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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/07/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 918/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 1° luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 05.12.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. CIVITELLA LUIGI ha concluso come da Parte_1 Parte_2 nota depositata in data 13/06/2025 per nessuno è comparso (già contumace). RO
Il Giudice dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:15 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 918/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 918/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CIVITELLA LUIGI ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Cori (LT), Piazza Romana, n. 25, in virtù di mandati allegati in atti;
attori contro
(p.i. ); RO P.IVA_1 convenuta-contumace
OGGETTO: risoluzione ex art. 1453 c.c., risarcimento del danno;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la RO
, in persona del suo omonimo titolare con sede in Cisterna di Latina (LT), al
[...] CP_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare la risoluzione del contratto in oggetto, intervenuta ope legis, decorso infruttuosamente il termine concesso con diffida ad adempiere del 27.04.22; - condannare la alla restituzione al sig. RO Pt_2
del prezzo versato nella misura di euro 11.179,40 (undicimilacentosettantanove/40); -
[...] condannare la al risarcimento del danno da quantificarsi in via RO equitativa in euro 10.000,00 (diecimila/00).”.
A supporto della domanda, gli attori deducevano: - di aver commissionato, in data 16.11.2020, alla ditta convenuta la fornitura e posa in opera di n. 13 infissi in PVC modello "CIVIS" per l'importo complessivo di € 11.179,40 (= € 10.749,42 + € 429,98 i.v.a.) (vd. all.to n. 2) da installare c/o l'abitazione di loro comproprietà sito in Cori (LT), C.da Valle Sugatti s.n.c. che, all'epoca dei fatti per cui è causa, era in corso di costruzione (all. 1); - di aver integralmente corrisposto il prezzo pattuito mediante bonifici bancari, regolarmente fatturati dalla convenuta (vd. all.to n. 3); - che quest'ultima si era resa gravemente inadempiente alla pattuizione in commento, avendo fornito ed installato soltanto n. 5 infissi dei n. 13 pattuiti, per di più di qualità inferiore rispetto a quelli contrattualmente previsti (modello "RINNOVO" a doppio vetro monocamera, anziché modello "CIVIS" a triplo vetro bicamera); - che, nonostante la diffida ad adempiere inviata in data 27.04.2022 (vd. all.to n. 4), la convenuta non aveva provveduto al completamento della prestazione.
Espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, acclarata la contumacia della convenuta, regolarmente evocata nel presente giudizio, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita mediante prova testimoniale e c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Con nota cartolare depositata in data 13.6.2025 in vista dell'odierna udienza, il patrocinio attoreo ha concluso instando “come da elaborato peritale, chiedendo il pagamento della somma di euro
15.262,00 (quindicimiladuecentosessantadue/00), per la eliminazione dei vizi derivanti dalla errata ed incompleta fornitura di infissi;
oltre euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) per l'inutilizzabilità, per circa dodici mesi, dell'appartamento attoreo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano, pertanto, accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ( Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova di aver concluso con la convenuta un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di infissi e di averle corrisposto, in sua esecuzione, dopo l'emissione delle fatture n. 24 del 17.11.20 e n. 14 del 21.4.21, il prezzo totale concordato, i.v.a. inclusa, pari ad € 11.179,40, mediante bonifico del 20.11.2020 pari ad € 4.472,00, a titolo di acconto,
e bonifico del 22.4.2021 pari ad € 6.707,40, a titolo di saldo prezzo.
Invero, si osserva come il preventivo, con l'indicazione dell'oggetto e del prezzo pattuito, seguito dalla emissione di fatture, debitamente pagate dai clienti, anche a titolo di acconto, costituisce piena prova della valida instaurazione di un rapporto contrattuale inter partes.
