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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3250/2024 R.G. promossa da
, IN PERSONA DEL Parte_1
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Muraca
-opponente-
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Procopio Controparte_1
-opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L' propone opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 600/2024, emesso da questo Tribunale a favore di Controparte_1 per l'importo di € 3.318,00, oltre interessi, spese e competenze di procedura, a titolo di compenso dovuto per le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito dell'attuazione del piano di somministrazione vaccinale Anti Sars-Cov-2.
Pag. 1 a 3 A sostegno dell'opposizione deduce, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Catanzaro in favore di quello di Lamezia Terme e la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto emesso su ricorso promosso da difensore privo di procura alle liti;
nel merito, argomenta per l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere in via Part monitoria, avendo l' provveduto a corrispondere all'opposto, per le causali dedotte nel ricorso per ingiunzione, la somma di € 3.330,00, unitamente alle competenze stipendiali di dicembre 2024.
2. L'opposto eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 600/2024.
3. L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata.
Con riferimento alla competenza territoriale nelle cause afferenti al pubblico impiego privatizzato, l'art. 413, comma 5, c.p.c. stabilisce la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
In tali ipotesi, la competenza per territorio va determinata in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2007, n. 21562).
Applicando all'odierna vicenda contenziosa le coordinate ermeneutiche appena tracciate, vi
è che, per come emerge dall'esame dei documenti di causa, la sede di servizio dell'opposto
è il comune ricompreso nel circondario del Controparte_2
Tribunale di quella città.
Ne consegue che la competenza a conoscere della presente domanda, ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., spetta al Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro.
Si impone, quindi, la pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, in favore di quello di Lamezia Terme, da adottarsi con la presente sentenza. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito
Pag. 2 a 3 dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019).
Il decreto ingiuntivo n. 600/2024 deve essere, pertanto, revocato.
4. Le spese, alla luce della natura della decisione e della definizione in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la propria incompetenza territoriale e, per l'effetto, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice monocratico del lavoro;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 600/2024, che, per l'effetto, revoca;
- assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 10/09/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3250/2024 R.G. promossa da
, IN PERSONA DEL Parte_1
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Muraca
-opponente-
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Procopio Controparte_1
-opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L' propone opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 600/2024, emesso da questo Tribunale a favore di Controparte_1 per l'importo di € 3.318,00, oltre interessi, spese e competenze di procedura, a titolo di compenso dovuto per le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito dell'attuazione del piano di somministrazione vaccinale Anti Sars-Cov-2.
Pag. 1 a 3 A sostegno dell'opposizione deduce, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Catanzaro in favore di quello di Lamezia Terme e la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto emesso su ricorso promosso da difensore privo di procura alle liti;
nel merito, argomenta per l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere in via Part monitoria, avendo l' provveduto a corrispondere all'opposto, per le causali dedotte nel ricorso per ingiunzione, la somma di € 3.330,00, unitamente alle competenze stipendiali di dicembre 2024.
2. L'opposto eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 600/2024.
3. L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata.
Con riferimento alla competenza territoriale nelle cause afferenti al pubblico impiego privatizzato, l'art. 413, comma 5, c.p.c. stabilisce la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
In tali ipotesi, la competenza per territorio va determinata in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2007, n. 21562).
Applicando all'odierna vicenda contenziosa le coordinate ermeneutiche appena tracciate, vi
è che, per come emerge dall'esame dei documenti di causa, la sede di servizio dell'opposto
è il comune ricompreso nel circondario del Controparte_2
Tribunale di quella città.
Ne consegue che la competenza a conoscere della presente domanda, ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., spetta al Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro.
Si impone, quindi, la pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, in favore di quello di Lamezia Terme, da adottarsi con la presente sentenza. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito
Pag. 2 a 3 dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019).
Il decreto ingiuntivo n. 600/2024 deve essere, pertanto, revocato.
4. Le spese, alla luce della natura della decisione e della definizione in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la propria incompetenza territoriale e, per l'effetto, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice monocratico del lavoro;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 600/2024, che, per l'effetto, revoca;
- assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 10/09/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 3 a 3