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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7022 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 4/3/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 11944/2021 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Arzano, alla via Francesco Parte_1
Caracciolo n. 9, presso lo studio dell'avv. Carolina Capuano, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, al Largo Alessandro Lala n. 22, presso lo studio dell'avv. Wanda Bencardino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con atto di citazione notificato in data 15/12/2018 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli l'ente Controparte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) ed il
[...]
e la (quali enti impositori); al riguardo, Controparte_2 Controparte_3 premetteva di aver ricevuto sollecito di pagamento in relazione, tra gli altri, ai crediti derivanti dalla cartella n. 07120040045975935/000 (per contravvenzioni al codice della strada in favore della e dalle cartelle n. Controparte_3
0712011009710185/000 e n. 071201200019551857/000 (entrambe per contravvenzioni al codice della strada in favore del ); nel merito, Controparte_2 contestava il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per il recupero dei crediti in questione in ragione dell'estinzione degli stessi per decorso del termine di prescrizione quinquennale e ciò anche nel caso di pretesa notificazione delle cartelle in questione.
Si costituiva l'opposta , la quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda sia per tardività in quanto spiegata decorso il termine di trenta giorni per l'opposizione ai verbali di contestazione delle contravvenzioni e quello di venti giorni per l'opposizione ex art. 617 c.p.c., sia per difetto di interesse in quanto spiegata avverso meri estratti di ruolo;
rilevava, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della titolarità dei crediti da parte degli enti impositori;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda in ragione della regolare notificazione delle cartelle di pagamento e dell'esistenza di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione (segnatamente, istanza di rateazione e intimazione di pagamento).
Con sentenza n. 36066 del 27/10/2020 il Giudice di Pace di Napoli dichiarava l'inammissibilità della domanda;
in particolare, postulava che la contestazione circa la mancata notificazione dei verbali delle contravvenzioni dovesse qualificarsi nei termini di un'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981; in ogni caso, affermava che – in assenza di censure concernenti il merito del provvedimento sanzionatorio – la notificazione della cartella di pagamento dovesse ritenersi idonea a sanare vizi del procedimento notificatorio dell'atto presupposto.
Con atto di citazione notificato in data 27/4/2021 spiegava Parte_1 appello avverso la sentenza sopra indicata;
in particolare, contestava la qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure nei termini di un'opposizione c.d. recuperatoria ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, evidenziando come fosse stato dedotto un fatto estintivo successivo (segnatamente, il decorso del termine di prescrizione quinquennale) e che, quindi, la domanda integrasse un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; deduceva, quindi, l'erroneità e la non pertinenza dei richiami operati in sentenza alla giurisprudenza di legittimità, rilevando come il giudice di pace non avrebbe potuto esimersi dal delibare l'eccezione di prescrizione, non essendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. soggetta a termine di decadenza;
domandava, conseguentemente, dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione ed accogliersi la stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale, sottolineando, al riguardo, come il sollecito di pagamento fosse stato comunicato dall'agente della riscossione nel 2018 a fronte della pretesa notificazione delle cartelle negli anni 2004, 2011 e 2012; deduceva, in proposito, che non potesse attribuirsi effetto interruttivo all'istanza di rateazione prodotta dall'agente della riscossione in quanto inidonea a precludere le contestazioni nel merito delle pretese e, altresì, alla notificazione di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, avendo avuto luogo una volta elasso il termine di prescrizione e, quindi, verificatosi l'effetto estintivo dei crediti;
in ogni caso, postulava che la documentazione depositata dall'agente della riscossione fosse inidonea a fornire la prova della notificazione delle cartelle, trattandosi di mere copie prive di collegamento con l'atto asseritamente notificato in assenza di produzione delle cartelle.
Nel presente grado di giudizio si costituiva la parte appellata
[...]
la quale chiedeva rigettarsi il gravame;
in particolare, Controparte_1 sottolineava la correttezza della qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure, avendo l'opponente contestato la regolare notificazione dei verbali;
in ogni caso, reiterava le eccezioni già fatte valere con la comparsa nel giudizio di primo grado, sottolineando la regolare notificazione delle cartelle e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_2 Controparte_3
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello anche all'esito dell'ordine di rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (quanto alla posizione della parte . Controparte_3
§ 3. Ciò posto, in limine litis ed al fine delle determinazioni preliminari che debbono compiersi nel proseguo giova ricordare come l'originaria opposizione sia stata promossa dal in relazione ai crediti nascenti dai ruoli e dalle cartelle di Pt_1 pagamento di seguito indicati: a) ruolo n. 2004/7432 e cartella n. 07120040045975935/000 per contravvenzioni al codice della strada in favore della Controparte_3
b) ruolo n. 2011/5282 e cartella n. 0712011009710185/000 per contravvenzioni al codice della strada in favore del;
Controparte_2
c) ruolo n. 2012/1662 e cartella n. 071201200019551857/000 per contravvenzioni al codice della strada in favore del . Controparte_2
Orbene, nelle more del presente giudizio il procuratore di parte appellata
[...]
ha depositato estratto aggiornato dal quale si desume che Controparte_1
– per il credito di cui al ruolo ed alla cartella sopra indicati sub a) – ha avuto luogo lo sgravio totale del carico (cfr. l'estratto depositato in data 8/5/2023).
Per tale credito, quindi, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, lo sgravio totale e l'inesistenza di un carico residuo determinano il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito dell'originaria opposizione e del conseguente gravame, atteso che l'eliminazione della partita comporta il venir meno di qualsivoglia questione sulla possibilità per l'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per il recupero di tale credito.
La medesima conclusione non può invece postularsi per le ulteriori due partite consacrate nei ruoli del sotto questo profilo, infatti, l'estratto Controparte_2 aggiornato di ruolo reca l'indicazione della mera sospensione della riscossione e, quindi, si risolve in una situazione meramente temporanea.
§ 4. Venendo alla delibazione del gravame, ritiene questo giudice che sia fondata la censura sollevata dal in ordine all'erronea qualificazione della domanda Pt_1 operata dal giudice di pace.
A ben vedere, infatti, come emerge dalla lettura dell'originario atto di citazione la contestazione sollevata dall'opponente ha riguardato un fatto successivo alla formazione del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e, segnatamente, l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
In questo senso ogni possibilità di equivoco è esclusa nella misura in cui il Pt_1 ha invocato la prescrizione anche in relazione al periodo successivo alla pretesa notificazione delle cartelle (cfr. p. 2 dell'atto di citazione, laddove l'opponente afferma testualmente che “nel caso di specie, risulta palesemente dagli atti di causa il decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto per legge anche nell'ipotesi in cui l provi la regolare notifica delle cartelle di Controparte_4 pagamento”). Ne discende che non risulta essere stata corretta la qualificazione della domanda formulata dal nei termini di un'opposizione c.d. recuperatoria ex art. 22 della Pt_1 legge n. 689 del 1981 (recte, in verità, ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011), atteso che la deduzione di un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo (come, nel caso di specie, la circostanza del decorso del termine di prescrizione) integra – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – esattamente un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove l'opposizione recuperatoria è funzionale, per l'appunto, al “recupero” del mezzo di tutela previsto dalla legge per far valere vizi “intrinseci” all'atto sanzionatorio (cfr., sul punto, Cass. 20 aprile 2006,
n. 9180; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21793).
§ 5. Le considerazioni che precedono comportano che non possa condividersi la statuizione del giudice di pace di inammissibilità dell'originaria domanda in ragione della qualificazione nei termini di un'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981.
Nondimeno, alla conclusione dell'inammissibilità della domanda deve comunque pervenirsi anche nel caso di qualificazione nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
In proposito, giova evidenziare come l'opposizione sia stata formulata dal Pt_1 non già all'esito della notificazione di un atto contenente l'intimazione di pagamento e la minaccia di un'azione esecutiva da parte dell'agente della riscossione, bensì unicamente a fronte di un “sollecito di pagamento” (contenente la mera elencazione delle posizioni debitorie e l'invito alla regolarizzazione delle stesse).
Orbene, ritiene questo giudice che un atto di tal fatta non giustifichi – sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. – la proposizione di un'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. e si risolva in una contestazione diretta del “ruolo” (come peraltro eccepito sin dalla comparsa di costituzione dall'agente della riscossione).