La circostanza che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di nn. 13 infissi, risulta, altresì, confermata, dalle dichiarazioni testimoniali rese dal geom. Tes_1
nominato Direttore dei Lavori per la costruzione dell'immobile di comproprietà degli
[...] odierni deducenti (vd. verbale di udienza del 28.5.2024: “confermo le circostanze, non ricordo la data di commissione dei serramenti. la ditta convenuta è stata scelta in autonomia dalla proprietà – committente”).
Parte attrice, pertanto, ha adempiuto al proprio onere probatorio, provando il titolo negoziale e l'inadempimento della convenuta, posto che lo stesso teste summenzionato, le cui dichiarazioni risultano particolarmente attendibili sia in quanto indifferente ai fatti di causa, sia in quanto presente sui luoghi di causa, in quanto D.L., ha confermato l'inadempimento della convenuta, consistito nell'omessa installazione di nn. 8 infissi, su un totale di nn. 13, la mancata ultimazione dei lavori inerenti alle persiane e la difformità del materiale fornito rispetto a quello oggetto del contratto (vd. verb. ud. 28.5.24 teste “Sul cap. 3): la ditta convenuta li ha forniti in parte, non tutti quelli Tes_1 oggetto dell'immobile, e in parte erano stati anche montati, con qualcosa da sistemare. ADR: ho seguito come direttore dei lavori tutta l'attività, mi recava almeno una volta al giorno sul cantiere.
4) “Vero è che i lavori alle persiane venivano eseguiti solo in misura parziale?”Sul cap. 4): sì è vero”).
Tale inadempimento è stato riscontrato anche dal C.T.U., il quale, dopo aver esaminato il contratto inter partes avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di nn. 13 infissi in pvc, modello “Civis”, prodotti dall'azienda “Hensfort” (vd. p. 2, c.t.u.), ha riscontrato che “la ditta convenuta contumace ha fornito e posto in opera solo n. 5 infissi dei n. 13 pattuiti e pagati” (vd, p. 2, c.t.u.), evidenziando come gli infissi forniti e installati fossero una diversa tipologia, meno performante, rispetto al modello prescelto (vd. pp.
2-3 c.t.u.: “dal punto di vista tecnico / prestazionale che, detti n. 5 infissi in PVC risultano essere sì della casa madre HENSFORT ma del tipo “RINNOVO” a doppio vetro e interposta singola camera d'aria (Allegato 6), tale da avere una prestazione termica Uw pari a 1,20
w(m2K). Ovvero tale infisso in PVC effettivamente montato in loco, risulta essere più economico e meno prestazionale del detto modello “CIVIS” (Allegato 7) con triplo vetro ed interposta doppia camera d'aria, tale da avere una prestazione termica Uw pari a 0,75 w(m2K), di cui al preventivo in atti del 16/11/2020 ed interamente pagato”). L'inadempimento è da considerarsi di non scarsa importanza, atteso il lasso di tempo trascorso dalla conclusione del contratto (vd. preventivo del 16.11.2020), la diffida ad adempiere pervenuta alla convenuta il 29.4.2022 (vd. all. 4) e il persistente inadempimento della convenuta, la quale ha preferito disertare la presente lite, rimanendo contumace, rimanendo altresì silente alla diffida inoltratale e all'invito a partecipare alla negoziazione assistita.
Il contratto inter partes va, pertanto, risolto con gli effetti retroattivi ex art. 1458 c.c. e condanna della convenuta al quantum percepito pari ad euro 11.179,40, a titolo di corrispettivo per l'opera, maggiorato di interessi dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Non può, invece, trovare accoglimento in difetto di opportune allegazioni, né la domanda di risarcimento del danno quantificato in via equitativa nella somma di € 10.000,00, né, in quanto domanda nuova e spuria di allegazioni, la condanna della convenuta alla refusione della somma di euro 15.262,00 per l'eliminazione dei vizi derivanti dall'errata ed incompleta fornitura di infissi, nonché la somma di euro 7.200,00 per l'inutilizzabilità, per circa dodici mesi, dell'appartamento attoreo.
Le quantificazioni così come operate dal C.T.U. in corso di giudizio non sono condivisibili da questo
G.I., non avendo parte attrice all'onus probandi sulla medesima incombente.
Ed invero, quanto alla somma di € 15.262,00, quale costo stimato per l'eliminazione dei vizi, parte attrice si è limitata ad allegare di essersi dovuta rivolgere, a seguito dell'inadempimento della convenuta, ad altra ditta al fine di completare l'opera commissionata e di rimuovere i vizi riscontrati negli infissi montati da quest'ultima: tale circostanza non è sufficientemente provata, mancando pezze giustificative a supporto e non emergendo neppure dall'elaborato peritale l'effettiva rimozione dei predetti infissi.
Quanto alla somma di € 7.200,00 richiesta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la mancata fruizione dell'immobile per mesi 12, si rileva che tale danno non è risarcibile in re ipsa e che, pertanto, anche tale importo non potrà essere liquidato, non avendo gli attori dimostrato né di non aver potuto utilizzare il bene, né il nesso causale tra inadempimento e danno, ossia che la mancanza di nn. 8 infissi avrebbe reso inutilizzabile un intero immobile in corso di costruzione.
Conclusivamente, andrà accolta la sola domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 11.179,40, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Andranno invece respinte le ulteriori domande.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Il parziale accoglimento delle domande, fa ritenere sussistenti i presupposti dell'art. 92, co. 2, c.p.c., per compensare nella misura della metà le spese della presente procedura. La restante metà viene liquidata secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), tenuto conto della bassa complessità della controversia e della contumacia della parte convenuta che non ha comportamento il dispiegamento di particolare attività difensiva.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento imputabile alla convenuta, il contratto inter partes del
16.11.2020, e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di € 11.179,40, oltre interessi legali decorrenti dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta le restanti domande attoree;
c) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice la restante metà che liquida in euro 132,00 per esborsi ed euro 1.270,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Luigi
Civitella;
d) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'01.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 01 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 1° luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 05.12.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. CIVITELLA LUIGI ha concluso come da Parte_1 Parte_2 nota depositata in data 13/06/2025 per nessuno è comparso (già contumace). RO
Il Giudice dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:15 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 918/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 918/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CIVITELLA LUIGI ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Cori (LT), Piazza Romana, n. 25, in virtù di mandati allegati in atti;
attori contro
(p.i. ); RO P.IVA_1 convenuta-contumace
OGGETTO: risoluzione ex art. 1453 c.c., risarcimento del danno;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la RO
, in persona del suo omonimo titolare con sede in Cisterna di Latina (LT), al
[...] CP_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare la risoluzione del contratto in oggetto, intervenuta ope legis, decorso infruttuosamente il termine concesso con diffida ad adempiere del 27.04.22; - condannare la alla restituzione al sig. RO Pt_2
del prezzo versato nella misura di euro 11.179,40 (undicimilacentosettantanove/40); -
[...] condannare la al risarcimento del danno da quantificarsi in via RO equitativa in euro 10.000,00 (diecimila/00).”.
A supporto della domanda, gli attori deducevano: - di aver commissionato, in data 16.11.2020, alla ditta convenuta la fornitura e posa in opera di n. 13 infissi in PVC modello "CIVIS" per l'importo complessivo di € 11.179,40 (= € 10.749,42 + € 429,98 i.v.a.) (vd. all.to n. 2) da installare c/o l'abitazione di loro comproprietà sito in Cori (LT), C.da Valle Sugatti s.n.c. che, all'epoca dei fatti per cui è causa, era in corso di costruzione (all. 1); - di aver integralmente corrisposto il prezzo pattuito mediante bonifici bancari, regolarmente fatturati dalla convenuta (vd. all.to n. 3); - che quest'ultima si era resa gravemente inadempiente alla pattuizione in commento, avendo fornito ed installato soltanto n. 5 infissi dei n. 13 pattuiti, per di più di qualità inferiore rispetto a quelli contrattualmente previsti (modello "RINNOVO" a doppio vetro monocamera, anziché modello "CIVIS" a triplo vetro bicamera); - che, nonostante la diffida ad adempiere inviata in data 27.04.2022 (vd. all.to n. 4), la convenuta non aveva provveduto al completamento della prestazione.
Espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, acclarata la contumacia della convenuta, regolarmente evocata nel presente giudizio, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita mediante prova testimoniale e c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Con nota cartolare depositata in data 13.6.2025 in vista dell'odierna udienza, il patrocinio attoreo ha concluso instando “come da elaborato peritale, chiedendo il pagamento della somma di euro
15.262,00 (quindicimiladuecentosessantadue/00), per la eliminazione dei vizi derivanti dalla errata ed incompleta fornitura di infissi;
oltre euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) per l'inutilizzabilità, per circa dodici mesi, dell'appartamento attoreo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano, pertanto, accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ( Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova di aver concluso con la convenuta un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di infissi e di averle corrisposto, in sua esecuzione, dopo l'emissione delle fatture n. 24 del 17.11.20 e n. 14 del 21.4.21, il prezzo totale concordato, i.v.a. inclusa, pari ad € 11.179,40, mediante bonifico del 20.11.2020 pari ad € 4.472,00, a titolo di acconto,
e bonifico del 22.4.2021 pari ad € 6.707,40, a titolo di saldo prezzo.
Invero, si osserva come il preventivo, con l'indicazione dell'oggetto e del prezzo pattuito, seguito dalla emissione di fatture, debitamente pagate dai clienti, anche a titolo di acconto, costituisce piena prova della valida instaurazione di un rapporto contrattuale inter partes.
La circostanza che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di nn. 13 infissi, risulta, altresì, confermata, dalle dichiarazioni testimoniali rese dal geom. Tes_1
nominato Direttore dei Lavori per la costruzione dell'immobile di comproprietà degli
[...] odierni deducenti (vd. verbale di udienza del 28.5.2024: “confermo le circostanze, non ricordo la data di commissione dei serramenti. la ditta convenuta è stata scelta in autonomia dalla proprietà – committente”).
Parte attrice, pertanto, ha adempiuto al proprio onere probatorio, provando il titolo negoziale e l'inadempimento della convenuta, posto che lo stesso teste summenzionato, le cui dichiarazioni risultano particolarmente attendibili sia in quanto indifferente ai fatti di causa, sia in quanto presente sui luoghi di causa, in quanto D.L., ha confermato l'inadempimento della convenuta, consistito nell'omessa installazione di nn. 8 infissi, su un totale di nn. 13, la mancata ultimazione dei lavori inerenti alle persiane e la difformità del materiale fornito rispetto a quello oggetto del contratto (vd. verb. ud. 28.5.24 teste “Sul cap. 3): la ditta convenuta li ha forniti in parte, non tutti quelli Tes_1 oggetto dell'immobile, e in parte erano stati anche montati, con qualcosa da sistemare. ADR: ho seguito come direttore dei lavori tutta l'attività, mi recava almeno una volta al giorno sul cantiere.
4) “Vero è che i lavori alle persiane venivano eseguiti solo in misura parziale?”Sul cap. 4): sì è vero”).
Tale inadempimento è stato riscontrato anche dal C.T.U., il quale, dopo aver esaminato il contratto inter partes avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di nn. 13 infissi in pvc, modello “Civis”, prodotti dall'azienda “Hensfort” (vd. p. 2, c.t.u.), ha riscontrato che “la ditta convenuta contumace ha fornito e posto in opera solo n. 5 infissi dei n. 13 pattuiti e pagati” (vd, p. 2, c.t.u.), evidenziando come gli infissi forniti e installati fossero una diversa tipologia, meno performante, rispetto al modello prescelto (vd. pp.
