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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
AL MO UD relatrice
AB PA UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5820/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/11/2025
DA
( rappresentato e difeso , per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARRIA
CLAUDIO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: modificare nel comune accordo delle parti l'assegno di mantenimento divorzile a favore di fissandolo in Euro 1.000,00 mensili a partire Controparte_1 dall'ottobre 2025, con applicazione degli indici Istat annuali a decorrere dalla medesima data. …(omissis)…” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
324/2016 pubblicata in data 9.03.2016 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
La UD relatrice
AL MO
Il Presidente
IO RT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
AL MO UD relatrice
AB PA UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5820/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/11/2025
DA
( rappresentato e difeso , per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARRIA
CLAUDIO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: modificare nel comune accordo delle parti l'assegno di mantenimento divorzile a favore di fissandolo in Euro 1.000,00 mensili a partire Controparte_1 dall'ottobre 2025, con applicazione degli indici Istat annuali a decorrere dalla medesima data. …(omissis)…” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
324/2016 pubblicata in data 9.03.2016 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
La UD relatrice
AL MO
Il Presidente
IO RT
2