Anzitutto, non appare rilevante il richiamo operato dall'opponente all'art. 19 del
D. Lgs. n. 546 del 1992 ed alla giurisprudenza di legittimità che – in sede di interpretazione di quella disposizione – ha riconosciuto l'autonoma impugnabilità anche del sollecito di pagamento.
A ben vedere, quel principio si giustifica in relazione alle peculiarità del processo tributario (che ha struttura impugnatoria) e per il fatto che – attraverso l'individuazione di un atto da impugnare (anche “atipico” e non rientrante nel catalogo ex art. 19) – viene sottoposta all'esame del giudice la pretesa sostanziale dell'amministrazione fiscale. La situazione appare invece diversa laddove, come nella specie, si verta in tema di opposizione all'esecuzione per crediti “ordinari”.
In tal caso, infatti, la domanda ex art. 615 c.p.c. è finalizzata a conseguire un accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione sulla scorta di un titolo esecutivo (il quale – nella riscossione mediante ruolo – si identifica per l'appunto nel c.d. ruolo: cfr. l'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Sul punto, deve ricordarsi come – secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in termini generali, ma suscettibile di estensione anche nel caso di esecuzione c.d. esattoriale in ragione del rinvio generale ex art. 49, comma 2, del sopra citato D.P.R. n. 602 del 1973 – l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si configuri sempre nei termini di un giudizio di accertamento (non già meramente del credito, bensì) in ordine alla pretesa esecutiva azionata dal creditore procedente: l'oggetto del giudizio, cioè, investe l'accertamento negativo del “diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento delle ragioni riconosciutegli” (Cass. Sez. Un. 23 luglio 2019, n. 19889, in motivazione;
Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610; Cass. 20 gennaio
2011, n. 1328).
In altri termini, si tratta di un giudizio nel quale l'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata od intrapresa nei confronti di un determinato soggetto.
Le considerazioni che precedono evidenziano allora come – a fronte di un
“sollecito” di pagamento per crediti ordinari – quel sollecito rappresenti unicamente l'occasione per formulare una domanda diretta all'accertamento del fatto che l'agente della riscossione non abbia “titolo” per procedere ad esecuzione: in altri termini, che il “titolo” astrattamente fondante la riscossione (si ribadisce, il ruolo) non sarebbe idoneo a legittimare l'azione esecutiva in ragione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi.
In buona sostanza, si è in presenza di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. che investe direttamente il titolo esecutivo ed in relazione alla quale il “sollecito” (che ovviamente non è equiparabile ad un precetto nella misura in cui non contiene la minaccia di un'azione esecutiva) costituisce ciò che ha indotto l'asserito debitore a dispiegare l'opposizione.
§ 6. Una volta qualificata la domanda nei termini sopra indicati, osserva questo giudice – correggendo in parte qua la motivazione di inammissibilità adottata dal giudice di prime cure – come la domanda originariamente formulata ponga una questione in punto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A ben vedere, infatti, il ha agito per così dire “in prevenzione”, spiegando Pt_1 cioè un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso i ruoli esattoriali (sul presupposto – espressamente indicato nell'atto di citazione – di un fatto estintivo successivo alla formazione degli stessi), ma non già a seguito della notificazione di un atto recante la prospettazione dell'azione esecutiva (ad esempio, un'intimazione ex art. 50) oppure direttamente dell'esecuzione forzata, bensì per averne avuto conoscenza in altro modo (attraverso, cioè, la comunicazione del sollecito di pagamento): in altri termini,
è stata formulata un'opposizione all'esecuzione “precedente” la minaccia/vanto di qualsivoglia esecuzione.
Trattasi di una situazione che appare sovrapponibile a quella delle impugnazioni
“dirette” del ruolo e che conduce a confermare la declaratoria di inammissibilità per le ragioni di seguito indicate.
§ 6.1. Al riguardo, non appare fuor luogo ricordare come – prima della recente novella legislativa di cui si discorrerà nel prosieguo – la questione dell'interesse ad agire in via preventiva con un'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale avesse costituito oggetto dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704, sia pure con riferimento al caso dell'opposizione nascente a seguito di mera acquisizione di estratto di ruolo.
Per la verità, con la pronuncia in questione i giudici di legittimità giammai avevano postulato l'ammissibilità generale e per così dire “automatica” di un'azione di accertamento negativo per la contestazione del credito consacrato in un ruolo esattoriale, bensì avevano riconosciuto – sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata degli strumenti di tutela spettanti al contribuente – la possibilità di una sorta di “anticipazione” della tutela oppositiva, ciò nel caso, si badi, in cui il contribuente non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'inesistenza e/o la nullità della notificazione della cartella di pagamento (la quale, come fin troppo noto, costituisce il mezzo ordinario con il quale la pretesa consacrata nel ruolo viene portata a conoscenza del debitore, assolvendo uno actu la funzione che – nel sistema dell'esecuzione forzata – riveste la notificazione del titolo esecutivo e del precetto).
Siffatta conclusione – si ribadisce, nei termini dell'ammissibilità della tutela anticipatoria per il caso dell'invalidità della notificazione della cartella – veniva plasticamente ed espressamente palesata dalla massima ufficiale della pronuncia in questione, laddove, infatti, si affermava che “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Nonostante l'indubbio ampliamento dell'ambito di ammissibilità delle opposizioni anche in materia extra-tributaria conseguente alla pronuncia in questione, tuttavia, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la possibilità di concepire un automatico interesse ad agire con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, aveva negato un generalizzato interesse ad agire in via preventiva per l'accertamento della prescrizione del credito consacrato in un ruolo esattoriale (cfr., sul punto, Cass. 1 marzo 2019, n. 6166; Cass. 22 settembre 2017, n. 22184; Cass. 10 novembre 2016
n. 22946; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20618).
In particolare ed in una prospettiva diretta a “valorizzare” la necessità di un
“vanto” ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire con l'opposizione ex art. 615
c.p.c., ancor più recentemente la Corte aveva espressamente precisato come l'impugnazione dell'estratto di ruolo avesse unicamente “la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. 7 marzo 2022, n. 7353).
§ 6.2. Orbene, il quadro giurisprudenziale sopra richiamato ha rappresentato il
“sostrato” a fronte del quale il legislatore è intervenuto con la novella di cui all'art.
3- bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, successivamente perfezionata con l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 110 del 2024.
Con le disposizioni in questione, come noto, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendosi – in origine – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
e – nella configurazione risultante dal sopra citato D. Lgs. n. 110 del 2024 – che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione n. 215 del 2021 la disposizione è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale) e, del tutto pacificamente, ha carattere generale e riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra- tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada).
Sotto tale profilo, si tratta di una conclusione che discende dagli artt. 17 e 18 del
D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali categorie di crediti è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Ciò posto, la disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è stata ritenuta di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
§ 6.3. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene questo giudice che la disposizione in esame debba applicarsi nel caso di specie in quanto alcun giudicato si è formato sulla specifica questione dell'ammissibilità dell'originaria opposizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la sopravvenuta previsione dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – il rigetto del gravame in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione spiegata direttamente avverso il ruolo esattoriale.
Sotto questo profilo, infatti, l'originaria parte opponente non ha provato, né allegato – neppure all'esito dell'entrata in vigore della novella – l'esistenza di uno dei
“tipici” pregiudizi derivanti dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei rigorosi termini prescritti dalla novella legislativa.
§ 7. L'esito complessivo del giudizio induce alla compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto sia della necessità di “correzione” della motivazione a sostegno dell'inammissibilità della domanda, sia della sopravvenuta disposizione ritenuta applicabile e, in ogni caso, delle incertezze giurisprudenziali in tema di ammissibilità delle azioni dirette avverso i ruoli esattoriali.
Il rigetto dell'impugnazione determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia delle parti appellate e Controparte_2 CP_3
[...]
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda formulata con l'originaria opposizione e sul conseguente appello limitatamente ed esclusivamente con riguardo al credito consacrato nel ruolo n. 2004/7432 e nella cartella n. 07120040045975935/000 per contravvenzioni al codice della strada in favore della Controparte_3
RIGETTA l'appello nei termini di cui in motivazione.