2-3 c.t.u.: “dal punto di vista tecnico / prestazionale che, detti n. 5 infissi in PVC risultano essere sì della casa madre HENSFORT ma del tipo “RINNOVO” a doppio vetro e interposta singola camera d'aria (Allegato 6), tale da avere una prestazione termica Uw pari a 1,20
w(m2K). Ovvero tale infisso in PVC effettivamente montato in loco, risulta essere più economico e meno prestazionale del detto modello “CIVIS” (Allegato 7) con triplo vetro ed interposta doppia camera d'aria, tale da avere una prestazione termica Uw pari a 0,75 w(m2K), di cui al preventivo in atti del 16/11/2020 ed interamente pagato”). L'inadempimento è da considerarsi di non scarsa importanza, atteso il lasso di tempo trascorso dalla conclusione del contratto (vd. preventivo del 16.11.2020), la diffida ad adempiere pervenuta alla convenuta il 29.4.2022 (vd. all. 4) e il persistente inadempimento della convenuta, la quale ha preferito disertare la presente lite, rimanendo contumace, rimanendo altresì silente alla diffida inoltratale e all'invito a partecipare alla negoziazione assistita.
Il contratto inter partes va, pertanto, risolto con gli effetti retroattivi ex art. 1458 c.c. e condanna della convenuta al quantum percepito pari ad euro 11.179,40, a titolo di corrispettivo per l'opera, maggiorato di interessi dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Non può, invece, trovare accoglimento in difetto di opportune allegazioni, né la domanda di risarcimento del danno quantificato in via equitativa nella somma di € 10.000,00, né, in quanto domanda nuova e spuria di allegazioni, la condanna della convenuta alla refusione della somma di euro 15.262,00 per l'eliminazione dei vizi derivanti dall'errata ed incompleta fornitura di infissi, nonché la somma di euro 7.200,00 per l'inutilizzabilità, per circa dodici mesi, dell'appartamento attoreo.
Le quantificazioni così come operate dal C.T.U. in corso di giudizio non sono condivisibili da questo
G.I., non avendo parte attrice all'onus probandi sulla medesima incombente.
Ed invero, quanto alla somma di € 15.262,00, quale costo stimato per l'eliminazione dei vizi, parte attrice si è limitata ad allegare di essersi dovuta rivolgere, a seguito dell'inadempimento della convenuta, ad altra ditta al fine di completare l'opera commissionata e di rimuovere i vizi riscontrati negli infissi montati da quest'ultima: tale circostanza non è sufficientemente provata, mancando pezze giustificative a supporto e non emergendo neppure dall'elaborato peritale l'effettiva rimozione dei predetti infissi.
Quanto alla somma di € 7.200,00 richiesta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la mancata fruizione dell'immobile per mesi 12, si rileva che tale danno non è risarcibile in re ipsa e che, pertanto, anche tale importo non potrà essere liquidato, non avendo gli attori dimostrato né di non aver potuto utilizzare il bene, né il nesso causale tra inadempimento e danno, ossia che la mancanza di nn. 8 infissi avrebbe reso inutilizzabile un intero immobile in corso di costruzione.
Conclusivamente, andrà accolta la sola domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 11.179,40, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Andranno invece respinte le ulteriori domande.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Il parziale accoglimento delle domande, fa ritenere sussistenti i presupposti dell'art. 92, co. 2, c.p.c., per compensare nella misura della metà le spese della presente procedura. La restante metà viene liquidata secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), tenuto conto della bassa complessità della controversia e della contumacia della parte convenuta che non ha comportamento il dispiegamento di particolare attività difensiva.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento imputabile alla convenuta, il contratto inter partes del
16.11.2020, e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di € 11.179,40, oltre interessi legali decorrenti dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta le restanti domande attoree;
c) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice la restante metà che liquida in euro 132,00 per esborsi ed euro 1.270,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Luigi
Civitella;
d) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'01.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 01 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini