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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 354/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 354/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Carmine Marco Zumpano;
appellante
e
P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Tesoriere, Caterina Di Bartolo e EM Di Bartolo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21/2019 del Tribunale di Crotone, pubblicata l'08.01.2019, avente ad oggetto contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente alle conclusioni già rassegnate nel proprio atto dandole qui per riportate e trascritte”.
1 Per l'appellata: “precisano le proprie conclusioni come da comparsa costitutiva, da intendersi qui di seguito riportate e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: - in data 24.09.2016, nell'arco di tempo tra le 14.10 e 19.15 circa, in Crotone nel cortile adiacente a via Pier Paolo Pasolini 7, il veicolo modello Fiat
500 Abart, targato ES 386 HC, di proprietà di esso attore, posto in posizione di parcheggio, veniva vandalizzato da sconosciuti;
- veniva prontamente sporta denuncia-querela presso la Legione Carabinieri Calabria Stazione di Crotone;
- il proprietario del veicolo al tempo dell'avvenuto sinistro godeva di copertura assicurativa per detti rischi in virtù di polizza n. 10552423 della
[...]
- la Compagnia di assicurazione convenuta non formulava alcuna CP_1 offerta risarcitoria;
- nelle more l'attore effettuava una parte delle riparazioni, sostenendo una spesa pari ad € 10.589,00. Tanto esposto, il sig. chiedeva Pt_1 la condanna della Compagnia di assicurazioni convenuta all'integrale risarcimento del danno materiale subito, il rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva Controparte_1 preliminarmente la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa degli esiti della denuncia penale, sporta dalla predetta società per l'eventuale accertamento di reati ai propri danni, in ragione della ritenuta incoerenza tra la dinamica e i danni lamentati, degli elevati parametri di significatività per il soggetto coinvolto, (che dal casellario infortuni presentava numerose Parte_1 ricorrenze), e del mancato accertamento del sinistro da parte delle Autorità; nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ritenuta inammissibile la prova testimoniale di parte attrice e la chiesta c.t.u. perché esplorativa, veniva istruita documentalmente e con sentenza n. 21/2019 il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, dopo aver richiamato i principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, riteneva
2 che parte attrice non avesse fornito la prova della verificazione del rischio assicurato, ovvero l'esecuzione di atti vandalici ai danni della propria autovettura.
Evidenziava che non risultava acclarato lo stato preesistente del veicolo né la consistenza, modalità ed entità degli atti vandalici denunciati;
che la mera denuncia querela, versata in atti, non valeva di per sé a colmare le lacune probatorie rilevate;
che la prova testimoniale, articolata da parte attorea, era stata dichiarata inammissibile, non consentendo di acquisire, in ragione della sua generica formulazione, concreti elementi probatori in ordine al denunciato atto vandalico;
che mancando la prova in ordine all'an del sinistro, appariva ultronea ogni ulteriore considerazione sulla valenza probatoria della fattura in atti ai fini della determinazione del quantum della pretesa risarcitoria.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
12.02.2019, lamentando che il giudice di prime cure aveva Parte_1 indicato delle lacune probatorie in realtà insussistenti, non aveva applicato il principio dettato dall'art. 1218 c.c. ed aveva violato la regola sancita dall'art. 2697
c.c.. Chiedeva, quindi, l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado e in via istruttoria l'ammissione delle prove orali rigettate dal giudice di prime cure.
Con comparsa depositata in data 28.06.2019 si costituiva la
[...] la quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello CP_1 ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 17.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima trattazione del 09.07.2019, la Corte rimetteva al merito la decisione in ordine all'eccezione ex art. 342 c.p.c., dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dall'appellante e rinviava al 12.11.2019 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente al 25.02.2020 per l'acquisizione del verbale di precisazione delle conclusioni dell'8 gennaio 2019 e della memoria istruttoria dell'appellante, non presenti nel predetto fascicolo.
Con ordinanza del 26.03.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.02.2021, la Corte dichiarava inammissibili le richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e fissava l'udienza del 23.05.2023 per la precisazione delle conclusioni.
3 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla difesa della La Controparte_1 giurisprudenza di legittimità, in maniera costante e pacifica (cfr. da ultimo Cass.
1600/2024), ha più volte ribadito che anche all'esito della sua nuova formulazione,
l'art. 342 c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
2.2. Va pure disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. dovendosi escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. La Corte condivide la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, in quanto le allegazioni di parte attrice non si rivelano affatto sufficienti al fine di dimostrare il dedotto atto vandalico.
4 In particolare, nessun erronea distribuzione dell'onere della prova può addebitarsi alla sentenza impugnata, attenutasi ai principi costantemente enunciati dalla Suprema Corte e secondo i quali nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. n. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (da ultimo Cass. civ., n. 3446/2023; n. 32637/2022).
La denuncia-querela deve, pertanto, reputarsi, in quanto mera dichiarazione di parte resa all'autorità giudiziaria, del tutto insufficiente al fine di dimostrare l'effettivo danneggiamento dell'autovettura ad opera di ignoti.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, ai minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1- bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 12.02.2019, nei confronti di
[...] [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 21/2019, Controparte_1 pubblicata l'08.01.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in €1.950,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
5 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 354/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Carmine Marco Zumpano;
appellante
e
P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Tesoriere, Caterina Di Bartolo e EM Di Bartolo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21/2019 del Tribunale di Crotone, pubblicata l'08.01.2019, avente ad oggetto contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente alle conclusioni già rassegnate nel proprio atto dandole qui per riportate e trascritte”.
1 Per l'appellata: “precisano le proprie conclusioni come da comparsa costitutiva, da intendersi qui di seguito riportate e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: - in data 24.09.2016, nell'arco di tempo tra le 14.10 e 19.15 circa, in Crotone nel cortile adiacente a via Pier Paolo Pasolini 7, il veicolo modello Fiat
500 Abart, targato ES 386 HC, di proprietà di esso attore, posto in posizione di parcheggio, veniva vandalizzato da sconosciuti;
- veniva prontamente sporta denuncia-querela presso la Legione Carabinieri Calabria Stazione di Crotone;
- il proprietario del veicolo al tempo dell'avvenuto sinistro godeva di copertura assicurativa per detti rischi in virtù di polizza n. 10552423 della
[...]
- la Compagnia di assicurazione convenuta non formulava alcuna CP_1 offerta risarcitoria;
- nelle more l'attore effettuava una parte delle riparazioni, sostenendo una spesa pari ad € 10.589,00. Tanto esposto, il sig. chiedeva Pt_1 la condanna della Compagnia di assicurazioni convenuta all'integrale risarcimento del danno materiale subito, il rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva Controparte_1 preliminarmente la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa degli esiti della denuncia penale, sporta dalla predetta società per l'eventuale accertamento di reati ai propri danni, in ragione della ritenuta incoerenza tra la dinamica e i danni lamentati, degli elevati parametri di significatività per il soggetto coinvolto, (che dal casellario infortuni presentava numerose Parte_1 ricorrenze), e del mancato accertamento del sinistro da parte delle Autorità; nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ritenuta inammissibile la prova testimoniale di parte attrice e la chiesta c.t.u. perché esplorativa, veniva istruita documentalmente e con sentenza n. 21/2019 il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, dopo aver richiamato i principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, riteneva
2 che parte attrice non avesse fornito la prova della verificazione del rischio assicurato, ovvero l'esecuzione di atti vandalici ai danni della propria autovettura.
Evidenziava che non risultava acclarato lo stato preesistente del veicolo né la consistenza, modalità ed entità degli atti vandalici denunciati;
che la mera denuncia querela, versata in atti, non valeva di per sé a colmare le lacune probatorie rilevate;
che la prova testimoniale, articolata da parte attorea, era stata dichiarata inammissibile, non consentendo di acquisire, in ragione della sua generica formulazione, concreti elementi probatori in ordine al denunciato atto vandalico;
che mancando la prova in ordine all'an del sinistro, appariva ultronea ogni ulteriore considerazione sulla valenza probatoria della fattura in atti ai fini della determinazione del quantum della pretesa risarcitoria.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
12.02.2019, lamentando che il giudice di prime cure aveva Parte_1 indicato delle lacune probatorie in realtà insussistenti, non aveva applicato il principio dettato dall'art. 1218 c.c. ed aveva violato la regola sancita dall'art. 2697
c.c.. Chiedeva, quindi, l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado e in via istruttoria l'ammissione delle prove orali rigettate dal giudice di prime cure.
Con comparsa depositata in data 28.06.2019 si costituiva la
[...] la quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello CP_1 ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 17.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima trattazione del 09.07.2019, la Corte rimetteva al merito la decisione in ordine all'eccezione ex art. 342 c.p.c., dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dall'appellante e rinviava al 12.11.2019 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente al 25.02.2020 per l'acquisizione del verbale di precisazione delle conclusioni dell'8 gennaio 2019 e della memoria istruttoria dell'appellante, non presenti nel predetto fascicolo.
Con ordinanza del 26.03.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.02.2021, la Corte dichiarava inammissibili le richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e fissava l'udienza del 23.05.2023 per la precisazione delle conclusioni.
3 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla difesa della La Controparte_1 giurisprudenza di legittimità, in maniera costante e pacifica (cfr. da ultimo Cass.
1600/2024), ha più volte ribadito che anche all'esito della sua nuova formulazione,
l'art. 342 c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
2.2. Va pure disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. dovendosi escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. La Corte condivide la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, in quanto le allegazioni di parte attrice non si rivelano affatto sufficienti al fine di dimostrare il dedotto atto vandalico.
4 In particolare, nessun erronea distribuzione dell'onere della prova può addebitarsi alla sentenza impugnata, attenutasi ai principi costantemente enunciati dalla Suprema Corte e secondo i quali nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. n. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (da ultimo Cass. civ., n. 3446/2023; n. 32637/2022).
La denuncia-querela deve, pertanto, reputarsi, in quanto mera dichiarazione di parte resa all'autorità giudiziaria, del tutto insufficiente al fine di dimostrare l'effettivo danneggiamento dell'autovettura ad opera di ignoti.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, ai minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1- bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 12.02.2019, nei confronti di
[...] [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 21/2019, Controparte_1 pubblicata l'08.01.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in €1.950,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
5 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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