COMPENSA integralmente le spese del presente grado di giudizio.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Napoli, 11/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 4/3/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 11944/2021 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Arzano, alla via Francesco Parte_1
Caracciolo n. 9, presso lo studio dell'avv. Carolina Capuano, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, al Largo Alessandro Lala n. 22, presso lo studio dell'avv. Wanda Bencardino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con atto di citazione notificato in data 15/12/2018 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli l'ente Controparte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) ed il
[...]
e la (quali enti impositori); al riguardo, Controparte_2 Controparte_3 premetteva di aver ricevuto sollecito di pagamento in relazione, tra gli altri, ai crediti derivanti dalla cartella n. 07120040045975935/000 (per contravvenzioni al codice della strada in favore della e dalle cartelle n. Controparte_3
0712011009710185/000 e n. 071201200019551857/000 (entrambe per contravvenzioni al codice della strada in favore del ); nel merito, Controparte_2 contestava il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per il recupero dei crediti in questione in ragione dell'estinzione degli stessi per decorso del termine di prescrizione quinquennale e ciò anche nel caso di pretesa notificazione delle cartelle in questione.
Si costituiva l'opposta , la quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda sia per tardività in quanto spiegata decorso il termine di trenta giorni per l'opposizione ai verbali di contestazione delle contravvenzioni e quello di venti giorni per l'opposizione ex art. 617 c.p.c., sia per difetto di interesse in quanto spiegata avverso meri estratti di ruolo;
rilevava, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della titolarità dei crediti da parte degli enti impositori;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda in ragione della regolare notificazione delle cartelle di pagamento e dell'esistenza di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione (segnatamente, istanza di rateazione e intimazione di pagamento).
Con sentenza n. 36066 del 27/10/2020 il Giudice di Pace di Napoli dichiarava l'inammissibilità della domanda;
in particolare, postulava che la contestazione circa la mancata notificazione dei verbali delle contravvenzioni dovesse qualificarsi nei termini di un'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981; in ogni caso, affermava che – in assenza di censure concernenti il merito del provvedimento sanzionatorio – la notificazione della cartella di pagamento dovesse ritenersi idonea a sanare vizi del procedimento notificatorio dell'atto presupposto.
Con atto di citazione notificato in data 27/4/2021 spiegava Parte_1 appello avverso la sentenza sopra indicata;
in particolare, contestava la qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure nei termini di un'opposizione c.d. recuperatoria ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, evidenziando come fosse stato dedotto un fatto estintivo successivo (segnatamente, il decorso del termine di prescrizione quinquennale) e che, quindi, la domanda integrasse un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; deduceva, quindi, l'erroneità e la non pertinenza dei richiami operati in sentenza alla giurisprudenza di legittimità, rilevando come il giudice di pace non avrebbe potuto esimersi dal delibare l'eccezione di prescrizione, non essendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. soggetta a termine di decadenza;
domandava, conseguentemente, dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione ed accogliersi la stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale, sottolineando, al riguardo, come il sollecito di pagamento fosse stato comunicato dall'agente della riscossione nel 2018 a fronte della pretesa notificazione delle cartelle negli anni 2004, 2011 e 2012; deduceva, in proposito, che non potesse attribuirsi effetto interruttivo all'istanza di rateazione prodotta dall'agente della riscossione in quanto inidonea a precludere le contestazioni nel merito delle pretese e, altresì, alla notificazione di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, avendo avuto luogo una volta elasso il termine di prescrizione e, quindi, verificatosi l'effetto estintivo dei crediti;
in ogni caso, postulava che la documentazione depositata dall'agente della riscossione fosse inidonea a fornire la prova della notificazione delle cartelle, trattandosi di mere copie prive di collegamento con l'atto asseritamente notificato in assenza di produzione delle cartelle.
