Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/08/2025, n. 15734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15734 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo Cocco, Anna Rita Martini, Davide Bottoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alatri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del diniego di sanatoria edilizia prot. gen. n. -OMISSIS- del 16 novembre 2021, notificato il 22 novembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alatri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 21.1.2022 e depositato in data 15.2.2022, -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Alatri al fine di sentir annullare il diniego di sanatoria edilizia prot. gen. n. -OMISSIS- del 16 novembre 2021, notificato il 22 novembre 2021.
2. Il ricorso veniva affidato a un’unica doglianza consistente nell’illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato per aver asseritamente l’Amministrazione – nel prospettare il diniego di condono relativo alla domanda presentata sulla base della L. 724/1994 (secondo condono) e nello stabilire il requisito dimensionale massimo dell’opera abusiva pari a mc 750,00 – erroneamente preso in considerazione anche la parte dell’edificio collocato al di sotto del piano stradale.
3. In data 17.3.2022, il Comune di Alatri si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione operata da parte ricorrente e instando: a) in via pregiudiziale di rito, nell’inammissibilità del ricorso per “ omessa impugnazione dell’atto presupposto ”, avente a oggetto i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ( in specie , la nota comunale prot. n. -OMISSIS- del 2.09.2008 del Servizio condono edilizio, consistente nella “ comunicazione ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono edilizio, posizione n. -OMISSIS- legge 724/94 ”); b) nel merito, nel rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 27.5.2022, parte ricorrente replicava alle considerazioni di merito svolte dall’Amministrazione e insisteva nell’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 27.6.2025 e celebratasi da remoto, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il Collegio, per il principio della ragione più liquida, intende esaminare direttamente il merito della vicenda, assorbendo le eccezioni pregiudiziali di rito svolte da parte resistente, atteso che il ricorso risulta, in ogni caso, infondato nel merito.
6.1. Al riguardo, appare utile ricostruire, seppure sinteticamente, i termini fattuali della vicenda che in questa sede ci occupa.
L’Amministrazione ha prospettato il diniego di condono in relazione all’edificio di nuova costruzione del ricorrente, in quanto la somma della volumetria dei piani posti al di sotto del piano di calpestio (mc. 652,92) con la volumetria del piano superiore (anche detta “volumetria urbanistica” pari a mc. 661,78) sarebbe complessivamente pari a mc. 1.314,70 e quindi superiore al limite di legge di mc 750,00.
A parere del ricorrente, invece, la volumetria del piano collocato al di sotto del pianoterra non dovrebbe essere considerata nel computo necessario ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria, poiché la parte interrata non sarebbe “ destinata a residenza, uffici o attività produttive, bensì ad altri usi ”.
6.2. La tesi di parte ricorrente non persuade.
In primo luogo, il ricorrente si limita ad allegare che la parte edificata sotto il piano stradale non sarebbe destinata a uso residenziale, senza però fornire alcuna prova di quanto dallo stesso allegato, cosicchè la circostanza in esame non può ritenersi provata.
In secondo luogo, l’art. 39, comma 1, L. 724/1994, nel recitare che “ le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria ”, è riferita dalla giurisprudenza all’edificio complessivo, in disparte la destinazione urbanistica dello stesso.
Al riguardo, la S.C. di Cassazione, Sezione penale, nn. 31955/2015, 9598/2012, 4640/2009, seguita dalla Giurisprudenza amministrativa (C.d.s., n. 3098/2008 e TAR Campania, n. 5007/2016), certamente condivisa dal Collegio, ha chiarito che “ il richiamato limite volumetrico si applica a qualsivoglia tipologia di manufatto, sia residenziale sia commerciale/produttivo, nonchè a tutte le opere, senza alcuna distinzione tra residenziali e non residenziali ”. Infatti, la norma in esame deve essere interpretata nel senso che essa “ valorizzi l’intenzione del legislatore di porre un limite inderogabile alla sanabilità ricollegato all’entità oggettiva degli abusi edilizi e, di conseguenza, della lesione inferta ai valori espressi dalla normativa urbanistica a tutela di un interesse pubblico preminente ”. Pertanto, “ il limite posto dal primo comma del citato art. 39, il quale è diretto espressamente ad individuare gli immobili oggetto di sanatoria, si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione, senza alcuna distinzione a seconda della sua destinazione ”.
In ogni caso, a fugare qualsivoglia dubbio, è intervenuto di recente TAR Campania, n. 6008/2023, che ha stabilito: “ l’art. 39, comma 1, l. n. 729/1994 deve essere inteso nel senso che, laddove l’abuso consista nella costruzione di un fabbricato che faccia capo ad un unico centro di interessi e che sia suddiviso in più unità immobiliari, ancorché dotate di autonomia funzionale, il limite volumetrico di 750 mc va riferito all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari di cui il medesimo si compone, costituendo la previsione della cubatura massima un limite assoluto e inderogabile che risulterebbe, in caso contrario, agevolmente eludibile ”.
6.3. Né a conclusioni opposte si può addivenire sulla base dell’argomento, pure speso dal ricorrente, per il quale esso avrebbe corrisposto l’oblazione anche in riferimento alla parte dell’edificio abusivo collocato sotto il piano di calpestio.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (TAR Latina, n. 48/1999), condivisa dal Collegio, ha stabilito che “ la possibilità, in relazione ad immobili con destinazione non residenziale, di pagare l’oblazione anche con riferimento a cubature maggiori trova la sua unica giustificazione nel fatto che, in tal modo, può determinarsi l’estinzione di taluni reati in materia edilizia ”, ma non certo rileva ai fini della condonabilità dell’abuso.
7. Alla luce di quanto precede, s’impone il rigetto del ricorso.
8. Le peculiarità della vicenda consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nel merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO