Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1042
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto tempestivo l'avviso di accertamento, considerando la normativa sulla sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria e la decorrenza della prescrizione dalla notifica dell'atto impositivo.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica

    La Corte ha ritenuto l'atto ritualmente consegnato, applicando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e considerando che la proposizione del ricorso sana eventuali vizi della notifica avendo raggiunto lo scopo.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento esenzione prima casa

    La Corte ha rigettato la domanda poiché la ricorrente non ha più la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile, requisito necessario per l'esenzione IMU sulla prima casa, come stabilito dalla Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1042
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1042
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo