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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 07.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9939/2022 R.G. tra
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Cannoletta Parte_1 ed Alessandro Marini come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed CP
in persona del legale rapp.te rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. IO n.15039022 da maggio 2005, chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di contribuzione CP_ figurativa per malattia e disoccupazione, con condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali dovuti CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Disposta CTU contabile, all'esito dell'odierna udienza la causa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione della pensione in CP_1 godimento, in quanto l' avrebbe omesso di includere l'esatta retribuzione pensionabile per i CP_3 periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione risultanti dall'estratto contributivo in atti;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981. Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Per quanto rileva in questa sede, la norma dispone: “
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi
1 previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per
i trattamenti di integrazione salariale.
2.Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio
l'assicurazione.
3. Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”.
(…) 7. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente”.
Si è quindi proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in materia contributiva.
All'esito, il dott. , facendo applicazione dei richiamati principi, ha ricalcolato la pensione di Persona_1 parte istante ed accertato un credito in suo favore pari ad € 4.067,41 calcolato nei limiti della decadenza triennale, dunque limitatamente al periodo dal 21.09.2019 a marzo 2025 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 19.04.2025, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati, calcolate in €
4.067,41.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. IO n.15039022
2 con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, ed a percepire la differenza sui ratei arretrati, calcolata in € 4.067,41 a marzo 2025;
- condanna l' al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali dalla maturazione del credito CP_1 sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Lecce, 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 07.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9939/2022 R.G. tra
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Cannoletta Parte_1 ed Alessandro Marini come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed CP
in persona del legale rapp.te rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. IO n.15039022 da maggio 2005, chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di contribuzione CP_ figurativa per malattia e disoccupazione, con condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali dovuti CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Disposta CTU contabile, all'esito dell'odierna udienza la causa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione della pensione in CP_1 godimento, in quanto l' avrebbe omesso di includere l'esatta retribuzione pensionabile per i CP_3 periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione risultanti dall'estratto contributivo in atti;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981. Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Per quanto rileva in questa sede, la norma dispone: “
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi
1 previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per
i trattamenti di integrazione salariale.
2.Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio
l'assicurazione.
3. Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”.
(…) 7. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente”.
Si è quindi proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in materia contributiva.
All'esito, il dott. , facendo applicazione dei richiamati principi, ha ricalcolato la pensione di Persona_1 parte istante ed accertato un credito in suo favore pari ad € 4.067,41 calcolato nei limiti della decadenza triennale, dunque limitatamente al periodo dal 21.09.2019 a marzo 2025 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 19.04.2025, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati, calcolate in €
4.067,41.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. IO n.15039022
2 con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, ed a percepire la differenza sui ratei arretrati, calcolata in € 4.067,41 a marzo 2025;
- condanna l' al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali dalla maturazione del credito CP_1 sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Lecce, 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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