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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1042/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569919 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Catania in relazione a somme richieste a titolo di IMU in ordine all'anno d'imposta 2019.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione:
1) dell'intervenuta decadenza e prescrizione;
2) dell'inesistenza della notifica, non essendovi prova dell'autorizzazione alla notifica dell'atto giudiziario da parte del messo che ha curato la notifica;
3) del mancato riconoscimento dell'esenzione della prima casa, trattandosi di casa coniugale assegnata alla ricorrente con provvedimento del Tribunale di Catania del 9.03.2000 ed ove, tuttora, risiede una della due figlie.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
La ricorrente depositava memorie e documentazione.
La Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (intervenuta decadenza e prescrizione), deve evidenziarsi che, in materia di tributi locali, viene in rilievo l'art. 1 co 161 L 296/2006 che, provvedendo, tra l'altro, ad abrogare con l'art. 1, comma 172, i commi 1, 2, 2 bis e 3 dell'art. 71 del d.lgs. 507/93, ha dettato in materia di tributi locali la seguente disciplina: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a pezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbe dovuto essere effettuati.”
A ciò deve aggiungersi che l'art. 67 del d.l. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del
2020, ha disposto che: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Da ciò deriva la tempestività dell'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di avviso notificato in data
3.01.2025.
Invero, così come precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 960 del 15.01.2025 (richiamata dalla Presidente della Corte di Cassazione con il decreto del 23 gennaio 2025 con il quale è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.): “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Né può considerarsi maturata alcuna prescrizione.
Invero, deve osservarsi, in primo luogo, che la prescrizione è una sanzione che si produce in conseguenza del mancato esercizio di un diritto, tant'è che decorre, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In ciò si distingue dalla decadenza che, viceversa, consiste nella perdita della possibilità di acquisire e, quindi, di far valere un diritto in conseguenza del mancato esercizio di una facoltà.
Tanto temporalmente, quanto logicamente, rileva, quindi, prima la decadenza e, poi, la prescrizione.
Ne deriva che, allorquando il legislatore prevede un termine di decadenza, come nel caso dell'art. 1, comma
161, L 296/2006, in materia di tributi locali, il termine di prescrizione, ove il termine di decadenza sia stato osservato dall'Amministrazione attraverso la tempestiva notifica di un atto impositivo, decorre dalla notifica di quest'ultimo. Ciò risulta evidente anche tenendo conto della diversità del termine di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbe dovuto essere effettuati)
e del termine di prescrizione (cinque anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ex artt. 2935 e
2948 c.c. allorquando si tratta di prestazioni periodiche come nel caso della Tarsu), termini applicabili, appunto, in materia di Tarsu e Tari.
Infatti, se la prescrizione decorresse già dal momento in cui decorre la decadenza, la prima (più corta) maturerebbe ancor prima del maturare della decadenza, con conseguente inutilità della norma specificamente dettata dal legislatore, attraverso l'art. 1, co 161, L 296/2006, in materia di tributi locali.
Tale interpretazione non risulta, pertanto, in alcun modo ammissibile, non potendo cancellarsi la norma dell'art. 1, co 161, L 296/2006.
Piuttosto, così come sopra precisato, la prescrizione logicamente, oltre che temporalmente, decorre soltanto dal momento in cui il termine di decadenza viene correttamente osservato dall'Amministrazione.
La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare la differenza tra decadenza e prescrizione in materia di tributi locali con la sentenza n. 21810 del 2022.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (inesistenza della notifica, non essendovi prova dell'autorizzazione alla notifica dell'atto giudiziario da parte del messo che ha curato la notifica), deve osservarsi che l''atto giunto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile soltanto se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 17598/2010,
Cass. 9111/2012, Cass. 17993/2018, Cass. 8275 del 2019).
Tenuto conto di ciò, non ricorre alcuna ipotesi di inesistenza giuridica e l'avvenuta proposizione del ricorso sana i vizi denunciati, stante l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (mancato riconoscimento dell'esenzione della prima casa, trattandosi di casa coniugale assegnata alla ricorrente con provvedimento del Tribunale di Catania del
9.03.2000 ed ove, tuttora, risiede una della due figlie), deve evidenziarsi che, così come riconosciuto dalla stessa ricorrente, quest'ultima non ha più la residenza nell'immobile in oggetto (sito in Indirizzo_1), essendosi trasferita in altra abitazione (Indirizzo_2, come da certificato di stato di famiglia in atti); tale diversa residenza è stata dichiarata dalla ricorrente già nella dichiarazione di variazione dati Imu del 30.06.2017.
Da ciò discende la non spettanza dell'esenzione invocata dalla ricorrente.
Invero, con sentenza n. 4303/2025 del 19.02.2025, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: "L'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 707, della legge 147/2013 in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale”.
Tenuto conto di quanto sopra, non rileva che la residenza sia stata mantenuta presso l'immobile in oggetto soltanto dalle figlie.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569919 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Catania in relazione a somme richieste a titolo di IMU in ordine all'anno d'imposta 2019.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione:
1) dell'intervenuta decadenza e prescrizione;
2) dell'inesistenza della notifica, non essendovi prova dell'autorizzazione alla notifica dell'atto giudiziario da parte del messo che ha curato la notifica;
3) del mancato riconoscimento dell'esenzione della prima casa, trattandosi di casa coniugale assegnata alla ricorrente con provvedimento del Tribunale di Catania del 9.03.2000 ed ove, tuttora, risiede una della due figlie.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
La ricorrente depositava memorie e documentazione.
La Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (intervenuta decadenza e prescrizione), deve evidenziarsi che, in materia di tributi locali, viene in rilievo l'art. 1 co 161 L 296/2006 che, provvedendo, tra l'altro, ad abrogare con l'art. 1, comma 172, i commi 1, 2, 2 bis e 3 dell'art. 71 del d.lgs. 507/93, ha dettato in materia di tributi locali la seguente disciplina: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a pezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbe dovuto essere effettuati.”
A ciò deve aggiungersi che l'art. 67 del d.l. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del
2020, ha disposto che: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Da ciò deriva la tempestività dell'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di avviso notificato in data
3.01.2025.
Invero, così come precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 960 del 15.01.2025 (richiamata dalla Presidente della Corte di Cassazione con il decreto del 23 gennaio 2025 con il quale è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.): “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Né può considerarsi maturata alcuna prescrizione.
Invero, deve osservarsi, in primo luogo, che la prescrizione è una sanzione che si produce in conseguenza del mancato esercizio di un diritto, tant'è che decorre, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In ciò si distingue dalla decadenza che, viceversa, consiste nella perdita della possibilità di acquisire e, quindi, di far valere un diritto in conseguenza del mancato esercizio di una facoltà.
Tanto temporalmente, quanto logicamente, rileva, quindi, prima la decadenza e, poi, la prescrizione.
Ne deriva che, allorquando il legislatore prevede un termine di decadenza, come nel caso dell'art. 1, comma
161, L 296/2006, in materia di tributi locali, il termine di prescrizione, ove il termine di decadenza sia stato osservato dall'Amministrazione attraverso la tempestiva notifica di un atto impositivo, decorre dalla notifica di quest'ultimo. Ciò risulta evidente anche tenendo conto della diversità del termine di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbe dovuto essere effettuati)
e del termine di prescrizione (cinque anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ex artt. 2935 e
2948 c.c. allorquando si tratta di prestazioni periodiche come nel caso della Tarsu), termini applicabili, appunto, in materia di Tarsu e Tari.
Infatti, se la prescrizione decorresse già dal momento in cui decorre la decadenza, la prima (più corta) maturerebbe ancor prima del maturare della decadenza, con conseguente inutilità della norma specificamente dettata dal legislatore, attraverso l'art. 1, co 161, L 296/2006, in materia di tributi locali.
Tale interpretazione non risulta, pertanto, in alcun modo ammissibile, non potendo cancellarsi la norma dell'art. 1, co 161, L 296/2006.
Piuttosto, così come sopra precisato, la prescrizione logicamente, oltre che temporalmente, decorre soltanto dal momento in cui il termine di decadenza viene correttamente osservato dall'Amministrazione.
La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare la differenza tra decadenza e prescrizione in materia di tributi locali con la sentenza n. 21810 del 2022.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (inesistenza della notifica, non essendovi prova dell'autorizzazione alla notifica dell'atto giudiziario da parte del messo che ha curato la notifica), deve osservarsi che l''atto giunto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile soltanto se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 17598/2010,
Cass. 9111/2012, Cass. 17993/2018, Cass. 8275 del 2019).
Tenuto conto di ciò, non ricorre alcuna ipotesi di inesistenza giuridica e l'avvenuta proposizione del ricorso sana i vizi denunciati, stante l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (mancato riconoscimento dell'esenzione della prima casa, trattandosi di casa coniugale assegnata alla ricorrente con provvedimento del Tribunale di Catania del
9.03.2000 ed ove, tuttora, risiede una della due figlie), deve evidenziarsi che, così come riconosciuto dalla stessa ricorrente, quest'ultima non ha più la residenza nell'immobile in oggetto (sito in Indirizzo_1), essendosi trasferita in altra abitazione (Indirizzo_2, come da certificato di stato di famiglia in atti); tale diversa residenza è stata dichiarata dalla ricorrente già nella dichiarazione di variazione dati Imu del 30.06.2017.
Da ciò discende la non spettanza dell'esenzione invocata dalla ricorrente.
Invero, con sentenza n. 4303/2025 del 19.02.2025, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: "L'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 707, della legge 147/2013 in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale”.
Tenuto conto di quanto sopra, non rileva che la residenza sia stata mantenuta presso l'immobile in oggetto soltanto dalle figlie.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.