Articolo 6 della Legge 3 novembre 1954, n. 1085
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 dicembre 1954
Art. 6.
Con separati provvedimenti, da emanarsi a termine delle vigenti disposizioni, saranno fissate le norme per l'ammissione al corso per la laurea in lingue e letterature straniere e sara' precisato l'ordinamento didattico del detto corso.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954