Nel presente grado di giudizio si costituiva la parte appellata
[...]
la quale chiedeva rigettarsi il gravame;
in particolare, Controparte_1 sottolineava la correttezza della qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure, avendo l'opponente contestato la regolare notificazione dei verbali;
in ogni caso, reiterava le eccezioni già fatte valere con la comparsa nel giudizio di primo grado, sottolineando la regolare notificazione delle cartelle e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_2 Controparte_3
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello anche all'esito dell'ordine di rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (quanto alla posizione della parte . Controparte_3
§ 3. Ciò posto, in limine litis ed al fine delle determinazioni preliminari che debbono compiersi nel proseguo giova ricordare come l'originaria opposizione sia stata promossa dal in relazione ai crediti nascenti dai ruoli e dalle cartelle di Pt_1 pagamento di seguito indicati: a) ruolo n. 2004/7432 e cartella n. 07120040045975935/000 per contravvenzioni al codice della strada in favore della Controparte_3
b) ruolo n. 2011/5282 e cartella n. 0712011009710185/000 per contravvenzioni al codice della strada in favore del;
Controparte_2
c) ruolo n. 2012/1662 e cartella n. 071201200019551857/000 per contravvenzioni al codice della strada in favore del . Controparte_2
Orbene, nelle more del presente giudizio il procuratore di parte appellata
[...]
ha depositato estratto aggiornato dal quale si desume che Controparte_1
– per il credito di cui al ruolo ed alla cartella sopra indicati sub a) – ha avuto luogo lo sgravio totale del carico (cfr. l'estratto depositato in data 8/5/2023).
Per tale credito, quindi, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, lo sgravio totale e l'inesistenza di un carico residuo determinano il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito dell'originaria opposizione e del conseguente gravame, atteso che l'eliminazione della partita comporta il venir meno di qualsivoglia questione sulla possibilità per l'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per il recupero di tale credito.
La medesima conclusione non può invece postularsi per le ulteriori due partite consacrate nei ruoli del sotto questo profilo, infatti, l'estratto Controparte_2 aggiornato di ruolo reca l'indicazione della mera sospensione della riscossione e, quindi, si risolve in una situazione meramente temporanea.
§ 4. Venendo alla delibazione del gravame, ritiene questo giudice che sia fondata la censura sollevata dal in ordine all'erronea qualificazione della domanda Pt_1 operata dal giudice di pace.
A ben vedere, infatti, come emerge dalla lettura dell'originario atto di citazione la contestazione sollevata dall'opponente ha riguardato un fatto successivo alla formazione del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e, segnatamente, l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
In questo senso ogni possibilità di equivoco è esclusa nella misura in cui il Pt_1 ha invocato la prescrizione anche in relazione al periodo successivo alla pretesa notificazione delle cartelle (cfr. p. 2 dell'atto di citazione, laddove l'opponente afferma testualmente che “nel caso di specie, risulta palesemente dagli atti di causa il decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto per legge anche nell'ipotesi in cui l provi la regolare notifica delle cartelle di Controparte_4 pagamento”). Ne discende che non risulta essere stata corretta la qualificazione della domanda formulata dal nei termini di un'opposizione c.d. recuperatoria ex art. 22 della Pt_1 legge n. 689 del 1981 (recte, in verità, ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011), atteso che la deduzione di un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo (come, nel caso di specie, la circostanza del decorso del termine di prescrizione) integra – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – esattamente un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove l'opposizione recuperatoria è funzionale, per l'appunto, al “recupero” del mezzo di tutela previsto dalla legge per far valere vizi “intrinseci” all'atto sanzionatorio (cfr., sul punto, Cass. 20 aprile 2006,
n. 9180; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21793).
§ 5. Le considerazioni che precedono comportano che non possa condividersi la statuizione del giudice di pace di inammissibilità dell'originaria domanda in ragione della qualificazione nei termini di un'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981.
Nondimeno, alla conclusione dell'inammissibilità della domanda deve comunque pervenirsi anche nel caso di qualificazione nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
In proposito, giova evidenziare come l'opposizione sia stata formulata dal Pt_1 non già all'esito della notificazione di un atto contenente l'intimazione di pagamento e la minaccia di un'azione esecutiva da parte dell'agente della riscossione, bensì unicamente a fronte di un “sollecito di pagamento” (contenente la mera elencazione delle posizioni debitorie e l'invito alla regolarizzazione delle stesse).
Orbene, ritiene questo giudice che un atto di tal fatta non giustifichi – sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. – la proposizione di un'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. e si risolva in una contestazione diretta del “ruolo” (come peraltro eccepito sin dalla comparsa di costituzione dall'agente della riscossione).
Anzitutto, non appare rilevante il richiamo operato dall'opponente all'art. 19 del
D. Lgs. n. 546 del 1992 ed alla giurisprudenza di legittimità che – in sede di interpretazione di quella disposizione – ha riconosciuto l'autonoma impugnabilità anche del sollecito di pagamento.
A ben vedere, quel principio si giustifica in relazione alle peculiarità del processo tributario (che ha struttura impugnatoria) e per il fatto che – attraverso l'individuazione di un atto da impugnare (anche “atipico” e non rientrante nel catalogo ex art. 19) – viene sottoposta all'esame del giudice la pretesa sostanziale dell'amministrazione fiscale. La situazione appare invece diversa laddove, come nella specie, si verta in tema di opposizione all'esecuzione per crediti “ordinari”.
In tal caso, infatti, la domanda ex art. 615 c.p.c. è finalizzata a conseguire un accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione sulla scorta di un titolo esecutivo (il quale – nella riscossione mediante ruolo – si identifica per l'appunto nel c.d. ruolo: cfr. l'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Sul punto, deve ricordarsi come – secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in termini generali, ma suscettibile di estensione anche nel caso di esecuzione c.d. esattoriale in ragione del rinvio generale ex art. 49, comma 2, del sopra citato D.P.R. n. 602 del 1973 – l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si configuri sempre nei termini di un giudizio di accertamento (non già meramente del credito, bensì) in ordine alla pretesa esecutiva azionata dal creditore procedente: l'oggetto del giudizio, cioè, investe l'accertamento negativo del “diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento delle ragioni riconosciutegli” (Cass. Sez. Un. 23 luglio 2019, n. 19889, in motivazione;
Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610; Cass. 20 gennaio
2011, n. 1328).
In altri termini, si tratta di un giudizio nel quale l'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata od intrapresa nei confronti di un determinato soggetto.
Le considerazioni che precedono evidenziano allora come – a fronte di un
“sollecito” di pagamento per crediti ordinari – quel sollecito rappresenti unicamente l'occasione per formulare una domanda diretta all'accertamento del fatto che l'agente della riscossione non abbia “titolo” per procedere ad esecuzione: in altri termini, che il “titolo” astrattamente fondante la riscossione (si ribadisce, il ruolo) non sarebbe idoneo a legittimare l'azione esecutiva in ragione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi.
In buona sostanza, si è in presenza di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. che investe direttamente il titolo esecutivo ed in relazione alla quale il “sollecito” (che ovviamente non è equiparabile ad un precetto nella misura in cui non contiene la minaccia di un'azione esecutiva) costituisce ciò che ha indotto l'asserito debitore a dispiegare l'opposizione.
§ 6. Una volta qualificata la domanda nei termini sopra indicati, osserva questo giudice – correggendo in parte qua la motivazione di inammissibilità adottata dal giudice di prime cure – come la domanda originariamente formulata ponga una questione in punto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A ben vedere, infatti, il ha agito per così dire “in prevenzione”, spiegando Pt_1 cioè un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso i ruoli esattoriali (sul presupposto – espressamente indicato nell'atto di citazione – di un fatto estintivo successivo alla formazione degli stessi), ma non già a seguito della notificazione di un atto recante la prospettazione dell'azione esecutiva (ad esempio, un'intimazione ex art. 50) oppure direttamente dell'esecuzione forzata, bensì per averne avuto conoscenza in altro modo (attraverso, cioè, la comunicazione del sollecito di pagamento): in altri termini,
è stata formulata un'opposizione all'esecuzione “precedente” la minaccia/vanto di qualsivoglia esecuzione.
Trattasi di una situazione che appare sovrapponibile a quella delle impugnazioni
“dirette” del ruolo e che conduce a confermare la declaratoria di inammissibilità per le ragioni di seguito indicate.
§ 6.1. Al riguardo, non appare fuor luogo ricordare come – prima della recente novella legislativa di cui si discorrerà nel prosieguo – la questione dell'interesse ad agire in via preventiva con un'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale avesse costituito oggetto dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704, sia pure con riferimento al caso dell'opposizione nascente a seguito di mera acquisizione di estratto di ruolo.
Per la verità, con la pronuncia in questione i giudici di legittimità giammai avevano postulato l'ammissibilità generale e per così dire “automatica” di un'azione di accertamento negativo per la contestazione del credito consacrato in un ruolo esattoriale, bensì avevano riconosciuto – sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata degli strumenti di tutela spettanti al contribuente – la possibilità di una sorta di “anticipazione” della tutela oppositiva, ciò nel caso, si badi, in cui il contribuente non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'inesistenza e/o la nullità della notificazione della cartella di pagamento (la quale, come fin troppo noto, costituisce il mezzo ordinario con il quale la pretesa consacrata nel ruolo viene portata a conoscenza del debitore, assolvendo uno actu la funzione che – nel sistema dell'esecuzione forzata – riveste la notificazione del titolo esecutivo e del precetto).
Siffatta conclusione – si ribadisce, nei termini dell'ammissibilità della tutela anticipatoria per il caso dell'invalidità della notificazione della cartella – veniva plasticamente ed espressamente palesata dalla massima ufficiale della pronuncia in questione, laddove, infatti, si affermava che “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Nonostante l'indubbio ampliamento dell'ambito di ammissibilità delle opposizioni anche in materia extra-tributaria conseguente alla pronuncia in questione, tuttavia, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la possibilità di concepire un automatico interesse ad agire con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, aveva negato un generalizzato interesse ad agire in via preventiva per l'accertamento della prescrizione del credito consacrato in un ruolo esattoriale (cfr., sul punto, Cass. 1 marzo 2019, n. 6166; Cass. 22 settembre 2017, n. 22184; Cass. 10 novembre 2016
n. 22946; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20618).
In particolare ed in una prospettiva diretta a “valorizzare” la necessità di un
“vanto” ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire con l'opposizione ex art. 615
c.p.c., ancor più recentemente la Corte aveva espressamente precisato come l'impugnazione dell'estratto di ruolo avesse unicamente “la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. 7 marzo 2022, n. 7353).
§ 6.2. Orbene, il quadro giurisprudenziale sopra richiamato ha rappresentato il
“sostrato” a fronte del quale il legislatore è intervenuto con la novella di cui all'art.
3- bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, successivamente perfezionata con l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 110 del 2024.
Con le disposizioni in questione, come noto, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendosi – in origine – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
e – nella configurazione risultante dal sopra citato D. Lgs. n. 110 del 2024 – che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione n. 215 del 2021 la disposizione è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale) e, del tutto pacificamente, ha carattere generale e riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra- tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada).
Sotto tale profilo, si tratta di una conclusione che discende dagli artt. 17 e 18 del
D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali categorie di crediti è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Ciò posto, la disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è stata ritenuta di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
§ 6.3. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene questo giudice che la disposizione in esame debba applicarsi nel caso di specie in quanto alcun giudicato si è formato sulla specifica questione dell'ammissibilità dell'originaria opposizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la sopravvenuta previsione dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – il rigetto del gravame in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione spiegata direttamente avverso il ruolo esattoriale.
Sotto questo profilo, infatti, l'originaria parte opponente non ha provato, né allegato – neppure all'esito dell'entrata in vigore della novella – l'esistenza di uno dei
“tipici” pregiudizi derivanti dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei rigorosi termini prescritti dalla novella legislativa.
§ 7. L'esito complessivo del giudizio induce alla compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto sia della necessità di “correzione” della motivazione a sostegno dell'inammissibilità della domanda, sia della sopravvenuta disposizione ritenuta applicabile e, in ogni caso, delle incertezze giurisprudenziali in tema di ammissibilità delle azioni dirette avverso i ruoli esattoriali.
Il rigetto dell'impugnazione determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia delle parti appellate e Controparte_2 CP_3
[...]
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda formulata con l'originaria opposizione e sul conseguente appello limitatamente ed esclusivamente con riguardo al credito consacrato nel ruolo n. 2004/7432 e nella cartella n. 07120040045975935/000 per contravvenzioni al codice della strada in favore della Controparte_3
RIGETTA l'appello nei termini di cui in motivazione.
COMPENSA integralmente le spese del presente grado di giudizio.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Napoli, 11/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea