Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7034/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7034/2024 promossa da:
, (C.F. ) elett. dom. in VIALE SAULI 5/28 16121 Parte_1 C.F._1
GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. che rappresenta Parte_2 C.F._2
e difende la parte in forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
PRESSO LA PROCURA DI GENOVA (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Autorizzare il Sig. a effettuare ogni trattamento di carattere medico chirurgico che dovesse Parte_1 ritenere necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da maschili a
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.07.2024 la parte attrice allegava di essere celibe e senza figli;
di essere una persona con disforia di genere (DIG) / varianza di genere, accertata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione;
che fin dall'infanzia la pare attrice ha vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso e il genere maschile attribuitole alla nascita;
che dall'anno 2023 la predetta ha iniziato il proprio percorso di transizione, assumendo ormoni ed iniziando il relativo percorso ormonale presso l'Aied (cfr. prod. n. 1); che la parte attrice ha seguito un percorso psicoterapeutico presso il centro convenzionato Aied, dapprima con la Dott.ssa (cfr. relazione del luglio 2023) e poi con la Dott.ssa Per_2
(cfr. relazione giugno 2024), le quali hanno rilevato il disturbo dell'identità di genere Per_3 ritenendo necessario per il benessere della Signora 'autorizzazione agli interventi chirurgici Pt_1
e la modifica dei dati anagrafici.
Instaurato il necessario contraddittorio, all'udienza del 25/11/2024 la parte attrice ha confermato la propria istanza ed in particolare ha dichiarato: “Confermo il ricorso. Sono seguita dalla dott.ssa che è endocrinologa sto assumendo la terapia ormonale che ho iniziato il 18.07.2023. questo è Per_4
l'unico percorso che sto seguendo. La mia intenzione sarebbe poi anche di procedere con l'intervento chirurgico.”
Alla luce di quanto sopra ed in particolare della documentazione medica specialistica prodotta, il G.D, non ritenendo necessario procedere ad autonoma C.T.U. ed essendo la causa già sufficientemente istruita, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa precisazione delle conclusioni e discussione finale.
***
Ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 3 della Legge n. 164/1982 ed art. 31 D. Lgs 150/2011 per procedere alla rettifica richiesta, riconoscendo all'attrice la qualità di donna ed ordinando la modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome “ ” anziché di “Echo” (nome prescelto dalla ricorrente e con Pt_1 il quale è già nota nel suo ambiente sociale) ed il sesso da maschile a femminile.
Quanto all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, questo Tribunale ha da sempre condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità, non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici” (vds. sentenza Tribunale di Roma del 22/03/2011).
Come è peraltro noto, con la recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ne consegue che, a parere di questo Collegio, non va più autorizzato l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, a cui la parte attrice ben potrà, se vorrà, sottoporsi se lo riterrà necessario ai fini del pieno sviluppo della sua personalità.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 3 della Legge n. 164/1982 e 31 del D.Lgs 150/2011;
DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di n. a Parte_1 Per_ Genova il 22.06.2005 e del nome da “ ” a “ ”; Pt_1
ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle sopraindicate rettificazioni sull'atto di nascita e sugli altri documenti anagrafici;
DICHIARA nulla a provvedere in punto autorizzazione di parte attrice a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni