Art. 6.
Con separati provvedimenti, da emanarsi a termine delle vigenti disposizioni, saranno fissate le norme per l'ammissione al corso per la laurea in lingue e letterature straniere e sara' precisato l'ordinamento didattico del detto corso.
Con separati provvedimenti, da emanarsi a termine delle vigenti disposizioni, saranno fissate le norme per l'ammissione al corso per la laurea in lingue e letterature straniere e sara' precisato l'ordinamento didattico del detto corso.