo l'area esterna di proprietà del fabbricato (in aggancio su entrambe le vie) la pavimentazione si presenta imbrattata in più punti da residuo di intonaco e calcinacci, rimasti a seguito della lavorazione in cantiere dell'impresa ; Parte_1
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
51) Vero che la pavimentazione è stata trattata per la pulitura finale (doc. 05 foto 23 26 27 28 e 29 che si rammostrano al teste);
52) Vero il tratto di pavimentazione sottostante il cancelletto di ingresso di Via Cremonesi è malamente rifinita e comunque non completata (doc. 05 foto 30 che si rammostra al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 53) Vero che l'impresa ha provveduto a posare la guaina bituminosa sulla Parte_1 pavimentazione esterna di entrambe le vie (fronte vetrine negozio) e sul corsello interno, come prevista in contratto;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 54) Vero che l'impresa ha provveduto ad eseguire la piantumazione delle aiuole in Via Parte_1
Secondo Cremonesi, così come prevista nel contratto;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 55) Vero che l'impresa ha provveduto a fornire e posare i pannelli metallici, i coperchi Parte_1 delle utenze e i tombini sulle parti esterne ed i cancelli su Via Lago D'Iseo n. 1 e 3, come previsto in contratto;
56) Vero che il sig. ha provveduto a far posare, a proprie spese, i pannelli Controparte_1 metallici, i coperchi delle utenze e i tombini sulle parti esterne ed i cancelli su Via Lago D'Iseo n. 1 e 3
(doc. 05 foto 33 e 34 che si rammostrano al teste);
57) Vero che le finte pietre della recinzione in affaccio su Via Lago D'Iseo, presentano uno sfaldamento delle stesse, mentre altre pietre sono in via di distacco ed altresì si evidenzia disomogeneità nell'uso del materiale (doc. 05 foto 31 e 32 che si rammostrano al teste); Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
58) Vero che i paletti metallici di ostruzione sono stati posati dall'impresa sino al civico Parte_1
1, mentre da contratto avrebbero dovuto essere posati sino alla fine del lotto di proprietà del civico 5 su Via Lago D'Iseo (doc. 05 foto 35 che si rammostra al teste);
pagina 7 di 29 59) Vero che per la fornitura e posa del paletti metallici di ostruzione sino alla fina del lotto di proprietà del civico 5 su Via Lago D'Iseo ha provveduto il sig. sostenendo il Controparte_1 costo di Euro 1.878,80, affidando l'incarico all'impresa EN Arredo Urbano srl per quanto concerne la fornitura e all'impresa MC Costruzioni per la relativa posa (doc. 10 che si rammostra al teste);
60) Vero che sulla Via Lago D'Iseo rispetto alla sede stradale del marciapiede si presenta un dislivello per eccesso in altezza superiore ai limiti di legge e che, inoltre, non sono stati posati i sistemi correttivi di ostruzione anti-caduta, come prescritto dalla Nota del Comune di Lodi prot. 10830/2018 del 26/02/2018 (doc. 05 foto 36 che si rammostra al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 61) Vero che, ad oggi, l'impresa ha provveduto a consegnare al sig. Parte_1 CP_1
i certificati degli infissi e dei blindati installati (sia termici e sia acustici) e che sono
[...] conformi ai requisiti di legge;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
62) Vero che l'impresa ha provveduto a rilasciare le certificazioni per le diverse opere Parte_1 realizzate, per il cappotto termico dell'edificio e per gli infissi intallati;
63) Vero che in assenza delle certificazioni per le diverse opere realizzate e per il cappotto termico dell'edificio e per gli infissi applicati il sig. non può presentare la pratica Controparte_1 CP_3 per gli interventi di rivestimento termoisolante “a cappotto” sul fabbricato e infissi;
64) Vero che in conseguenza dell'impossibilità di aprire e completare la pratica Enea il sig. CP_1
perderà i benefici fiscali di legge;
[...]
65) Vero che l'impresa ha applicato il rivestimento a cappotto per facciata, con Parte_1 polistirene espanso con lo spessore massimo di 10 cm, mentre nelle relazioni tecniche depositate presso il Comune di Lodi, e relative all'intervento di ristrutturazione per cui è causa, è stato invece prevista l'applicazione del rivestimento con spessore di 12 cm (doc. 18, 19, 20 e 21 che si rammostrano al teste);
66) Vero che con email del 23/01/2017 la comunicava al direttore lavori Geom. che Parte_1 CP_2 lo spessore dell'isolante applicato per il rivestimento avrebbe avuto spessore di 12 cm (doc. 22 che si rammostra al teste);
67) Vero che l'impresa , con riferimento al materiale isolante che avrebbe utilizzato per il Parte_1 rivestimento, forniva altresì l'indicazione del prodotto LEUCOSTRE 120 ETICS (doc. 23 che si rammostra al teste);
68) Vero che è prevista, ai fini del corretto isolamento acustico delle pareti verticali divisionali delle unità abitative poste nel primo piano, l'applicazione di mattoni semipieni dello spessore di 12 cm, di lana di vetro con spessore 6 cm e un blocco forato 9 fori dello spessore di 12 cm (doc. 43 che si rammostra al teste);
69) Vero che l'impresa per la costruzione delle pareti dell'unità immobiliare sita nel Parte_1 sottotetto ha applicato un blocco svizzero con spessore 12 cm, isolante dello spessore di 5 cm e un forato dello spessore di 8 cm;
70) Vero che nella Valutazione previsionale rispetto ai requisiti acustici passivi degli edifici, a firma dello Studio Tecnico - e datata 11/09/2015 –, per la realizzazione del solaio dividente le Testimone_2 unità immobiliari sottostanti è prevista l'applicazione di calcestruzzo in argilla espansa dello spessore di 6 cm, l'applicazione di gomma con spessore di 9 mm e densità pari a 920 Kg/m3 (doc. 24 pag. 11 che si rammostra al teste);
pagina 8 di 29 71) Vero che nella Valutazione previsionale rispetto ai requisiti acustici passivi degli edifici, a firma dello Studio Tecnico - e datata 11/09/2015 –, per la realizzazione della copertura del Testimone_2 sottotetto è prevista l'applicazione di pannelli di trucioli di legno dello spessore di 16 cm con densità di 500 kg/m3 e che l'impresa ha fornito e posato pannelli rigidi in lana di vetro da 10 Parte_1 cm(doc. 24 pag. 21 che si rammostra al teste);
72) Vero che le velette sopra le vetrine dell'unità immobiliare commerciale sita al piano terra sono prive della muratura interna (doc. 25 e 26 che si rammostrano al teste);
73) Vero che come da capitolato allegato al contratto d'appalto (vedi doc. 02 che si rammostra al teste) l'impresa richiedeva al sig. n sovrapprezzo per la fornitura del tetto in Parte_1 CP_1 legno di colore bianco e che l'impresa ha fornito e posato un tetto di legno comune (doc. 27 che si rammostra al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 74) Vero che le tapparelle anti grandine sono state correttamente posate dall'impresa ; Parte_1
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 75) Vero che l'impresa ha provveduto alla forniture e alla posa dei doccioni in rame per Parte_1 lo scarico dai balconi come da punto 70 del capitolato d'appalto (doc. 02 e 33, 34 e 35 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
76) Vero che l'impresa ha provveduto ad eseguire la seduta in pietra lungo l'area esterna Parte_1 del fabbricato;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
77) Vero che l'impresa , come da contratto del 04/07/2016, ha provveduto a fornire e Parte_1 posare il tetto/gronda e pluviale con colorazione scelta dal sig. i tombini e le griglie in CP_1 ghisa e i portoncini da esterno (doc. 02 pag. 9 che si rammostra al teste)
78) Vero che come da computo metrico che si rammostra al teste del 30/12/2016 l'impresa Pt_1
si impegnava alla fornitura e alla posa del materassino isolante acustico da porsi nel
[...] sottopavimento e che detto isolante non veniva poi posato dall'impresa (doc. 41 punto 52 che si rammostra al teste);
79) Vero che le n. 4 porte di ingresso agli alloggi del primo e secondo piano, previste per l'esterno, corrispondono per standard qualitativi a quanto previsto nel contratto d'appalto (doc. 29 e 30 che si rammostrano al teste);
80) Vero che le n. 4 porte di ingresso agli alloggi del primo e secondo piano, posate dall'impresa
, hanno un valore prestazionale ed economico inferiore rispetto a quelle previste nel Parte_1 contratto d'appalto e che non sono adatte per essere portoncini da esterno in quanto sono sprovviste delle guarnizioni di tenuta dell'acqua (doc. 29 e 30 che si rammostra al teste); 81) Vero che la porta di primo ingresso al quadrilocale posto al primo piano sfrega all'apertura e alla chiusura sulla pavimentazione;
82) Vero che la porta di primo piano ingresso al monolocale del primo piano si apre con una rotazione inferiore a 90° in quanto sulla parte retrostante è presente il radiatore a parete (doc. 05 foto 37 38 e 39 che si rammostrano al teste);
83) Vero che le porte finestre del monolocale e del quadrilocale posti al primo piano (vedi doc. 31 e 32 che si rammostrano al teste) come da progetto avrebbero dovuto aprirsi nel verso indicato sul pagina 9 di 29 controtelaio, mentre per il monolocale è stata posata nel verso opposto rispetto a quanto indicato sul controtelaio (doc 05 foto 40 che si rammostra al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 84) Vero che l'impresa ha provveduto a fornire e posare le parti metalliche dei parapetti Parte_1 balcone degli alloggi, ed anche le sue lastre di chiusura con vetri di sicurezza, così come previsto nel contratto di appalto;
85) Vero che per la posa delle parti metalliche dei parapetti balcone degli alloggi, ed anche le sue lastre di chiusura con vetri di sicurezza vi ha provveduto il sig. per tramite Controparte_1 dell'impresa RI Bergamasca Tecnovetro srl, sostenendo una spesa pari ad Euro 1.490,50 (doc. 11 che si rammostra al teste) oltre alle spese del fabbro CA srl come da doc. 17 che si rammostra al teste;
86) Vero che l'impresa ha realizzato le fioriere lungo i balconi del primo piano in Parte_1 alluminio verniciato scuro, mentre da contratto erano previste in rame;
87) Vero che le scossaline superiori delle fioriere (cappelli a “U”) sono state fatte realizzare dal sig. ur previste in contratto (doc. 05 foto 43 e 44 che si rammostrano al teste); CP_1
88) Vero che lungo la pavimentazione del balcone del quadrilocale del primo piano vi è un avvallamento che causa il ristagno d'acqua ad ogni precipitazione;
89) Vero che i muri dell'appartamento quadrilocale del primo piano sono stato realizzati fuori squadra;
90) Vero che la porta a scomparsa posata nel ripostiglio del quadrilocale posto al primo piano quando scorre all'interno del cassone sbatte internamente con qualche ostruzione;
91) Vero che l'intonaco preente sulla faccia esterna del cassone metallico dell'anta (visto dal soggiorno) si presenta con chiazze;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
92) Vero che la parete di confine che divide i due alloggi del primo piano consente l'adeguata insonorazione acustica come richiesto dalla normativa vigente;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
93) Vero che l'impresa ha rispettato le prescrizioni in materia di isolamento acustico per Parte_1 la realizzazione della copertura, degli infissi installati, per la separazione tra le differenti unità e per la pavimentazione;
Cont
94) Vero che nella
contro
-parete del tetto risulta la presenza di senza rete e rasante, come invece previsto all'interno del contratto d'appalto; Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
95) Vero che le unità immobiliari poste al piano terra, primo e secondo piano sono state realizzate dall'impresa con idoneo isolamento acustico conforme alle prescrizioni di legge;
Parte_1
96) Vero che l'insufficiente isolamento acustico sulle unità immobiliari site al piano terra, primo e secondo piano, comporta un deprezzamento del valore pari al 15%;
97) Vero che il minor valore degli immobili causato dall'insufficiente isolamento acustico ammonta ad Euro 263.550,00;
98) Vero che sull'abitazione posteriore lungo l'intero piano terra sono necessari interventi di rinforzo strutturale;
99) Vero che i costi per gli interventi di rinforzo strutturale lungo l'intero piano terra possono quantificarsi in Euro 15.000,00; pagina 10 di 29 100) Vero che nell'unità commerciale sita al piano terra mancano le maniglie delle porte di ingresso su Via Secondo Cremonesi/Lago D'Iseo (doc. 05 foto 45 che si rammostra al teste);
101) Vero che la porta di ingresso su Via Secondo Cremonesi vibra ad ogni sua apertura;
102) Vero che la porta d'ingresso sulla Via Lago D'Iseo dell'unità commerciale sita al piano terra striscia sul pavimento ad ogni sua apertura e/o chiusura;
103) Vero che nel tratto di muratura perimetrale soprastante le due vetrine fisse dell'unita commerciale del piano terra anche sopra la porta d'ingresso da Via Secondo Cremonesi la parete delle vetrine è stata realizzata solo con il pannello termoisolante “a cappotto” e sono invece prive della controparte in muratura/laterizio;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 104) Vero che l'impresa ha provveduto a posare interamente il controsoffitto dell'unità Parte_1 commerciale del piano terra, senza lasciare pannelli abbandonati a terra (doc. 05 foto 46 47 e 48 e doc.ti 39 e 40 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 105) Vero che le pareti di muratura dell'unità commerciale sita al piano terra sono state interamente tinteggiate da parte dell'impresa ; Parte_1
106) Vero che per la tinteggiatura delle pareti in muratura dell'unità commerciale sita al piano terra vi ha provveduto il sig. ; Controparte_1
107) Vero che il bagno per disabili dell'unità commerciale sita al piano terra si presenta con i suoi sanitari, ma in inidoneità funzionale rispetto ai requisiti di legge (doc. 05 foto 49 che si rammostra la teste);
108) Vero che lungo la parete interna, all'angolo con il pavimento e la vicina vetrata sulla Via Lago D'Iseo, dell'unità commerciale sita al piano terra sono presenti ammaloramenti di intonaco per eccesso di umidità (doc. 05 foto 50 che si rammostra al teste);
109) Vero che le porte interne dell'unità immobiliare posta al piano terra (retro rispetto all'unità commerciale) si presentano rovinate e si necessita della loro sostituzione (doc. 05 toto 51 che si rammostra al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
110) Vero che l'impresa ha provveduto a realizzare nel soffitto del locale dell'unità Parte_1 immobiliare sita al piano terra (retro rispetto all'unità commerciale) le opere di rinforzo strutturali ai fini sismici (doc. 05 foto 54 e 55 che si rammostrano al teste);
111) Vero che lungo il soffitto del locale in affaccio sulla Via Lago D'Iseo, nell'unità immobiliare sita al piano terra (retro rispetto all'unità commerciale), è presente una fessurazione che corre parallela alla via (doc. 05 foto 46 che si rammostra al teste);
112) Vero che l'intonaco applicato tra i blocchi cavi di dls della parete dei due posti auto si sbriciola facilmente e in più punti non è presente l'intonaco stesso;
113) Vero che la parete dei posti auto è stata realizzata dall'impresa fuori piombo, con Parte_1 avvallamenti e irregolarità di posa (doc. 05 foto 57 che si rammostra al teste);
114) Vero che l'impresa ha realizzato la pavimentazione dei due posti auto in Parte_1 contropendenza, così favorendo l'entrata di acqua dall'esterno della Via Lago D'Iseo e verso il centro del vano;
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta pagina 11 di 29 115) Vero che la bocca di lupo realizzata dall'impresa è stata eseguita a regola d'arte ed Parte_1
è stata completata;
116) Vero che il sig. ha dovuto provvedere autonomamente, e rivolgendosi Controparte_1 all'impresa Echospera srl, all'aggiornamento della relazione geologica, sostenendo la spesa di Euro 244,00 (doc. 12 che si rammostra al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la sua possibile declaratoria di inammissibilità, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta 117) Vero che l'impresa ha provveduto a realizzare la linea vita lungo l'intero complesso Parte_1 immobiliare sito in Lodi e oggetto dei lavori d'appalto;
118) Vero che per la realizzazione della linea vita nella palazzina, sita in Lodi Via Secondo Cremonesi
– Via Lago D'Iseo, ha provveduto direttamente il sig. , rivolgendosi all'impresa Controparte_1
ON srl, e sostenendo la spesa di Euro 2.266,00 (doc. 09 che si rammostra al teste);
119) Vero che per la sostituzione dei davanzali in serizzo fuori piombo su n. 5 finestre, relativo smontaggio dell'infisso già presente, rimozione del davanzale presente e per la fornitura e rimontaggio degli infissi, l'impresa MC Costruzioni ha preventivato il costo in Euro 2.750,00 oltre IVA (doc. 13 che si rammostra al teste);
120) Vero che per la sostituzione dei davanzali in serizzo fuori piombo su le n. 5 finestre presenti sulla facciata retro (lato villa), smontaggio di quelli già presenti, rimozione del davanzale esistente e per la fornitura e posa dei nuovi davanzali, l'impresa MC Costruzioni srl ha preventivato il costo in Euro 2.750,00 oltre VA (doc. 13 che si rammostra al teste);
121) Vero che per le opere di adeguamento sul balcone con errata impostazione, per il rifacimento della pavimentazione, relativa impermeabilizzazione, posa dello zoccolino, del frontalino e del sottobalcone, lungo la facciata del retro (lato villa), l'impresa MC Costruzion ha preventivato il costo in Euro 1.750,00 oltre IVA (doc. 13 che si rammostra al teste);
122) Vero che per le opere di adeguamento sul terrazzo privo del frontale per caduta dell'acqua in gronda, con presenza di sottofondo/massetto scoperto, il rifacimento dell'impermeabilizzazione e del pavimento delle ultime 2 file, relativa posa del frontalino a chiusura della soletta e caduta dell'acqua in gronda, lato palazzo facciata retro, l'impresa MC Costruzioni ha preventivato il costo in Euro 2.650,00 oltre VA (doc. 13 che si rammostra al teste);
123) Vero che per le opere di adeguamento con rifacimento delle pendenze errate sulla balconata, relativa pavimentazione e impermeabilizzazione, posa dello zoccolino, del frontalino e del sottobalcone, lungo la facciata di Via Secondo Cremonesi, l'impresa MC Costruzioni ha preventivato il costo in Euro 9.250,00 oltre VA (doc. 13 che si rammostra al teste);
124) Vero che per la sistemazione della bocca di lupo nella facciata retro (lato villa), per l'impermeabilizzazione, la sistemazione per l'evacuazione dell'acqua, al fine di rimuovere le cause di infiltrazioni, l'impresa MC Costruzioni ha preventivato il costo in Euro 1.200,00 oltre VA (doc. 13 che si rammostra al teste);
125) Vero che per le opera di risanamento con pulitura, per il rifacimento delle parti con errate pendenze della pavimentazione esterno lungo il contorno dello stabile per circa 150 mq, con relativa demolizione del pavimento in pietra e sottofondo, fornitura e posa della membrana elastomerica saldata a caldo, per la realizzazione del sottofondo e per la fornitura e posa della pietra, l'impresa MC
Costruzioni ha preventivato il costo di Euro 22.500,00 oltre VA (doc. 13 che si rammostra al teste);
126) Vero che per il rifacimento della griglia in pietra per la raccolta dell'acqua piovana in ingresso, l'impresa MC Costruzioni ha preventivato il costo in Euro 1.200,00 oltre VA (doc. 13 che si rammostra al teste);
127) Vero che per la realizzazione dell'isolamento acustico del monolocale lungo la parete di confine con l'appartamento adiacente, da realizzarsi con pannelli accoppiati di cartongesso/isolante acustico pagina 12 di 29 per circa 36 mq, comprese le conseguenti opere accesso di rimozione dello zoccolino e ripristino e co tinteggiatura finale, l'impresa MC Costruzioni ha preventivato il costo in Euro 3.600,00 oltre VA (doc. 13 che si rammostra al teste); 128) Vero che per il rifacimento delle parti di cappotto termico sulle facciate di Via Lago D'Iseo e retro (lato villa), compreso di ponteggio a cavalletto, rimozione e posa di ciclo competo di cappotto termine per circa 250 mq, l'impresa MC Costruzioni ha preventivato il costo in Euro 31.250,00 oltre VA (doc. 13 che si rammostra al teste);
129) Vero che per la realizzazione del rinforzo strutturale mancante nell'unità residenziale del piano terra, con putrella centrale IPE 270 murate e putrelle laterali poste in 80 cm circa IPE 180, l'impresa MC Costruzioni ha preventivato il costo in Euro 8.800,00 oltre VA (doc. 13 che si rammostra al teste);
130) Vero che per le pratiche edilizie occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui ai capitoli che precedono, l'impresa MC Costruzioni ha preventivato il costo in Euro 3.500,00 oltre IVA (doc. 13 che si rammostra al teste)
131) Vero che per la fornitura e posa delle guide in alluminio con dentello complete di tappi invito, spazzole antirumore ed antinsetto, modello A28 28x17 mm su misura, colore ARGENTO - per n.13 serramenti e per il Maniglione Colombo mod. (300 mm) , l'impresa Per_4 CP_5
Risposta Serramenti pvc ha preventivato il costo in Euro 1.100,00 oltre VA (doc. 14 che si rammostra al teste); 132) Vero che per la fornitura e posa di n. 4 porte blindate mod. Stark PR7 certificata classe 3 UNI ENV 1627 l'impresa Risposta Serramenti pvc ha preventivato il costo in Euro 6.200,00 oltre VA (doc. 15 che si rammostra al teste);
133) Vero che per la fornitura e posa del Vetro anticaduta a forma irregolale, con 2 angoli fuori squadro, del Vetro anticaduta di forma rettangolare, con superficie maggiore a 3 mq (2000 x 1900), Vetro anticaduta di forma rettangolare, con superficie maggiore a 3 mq (2000 x 1500), l'impresa Risposta Serramenti pvc ha preventivato il costo in Euro 4.500,00 oltre VA (doc. 16 che si rammostra al teste);
134) Vero che per la fornitura e posa di n. 5 telai di supporto, dei vetri e parapetti del balcone del primo piano, di n. 5 telai chiusi, per le opere in ferro dei parapetti dei balconi del primo piano, per la fornitura e posa di n. 2 coperture, per la fornitura e posa delle fioriere in ferro al primo piano, per la fornitura e posa di n. 2 grate in ferro, per la fornitura e posa del sistema di sicurezza finestre dell'unità commerciale, per gli interventi occorrenti su n. 3 grate già esistenti, per la fornitura e posa di n. 1 corrimano scala al piano terra, per la fornitura e posa della grata in ferro nell'appartamento a piano terra, per la fornitura e la posa in ingresso dell'areazione dell'androne scale, per la fornitura e posa del telaio in ferro, per la fornitura e posa del porta tappeto all'ingresso del negozio, per la fornitura e posa di n. 3 sportelli doppi per l'alloggio dei contatori del gas, della luce e dell'acqua, per la fornitura di n. 2 pozzetti in acciaio, per la fornitura e posa delle copertine muro sul lato Via Lago D'Iseo, per la fornitura e posa del cancellino in ferro per l'accesso ai posti auto, il sig. , per i Controparte_1 lavori e forniture eseguite dall'impresa Zocca srl, ha sostenuto il costo di Euro 11.000,00 (doc. 17 che si rammostra al teste);
135) Vero che come da integrazione contrattuale del 10/02/2017 l'impresa avrebbe Parte_1 dovuto realizzare n. 2 box, percependo quale corrispettivo l'importo di Euro 25.000,00 oltre IVA, per poi realizzare in concreto n. 2 posti auto dal minor valore rispetto all'importo previsto per la realizzazione dei box (04 che si rammostra al teste) Si indiano a testi e su tutti i capitoli di prova:
• sig. , residente in [...]; Testimone_1
• Arch. con studio in Paderno Dugnano, via Reali n.83, Controparte_6
• legale rappresentante impresa ON srl, in Rovato, Piazza Cavour 53, pagina 13 di 29 • legale rappresentante EN Arredo Urbano srl, con sede in Milano, Via Soldati 12,
• legale rappresentante e/o titolare della MC Costruzioni nelle persone del sig. e CP_7
con sede in Zelo BU Persico (Lodi), Piazza Lago Gerundo 3, Controparte_8
• legale rappresentante RI Bergamasca Tecnovetro srl, con sede in Zanica (BG), Via Falcone 33,
• legale rappresentante della e sig.ra presso la con sede in CP_9 CP_10 CP_9
Palazzolo sull'Oglio, Via Malogno 2
• legale rappresentante della e sig. presso la Parte_2 Controparte_11 [...]
con sede in Carpenedolo, Via Gian Battista Meli 104; Parte_2
• legale rappresentante della CA srl, con sede in Borgo San Giovanni, Via Nenni 8.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 6713/2024 pubblicata il 4 luglio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro respingeva la domanda Parte_1 Controparte_1
di volta ad ottener il saldo del corrispettivo delle opere edili eseguite in forza del contratto Pt_1
inter partes;
accoglieva la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo formulata da CP_1
e condannava, per l'effetto, alla restituzione in favore di di parte del prezzo
[...] Pt_1 CP_1 pagato, per € 46.636,68; respingeva, infine, la domanda riconvenzionale proposta da volta ad CP_1
ottenere la penale contrattualmente stabilita per il caso di ritardo nella consegna dei lavori.
2. Il giudizio di primo grado
Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti da cui ebbe origine il contenzioso e le rispettive posizioni delle parti:
“Con contratto di appalto sottoscritto il 04/07/2016 e relativo addendum Controparte_1 commissionava a l'esecuzione delle opere ristrutturazione e innovazione dell'intero Parte_1
complesso immobiliare sito nel Comune di Lodi, in via Secondo Cremonesi n. 32 angolo Via Lago
D'Iseo per l'importo di € 325.000,00 oltre IVA (doc. 02 e 03 attore). Successivamente, resosi necessario provvedere al consolidamento statico dell'edificio – necessità originariamente esclusa dal progettista, nonché DL, geom. venivano disposte integrazioni sia alle unità abitative e box, oltre CP_2
alla realizzazione di un nuovo ascensore;
in relazione alla necessità di eseguire tali integrazioni il contratto di appalto tra e veniva conseguentemente integrato con documento CP_1 Parte_1 sottoscritto in data 10/02/2017, prevedendo a titolo di corrispettivo l'importo di euro 130.000,00 oltre
IVA (doc. 04); così per un importo complessivo di euro 455.000,00 oltre IVA. L'appaltatrice ha allegato che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la stessa riceveva ulteriori richieste per l'esecuzione pagina 14 di 29 di nuove opere di volta in volta concordate con il direttore dei lavori (doc. 5), ovvero avanzate in corso d'opera dal convenuto e/o dal direttore dei lavori per conto del committente e descritte nello Stato
Finale dei Lavori (doc. 6), richieste che hanno comportato un ulteriore addebito di euro 114.113,00; per complessivi euro 569.113,00 oltre iva. L'attrice – espressamente esclusa ex contractu dalle opere della progettazione ed esecuzione degli impianti idraulico, elettrico ed ascensore – lamentava l'assenza di un cronoprogramma e il ritardo nell'esecuzione delle opere commissionate dal convenuto alle imprese che avrebbero dovuto realizzare gli impianti, ciò che ha impedito all'appaltatrice l'esecuzione delle opere funzionali al rispetto delle scadenze contrattuali e la prosecuzione dei lavori commissionati (cfr. doc. 7, 8 citazione) e chiedeva di ricontrattare i termini di consegna;
analogamente l'attrice lamentava ritardi nell'esecuzione dei lavori in conseguenza delle varianti e dei rifacimenti richiesti dalla committenza (doc. 10, 11, 12 e 13 citazione). L'appaltatrice, dopo aver richiesto l'approvazione dei SAL relativi alle opere eseguite, in data 21.06.2019 inviava al DL il verbale di cantiere sottoscritto dal geom. e dal sig. , vicino di casa del proprietario e da questi CP_2 Tes_1
inviato sul cantiere, chiedendo la redazione finale in contraddittorio per le osservazioni e le riserve
(doc. 14 e 15 citazione), seguiva, in data 30.07.2019, la contestazione da parte del sui lavori CP_1 eseguiti e sulla mancata esecuzione di alcune opere (doc. 16), contestate dall'appaltatrice, la quale ribadiva la richiesta di accertare le contestazioni in contraddittorio con il DL e contestuale redazione del computo metrico finale. L'attrice ha dedotto che dalla contabilità di cantiere risulta che la stessa aveva svolto lavori per euro 569.113,00 (doc. 6 citazione) di cui già fatturati e pagati euro 416.244,60
(doc. 24 citazione), con saldo dovuto di euro 152.868,40 oltre iva al 10% (per complessivi euro
168.155,24). ha, quindi, concluso chiedendo di “accertare e dichiarare la conclusione tra le Pt_1
parti di contratto di appalto e di successive varianti ed integrazioni e la corretta esecuzione ad opera d'arte delle opere ivi indicate e descritte da parte dell'impresa attrice, e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento del corrispettivo a saldo delle opere eseguite per l'importo di euro 168.155,24 ovvero in quella somma superiore o inferiore che dovesse esser ritenuta giusta e provata in corso di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito il Controparte_1
quale ha contestato le rivendicazioni economiche di controparte e ribadito tutte le contestazioni mosse relative alla sussistenza dei vizi e difetti delle opere (come esposti nella relazione redatta a firma del perito arch. , vizi e difetti legittimanti il all'azione di riduzione del prezzo esercitata;
CP_6 CP_1
il convenuto ha inoltre allegato il proprio diritto al pagamento delle penali contrattualmente pagina 15 di 29 convenute, atteso il mancato completamento delle opere nei termini così come previsti in contratto. Il convenuto ha negato “che siano stati (a) contrattualizzati, (b) accordati ed (c) eseguiti ulteriori lavorazioni” e ha altresì contestato la richiesta di ulteriori compensi per euro 114.113,00 – o qualsiasi altro importo diverso da quanto espressamente pattuito tra le parti e pari ad euro 455.000,00 (vedi punto 5 atto di citazione, doc. 5 e 6 citazione, contestati dal in quanto unilateralmente CP_1
predisposti da controparte e, secondo quanto sostenuto dal convenuto, inidonei a provare quanto allegato dall'impresa . Il ha inoltre dedotto che le parti avevano espressamente Pt_1 CP_1
pattuito che eventuali deroghe e modifiche avrebbero dovuto essere convenute per iscritto dalle parti a pena di nullità (cfr. artt 1 e 8 doc 02); nonché di aver corrisposto, nel corso dell'esecuzione delle opere appaltate all'impresa, l'importo di euro 416.245,65 oltre IVA e che, pertanto, in relazione all'unico importo realmente concordato tra le parti, ossia l'importo di euro 455.000,00 oltre IVA, rimaneva scoperto l'8%, ovverosia una percentuale corrispondente alla trattenuta in garanzia da liquidarsi al completamento dei lavori, così come espressamente previsto a norma dell'art. 3 del contratto d'appalto (vedi doc. 02). Il ha lamentato che al ricevimento dell'importo di euro CP_1
48.400,00 del luglio/agosto del 2018 (vedi fattura 60/2018 doc. 24 controparte) l'impresa Parte_1
abbandonava il cantiere, omettendo quindi sia di completare le opere appaltate e sia di correggere tutti gli errori e omissioni in cui era incorsa. Il convenuto ha concluso chiedendo “nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i vizi e/o difetti meglio descritti in narrativa, in relazione all'appalto commissionato dal sig. all'impresa e la loro Controparte_1 Parte_1
imputabilità alla;
conseguentemente, ridurre il prezzo del corrispettivo dell'appalto con Parte_1
l'importo occorrente per emendare a tutti i vizi e/o difetti, nella misura di Euro 108.878,00 oltre IVA o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, anche a mezzo CTU o a mezzo dell'acquisizione delle risultanze del pendente procedimento di ATP avanti il Tribunale di Lodi con RG
1102/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
conseguentemente, condannare l'impresa a corrispondere in favore del sig. la somma Parte_1 Controparte_1
di Euro 108.878,00 oltre IVA o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, o in subordine la differenza tra quanto eventualmente riconosciuto in favore dell'impresa a titolo di saldo prezzo originario e quanto occorrente per emendare tutti i vizi e/o difetti accertati sull'opera appaltata;
accertare e dichiarare il ritardo dell'impresa nell'esecuzione dei lavori Parte_1 appaltati come da contratto;
conseguentemente, condannare l'impresa a corrispondere Parte_1 in favore del sig. l'importo di Euro 68.250,00 a titolo di penale contrattualmente Controparte_1
pagina 16 di 29 convenuta, o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, o comunque ritenuto equo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. in ogni caso, respingere le domande tutte proposte dall'impresa nei confronti del sig. , per i Parte_1 Controparte_1
motivi tutti di cui in narrativa. Con il favore delle spese e competenze del giudizio e del procedimento di ATP avanti il Tribunale di Lodi e rubricato con RG 1102/2020”.
Alla prima udienza di comparizione chiedeva di essere autorizzata a chiamare in manleva il Pt_1
direttore dei lavori, geom. che secondo la prospettazione del committente convenuto si era reso CP_2
responsabile, insieme con l'appaltatrice, dei vizi e del mancato completamento delle opere. L'istanza veniva respinta.
La causa veniva istruita mediante CTU e l'escussione di alcuni testi.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, tenuto conto dei vizi e delle opere non realizzate così come accertati dalla CTU, riconosceva il minor valore delle opere nell'importo di € 373.847,62 oltre iva al
10% e condannava pertanto a restituire a la somma di € 46.636,68, pari alla differenza Pt_1 CP_1 tra quanto ricevuto da per l'esecuzione del contratto di appalto e l'effettivo (minor) valore dei Pt_1
lavori; avuto riguardo alle clausole contrattuali che imponevano l'accordo scritto per le pattuizioni relative ad opere aggiuntive e alle modifiche contrattuali e preso atto dell'assenza di prova scritta circa tali patti, respingeva la domanda di di condanna di al pagamento delle opere Pt_1 CP_1
extracontrattuali accertate dalla CTU;
infine, in considerazione dell'effettiva realizzazione, da parte di
, di corpose opere in variante e della conseguente caducazione del termine originariamente Pt_1
pattuito per la consegna dei lavori, respingeva la domanda proposta da di condanna CP_1 dell'appaltatrice a corrispondere la penale pattuita per il ritardo nella consegna delle opere.
3. Il presente giudizio di appello
3.1. L'appello principale
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , articolando i seguenti motivi. Pt_1
I) Inammissibilità della domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo dell'appalto in conseguenza dei vizi e delle difformità lamentate, proposta da nei soli confronti dell'appaltatrice. CP_1
La domanda in questione sarebbe inammissibile, non avendo – nonostante la ritenuta CP_1
responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore dei lavori - provveduto a chiamare in causa quest'ultimo, dovendosi ritenersi il d.l. geom. litisconsorte necessario: “il Tribunale non poteva CP_2
accertare la responsabilità per vizi verso la sola appaltatrice a cagione della inscindibilità delle pagina 17 di 29 prestazioni oggetto dell'appalto e della decadenza del convenuto dalla domanda. Posta tale circostanza, non è chi non veda come la domanda del convenuto fosse inammissibile giacché espletata nei soli confronti dell'impresa esecutrice” (così l'atto di citazione in appello, pag. 18)
II) Erroneità del rigetto dell'istanza di chiamata in causa del direttore dei lavori formulata da . Pt_1
Poiché il committente, costituendosi, aveva allegato che sia l'appaltatrice sia il direttore dei Pt_1 lavori geom. dovevano ritenersi solidalmente responsabili per i vizi e i difetti dell'opera, CP_2
formulando apposita domanda riconvenzionale, essa attrice avrebbe avuto il diritto di ottenere l'autorizzazione alla chiamata in causa del presunto responsabile solidale, al fine di ottenerne l'eventuale condanna per la sua quota di responsabilità nel denegato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di “Che l'interesse alla chiamata in causa del terzo fosse sorta CP_1
dalle difese del convenuto era dunque pacifico, posto peraltro il principio della responsabilità solidale tra impresa appaltatrice e direttore dei lavori secondo cui in tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sent. 27/08/2012, n. 14650); ove il danno subito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista - direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso (Ord. C. Cass. Civ. 20/07/2021, n.
20704; conforme, Ord. C. Cass. Civ. 19/07/2022, N. 2257)”. Per contro il Tribunale, ritenendo che l'istanza ex 269 c.p.c. fosse inammissibile perché non non aveva adeguatamente allegato quale Pt_1
fosse il titolo della domanda di manleva, avrebbe da un lato ignorato il contenuto del contratto d'appalto, nel quale era stato espressamente nominato il DL, dall'altro ignorato il principio espresso dalla Corte di Cassazione e sopra riportato, nonché determinato un potenziale contrasto di giudicati, essendo pendente dinanzi al Tribunale di Lodi un'altra causa, per gli stessi fatti, tra , e il Pt_1 CP_1
DL CP_2
III) Erronea valutazione delle prove.
Anzi tutto il giudice di prime cure avrebbe ingiustificatamente limitato a due testimoni la lista pagina 18 di 29 testimoniale presentata da . Pt_1
Inoltre, il Tribunale si sarebbe erroneamente basato, per giungere alla decisione contestata, soltanto sulla relazione di CTU e sulla relazione di ATP espletata dal consulente del Tribunale di Lodi, senza considerare gli elementi emergenti da documenti e dalla prova testimoniale espletata. Dalle deposizioni testimoniali dei testi e si evincerebbe, infatti, non solo che quotidianamente Controparte_12 CP_13
venivano impartiti in cantiere ordini per modifiche e/o integrazioni da parte del delegato dal committente, tale sig. , ma anche che le modifiche e le altre opere extra contratto Testimone_1
contenute nei documenti 5, 6 e 15 di , di cui la CTU ha accertato l'effettiva realizzazione, erano Pt_1
state concordate per iscritto.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe neppure considerato che le parti stavano per conciliare la vertenza con il pagamento della somma di € 30.000 in favore di , circostanza che, insieme a quanto dichiarato Pt_1
dai testi menzionati e a quanto emergente dallo stato finale lavori di cui doc. 6, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad accogliere la domanda di di condanna del committente al pagamento Pt_1 CP_1
dei lavori extra contratto pacificamente realizzati.
Ancora, la relazione di CTU che il Tribunale ha recepito integralmente, in realtà presenta diverse criticità: a) le opere extra sono state oggetto di plurimi rifacimenti, come emerso in sede testimoniale: ciò nonostante, il CTU non ha quantificato il costo di tali rifacimenti;
b) era stato chiesto al CTU di specificare, con riguardo ai vizi riscontrati nelle opere, se si trattava di vizio esecutivo o progettuale, ma il CTU non l'ha precisato e non ha neppure indicato il “valore” di ogni singolo vizio, così ledendo il diritto di difesa delle parti.
Infine, la relazione di ATP espletata dinanzi al Tribunale di Lodi non poteva essere acquisita dal
Tribunale di Milano e, comunque, il suo contenuto non doveva essere preso in considerazione dal giudice di primo grado in quanto: a) aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pt_1
Lodi adìto, b) le parti dell'ATP non coincidono con quelle del presente processo (al procedimento per
ATP ha partecipato anche il direttore dei lavori, geom. , c) l'ATP non riconosce responsabilità a CP_2 carico dell'appaltatrice , d) nella relazione di ATP vengono valutati vizi acustici dell'immobile, Pt_1
la maggior parte dei quali non è stata oggetto della domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo proposta da e che invece, ciò nonostante, vengono, in violazione del divieto di ultrapetita, CP_1
considerati ai fini della quantificazione del minor valore delle opere.
3.2. L'appello incidentale pagina 19 di 29 si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando appello Controparte_1
incidentale, basato sui seguenti motivi.
I) Omesso riconoscimento del danno relativo agli infissi.
Il Tribunale avrebbe omesso – così violando l'art. 112 c.p.c.- di accertare parte dei vizi riscontrati in sede di CTU, in particolare la fornitura e posa di infissi non certificati.
E' infatti la stessa consulente del Tribunale a scrivere che “qualora il costruttore e/o la DL nonché progettista non siano in grado di fornire le certificazioni di legge, i prodotti utilizzati dovranno essere sostituiti da altri a norma, come indicato dal CTP nelle sue osservazioni” (v. pag. 4 dell'integrazione peritale depositata il 09/01/2023).
Non avendo mai provveduto alla consegna delle certificazioni degli infissi, è costretto Pt_1 CP_1
a far smontare tutti gli infissi e ad acquistarne di nuovi provvisti di documentazione e marchiatura CE, con un danno ammontante a € 134.209,00 oltre IVA.
II) Mancato riconoscimento della penale
Il Tribunale avrebbe errato a non riconoscere, in favore di la penale da ritardo nella consegna CP_1 dei lavori, da quantificarsi nella somma di € 68.250,00, pari al 15% del valore complessivo dei lavori stessi.
Il Tribunale ha respinto la domanda di condanna alla penale da ritardo, considerando che, sebbene non efficaci perché non approvate per iscritto, in ogni caso dalla CTU era emerso che, su incarico più o meno diretto del committente, erano state realizzate numerose e rilevanti modifiche ed opere extra- contratto, le quali hanno necessariamente inciso sui tempi di esecuzione. Ciò detto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. Civ. ord, n. 21515/2019).
Poiché nel caso di specie non risultava concordato alcun nuovo termine e non ne aveva CP_1
comunque fornito prova, la penale non poteva essere riconosciuta.
Secondo l'appellante incidentale, il ragionamento del Tribunale non è corretto, in quanto le variazioni e pagina 20 di 29 le opere extra non sarebbero mai state concordate né autorizzate dalla committenza, con la conseguenza che nessun effetto possono esercitare in danno del committente, anche sotto il profilo del suo diritto di ottenere la penale pattuita.
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
4. Decisione
Va anzi tutto dichiarata l'inammissibilità delle nuove produzioni di parte appellante (all. A e B), effettuate per la prima volta con l'atto introduttivo del presente giudizio d'appello, quando invece avrebbero dovuto essere depositate nell'ambito del giudizio di primo grado nella prima difesa utile successiva alla loro formazione, tenuto conto che la querela è stata presentata da nel mese di Pt_1 settembre 2021, la richiesta di archiviazione da parte del PM è del mese di giugno 2022 e l'opposizione all'archiviazione di è del settembre 2022, mentre la memoria di costituzione nell'ambito del Pt_1
procedimento per ATP tenutosi dinanzi al Tribunale di Lodi è addirittura del mese di novembre 2020, quando ancora non era scaduto il termine per il deposito della memoria istruttoria (memoria ex art. 183,
6° comma, n. 2) c.p.c.) in primo grado.
Quanto alle istanze istruttorie richiamate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, la Corte osserva che nell'atto di citazione in appello, cui pare rinviare, non risultano formulate istanze di Pt_1
prova costituenda, mentre la prova per interpello e testi sui capitoli di prova diversi da quelli ammessi in primo grado, ribadita da in sede di precisazione delle conclusioni in appello, risulta CP_1
inammissibile perché documentale o avente ad oggetto questioni tecniche accertate in sede di CTU.
4.1. Il primo motivo di appello principale è infondato.
Contrariamente a quanto affermato da , le domande riconvenzionali proposte da – Pt_1 CP_1 relative alla riduzione del prezzo pattuito in conseguenza dei vizi e all'applicazione della penale per ritardo nella consegna dei lavori- si fondano sul contratto d'appalto stipulato tra e ed Pt_1 CP_1
erano dunque proponibili nei confronti della sola appaltatrice . Pt_1
Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, “In tema di risarcimento danni,
l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (nella specie, tra appaltatore e progettista) non genera un litisconsorzio necessario - avendo il creditore (nella specie, il committente) titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori - con conseguente possibilità di pagina 21 di 29 scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati…” (Cass. 22672/2017).
4.2. Anche il secondo motivo di appello principale è infondato.
In assenza di litisconsorzio necessario – come nel caso di specie- non vi è alcun obbligo per il giudice di autorizzare la chiamata in causa del terzo: l'autorizzazione è rimessa alla discrezionalità del giudicante, il quale può sempre respingere l'istanza anche per ragioni di opportunità o di economia processuale (“La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione”: così Cass. 7406/2014).
Del resto, l'eventuale diritto di di rivalersi nei confronti del corresponsabile solidale per i danni Pt_1 determinati dai vizi dell'opera non risulta pregiudicato dalla mancata autorizzazione alla chiamata in causa del geom. che potrà eventualmente convenire in altro, separato, giudizio, potendo il CP_2 prospettato potenziale contrasto di giudicati essere evitato attraverso l'apposito strumento della riunione dei procedimenti, eventualmente anche in appello.
4.3. Il terzo motivo di appello principale è, invece, parzialmente fondato.
Va premesso che la CTU espletata ha consentito di accertare l'avvenuta esecuzione, da parte di , Pt_1
di numerose modifiche ai lavori previsti dai computi metrici relativi al contratto del 4.7.2016 (doc. 2
e alla successiva integrazione del 10.2.2017 (docc. 40 e 41 , e di numerose opere in CP_1 CP_1
aggiunta non presenti nei predetti computi metrici, tra le quali compaiono diversi lavori “apparenti”, immediatamente percepibili, quali – a mero titolo esemplificativo: l'utilizzo di materiale diverso
(quarzite in luogo di serizzo) nei rivestimenti dei pianerottoli, dei gradini e degli zoccolini del vano scala (voce 292 della “contabilità finale”: v. all. 10 alla relazione di CTU); la realizzazione delle casseforti (voce 295) e delle cassette delle lettere (voce 333); i parapetti delle scale (voce 307) e la tinteggiatura del vano scale (voci 308 e 309); il cancelletto del sotto-tetto (voce 311); la tettoia dell'ingresso (voce 347); il cancellino pedonale (voci 335 e 336); la realizzazione del muro di confine
(voci da 328 a 332 e 341); rimozioni e costruzioni nei bagni del piano terra (voci da 313 a 318).
Ciò detto, appare evidente che la realizzazione di tali opere non possa essere ricondotta all'iniziativa unilaterale dell'impresa appaltatrice, tanto più che l'istruttoria documentale e testimoniale espletata pagina 22 di 29 attesta che, durante l'intera esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile per cui è causa,
, in rappresentanza del committente ha più volte ordinato -al direttore dei Testimone_1 CP_1 lavori geom. o direttamente alle maestranze dell'impresa appaltatrice- la modifica delle opere CP_2
previste dai capitolati inizialmente concordati e opere aggiuntive.
In particolare, la presenza pressoché quotidiana di in cantiere è stata confermata dai testi Tes_1 [...]
(tecnico di cantiere di ) e (muratore di ), i quali hanno altresì CP_12 Pt_1 CP_13 Pt_1
confermato che lo stesso impartiva espressamente alle maestranze dell'impresa e/o al d.l. opere in variante e in aggiunta. Che poi costituisse, insieme il d.l. un interlocutore abituale Tes_1 CP_2 dell'impresa appaltatrice in rappresentanza della committenza, anche in ordine alle opere aggiuntive e in variante, emerge anche dalla documentazione in atti: cfr. missive indirizzate al d.l. sub doc. Pt_1
10, 11, 12 , in cui l'impresa dà atto delle numerose varianti ordinate dal “rappresentante della Pt_1 committenza” (doc. 11), lamenta i continui rifacimenti ordinati in cantiere da “ ” (doc. Testimone_1
12) e lamenta la conseguente necessità di concordare nuove tempistiche per la consegna dei lavori (doc.
10); cfr. anche il “verbale di consegna del 12.06.2019” (doc. 15 ), che risulta sottoscritto, “per Pt_1 la proprietà”, proprio da ”. Testimone_1
In definitiva, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le opere in variante e quelle aggiuntive accertate dal CTU come da allegato 10 alla relazione definitiva, sono state espressamente concordate tra le parti, mediante il direttore dei lavori e il rappresentante della committenza . Testimone_1
Del resto, parte non afferma mai, né nelle comunicazioni intercorse tra le parti prima del CP_1
giudizio, né negli atti di causa, di non aver commissionato dette modifiche e integrazioni, limitandosi ad allegare di non averlo fatto per iscritto, come invece pattuito nel contratto del 4.7.2016 all'art. 18.
Ora, sul punto la Corte osserva che il contratto d'appalto è un contratto “a forma libera”. A ciò consegue che le parti possono modificare, anche mediante il loro conforme comportamento concludente, le pattuizioni originariamente assunte.
Se è vero, dunque, che nel contratto del 4 luglio 2016, all'art. 1, comma 3 e all'art. 18, le parti concordarono che le opere aggiuntive e le modifiche di progetto, così come il loro prezzo, avrebbero dovuto essere concordate per iscritto, è altrettanto vero che successivamente alla stipula del contratto, e durante l'esecuzione dello stesso, durata sino al 2019, le parti hanno concordato nel tempo numerose opere in variante con modalità diverse dallo scambio di scritti (come emerge dalle deposizioni e dai documenti sopra richiamati, principalmente mediante accordi diretti assunti in cantiere tra il delegato di pagina 23 di 29 – – e i rappresentanti dell'impresa appaltatrice), dimostrando così di voler CP_1 Testimone_1
“superare” il contenuto delle clausole 1, comma 3 e 18 del contratto originario, intendendo procedere alle varie modifiche ed integrazioni mediante modalità diverse da quella scritta;
ciò che, come detto, le parti ben potevano fare, stante la libertà di forma che caratterizza il contratto d'appalto.
In definitiva, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, deve riconoscersi all'appellante il valore delle opere extra come accertato dalla CTU, pari a € 35.783,35. Pt_1
Le censure mosse dall'appellante principale alla CTU, per contro, non colgono nel segno.
Quanto alla asserita mancata considerazione, da parte del CTU, dei plurimi rifacimenti di alcune opere extra, basti evidenziare, sul punto, che si tratta di circostanza mai dedotta in primo grado, non avendo mai precisato quali delle opere extra di cui alla contabilità finale (doc. 6 ) sarebbero state Pt_1 Pt_1
oggetto di rifacimento;
peraltro nessuna contestazione in merito è stata mai mossa in primo grado neppure dopo il deposito della relazione di CTU;
di conseguenza la censura risulta inammissibile.
Quanto poi all'asserita mancata specificazione, da parte del CTU, della natura dei vizi riscontrati
(esecutiva o progettuale) e del loro singolo “valore”, la censura è infondata: la descrizione dei singoli vizi è contenuta nel corpo della relazione di CTU, come ammette la stessa appellante principale, mentre gli allegati 20 e 21 alla relazione (depositati il 13/07/2022) contengono la specifica dei costi dei lavori di ripristino necessari in conseguenza di ciascun vizio/difetto riscontrato, nonché delle singole detrazioni operate dal valore complessivo dell'appalto in considerazione delle mancanze ed omissioni riscontrate.
Anche le contestazioni mosse da all'ATP acquisito in atti risultano infondate: anzi tutto Pt_1
l'eccezione di inammissibilità dell'acquisizione della relazione di ATP non è stata sollevata in primo grado, con conseguente inammissibilità della censura in questa sede;
in ogni caso la relazione di ATP poteva ben essere acquisita ed utilizzata come prova atipica, posto che la parte che ne aveva interesse
( aveva formulato tempestiva istanza di acquisizione nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. CP_1
2), c.p.c. Quanto poi ai vizi acustici affrontati dalla relazione di ATP, contrariamente a quanto asserito da risultano tutti oggetto della domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio di Pt_1 CP_1
primo grado: la comparsa di costituzione e risposta così invero recita a pag. 13, richiamando la relazione di parte dell'arch. “(i) la parete di confine che divide i due alloggi del primo piano CP_6 non pare in grado di garantire un'adeguata insonorizzazione acustica come invece richiesto dalla vigente normativa in materia;
(j) disattese le prescrizioni dettate nella relazione sui requisiti occorrenti in materia acustica per l'isolamento della copertura, per gli infissi installati, per le pareti a pagina 24 di 29 separazione tra differenti unità e al calpestio (pare non sia stato realizzato a pavimento il materassino anticalpesio)”, in tal modo evidenziando che i vizi acustici avrebbero riguardato tutte le pareti a separazione “tra differenti unità” e non solo quella che separa i due appartamenti al primo piano, oltre che il piano di calpestio, la copertura e gli infissi.
4.4. Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Il giudice di primo grado non è incorso in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. nel momento in cui non ha incluso, tra le voci atte a diminuire il valore delle opere eseguite, anche quella relativa al costo di sostituzione di tutti gli infissi per complessivi € 134.209,00.
Invero, nessuna domanda od eccezione in tal senso risulta tempestivamente formulata da il CP_1
quale, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, richiamando integralmente la propria relazione tecnica di parte firmata dall'arch. (doc. 5 , lamenta esclusivamente l'assenza CP_6 CP_1
di certificazione “degli infissi e dei blindati installati (sia termici e sia acustici), mai consegnati e da far corrispondere ai requisiti della Legge 10/91 ed ai requisiti della relazione acustica”, oltre che del cappotto termico, ciò che comportava il pregiudizio consistente nell'impossibilità di “presentare la pratica per gli interventi di rivestimento termoisolante “a cappotto” sul fabbricato, per i nuovi CP_3 infissi e per quant'altro utile ai fini della detrazione fiscale di legge. Condizione che comporterà la perdita dei benefici fiscali e conseguente rilevante perdita economica” (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione). Nessun altro vizio relativo agli infissi – diverso da quello sopra riportato, inerente alla mancanza delle certificazioni delle caratteristiche termo e fono isolanti, utili ai fini delle detrazioni fiscali- risulta essere mai stato allegato nel termine stabilito dal codice di rito per le preclusioni assertive, ovvero sino al deposito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., tanto meno un vizio di assoluta inidoneità degli infissi stessi, che avrebbe comportato la necessità di una loro integrale sostituzione.
Del resto, anche in sede di ricorso per ATP depositato dinanzi al Tribunale di Lodi, si era CP_1
limitato, con riferimento agli infissi, a lamentare la mancata consegna dei documenti certificanti le loro caratteristiche termoisolanti ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali “bb) ad oggi mancano tutti i certificati degli infissi e dei blindati installati (sia termici sia acustici), ma consegnati e da far corrispondere ai requisiti della Legge 10/91 ed ai requisiti della relazione acustica;
(cc) mancano le certificazioni per le diverse opere realizzate e per il cappotto termico dell'edificio. Causa la mancanza di tali documenti il sig. ncor oggi non può presentare la pratica per gli interventi di CP_1 CP_3
rivestimento termoisolante “a cappotto” sul fabbricato, per i nuovi infissi e per quant'altro utili ai fini pagina 25 di 29 della detrazione fiscale di legge. Situazione che comporterà la perdita dei benefici fiscale con conseguente rilevante perdita economica” (cfr. ricorso per ATP, pag. 11).
Ora, in relazione a tale vizio tempestivamente allegato, la CTU nominata nel giudizio di primo grado ha quantificato il danno patito dal committente nella somma di € 3800,00, pari al costo da sostenere per conferire ad un tecnico terzo l'incarico di certificare le caratteristiche degli infissi;
la CTU ha infatti, sul punto osservato che “In merito alle certificazioni da allegare e da trasmettere all' è CP_3
sufficiente allegare asseverazione redatta dal tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del DM
19/02/2007 e successive modificazioni, attestante il rispetto dei requisiti tecnici e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti”. Ebbene, tale voce è stata considerata e conteggiata dal giudice di primo grado nella determinazione del minor valore delle opere realizzate da . Pt_1
La deduzione circa l'asserita assenza di marcatura CE sugli infissi, e della conseguente necessità di una loro integrale sostituzione, si trova per la prima volta soltanto nelle osservazioni del tecnico di parte, arch. ai chiarimenti integrativi offerti dalla CTU geom. con la relazione integrativa CP_6 Per_5
del 9.1.2023.
La deduzione era ed è dunque chiaramente tardiva e, come tale inammissibile: correttamente, pertanto, il giudice non l'ha presa in considerazione nella determinazione delle voci dei vizi/difetti e delle mancanze nelle opere commissionate ai fini della quantificazione del minor valore delle opere stesse.
Né coglie, del resto, nel segno, l'argomentazione difensiva spesa da nel presente giudizio CP_1
d'appello a fronte dell'eccezione di inammissibilità del motivo di appello per la novità della domanda: non è certo circostanza sufficiente ed idonea a rendere tempestiva un'allegazione e, dunque, una domanda, il fatto che “nelle sue conclusioni nel presente (meglio: giudizio, ndr) di primo CP_1
grado ha richiesto che la riduzione del prezzo tenesse altresì conto di tutti i vizi/difetti anche riscontrati in sede di CTU e/o dell'acquisizione delle risultanze di cui al procedimento per ATP avanti il Tribunale di Lodi”, posto che la domanda ammissibile– che dev'essere specifica e completa di tutti i suoi elementi- è soltanto quella proposta entro il termine di decadenza previsto dal codice di rito per le allegazioni e la modifica delle domande, ovvero la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.; tantomeno idonea a rendere tempestiva la deduzione del danno da integrale sostituzione degli infissi appare poi il semplice fatto che “con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado si CP_1
è soffermato su tale danno (v pagg 11/13 comparsa conclusionale primo grado , senza che CP_1 controparte abbia avuto nulla a che obiettare”, posto che l'inammissibilità per tardività di una pagina 26 di 29 deduzione e della conseguente domanda è rilevabile d'ufficio dal giudice e non richiede un'eccezione di parte.
Del resto, se il giudice avesse preso in considerazione la tardiva deduzione di parte in ordine CP_1
alla necessità di sostituire integralmente gli infissi forniti e posati, si sarebbe verificata una grave lesione del contraddittorio, essendo ormai a quel punto il processo giunto nella fase conclusiva ed essendo ormai preclusa al committente ogni strategia difensiva, quale la produzione di nuovi Pt_1
documenti e/o la chiamata in causa in manleva del fornitore degli infissi.
4.5. Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Alla luce dell'accoglimento del terzo motivo di appello principale, con il riconoscimento, in favore di
, di lavori extra per complessivi € 35.783,35, la penale invocata da parte non può essere Pt_1 CP_1
riconosciuta: come ricordato dal giudice di primo grado, infatti, “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. Civ. ord, n. 21515/2019).
Ora, è pacifico in causa che, nonostante le reiterate richieste da parte dell'impresa appaltatrice (cfr. docc. 10 e 11 ), non è mai stato pattuito un nuovo termine per la consegna dei lavori. Ne Pt_1
consegue che la penale pattuita in contratto è divenuta inefficacia e non può essere utilmente invocata nel presente giudizio.
5. Conclusioni
In accoglimento del terzo motivo di appello principale, la sentenza impugnata andrà riformata, dovendosi riconoscere in favore di l'ulteriore voce di credito di € 35.783,35 oltre IVA. Pt_1
In definitiva, avuto riguardo alle risultanze della CTU a firma arch. e dell'ATP a firma ing. Per_1
il valore delle opere eseguite risulta pari a € 409.630,97 oltre IVA (€ 494.720,89 - € 62.589,92 Per_2
pari al valore dei vizi e delle omissioni accertate dal CTU - € 22.500,00 pari al valore dei vizi di fonoisolamento accertati in sede di ATP), ovvero € 450.594,06 IVA inclusa.
Poiché è pacifico (e documentato) che ha complessivamente versato a per i lavori di CP_1 Pt_1 cui è causa la somma di € 457.869,06 VA inclusa, ne consegue che dovrà essere condannata a Pt_1
pagina 27 di 29 versare a la differenza tra quanto ricevuto e il valore effettivo delle opere, pari a € 7.275,00 (€ CP_1
447.869,06 - € 450.594,06).
Le spese dei due gradi di giudizio devono essere liquidate in base all'esito complessivo della lite (Cass.
n. 13356/2021; Cass. n. 32906/2022) sulla scorta del decisum e non del disputatum (Cass. Sez. Un. n.
19014/2007). Esse dunque vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo. Pt_1
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 6713/2024 pubblicata il 04/07/2024, così dispone:
- accerta che il minor valore delle opere realizzate da in esecuzione del contratto di Parte_1
appalto per cui è causa è di € 450.594,06 IVA inclusa;
per l'effetto, tenuto conto delle somme complessivamente versate da pari a € 457.869,06 IVA inclusa: Controparte_1
- condanna a restituire a la differenza di € 7.275,00; Parte_1 Controparte_1
- respinge i restanti motivi di appello principale;
- respinge integralmente l'appello incidentale;
- conferma, per l'effetto, i capi 4) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida:
- quanto al primo grado, in € 147,00 per spese esenti ed € 4.227,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA;
- quanto al procedimento di ATP, in € 87,00 per spese esenti ed € 2.337,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA, oltre al rimborso delle spese per la CTU dell'ing. come liquidate dal Tribunale di Lodi;
Per_2
- quanto al presente grado d'appello, in € 355,50 per spese esenti ed € 3.011,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma del comma 1 quater dell'art. 13 Controparte_1
del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
pagina 28 di 29 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 26 marzo 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
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