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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/11/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2883/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. DD ET, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2883/2018 tra
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
( ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
( ), nato ad [...] l' 08.12.1990, in proprio e Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi di nato ad [...] il [...] e deceduto in data Persona_1
08.05.2018, elettivamente domiciliati in Catania, viale XX settembre n. 50, presso lo studio dell'avv.
RU AL dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
- ricorrenti contro
(C.F. – P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Castello della Magliana n. 25, elettivamente domiciliata in Siracusa, via Montedoro n. 16, presso lo studio dell'avv. ROMANO Pietro e rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti DE LUCA TAMAJO
FF e DE OS DD giusta procura in atti;
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 07.09.2018, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente coniuge e figli di deceduto in data Parte_3 Persona_1
08.05.2018 per “adenocarcinoma polmonare”, esponevano che il loro congiunto aveva lavorato
1 alle dipendenze della dal 24.01.1977 al 31.01.2016 svolgendo funzioni Controparte_1 manutentive negli impianti dello stabilimento sito in ST (SR). P_2
Deducevano, altresì, che nel corso dell'attività lavorativa e in ragione delle Persona_1 mansioni svolte, era stato esposto al contatto con sostanze nocive e cancerogene (quali il benzene e derivati, ovvero i c.d. idrocarburi policiclici aromatici), nonché ad inalazione di fibre e polveri sottili di amianto, sostanza cancerogena la cui presenza nello stabilimento, in quantitativi tali da favorire l'aerodispersione di fibre in misura qualificata, era documentata dal parere tecnico
, prodotto in allegato al ricorso (che attesta la presenza in maniera massiccia dell'amianto Per_2 in tutte le linee del processo, nelle guarnizioni, nelle trecce, nelle flange, nelle tubazioni di serbatoi, nei ricevitori, in scambiatori di calore e nelle colonne degli impianti) ed era stata altresì accertata P_ ( nell'intera RI ) nell'ambito di procedimenti instaurati innanzi al Tribunale di
Siracusa nei confronti dell'odierna convenuta da altri lavoratori.
Precisavano, che per l'intero periodo lavorativo (1977-2016), era stato esposto Persona_1 all'inalazione di polveri di amianto e IPA in ragione delle mansioni concretamente svolte presso gli impianti dello stabilimento di ST (SR) e, nello specifico: P_2
- attività di manutenzione diretta che comportava la manipolazione dell'amianto contenuto nelle flange, nelle baderne, nelle valvole, nella strumentazione e nelle coibentazioni;
- attività di assistenza operativa, supporto e/o supervisione dell'attività di manutenzione svolta da terzi - dipendenti Esso ovvero dalle numerose ditte esterne che svolgevano manutenzione nella
RI Esso di ST – in qualità di bystander, ossia di persona vicina all'operatore e/o alla fonte di inquinamento.
Evidenziavano che, in ogni caso, la sola presenza all'intero della RI ESSO aveva inevitabilmente esposto alle ingenti polveri di amianto che si liberavano Persona_1 nell'area di lavoro durante le operazioni disgregative, nonché all'inalazione di I.P.A. derivanti dai processi di combustione, sostanze presenti in tutti gli impianti della RI – confinanti tra loro
- in ragione dell'attività svolta .
Deducevano, poi, che tutte le attività sopra descritte si svolgevano senza che il datore di lavoro avesse adottato le dovute cautele. In particolare, almeno fino agli anni 2001-2003 la società resistente : - non aveva mai adottato nell'ambiente di lavoro adeguati sistemi di aspirazione/filtrazione delle polveri né effettuato le necessarie bonifiche dell'impianto; - non aveva dotato i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale idonei ad evitare l'inalazione delle fibre di amianto;
- non aveva fornito informazioni sui rischi specifici per la salute dell'attività lavorativa svolta in un ambiente di lavoro palesemente contaminato né sulle norme igieniche da osservare, sulle misure da adottare per prevenire e ridurre l'esposizione, in
2 palese violazione della normativa antinfortunistica;
- non aveva sottoposto i lavoratori ai necessari controlli medici e sanitati ai fini preventivi e protettivi;
almeno fino agli anni 2001-2003, non aveva effettuato le necessarie bonifiche dell'amianto, come si evince anche dal parere AR sopracitato.
Deducevano, infine, che l'attività lavorativa svolta dal aveva causato l'insorgere della Per_1 patologia di “adenocarcinoma polmonare”, malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità ai sensi del d.P.R. 1124/195, diagnosticata in data 8.3.2018 che ne aveva poi causato il decesso in data 9.5.2018.
Alla luce di tali premesse, affermavano la responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della società convenuta ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 2043 c.c. non avendo adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento ed essendo all'epoca dei fatti la pericolosità e nocività dell'amianto già da tempo conosciuta dalla Comunità scientifica internazionale ed oggetto di precisi interventi normativi (risalenti almeno agli anni '50, come meglio indicato in ricorso), anche comunitari, ed essendo, allo stesso, modo la cancerogenità degli I.P.A. da processi industriali nota da decenni nel panorama scientifico.
Tanto premesso, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, la società al fine di sentire condannare, previo accertamento Controparte_1 della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2018 c.c. o 2043 c.c., la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno morale, danno biologico da i.t.a.
e/o i.t.p., danno terminale, danno da perdita del rapporto parentale), subiti dai ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi di quantificati in € 2.077.151,00 o in quella maggiore o Persona_1 minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 29.04.2019, si costituiva la società Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità e infondatezza delle domande svolte dai ricorrenti iure hereditatis per avere il lavoratore rinunciato nei confronti dell'odierna convenuta, con verbale di conciliazione sindacale in data 26.01.2016, al risarcimento dei danni a qualunque titolo subiti, anche biologico ex artt. 2043, 2087, 2116 c.c., rinuncia divenuta ormai inoppugnabile.
In subordine, in relazione alla domanda proposta iure hereditatis, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro in quanto, con l'entrata in vigore del d.lgs n. 38 del
23.02.2000, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale insorta successivamente al luglio 2000, il soggetto obbligato a risarcire l'eventuale danno biologico subito dal lavoratore è
l' , che ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 38/2000 “nell'ambito del sistema di indennizzo e P_3 sostegno sociale, eroga l'indennizzo previsto” ; evidenziava, in ogni caso, che nell'ipotesi in esame
3 non sussistono neanche i presupposti per il risarcimento del cd. danno differenziale nei confronti del datore di lavoro, non avendo i ricorrenti richiesto e ottenuto la liquidazione dell'indennizzo dall' (condizione di proponibilità della domanda di risarcimento del danno differenziale) e P_3 non essendo neppure stata allegata nel caso in esame la concreta ricorrenza di un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio.
Dall'inammissibilità della domanda risarcitoria (azionata iure hereditatis) discende, ad avviso della società convenuta, l'incompetenza territoriale e per materia del Giudice adito, dovendo agire i ricorrenti per il ristoro dei danni iure proprio nelle forme del rito ordinario civile e non con quelle del rito speciale del lavoro innanzi al Giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 19
c.p.c..
Sempre in via preliminare, la società convenuta eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza degli elementi allegatori e probatori posti a base delle domande, sia con riferimento alle mansioni concretamente svolte da e all'articolazione temporale dell'attività, sia con Persona_1 riferimento alle specifiche condizioni ed eventuali criticità ambientali o strutturali del luogo in cui il prestava la sua attività lavorativa. Per_1
Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande, e nella specie, la sussistenza di un danno alla salute, la condotta illecita del datore di lavoro e il nesso causale tra la condotta e il danno.
Quanto alle voci di danno richieste con il ricorso introduttivo eccepiva:
- l'impossibilità di risarcire, a titolo ereditario, il c.d. danno tanatologico, essendo trasmissibile agli eredi solo il danno biologico terminale e il danno morale terminale patiti dal de cuius, da ritenersi in ogni caso insussistenti in applicazione dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della TE di Cassazione con la sentenza n. 15350 del 2015 per mancanza sia il requisito dell'apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la morte, sia la prova dello stato di coscienza del de cuius nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte;
-l'impossibilità, in ogni caso, di quantificare il danno biologico patito dal de cuius secondo i parametri tabellari utilizzati per risarcire l'invalidità permanente – che presuppongono la permanenza in vita del soggetto danneggiato – dovendosi fare applicazione dei criteri tabellari riferiti alla invalidità temporanea.
Eccepiva, poi, la mancanza di qualunque allegazione, oltre che della prova, della sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, in particolare, in ordine a “l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi”.
4 In via gradata, la società resistente contestava le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti evidenziando che non aveva mai svolto attività manutentiva (attività che, in Persona_1 ogni caso, non si svolge nell'area produttiva), né di assistenza, supporto e/o supervisione all'attività di manutenzione svolta da altri dipendenti Esso o da ditte esterne;
invero, lo stesso aveva sempre svolto la propria attività nel reparto adibito alla produzione di lubrificanti, P_4 con mansioni di “processista”, dapprima come “Operatore di Processo” dal 1977 al 1993, poi come
“Quadrista o Consolle leader” dal 1993 al 2007 e, infine, come “Supervisore d'Area” dal 2008 circa fino al pensionamento, tutte attività che non implicavano un continuativo o significativo contatto con fibre di amianto o esposizione ad Pt_4
Riguardo alla dedotta nocività dell'ambiente di lavoro, deduceva che presso l'impianto P_4 cui era addetto i censimenti effettuati dagli anni '90 e fino al 2017 attestavano Persona_1 che l'amianto era presente solo marginalmente e comunque in concentrazioni tali da non determinare alcun rischio di esposizione, non comparendo, tra l'altro, il suddetto impianto P_4 negli impianti indicati dalla relazione del 10.11.2003 prodotto dai ricorrenti;
inoltre, Per_2 almeno a far data dall'entrata in vigore della legge n. 257/1992, che formalizzava il divieto di estrazione e commercializzazione dell'amianto, la non aveva più introdotto P_1 amianto all'interno della RI di ST. Deduceva, poi, che la presenza di nella Pt_4
RI era stata sempre monitorata al fine di rispettare il mantenimento delle soglie di sicurezza.
Aggiungeva che nessuna condotta inadempiente poteva essere comunque imputata alla P_5 convenuta, avendo la stessa sempre osservato tutti gli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria, dotando i lavori lavoratori di tutti i dispositivi di protezione necessari, nonché offendo loro la necessaria informazione e formazione ed effettuando le necessarie bonifiche degli impianti.
Contestava ancora che i ricorrenti non avevano dimostrato, in termini di ragionevole certezza, il nesso causale tra la malattia (e quindi la morte) del loro dante causa e l'asserita esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro, essendo, al contrario, più probabile che la malattia avesse trovato origine nelle abitudini tabagiche del de cuius.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 1.9.2019 venivano rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e ammesse le produzioni documentali effettuate dai ricorrenti alla prima udienza di discussione (nella specie, documentazione attestante la costituzione di rendita vitalizia , certificazione attestante l'esposizione P_3 P_3
“qualificata” ad amianto del lavoratore e accordi aziendali ed organizzativi interni della RI
Esso di ST).
5 La causa veniva quindi istruita a mezzo di prova testimoniale e CTU medico-legale e, assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data 15.4.2024, veniva disposta l'acquisizione di attestazione circa l'erogazione in favore dei ricorrenti di somme a titolo di danno biologico. P_3
All'esito dell'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2. Le eccezioni preliminari
Avendo parte resistente insistito, con le note ex art. 127 ter c.p.c., nelle eccezioni preliminari di improponibilità delle domande formulate dai ricorrenti iure hereditatis e di incompetenza del
Tribunale adito sulle domande proposte iure proprio, nonché nel difetto di legittimazione passiva della società resistente , deve in questa sede provvedersi richiamando quanto già affermato dal
Tribunale con provvedimento del 1.9.2019.
In particolare, va ribadita la già ritenuta ammissibilità della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti iure proprio, unitamente a quella proposta nella qualità di eredi del lavoratore, in ragione della disciplina della connessione di cui all'art. 40 c.p.c.: benchè la responsabilità per i danni subiti personalmente dagli stretti congiunti per la perdita del rapporto parentale integri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale che autonomamente considerata non rientrerebbe nella competenza funzionale del giudice del lavoro, tuttavia la relativa domanda viene attratta a tale competenza sulla base del combinato disposto degli artt. 31 c.p.c. e 40 c.p.c., essendo subordinata a quella risarcitoria simultaneamente proposta iure hereditatis, atteso che il danno allegato iure proprio dipende ontologicamente da quello riportato dal de cuius ( in questo senso, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 16/03/2025, n. 6981). In ragione della suddetta connessione, deve quindi affermarsi la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito anche con riferimento alla domanda proposta iure proprio.
Quanto all'improponibilità della domanda promossa iure hereditatis per intervenuta conciliazione in sede sindacale, deve ribadirsi che la dichiarazione di rinuncia contenuta nel verbale sottoscritto il
26.1.2016 - “rinuncia in via sostanziale e definitiva ad ogni diritto, azione o ragione, comunque inerente e conseguente il rapporto di lavoro subordinato, ancorchè sino ad oggi non azionato,… relativo al trattamento sia retributivo… e/o a carattere risarcitorio (in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativo a: inquadramento, differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie e delle ex festività, rimborsi spese, compensi per maggiori prestazioni e lavoro festivo, indennità di trasferta,…, risarcimento danni a qualunque titolo, anche biologico, ex artt.
2043, 2087, 2116 cc ecc., nonché per qualsiasi altro titolo, motivo o ragione , anche se non espressamente dedotti ma comunque connessi all'intercorso rapporto di lavoro…)”- non può comportare la cosciente manifestazione di volontà di rinunciare alla specifica pretesa risarcitoria
6 azionata iure hereditatis nel presente giudizio, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico e morale cagionato al lavoratore, ammalatosi di “adenocarcinoma polmonare” diagnosticato l'8.3.2018, dall'esposizione nel corso del rapporto di lavoro ad amianto e I.P.A., per le mansioni svolte e la presenza dei fattori morbigeni nell'ambiente di lavoro. Infatti, il generico richiamo, nella dichiarazione di rinuncia, anche all'art. 2087 c.c. non può comportare, ad avviso del decidente, la consapevole espressione della volontà di abdicare alla specifica pretesa azionata nel presente giudizio, come peraltro dimostra anche la modestia della somma accettata a titolo transattivo per la rinuncia a tutte le pretese economiche, sia di natura retributiva che risarcitoria, di appena € 4.300,00.
Conseguentemente, non sussiste nella rinuncia di cui al verbale di conciliazione sindacale redatto nel gennaio 2016 il cosciente intento del lavoratore di rinunciare al diritto fatto valere iure hereditatis con l'odierna domanda giudiziale.
Infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società resistente con riferimento alla domanda proposta iure hereditatis, avendo i ricorrenti agito per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per i danni (differenziali, secondo quanto si dirà nel prosieguo) subiti dal lavoratore in conseguenza della contrazione della malattia professionale ( e del conseguente decesso), facendo così valere una pretesa differente, sul piano strutturale e su quello funzionale, dall'indennizzo ex art. 13 d.lgs. 38/2000 richiesto all' . P_3
3. La responsabilità del datore di lavoro
In punto di diritto, occorre premettere che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 15156 del 2011), la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., di natura contrattuale, pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto (cfr. Cass. n. 2491/2008 che ha confermato la sentenza della TE territoriale che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro considerando come noto al tempo dei fatti di causa, ossia 1975 - 1995, il rischio da inalazione di polveri di amianto;
Cass. n.
644/2005, con riguardo agli anni sessanta;
da ultimo, Cass. n. 18626/2013, secondo cui la responsabilità dell'imprenditore non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, comprendendo anche l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico;
in senso conforme, Cass. n. 18267 del 2013 in fattispecie
7 di esposizione ad amianto e tabagismo, Cass. n. 10425 del 2014, Cass. n. 18503 del 2016, Cass. n.
24217 del 2017, Cass. n. 27952 del 2018).
Invero, l'obbligo contrattuale ex art. 2087 cod. civ., posto a carico del datore di lavoro, riguarda non solo la messa in opera dei necessari dispositivi di sicurezza ma anche l'esigere ed il verificare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, e ciò attraverso una doverosa attività di controllo costante, volta anche ad impedire eventuali comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, salva l'ipotesi in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa (v. Cass. 26/06/2002 n. 9304).
In buona sostanza l'art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema di sicurezza del lavoratore, impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare non solo le misure generiche di prudenza e diligenza, ma tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità psico- fisica del dipendente (v. Cass. n. 20142/2010).
Ne discende un'ampia gamma di obblighi di prevenzione che, in base al principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ma si estendono
– nella fase dinamica di espletamento della prestazione – all'attività di impresa e, per quanto specificamente rileva nella fattispecie, anche all'ambiente di lavoro (v. Cass. n. 4012/1998).
Accanto alle misure tipiche, o nominate, il datore di lavoro è tenuto comunque a dotare i lavoratori di ogni presidio utile e necessario per la tutela della loro integrità psico-fisica. La violazione di questi obblighi è fonte di responsabilità in caso di infortunio. Il datore di lavoro, poi, è responsabile dell'infortunio non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 29/10/2003, n. 16250;
17/02/2003, n. 2357) - si può configurare un esonero totale di responsabilità per il datore di lavoro solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevidibilità (sullo specifico punto, cfr. Cass. 13 ottobre 2000, n. 13690).
Sul piano della distribuzione dell'onere della prova tutto ciò comporta che il lavoratore, che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività svolta, deve allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi, mentre incombe sul datore di lavoro la prova liberatoria, a lui spettando di dimostrare di avere adempiuto interamente agli obblighi di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie per evitare il danno,
8 ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile alla loro inosservanza (così, ex plurimis, Cass. n. 21590/2008 e n. 1886/2000).
Fatte tali premesse, occorre procedere all'esame dei singoli elementi costitutivi della domanda azionata dai ricorrenti.
3.1 La nocività dell'ambiente di lavoro
Parte ricorrente deduce che è stato esposto, nel corso dell'attività lavorativa alle Persona_1 dipendenze della società convenuta, e in ragione delle mansioni concretamente svolte, all'inalazione di polveri di amianto e agli I.P.A., presenti in tutto lo stabilimento e anche nei reparti ove svolgeva prevalentemente la propria attività.
Ebbene, quanto alle mansioni esercitate, dall'istruttoria espletata è emerso che ha Persona_1 iniziato a svolgere attività lavorativa nello stabilimento di ST nel mese di gennaio 1977 con la qualifica di “operatore”, mantenuta fino al 1993 e dal 1993 al 2007 ha svolto mansioni di “quadrista”.
Le attività riconducibili alle mansioni di “operatore” sono state descritte dai testi Testimone_1
P_ (dirigente dal 2011 e dirigente Sonatrach dal 2018) e (dipendente della Testimone_2 società dal 1984 e successivamente dipendente della società Sonatrach presso il medesimo P_1 impianto) che hanno confermato (capitolo di prova n. 4 della memoria di costituzione) che come
“Operatore di Impianto” il : a) eseguiva le manovre e le operazioni richieste per una Per_1 efficiente e sicura realizzazione dei programmi operativi previsti per l'impianto (i.e. allineamento circuiti di processo, inserimento e/o disinserimento di apparecchiature etc) dopo averne concordato modalità e priorità con il suo superiore;
b) manteneva in piena efficienza le attrezzature degli impianti, in particolare eseguendo - periodicamente e/o in presenza di anomalie di funzionamento – dei controlli (i.e. rilievi di temperatura, pressione etc.). In caso di anomalìe o malfunzionamenti,
l'operatore era tenuto ad evidenziarle tempestivamente al suo superiore.
I testi hanno poi precisato che l'operatore non si occupava della manutenzione diretta degli impianti, ma era tenuto a “presenziare alla manutenzione delle apparecchiature;
ciò era previsto nel “permesso di lavoro”, come dichiarato del teste (dipendente della società resistente dal Testimone_3
1.4.1975 con mansioni dapprima di operatore esterno, poi di consolle operator) che ha precisato che l'assistenza alla manutenzione non si protraeva per tutto il tempo della manutenzione, ma “a seconda dell'apparecchiatura l'assistenza poteva durare più o meno tempo”; che “poteva capitare che mentre noi operatori seguivamo la manutenzione come da permesso di lavoro, a circa 5/6 metri si svolgessero le lavorazioni” e che “noi operatori svolgevamo funzioni di controllori dell'impianto e quindi ci muovevamo all'interno dello stesso per eseguire i nostri compiti di verifica: venivamo quindi chiamati per svolgere funzioni attinenti alla conduzione dell'impianto (ad es. apertura e P_ chiusura valvole) in tutto l'impianto”. Ancora, il teste (dipendente dal Testimone_4
9 1971 sino al 2012/2013 con mansioni prima di operatore ed infine di tecnico di turno) ha confermato che “ non faceva manutenzione ma prestava assistenza alle operazioni di manutenzione per Per_1 la sicurezza. Nel permesso di lavoro noi capoturni prescrivevamo che l'intervento doveva essere eseguito con l'assistenza dell'operatore designato che poteva essere il , anzi nel mio turno Per_1 molte volte era lui… io nel permesso prescrivevo la presenza continua ove richiesto dell'operatore particolare di manutenzione”, confermando altresì che l'assistenza alle attività di manutenzione avveniva anche mentre erano in corso altre lavorazioni, quali saldature, manutenzione elettrica, interventi meccanici in genere , attività che provocavano dispersione di polveri di amianto ed I.P.A. nell'ambiente lavorativo (sul cap. 16 del ricorso introduttivo: “è vero. l'impianto è vasto e mentre si svolgeva l'operazione di manutenzione, accanto erano in corso altre attività”).
I testi hanno poi riferito, smentendo sul punto le difese della resistente, che l'attività di operatore veniva svolta dal sia nell'impianto che nell'impianto , ove si svolgevano la Per_1 P_6 P_4 distillazione del sottovuoto del petrolio grezzo, l'estrazione di asfalteni, l'estrazione di idrocarburi aromatici e la deparaffinazione dell'olio raffinato e delle basi lubrificanti. La possibilità di svolgere l'attività di operatore esterno in entrambi gli impianti, poi, era espressamente prevista dagli Accordi sindacali della società resistente, prodotti dalla parte ricorrente.
Quanto alle mansioni di “quadrista” svolte dal dal 1993 sino al 2007 i testi hanno Per_1 precisato che l'attività veniva svolta nella “sala controllo” che “era un locale chiuso” e che “non rientrava nei compiti del quadrista effettuare i controlli direttamente nell'impianto. quando riscontrava un allarme il chiamava l'operatore che si recava presso impianto” Per_1
(dichiarazioni del teste e del teste ). Testimone_1 Testimone_2
In definitiva, dalle dichiarazioni dei testi che hanno svolto attività lavorativa unitamente al
(sia per l'attività in concreto svolta che per il periodo temporale) è emerso che l'attività Per_1 svolta dal quale operatore negli anni dal 1977 al 1993, pur non comportando lo Per_1 svolgimento di attività di manutenzione diretta degli impianti, richiedeva la presenza del lavoratore nel corso delle operazioni di manutenzione svolte da altri lavoratori, come sopra meglio descritte, – spesso a una breve distanza dall'operatore (5/6 metri) –, svolgendo quindi il il ruolo di Per_1 bystander, nonché la presenza del medesimo sia nell'impianto che nell'impianto P_6 P_4
Quanto alla presenza di polveri di amianto nello stabilimento di ST e, ai fini che maggiormente interessano in questa sede, negli impianti e devono richiamarsi le considerazioni svolte P_6 P_4 dal parere AR PA L. 257/92-234 relativo alla RI Esso di ST ove si legge che
“l'amianto è presente come componente di impianto sin dagli anni '50. La presenza del minerale è stata accertata o è da ritenere, comunque molto probabile nei seguenti impianti: … .. P_6
L'amianto veniva utilizzato nelle linee di processo di varie dimensioni, in scambiatori di calore,
10 ricevitori, colonne. Inoltre, esso era impiegato fino agli inizi degli anni '90 nelle trecce e nelle guarnizioni di tenuta dei vari componenti di impianti ad alta temperatura. Oltre che nei suddetti impianti il minerale era ed è presente anche nel parco stoccaggio e movimentazione, in alcune tubazioni per trasferimento e stoccaggio di prodotti e vettoriamento vapore, interessanti tutta l'area della raffineria … Inoltre, l'amianto è stato utilizzato come parte costitutiva di ambienti o strutture, in particolare nelle coperture o tettoie in varie aree della raffineria, come rilevato attualmente in: …
1 e 2. Venivano, infine, utilizzati indumenti protettivi (tute, scarponi e guanti) in amianto per la P_2 protezione dal calore in occasione di interventi, operazioni e manovre su zone di impianti ad alta temperatura”.
Ebbene, tale relazione tecnica – redatta da un organo terzo rispetto alle parti in causa e individuato dalla legge quale ente deputato ad accertare la presenza dell'amianto sui luoghi di lavoro, ai fini di prevenzione della salute dei lavoratori – valutata unitamente alle CTU svolte in giudizi analoghi al presente e alle sentenze prodotte dai ricorrenti ed emesse in materia di riconoscimento dei benefici previdenziali in favore di lavoratori che hanno prestato la loro attività presso gli impianti del Polo petrolchimico di ST - con le quali è stata accertata la diffusione dell'amianto sui luoghi di lavoro e il rischio morbigeno cui erano esposti i lavoratori che per le mansioni svolte venivano a contatto diretto con le polveri di amianto anche semplicemente per il ruolo di bystander – consentono di ritenere dimostrata la nocività dei luoghi di lavoro ai tempi in cui il rendeva le proprie Per_1 prestazioni.
E' principio consolidato, infatti, quello secondo il quale rientra “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (Cass. 8603/2017).
Ne deriva che l'assunto difensivo della società resistente secondo cui l'esposizione del lavoratore a fibre di amianto andrebbe esclusa non avendo svolto il attività di manutenzione diretta Per_1 degli impianti non appare meritevole di accoglimento. Ciò in quanto l'istruttoria, documentale e orale, ha consentito di dimostrare che la semplice attività di assistenza alla manutenzione comportava l'esposizione del lavoratore, privo di adeguati mezzi di protezione, alle polveri di amianto e agli IPA
e, conseguentemente, di ritenere dimostrata la nocività dell'ambiente di lavoro.
A ciò si aggiunga che l' ha certificato l'esposizione qualificata del lavoratore all'amianto sui P_3 luoghi di lavoro dall'inizio del rapporto alle dipendenze di e fino al 31.12.1992, data P_1 convenzionalmente fissata ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13 co. 8 legge
257/1992.
11 L'accertamento effettuato in sede amministrativa dall' , ente pubblico individuato dal P_3 legislatore per certificare l'esposizione qualificata all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali, dà adeguata prova del fatto che le mansioni lavorative, per il luogo e le modalità in cui erano prestate hanno esposto il lavoratore ad un notevole concentrazione di fibre di asbesto invero compatibile sotto l'aspetto causale con l'insorgenza della malattia che ha poi cagionato la morte.
Si consideri a tale ultimo riguardo che he lo stesso ha riconosciuto la natura tecnopatica della P_3 malattia patita dal e ha riconosciuto una rendita in favore del coniuge superstite (v. Per_1 documentazione prodotta dai ricorrenti all'udienza del 9.5.2019). Il riconoscimento da parte dell' della patologia contratta nell'ambiente di lavoro quale “malattia professionale” ha – P_3 contrariamente a quanto asserito dalla società resistente – decisiva valenza probatoria, in quanto appunto vi è un riconoscimento istituzionale del legame tra la patologia contratta e la prestazione lavorativa svolta in ambiente in cui vi era stata continua esposizione ad amianto.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve quindi ritenersi provato che nel Persona_1 corso della propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, e in ragione delle P_5 mansioni concretamente svolte (specie nel periodo 1977-1993), sia stato esposto alle polveri di amianto presenti nello stabilimento di ST.
3.2 Il nesso causale e il danno
In punto di diritto occorre premettere che la giurisprudenza consolidata di legittimità, da ultimo ribadita da Cassazione ord. n. 4084/2025, ha messo in rilievo come in materia di nesso casuale (artt.
40 e 41 c.p.) il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale. In punto, da ultimo si è pronunciata Cass. n. 28458 del
05/11/2024 affermando che “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa
e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”. Pertanto,
“solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa
12 sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass.
11 novembre 2014 n. 23990); “mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale” (Cass.
12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Deve quindi ritenersi che l'ordinamento ammetta il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche se in termini di apporto concausale. Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però, al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo (in questi termini Cass. 4084/2025, cit.; nella giurisprudenza di merito, Tribunale La Spezia sez. lav., 04/10/2021, n.247).
Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra la patologia sviluppata da come documentata in atti e accertata dal CTU Persona_1
(“Adenocarcinoma polmonare moderatamente differenziato con metastasi linfonodali diffuse”), e l'esposizione a concentrazioni di amianto nel corso dell'attività lavorativa.
La relazione di CTU medico-legale ha, infatti, attestato la riconducibilità della patologia che ha condotto al decesso del lavoratore a malattia professionale individuando, quali concause efficienti e determinanti nella causazione della malattia, l'esposizione all'amianto e il tabagismo.
In particolare il nominato CTU, rilevando che “ nel corso della sua lunga attività Persona_1 lavorativa è stato esposto alle polveri di amianto che è un cancerogeno occupazionale e ambientale oramai riconosciuto” (circostanza da ritenersi provata per le ragioni sopra esposte) e che “dai dati anamnestici si rileva che il Sig. presentava anche un rilevante rischio cancerogenico essendo Per_1 un forte fumatore da circa 40 anni (30 sigarette al giorno)” ha affermato che “È ampiamente noto come esposizione all'asbesto ed al tabagismo abbiano un effetto sinergico e moltiplicativo nel determinismo del carcinoma polmonare e, per tale ragione, riteniamo che entrambe siano da considerare concause efficienti e determinanti avendo agito entrambi ed in egual misura sull'insorgenza del carcinoma polmonare che ha condotto al decesso ”. Persona_3
Ebbene, le chiare indicazioni del CTU sull'efficacia causale di entrambi i fattori (esposizione ad amianto e tabagismo), singolarmente considerati, nella causazione dell'evento lesivo, non possono che condurre, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ad affermare la sussistenza del nesso causale, non essendo emerso in alcun modo che il tabagismo abbia assunto il ruolo di fattore causale alternativo di tipo esclusivo, ma essendo stato accertato, al contrario, che entrambi i fattori
13 hanno agito “in egual misura” sull'insorgenza del carcinoma polmonare che ha condotto Per_1
al decesso.
[...]
Tali considerazioni appaiono sufficienti per superare l'argomentazione difensiva di parte resistente secondo cui, una volta accertata l'efficacia causale di ciascuno dei due fattori, non può escludersi che la malattia sia da ricondurre al solo tabagismo, da ritenersi causa più probabile dell'evento lesivo.
In definitiva, ritiene il giudicante che sia stato provato anche il requisito del nesso causale tra la patologia e l'esposizione ad amianto.
La relazione di CTU medico-legale appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva del nesso causale e dell'evolversi delle patologie, quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
3.3 La colpa del datore di lavoro
Come sopra esposto, una volta accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute del dipendente (Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15561).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi che, all'esito dell'istruttoria, la società datoriale non ha dimostrato di avere fornito al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale, né di avere adottato adeguate misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica – stante l'accertata presenza nei luoghi di lavoro di polveri di amianto aero disperse e lo svolgimento di mansioni che ponevano il ad esposizione indiretta- Per_1 quale bystander - a concentrazione di amianto – erano idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, così violando le prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c. e rendendosi responsabile dei danni subiti dal dante causa dei ricorrenti.
In particolare, il teste , come ricordato, collega di lavoro del con Testimone_5 Per_1 analoghe mansioni, dal 1975, di operatore esterno, e come tale, particolarmente attendibile, ha dichiarato che l'azienda datoriale ha fornito ai lavoratori, quali dispositivi di protezione, solo mascherine antipolvere e a partire “dal 2000”; ha altresì precisato che gli indumenti di lavoro venivano riposti nello stesso vano in cui venivano conservati gli abiti civili aggiungendo che “solo negli ultimi anni (io sono andato in pensione nel 2018) sono stati introdotti gli armadietti con doppio vano” e che i lavoratori provvedevano al lavaggio degli abiti da lavoro portandoli nella loro abitazione.
14 P_ Nello stesso senso depongono le dichiarazioni del teste dipendente dal Testimone_4
1971 con mansioni iniziali di operatore, che ha confermato che il datore di lavoro ha fornito esclusivamente mascherine antipolvere e che gli armadietti con doppio vano furono introdotti successivamente all'inizio dell'attività lavorativa, “probabilmente prima del 1990”.
Le dichiarazioni concordi dei testi non sono smentite da alcuna risultanza probatoria di segno contrario, essendosi la società resistente limitata a produrre le schede di salute e sicurezza, estratte dai DVR, redatte per gli anni 2011, 2013 e 2017 e le schede mediche del sig. redatte a Per_1 partire dal 22.9.1999 e poi con cadenza annuale solo dal 28.9.2006 e avendo la stessa società dato atto che le operazioni di bonifica dei siti sono iniziate soltanto negli anni 2000.
Le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, ad avviso del decidente, appaiono quindi sufficienti per ritenere provato che non solo la società resistente non ha adottato tutte le misure di sicurezza tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata – che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore – ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (Sez. L, Sentenza n. 6337 del 23/04/2012) e tenuto conto della (già ben) nota pericolosità dell'amianto a livello scientifico e normativo.
Sul punto, sia sufficiente richiamare quanto affermato da questo Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio ove si legge che “La pericolosità dell'amianto è nota (basta confrontare qualunque testo sull'argomento) quantomeno dall'inizio del 1900, alla prima metà del secolo scorso risale la prima tutela normativa previdenziale in tema di asbestosi e la correlazione tra mesotelioma ed amianto era nota quantomeno dalla fine degli anni '50.
Il nostro legislatore aveva disciplinato la materia della esposizione alle polveri fin dagli anni '50, irrilevante essendo che non si parlasse espressamente di polveri di amianto: la normativa imponeva già e comunque al datore di lavoro di adottare tutte le misure possibili per l'abbattimento alla fonte delle polveri, qualunque fosse la loro natura e pericolosità, oltre alla necessità di adottare anche dispositivi di protezione individuale dei lavoratori.
Già in altre pronunce giurisprudenziali, nel confutare la tesi secondo cui la pericolosità dell'inalazione delle fibre d'amianto non era conosciuta né conoscibile prima degli anni '80 del secolo scorso, si è richiamata la sentenza 9.5.1998 n. 4721 della TE di Cassazione ove si legge testualmente che “da tempo era nota la pericolosità della lavorazione dell'amianto e, in ogni caso da epoca ben anteriore al 1970 … già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche, ed anche le esperienze in campo industriale, erano certo assai inferiori a quelle che si avevano nel 1970), che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori
15 insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per
l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale
6 agosto 1916 n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13. Ancora il R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura … L'art. 21 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, il quale … stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro soggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri … In epoca più recente ... il regolamento 21 luglio 1960 n.
1169 che all'art. 1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n. 8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi
… Tutto ciò, senza considerare che la imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che normativamente, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti
(dal 1967 al 1988, n.d.r.), era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo”.
La TE di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 8655 del 30 maggio 2012 ) ha poi sottolineato come la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell'amianto fosse nota fin da epoca assai risalente, con la conseguenza che non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che, come la società resistente, aveva approntato soltanto le cautele ordinariamente correlate alla esposizione alla inalazione di polveri (essendo emerso dall'istruttoria che ai lavoratori venivano fornite solo le mascherine antipolvere) senza considerare la particolare pericolosità della sostanza impiegata.
16 In definitiva, deve ritenersi che la società resistente non ha provato, come era suo onere, in modo puntuale e specifico di aver adottato tutte le precauzioni ed i dispositivi di sicurezza idonei a scongiurare il rischio del contatto del lavoratore con l'amianto e le altre sostanze nocive – essendosi sostanzialmente limitata in modo generico ad asserire che non vi sarebbe stata esposizione continuativa all'amianto e che non vi sarebbe stata colpa datoriale, tesi appunto smentite dalle risultanze istruttorie – né ha dimostrato di aver vigilato che di queste misure il abbia Per_1 effettivamente fatto uso.
Ciò ha comportato la violazione degli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dall'art. 2087 c.c. con conseguente responsabilità della società resistente per il decesso di ed obbligo Persona_1 di risarcimento dei danni subiti.
4. I danni risarcibili
Quanto ai danni risarcibili, avendo parte resistente insistito nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per essere l' l'unico soggetto obbligato per legge a ristorare il pregiudizio subito dal P_3 lavoratore, giova ribadire che il risarcimento del richiesto danno differenziale ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa;
esso presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato. Esso è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.
Deve concludersi che il lavoratore è legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro - civilmente responsabile- il risarcimento del danno non indennizzato dall' (ovvero del P_3
c.d. danno differenziale), in quanto, “anche alla stregua di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall' P_3 esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato”
(cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 28/01/2025, n.652 che richiama anche Cass. n. 777/2015 e Cass. n.
18469/12).
Fatte tali premesse in ordine alla sussistenza del diritto dei ricorrenti di agire nei confronti della resistente per il ristoro del danno differenziale, per quanto riguarda la tipologia dei danni P_5 risarcibili, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, come precisato nelle note del 6.10.2022, chiede il ristoro, iure hereditatis, del danno non patrimoniale c.d. terminale patito dal dante causa, nonché, del danno subito iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Ebbene, nell'esaminare distintamente le due voci di danni, deve premettersi che, in ordine alla liquidazione, ritiene il Giudicante – al fine di garantire la pienezza e integralità del risarcimento del
17 danno secondo gli insegnamenti delle sentenze delle Sezioni Unite della TE di Cassazione dell'11.11.2008 – di dover applicare le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 (Cass. Civ. Sez. III
11.5.2012, n. 7272 “se le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”) utilizzate in larga scala sul territorio nazionale ed anche in questa sede, in quanto rispondenti alla realtà economico-sociale.
E' noto infatti che anche la TE di Cassazione ha riconosciuto validità a tale criterio risarcitorio, come d'altra parte si desume dalla sentenza 06.03.2014 n. 5243, in cui ha statuito che: “In tema di risarcimento del danno, poiché le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di << danno morale>>, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente, è incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con
l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. ...”.
4.1 Danno non patrimoniale iure hereditatis
Deve in primo luogo premettersi la pacifica trasmissibilità della voce risarcitoria in esame, sulla base del consolidato orientamento della TE di Cassazione, secondo cui “nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis” (Cass. 28 agosto 2007, n. 18163; Cass. 7 giugno
2010, n. 13672; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21060, ex multis).
Ne deriva che nella fattispecie in esame è configurabile e trasmissibile agli eredi, essendo il decesso sopravvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento (patologia diagnosticata nel marzo
2018 e decesso intervenuto l'8.5.2018), un danno che si compone del danno biologico terminale, ossia del danno biologico da invalidità temporanea assoluta e del danno morale costituito dalla sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno c.d. catastrofale), patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
componente, quest'ultima che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità; componente che, per la sua peculiarità, può essere liquidata in base ad
18 un criterio equitativo "puro" (cfr. Tribunale Torino sez. lav., 05/03/2024, (ud. 12/01/2024, dep.
05/03/2024), n.41; Cassazione S.U. 15350/2015; Cass. 26727/2018; Cass. 21060/2016; Cass.
23183/2014; Cass. 22218/2014; Cass. 12041/2020 e ord. 34987/2022).
Come si legge nell'ordinanza n. 17577/2019 della TE di Cassazione “la giurisprudenza di questa
TE (di recente v. Cass. n. 17577/2019) avalla tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus, ossia del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte. Pertanto, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo - denominato "puro" ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità”.
Ebbene, si ritiene di dare applicazione alle tabelle di liquidazione elaborate dal tribunale di Milano, edizione 2024, che hanno recepito i principi espressi dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e che, stante l'ampia diffusione, consentono di ottenere un'uniformità di trattamento a livello nazionale.
Esse individuano per il danno terminale un periodo massimo pari a 100 giorni che comprende sia la componente biologica, sia quella morale e che assorbe l'ordinario danno biologico temporaneo il quale diviene risarcibile se viene superato il periodo massimo di 100 giorni.
Il criterio di liquidazione adottato, sostenuto dall'esperienza medico legale, è quello secondo cui il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva.
Conseguentemente, viene proposto un metodo tabellare per cui viene assegnato a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente e convenzionalmente decrescente sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario, con possibilità di aumento personalizzato sino al 50% e con il correttivo per cui, al fine di adeguatamente risarcire lo "straordinario sconvolgimento emotivo" che normalmente si verifica nell'immediatezza dell'evento o comunque "subito dopo la prima
19 scioccante percezione del pericolo di vita", per i primi tre giorni del danno terminale il Giudice può liquidare un importo massimo di € 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile.
Orbene, nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione medica in atti e delle deduzioni difensive di parte ricorrente (non specificamente contestate dalle società resistenti) deve ritenersi che nell'apprezzabile lasso di tempo tra la diagnosi della malattia e la morte (dal marzo 2018 all'8.5.2018) il lavoratore abbia avuto la concreta percezione e consapevolezza della imminente fine della propria vita, con connesse gravi sofferenze fisiche e psicologiche a causa della patologia, delle pene patite per le terapie oncologiche.
In altri termini, considerata la natura della patologia e la sua dolorosissima evoluzione culminata nel decesso deve ritenersi che la vittima abbia lucidamente percepito l'approssimarsi della fine, attivando in tale arco temporale un processo di sofferenza fisica e psichica particolarmente intenso, caratterizzato altresì dalla triste consapevolezza di dover lasciare la moglie e due figli.
Tutto ciò premesso, utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 appare equa e congrua la liquidazione delle seguenti somme a titolo di c.d. “danni terminali” nel limite di giorni 62, individuati dal CTU quale periodo di malattia in termini di inabilità assoluta, da personalizzarsi con l'aumento massimo del 50% dal quarto al 62esimo giorno per le gravissime sofferenze psico-fisiche subite da per come sopra diffusamente evidenziato (giova ripetere che la massima Persona_1 personalizzazione è giustificata dalla particolarità della patologia – carcinoma polmonare con prognosi infausta e con rapida evoluzione - , dalla conseguente inevitabile consapevolezza dell'approssimarsi della fine (di cui il de cuius era ben conscio) e dalle condizioni fisiche in cui versava il de cuius nel periodo di riferimento:
1) danno liquidabile per i primi tre giorni: Euro 35.247,00;
2) danno liquidabile dal giorno quattro al giorno 62: Euro 50.422,00 + personalizzazione del 50% =
75.633,00;
Pertanto, ai ricorrenti spetta pro quota la complessiva somma di Euro 110.880,00 a titolo di c.d. danni terminali.
Sulla somma così liquidata spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente dalla data del sentenza sino al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., norma applicabile anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte dell'imprenditore, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro
(Cass., 8 aprile 2002, n. 5024; Cass., 18 febbraio 2004, n. 3213; Cass., 1 luglio 2004, n. 12098; Cass.,
10 settembre 2010, n. 19348; Cass., 1 luglio 2011, n. 14507).
20 Quanto alla limitazione del risarcimento del danno al solo danno differenziale invocata dalle società resistenti, deve rilevarsi che Cass. n. 20807 del 2016, in continuità con Cass. n. 13222 del 2015, ha affermato il principio secondo cui: "in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa P_3 in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa P_3 destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale" (Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; cfr.
Cass., 14 ottobre 2016, n. 20807).
Ancora, la Suprema TE ha affermato che “Dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' (comprensivo sia del danno P_3 biologico che della quota legata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato), ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n.
38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale" (v. Cass. civ., sez. lav., 08.04.2019, n. 9744).
Il Giudice “valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' , P_3 in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)”
(Cass. 10 aprile 2017, n. 9166).
Ciò posto, per come emerge dalla attestazione del 18.2.2025 allegata alle note conclusive dei P_3 ricorrenti del 20.2.2025, “per la malattia professionale caso n. 516082387 del 8/5/2018, l' P_7 non ha erogato né erogherà somme a titolo di danno biologico in favore del Sig. o dei Persona_1 suoi eredi”.
Pertanto, non comprendendo la rendita costituita in favore della vedova alcuna Parte_1 componente di danno biologico (cfr. appunto l'attestazione del 18.2.2025), non vi è alcuna P_3 somma da scomputare dall'ammontare complessivo del risarcimento disposto a tale titolo.
4.2 Danno non patrimoniale iure proprio
Le considerazioni sopra svolte in ordine alla condotta colposa del datore di lavoro, al nesso causale con la patologia sofferta da e al conseguente decesso, consentono di ritenere Persona_1
21 sussistenti i presupposti per affermare la responsabilità della società resistente anche per il danno cagionato ai ricorrenti per la morte del congiunto, sub specie di perdita del rapporto parentale.
Quanto alla liquidazione ti tale voce di danno, il Supremo Collegio ha di recente precisato che le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”; così Cass. Civ. Sez. III
16.12.2022, n. 37009). A partire dalla richiamata versione emanata nel 2022, in relazione a siffatto pregiudizio, le tabelle milanesi prevedono che, nell'ambito della forbice delineata, la determinazione del danno risarcibile deve essere effettuata tenendo conto dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius – a prescindere dalla convivenza -, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, da provare anche in via presuntiva.
Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, ricompreso nel parametro di cui alla lett. E delle menzionate tabelle, giova evidenziare che nel caso di specie non è stata articolata nessuna prova in ordine all'intensità della relazione dei ricorrenti con la vittima, essendo unicamente documentata la loro convivenza, con la conseguenza che, in difetto di specifiche allegazioni sul punto, appare corretto differenziare le posizioni dei ricorrenti, tenuto conto del diverso coinvolgimento del legame affettivo che può ritenersi presumibilmente esistente tra il de cuius e la moglie e tra il de cuius e i figli (cfr.
App. Catania Sez. I Civ. 21.3.2025, n. 431 cit., che, per un caso nel quale non si era svolta istruttoria sul punto, in via presuntiva, ha riconosciuto, in relazione al parametro E delle tabelle di Milano del
2024 in tema di danno da perdita del rapporto parentale, 15 punti per il figlio minorenne e convivente e per la moglie convivente e 10 punti per la figlia maggiorenne e tenuto conto della circostanza che le stesse Tabelle di Milano suggeriscono di riconoscere il massimo dei punti per il parametro E qualora “ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale)”.
Possono, pertanto, riconoscersi i seguenti punteggi.
Per quanto riguarda la moglie convivente (55 anni al momento del decesso Parte_1 de de cuius):
A. età della vittima primaria: 18 punti (fascia da 51 a 60 anni)
b. età della vittima secondaria: 18 punti (fascia da 51 a 60 anni)
22 c. convivenza: 16 punti d. sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 2superstiti, 12 punti e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti per un totale di 79 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €
308.969,00 (€ 3.911,00 x 79), da intendersi liquidato all'attualità.
Per quanto riguarda il figlio convivente (33 al momento del decesso del de Parte_2 cuius)
a. età della vittima primaria: 18 punti (fascia da 51 a 60 anni)
b. età della vittima secondaria: 22 punti (fascia da 31 a 40 anni)
c. convivenza: 16 punti d. sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 2 superstiti, 12 punti e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 10 punti per un totale di 78 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €
305.058,00 (€ 3.911,00 x 78), da intendersi liquidato all'attualità.
Per quanto riguarda il figlio convivente (anni 27 al momento del decesso del de Parte_3 cuius):
a. età della vittima primaria: 18 punti (fascia da 51 a 60 anni)
b. età della vittima secondaria: 24 punti (fascia da 21 a 39 anni)
c. convivenza:16 punti d. sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 2 superstiti, 12 punti e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 10 punti per un totale di 80 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €
312.880,00 (€ 3.911,00 x 80), da intendersi liquidato all'attualità
In relazione agli importi spettanti ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, deve osservarsi che essendosi l'evento dannoso verificato l'8.5.2018 ed essendo esso precedente alla redazione della tabella del 4.6.2024 la somma liquidata dovrà essere devalutata a quest'ultima data e su di essa, via via rivalutata anno per anno, andranno corrisposti gli interessi c.d. compensativi fino alla odierna liquidazione.
Gli interessi compensativi vanno riconosciuti al tasso medio annuo ponderato dello 0,2% mentre quelli corrispettivi – spettanti dalla data della presente sentenza sino al soddisfo – vanno quantificati al tasso legale (TE App. Catania Sez. I 18.12.2023, n. 2107, per cui l'importo risultante
23 dall'applicazione delle tabelle di Milano “deve essere devalutato sino alla data dell'illecito … e sul capitale così devalutato, rivalutato anno per anno, dovranno essere calcolati gli interessi, fino alla data di deposito della sentenza … segnante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta: cfr. Cass. n. 24896/05; Cass. n. 8214/04 …, ferma restando la corresponsione degli interessi sull'intero importo dovuto … residuo capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e danno da ritardo … dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo … cfr. Cassazione civile sez. II 24/01/2019, n. 2037; sez. III, 29/04/2015, n. 8705”)..”.
5. Il decisum
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento e la società resistente va condannata al pagamento delle seguenti somme:
- Euro 110.880,00 pro quota in favore dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis (sofferto dal de cuius , oltre interessi legali e Persona_1 rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
- Euro 308.969,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre interessi e Persona_1 rivalutazione come sopra;
- 305.058,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre interessi e rivalutazione Persona_1 come sopra;
- Euro 312.880,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_3 iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre interessi e rivalutazione Persona_1 come in motivazione.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. AL Runza), applicando i parametri medi di cui al d.m. 147/2022
e tenuto conto del quantum accolto, della natura delle questioni giuridiche trattate e della loro evidente complessità, nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ex art. 429 c.p.c., ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti Parte_1
e (tutti quali eredi di della Parte_2 Parte_3 Persona_1
24 somma di Euro 110.880,00 pro quota a titolo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis (sofferto dal de cuius , oltre interessi legali e Persona_1 rivalutazione monetaria come in motivazione;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma:
- di Euro 308.969,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre Persona_1 interessi e rivalutazione come in motivazione;
- di € 305.058,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_2 patrimoniale iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre Persona_1 interessi e rivalutazione come in motivazione;
- di Euro 312.880,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_3 patrimoniale iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre Persona_1 interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dai Controparte_1 ricorrenti (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. AL Runza), che liquida in
€ 843,00 per esborsi ed Euro 31.969,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Siracusa, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa DD ET
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. DD ET, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2883/2018 tra
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
( ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
( ), nato ad [...] l' 08.12.1990, in proprio e Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi di nato ad [...] il [...] e deceduto in data Persona_1
08.05.2018, elettivamente domiciliati in Catania, viale XX settembre n. 50, presso lo studio dell'avv.
RU AL dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
- ricorrenti contro
(C.F. – P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Castello della Magliana n. 25, elettivamente domiciliata in Siracusa, via Montedoro n. 16, presso lo studio dell'avv. ROMANO Pietro e rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti DE LUCA TAMAJO
FF e DE OS DD giusta procura in atti;
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 07.09.2018, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente coniuge e figli di deceduto in data Parte_3 Persona_1
08.05.2018 per “adenocarcinoma polmonare”, esponevano che il loro congiunto aveva lavorato
1 alle dipendenze della dal 24.01.1977 al 31.01.2016 svolgendo funzioni Controparte_1 manutentive negli impianti dello stabilimento sito in ST (SR). P_2
Deducevano, altresì, che nel corso dell'attività lavorativa e in ragione delle Persona_1 mansioni svolte, era stato esposto al contatto con sostanze nocive e cancerogene (quali il benzene e derivati, ovvero i c.d. idrocarburi policiclici aromatici), nonché ad inalazione di fibre e polveri sottili di amianto, sostanza cancerogena la cui presenza nello stabilimento, in quantitativi tali da favorire l'aerodispersione di fibre in misura qualificata, era documentata dal parere tecnico
, prodotto in allegato al ricorso (che attesta la presenza in maniera massiccia dell'amianto Per_2 in tutte le linee del processo, nelle guarnizioni, nelle trecce, nelle flange, nelle tubazioni di serbatoi, nei ricevitori, in scambiatori di calore e nelle colonne degli impianti) ed era stata altresì accertata P_ ( nell'intera RI ) nell'ambito di procedimenti instaurati innanzi al Tribunale di
Siracusa nei confronti dell'odierna convenuta da altri lavoratori.
Precisavano, che per l'intero periodo lavorativo (1977-2016), era stato esposto Persona_1 all'inalazione di polveri di amianto e IPA in ragione delle mansioni concretamente svolte presso gli impianti dello stabilimento di ST (SR) e, nello specifico: P_2
- attività di manutenzione diretta che comportava la manipolazione dell'amianto contenuto nelle flange, nelle baderne, nelle valvole, nella strumentazione e nelle coibentazioni;
- attività di assistenza operativa, supporto e/o supervisione dell'attività di manutenzione svolta da terzi - dipendenti Esso ovvero dalle numerose ditte esterne che svolgevano manutenzione nella
RI Esso di ST – in qualità di bystander, ossia di persona vicina all'operatore e/o alla fonte di inquinamento.
Evidenziavano che, in ogni caso, la sola presenza all'intero della RI ESSO aveva inevitabilmente esposto alle ingenti polveri di amianto che si liberavano Persona_1 nell'area di lavoro durante le operazioni disgregative, nonché all'inalazione di I.P.A. derivanti dai processi di combustione, sostanze presenti in tutti gli impianti della RI – confinanti tra loro
- in ragione dell'attività svolta .
Deducevano, poi, che tutte le attività sopra descritte si svolgevano senza che il datore di lavoro avesse adottato le dovute cautele. In particolare, almeno fino agli anni 2001-2003 la società resistente : - non aveva mai adottato nell'ambiente di lavoro adeguati sistemi di aspirazione/filtrazione delle polveri né effettuato le necessarie bonifiche dell'impianto; - non aveva dotato i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale idonei ad evitare l'inalazione delle fibre di amianto;
- non aveva fornito informazioni sui rischi specifici per la salute dell'attività lavorativa svolta in un ambiente di lavoro palesemente contaminato né sulle norme igieniche da osservare, sulle misure da adottare per prevenire e ridurre l'esposizione, in
2 palese violazione della normativa antinfortunistica;
- non aveva sottoposto i lavoratori ai necessari controlli medici e sanitati ai fini preventivi e protettivi;
almeno fino agli anni 2001-2003, non aveva effettuato le necessarie bonifiche dell'amianto, come si evince anche dal parere AR sopracitato.
Deducevano, infine, che l'attività lavorativa svolta dal aveva causato l'insorgere della Per_1 patologia di “adenocarcinoma polmonare”, malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità ai sensi del d.P.R. 1124/195, diagnosticata in data 8.3.2018 che ne aveva poi causato il decesso in data 9.5.2018.
Alla luce di tali premesse, affermavano la responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della società convenuta ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 2043 c.c. non avendo adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento ed essendo all'epoca dei fatti la pericolosità e nocività dell'amianto già da tempo conosciuta dalla Comunità scientifica internazionale ed oggetto di precisi interventi normativi (risalenti almeno agli anni '50, come meglio indicato in ricorso), anche comunitari, ed essendo, allo stesso, modo la cancerogenità degli I.P.A. da processi industriali nota da decenni nel panorama scientifico.
Tanto premesso, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, la società al fine di sentire condannare, previo accertamento Controparte_1 della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2018 c.c. o 2043 c.c., la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno morale, danno biologico da i.t.a.
e/o i.t.p., danno terminale, danno da perdita del rapporto parentale), subiti dai ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi di quantificati in € 2.077.151,00 o in quella maggiore o Persona_1 minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 29.04.2019, si costituiva la società Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità e infondatezza delle domande svolte dai ricorrenti iure hereditatis per avere il lavoratore rinunciato nei confronti dell'odierna convenuta, con verbale di conciliazione sindacale in data 26.01.2016, al risarcimento dei danni a qualunque titolo subiti, anche biologico ex artt. 2043, 2087, 2116 c.c., rinuncia divenuta ormai inoppugnabile.
In subordine, in relazione alla domanda proposta iure hereditatis, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro in quanto, con l'entrata in vigore del d.lgs n. 38 del
23.02.2000, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale insorta successivamente al luglio 2000, il soggetto obbligato a risarcire l'eventuale danno biologico subito dal lavoratore è
l' , che ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 38/2000 “nell'ambito del sistema di indennizzo e P_3 sostegno sociale, eroga l'indennizzo previsto” ; evidenziava, in ogni caso, che nell'ipotesi in esame
3 non sussistono neanche i presupposti per il risarcimento del cd. danno differenziale nei confronti del datore di lavoro, non avendo i ricorrenti richiesto e ottenuto la liquidazione dell'indennizzo dall' (condizione di proponibilità della domanda di risarcimento del danno differenziale) e P_3 non essendo neppure stata allegata nel caso in esame la concreta ricorrenza di un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio.
Dall'inammissibilità della domanda risarcitoria (azionata iure hereditatis) discende, ad avviso della società convenuta, l'incompetenza territoriale e per materia del Giudice adito, dovendo agire i ricorrenti per il ristoro dei danni iure proprio nelle forme del rito ordinario civile e non con quelle del rito speciale del lavoro innanzi al Giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 19
c.p.c..
Sempre in via preliminare, la società convenuta eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza degli elementi allegatori e probatori posti a base delle domande, sia con riferimento alle mansioni concretamente svolte da e all'articolazione temporale dell'attività, sia con Persona_1 riferimento alle specifiche condizioni ed eventuali criticità ambientali o strutturali del luogo in cui il prestava la sua attività lavorativa. Per_1
Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande, e nella specie, la sussistenza di un danno alla salute, la condotta illecita del datore di lavoro e il nesso causale tra la condotta e il danno.
Quanto alle voci di danno richieste con il ricorso introduttivo eccepiva:
- l'impossibilità di risarcire, a titolo ereditario, il c.d. danno tanatologico, essendo trasmissibile agli eredi solo il danno biologico terminale e il danno morale terminale patiti dal de cuius, da ritenersi in ogni caso insussistenti in applicazione dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della TE di Cassazione con la sentenza n. 15350 del 2015 per mancanza sia il requisito dell'apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la morte, sia la prova dello stato di coscienza del de cuius nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte;
-l'impossibilità, in ogni caso, di quantificare il danno biologico patito dal de cuius secondo i parametri tabellari utilizzati per risarcire l'invalidità permanente – che presuppongono la permanenza in vita del soggetto danneggiato – dovendosi fare applicazione dei criteri tabellari riferiti alla invalidità temporanea.
Eccepiva, poi, la mancanza di qualunque allegazione, oltre che della prova, della sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, in particolare, in ordine a “l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi”.
4 In via gradata, la società resistente contestava le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti evidenziando che non aveva mai svolto attività manutentiva (attività che, in Persona_1 ogni caso, non si svolge nell'area produttiva), né di assistenza, supporto e/o supervisione all'attività di manutenzione svolta da altri dipendenti Esso o da ditte esterne;
invero, lo stesso aveva sempre svolto la propria attività nel reparto adibito alla produzione di lubrificanti, P_4 con mansioni di “processista”, dapprima come “Operatore di Processo” dal 1977 al 1993, poi come
“Quadrista o Consolle leader” dal 1993 al 2007 e, infine, come “Supervisore d'Area” dal 2008 circa fino al pensionamento, tutte attività che non implicavano un continuativo o significativo contatto con fibre di amianto o esposizione ad Pt_4
Riguardo alla dedotta nocività dell'ambiente di lavoro, deduceva che presso l'impianto P_4 cui era addetto i censimenti effettuati dagli anni '90 e fino al 2017 attestavano Persona_1 che l'amianto era presente solo marginalmente e comunque in concentrazioni tali da non determinare alcun rischio di esposizione, non comparendo, tra l'altro, il suddetto impianto P_4 negli impianti indicati dalla relazione del 10.11.2003 prodotto dai ricorrenti;
inoltre, Per_2 almeno a far data dall'entrata in vigore della legge n. 257/1992, che formalizzava il divieto di estrazione e commercializzazione dell'amianto, la non aveva più introdotto P_1 amianto all'interno della RI di ST. Deduceva, poi, che la presenza di nella Pt_4
RI era stata sempre monitorata al fine di rispettare il mantenimento delle soglie di sicurezza.
Aggiungeva che nessuna condotta inadempiente poteva essere comunque imputata alla P_5 convenuta, avendo la stessa sempre osservato tutti gli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria, dotando i lavori lavoratori di tutti i dispositivi di protezione necessari, nonché offendo loro la necessaria informazione e formazione ed effettuando le necessarie bonifiche degli impianti.
Contestava ancora che i ricorrenti non avevano dimostrato, in termini di ragionevole certezza, il nesso causale tra la malattia (e quindi la morte) del loro dante causa e l'asserita esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro, essendo, al contrario, più probabile che la malattia avesse trovato origine nelle abitudini tabagiche del de cuius.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 1.9.2019 venivano rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e ammesse le produzioni documentali effettuate dai ricorrenti alla prima udienza di discussione (nella specie, documentazione attestante la costituzione di rendita vitalizia , certificazione attestante l'esposizione P_3 P_3
“qualificata” ad amianto del lavoratore e accordi aziendali ed organizzativi interni della RI
Esso di ST).
5 La causa veniva quindi istruita a mezzo di prova testimoniale e CTU medico-legale e, assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data 15.4.2024, veniva disposta l'acquisizione di attestazione circa l'erogazione in favore dei ricorrenti di somme a titolo di danno biologico. P_3
All'esito dell'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2. Le eccezioni preliminari
Avendo parte resistente insistito, con le note ex art. 127 ter c.p.c., nelle eccezioni preliminari di improponibilità delle domande formulate dai ricorrenti iure hereditatis e di incompetenza del
Tribunale adito sulle domande proposte iure proprio, nonché nel difetto di legittimazione passiva della società resistente , deve in questa sede provvedersi richiamando quanto già affermato dal
Tribunale con provvedimento del 1.9.2019.
In particolare, va ribadita la già ritenuta ammissibilità della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti iure proprio, unitamente a quella proposta nella qualità di eredi del lavoratore, in ragione della disciplina della connessione di cui all'art. 40 c.p.c.: benchè la responsabilità per i danni subiti personalmente dagli stretti congiunti per la perdita del rapporto parentale integri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale che autonomamente considerata non rientrerebbe nella competenza funzionale del giudice del lavoro, tuttavia la relativa domanda viene attratta a tale competenza sulla base del combinato disposto degli artt. 31 c.p.c. e 40 c.p.c., essendo subordinata a quella risarcitoria simultaneamente proposta iure hereditatis, atteso che il danno allegato iure proprio dipende ontologicamente da quello riportato dal de cuius ( in questo senso, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 16/03/2025, n. 6981). In ragione della suddetta connessione, deve quindi affermarsi la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito anche con riferimento alla domanda proposta iure proprio.
Quanto all'improponibilità della domanda promossa iure hereditatis per intervenuta conciliazione in sede sindacale, deve ribadirsi che la dichiarazione di rinuncia contenuta nel verbale sottoscritto il
26.1.2016 - “rinuncia in via sostanziale e definitiva ad ogni diritto, azione o ragione, comunque inerente e conseguente il rapporto di lavoro subordinato, ancorchè sino ad oggi non azionato,… relativo al trattamento sia retributivo… e/o a carattere risarcitorio (in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativo a: inquadramento, differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie e delle ex festività, rimborsi spese, compensi per maggiori prestazioni e lavoro festivo, indennità di trasferta,…, risarcimento danni a qualunque titolo, anche biologico, ex artt.
2043, 2087, 2116 cc ecc., nonché per qualsiasi altro titolo, motivo o ragione , anche se non espressamente dedotti ma comunque connessi all'intercorso rapporto di lavoro…)”- non può comportare la cosciente manifestazione di volontà di rinunciare alla specifica pretesa risarcitoria
6 azionata iure hereditatis nel presente giudizio, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico e morale cagionato al lavoratore, ammalatosi di “adenocarcinoma polmonare” diagnosticato l'8.3.2018, dall'esposizione nel corso del rapporto di lavoro ad amianto e I.P.A., per le mansioni svolte e la presenza dei fattori morbigeni nell'ambiente di lavoro. Infatti, il generico richiamo, nella dichiarazione di rinuncia, anche all'art. 2087 c.c. non può comportare, ad avviso del decidente, la consapevole espressione della volontà di abdicare alla specifica pretesa azionata nel presente giudizio, come peraltro dimostra anche la modestia della somma accettata a titolo transattivo per la rinuncia a tutte le pretese economiche, sia di natura retributiva che risarcitoria, di appena € 4.300,00.
Conseguentemente, non sussiste nella rinuncia di cui al verbale di conciliazione sindacale redatto nel gennaio 2016 il cosciente intento del lavoratore di rinunciare al diritto fatto valere iure hereditatis con l'odierna domanda giudiziale.
Infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società resistente con riferimento alla domanda proposta iure hereditatis, avendo i ricorrenti agito per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per i danni (differenziali, secondo quanto si dirà nel prosieguo) subiti dal lavoratore in conseguenza della contrazione della malattia professionale ( e del conseguente decesso), facendo così valere una pretesa differente, sul piano strutturale e su quello funzionale, dall'indennizzo ex art. 13 d.lgs. 38/2000 richiesto all' . P_3
3. La responsabilità del datore di lavoro
In punto di diritto, occorre premettere che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 15156 del 2011), la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., di natura contrattuale, pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto (cfr. Cass. n. 2491/2008 che ha confermato la sentenza della TE territoriale che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro considerando come noto al tempo dei fatti di causa, ossia 1975 - 1995, il rischio da inalazione di polveri di amianto;
Cass. n.
644/2005, con riguardo agli anni sessanta;
da ultimo, Cass. n. 18626/2013, secondo cui la responsabilità dell'imprenditore non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, comprendendo anche l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico;
in senso conforme, Cass. n. 18267 del 2013 in fattispecie
7 di esposizione ad amianto e tabagismo, Cass. n. 10425 del 2014, Cass. n. 18503 del 2016, Cass. n.
24217 del 2017, Cass. n. 27952 del 2018).
Invero, l'obbligo contrattuale ex art. 2087 cod. civ., posto a carico del datore di lavoro, riguarda non solo la messa in opera dei necessari dispositivi di sicurezza ma anche l'esigere ed il verificare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, e ciò attraverso una doverosa attività di controllo costante, volta anche ad impedire eventuali comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, salva l'ipotesi in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa (v. Cass. 26/06/2002 n. 9304).
In buona sostanza l'art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema di sicurezza del lavoratore, impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare non solo le misure generiche di prudenza e diligenza, ma tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità psico- fisica del dipendente (v. Cass. n. 20142/2010).
Ne discende un'ampia gamma di obblighi di prevenzione che, in base al principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ma si estendono
– nella fase dinamica di espletamento della prestazione – all'attività di impresa e, per quanto specificamente rileva nella fattispecie, anche all'ambiente di lavoro (v. Cass. n. 4012/1998).
Accanto alle misure tipiche, o nominate, il datore di lavoro è tenuto comunque a dotare i lavoratori di ogni presidio utile e necessario per la tutela della loro integrità psico-fisica. La violazione di questi obblighi è fonte di responsabilità in caso di infortunio. Il datore di lavoro, poi, è responsabile dell'infortunio non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 29/10/2003, n. 16250;
17/02/2003, n. 2357) - si può configurare un esonero totale di responsabilità per il datore di lavoro solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevidibilità (sullo specifico punto, cfr. Cass. 13 ottobre 2000, n. 13690).
Sul piano della distribuzione dell'onere della prova tutto ciò comporta che il lavoratore, che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività svolta, deve allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi, mentre incombe sul datore di lavoro la prova liberatoria, a lui spettando di dimostrare di avere adempiuto interamente agli obblighi di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie per evitare il danno,
8 ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile alla loro inosservanza (così, ex plurimis, Cass. n. 21590/2008 e n. 1886/2000).
Fatte tali premesse, occorre procedere all'esame dei singoli elementi costitutivi della domanda azionata dai ricorrenti.
3.1 La nocività dell'ambiente di lavoro
Parte ricorrente deduce che è stato esposto, nel corso dell'attività lavorativa alle Persona_1 dipendenze della società convenuta, e in ragione delle mansioni concretamente svolte, all'inalazione di polveri di amianto e agli I.P.A., presenti in tutto lo stabilimento e anche nei reparti ove svolgeva prevalentemente la propria attività.
Ebbene, quanto alle mansioni esercitate, dall'istruttoria espletata è emerso che ha Persona_1 iniziato a svolgere attività lavorativa nello stabilimento di ST nel mese di gennaio 1977 con la qualifica di “operatore”, mantenuta fino al 1993 e dal 1993 al 2007 ha svolto mansioni di “quadrista”.
Le attività riconducibili alle mansioni di “operatore” sono state descritte dai testi Testimone_1
P_ (dirigente dal 2011 e dirigente Sonatrach dal 2018) e (dipendente della Testimone_2 società dal 1984 e successivamente dipendente della società Sonatrach presso il medesimo P_1 impianto) che hanno confermato (capitolo di prova n. 4 della memoria di costituzione) che come
“Operatore di Impianto” il : a) eseguiva le manovre e le operazioni richieste per una Per_1 efficiente e sicura realizzazione dei programmi operativi previsti per l'impianto (i.e. allineamento circuiti di processo, inserimento e/o disinserimento di apparecchiature etc) dopo averne concordato modalità e priorità con il suo superiore;
b) manteneva in piena efficienza le attrezzature degli impianti, in particolare eseguendo - periodicamente e/o in presenza di anomalie di funzionamento – dei controlli (i.e. rilievi di temperatura, pressione etc.). In caso di anomalìe o malfunzionamenti,
l'operatore era tenuto ad evidenziarle tempestivamente al suo superiore.
I testi hanno poi precisato che l'operatore non si occupava della manutenzione diretta degli impianti, ma era tenuto a “presenziare alla manutenzione delle apparecchiature;
ciò era previsto nel “permesso di lavoro”, come dichiarato del teste (dipendente della società resistente dal Testimone_3
1.4.1975 con mansioni dapprima di operatore esterno, poi di consolle operator) che ha precisato che l'assistenza alla manutenzione non si protraeva per tutto il tempo della manutenzione, ma “a seconda dell'apparecchiatura l'assistenza poteva durare più o meno tempo”; che “poteva capitare che mentre noi operatori seguivamo la manutenzione come da permesso di lavoro, a circa 5/6 metri si svolgessero le lavorazioni” e che “noi operatori svolgevamo funzioni di controllori dell'impianto e quindi ci muovevamo all'interno dello stesso per eseguire i nostri compiti di verifica: venivamo quindi chiamati per svolgere funzioni attinenti alla conduzione dell'impianto (ad es. apertura e P_ chiusura valvole) in tutto l'impianto”. Ancora, il teste (dipendente dal Testimone_4
9 1971 sino al 2012/2013 con mansioni prima di operatore ed infine di tecnico di turno) ha confermato che “ non faceva manutenzione ma prestava assistenza alle operazioni di manutenzione per Per_1 la sicurezza. Nel permesso di lavoro noi capoturni prescrivevamo che l'intervento doveva essere eseguito con l'assistenza dell'operatore designato che poteva essere il , anzi nel mio turno Per_1 molte volte era lui… io nel permesso prescrivevo la presenza continua ove richiesto dell'operatore particolare di manutenzione”, confermando altresì che l'assistenza alle attività di manutenzione avveniva anche mentre erano in corso altre lavorazioni, quali saldature, manutenzione elettrica, interventi meccanici in genere , attività che provocavano dispersione di polveri di amianto ed I.P.A. nell'ambiente lavorativo (sul cap. 16 del ricorso introduttivo: “è vero. l'impianto è vasto e mentre si svolgeva l'operazione di manutenzione, accanto erano in corso altre attività”).
I testi hanno poi riferito, smentendo sul punto le difese della resistente, che l'attività di operatore veniva svolta dal sia nell'impianto che nell'impianto , ove si svolgevano la Per_1 P_6 P_4 distillazione del sottovuoto del petrolio grezzo, l'estrazione di asfalteni, l'estrazione di idrocarburi aromatici e la deparaffinazione dell'olio raffinato e delle basi lubrificanti. La possibilità di svolgere l'attività di operatore esterno in entrambi gli impianti, poi, era espressamente prevista dagli Accordi sindacali della società resistente, prodotti dalla parte ricorrente.
Quanto alle mansioni di “quadrista” svolte dal dal 1993 sino al 2007 i testi hanno Per_1 precisato che l'attività veniva svolta nella “sala controllo” che “era un locale chiuso” e che “non rientrava nei compiti del quadrista effettuare i controlli direttamente nell'impianto. quando riscontrava un allarme il chiamava l'operatore che si recava presso impianto” Per_1
(dichiarazioni del teste e del teste ). Testimone_1 Testimone_2
In definitiva, dalle dichiarazioni dei testi che hanno svolto attività lavorativa unitamente al
(sia per l'attività in concreto svolta che per il periodo temporale) è emerso che l'attività Per_1 svolta dal quale operatore negli anni dal 1977 al 1993, pur non comportando lo Per_1 svolgimento di attività di manutenzione diretta degli impianti, richiedeva la presenza del lavoratore nel corso delle operazioni di manutenzione svolte da altri lavoratori, come sopra meglio descritte, – spesso a una breve distanza dall'operatore (5/6 metri) –, svolgendo quindi il il ruolo di Per_1 bystander, nonché la presenza del medesimo sia nell'impianto che nell'impianto P_6 P_4
Quanto alla presenza di polveri di amianto nello stabilimento di ST e, ai fini che maggiormente interessano in questa sede, negli impianti e devono richiamarsi le considerazioni svolte P_6 P_4 dal parere AR PA L. 257/92-234 relativo alla RI Esso di ST ove si legge che
“l'amianto è presente come componente di impianto sin dagli anni '50. La presenza del minerale è stata accertata o è da ritenere, comunque molto probabile nei seguenti impianti: … .. P_6
L'amianto veniva utilizzato nelle linee di processo di varie dimensioni, in scambiatori di calore,
10 ricevitori, colonne. Inoltre, esso era impiegato fino agli inizi degli anni '90 nelle trecce e nelle guarnizioni di tenuta dei vari componenti di impianti ad alta temperatura. Oltre che nei suddetti impianti il minerale era ed è presente anche nel parco stoccaggio e movimentazione, in alcune tubazioni per trasferimento e stoccaggio di prodotti e vettoriamento vapore, interessanti tutta l'area della raffineria … Inoltre, l'amianto è stato utilizzato come parte costitutiva di ambienti o strutture, in particolare nelle coperture o tettoie in varie aree della raffineria, come rilevato attualmente in: …
1 e 2. Venivano, infine, utilizzati indumenti protettivi (tute, scarponi e guanti) in amianto per la P_2 protezione dal calore in occasione di interventi, operazioni e manovre su zone di impianti ad alta temperatura”.
Ebbene, tale relazione tecnica – redatta da un organo terzo rispetto alle parti in causa e individuato dalla legge quale ente deputato ad accertare la presenza dell'amianto sui luoghi di lavoro, ai fini di prevenzione della salute dei lavoratori – valutata unitamente alle CTU svolte in giudizi analoghi al presente e alle sentenze prodotte dai ricorrenti ed emesse in materia di riconoscimento dei benefici previdenziali in favore di lavoratori che hanno prestato la loro attività presso gli impianti del Polo petrolchimico di ST - con le quali è stata accertata la diffusione dell'amianto sui luoghi di lavoro e il rischio morbigeno cui erano esposti i lavoratori che per le mansioni svolte venivano a contatto diretto con le polveri di amianto anche semplicemente per il ruolo di bystander – consentono di ritenere dimostrata la nocività dei luoghi di lavoro ai tempi in cui il rendeva le proprie Per_1 prestazioni.
E' principio consolidato, infatti, quello secondo il quale rientra “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (Cass. 8603/2017).
Ne deriva che l'assunto difensivo della società resistente secondo cui l'esposizione del lavoratore a fibre di amianto andrebbe esclusa non avendo svolto il attività di manutenzione diretta Per_1 degli impianti non appare meritevole di accoglimento. Ciò in quanto l'istruttoria, documentale e orale, ha consentito di dimostrare che la semplice attività di assistenza alla manutenzione comportava l'esposizione del lavoratore, privo di adeguati mezzi di protezione, alle polveri di amianto e agli IPA
e, conseguentemente, di ritenere dimostrata la nocività dell'ambiente di lavoro.
A ciò si aggiunga che l' ha certificato l'esposizione qualificata del lavoratore all'amianto sui P_3 luoghi di lavoro dall'inizio del rapporto alle dipendenze di e fino al 31.12.1992, data P_1 convenzionalmente fissata ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13 co. 8 legge
257/1992.
11 L'accertamento effettuato in sede amministrativa dall' , ente pubblico individuato dal P_3 legislatore per certificare l'esposizione qualificata all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali, dà adeguata prova del fatto che le mansioni lavorative, per il luogo e le modalità in cui erano prestate hanno esposto il lavoratore ad un notevole concentrazione di fibre di asbesto invero compatibile sotto l'aspetto causale con l'insorgenza della malattia che ha poi cagionato la morte.
Si consideri a tale ultimo riguardo che he lo stesso ha riconosciuto la natura tecnopatica della P_3 malattia patita dal e ha riconosciuto una rendita in favore del coniuge superstite (v. Per_1 documentazione prodotta dai ricorrenti all'udienza del 9.5.2019). Il riconoscimento da parte dell' della patologia contratta nell'ambiente di lavoro quale “malattia professionale” ha – P_3 contrariamente a quanto asserito dalla società resistente – decisiva valenza probatoria, in quanto appunto vi è un riconoscimento istituzionale del legame tra la patologia contratta e la prestazione lavorativa svolta in ambiente in cui vi era stata continua esposizione ad amianto.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve quindi ritenersi provato che nel Persona_1 corso della propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, e in ragione delle P_5 mansioni concretamente svolte (specie nel periodo 1977-1993), sia stato esposto alle polveri di amianto presenti nello stabilimento di ST.
3.2 Il nesso causale e il danno
In punto di diritto occorre premettere che la giurisprudenza consolidata di legittimità, da ultimo ribadita da Cassazione ord. n. 4084/2025, ha messo in rilievo come in materia di nesso casuale (artt.
40 e 41 c.p.) il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale. In punto, da ultimo si è pronunciata Cass. n. 28458 del
05/11/2024 affermando che “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa
e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”. Pertanto,
“solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa
12 sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass.
11 novembre 2014 n. 23990); “mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale” (Cass.
12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Deve quindi ritenersi che l'ordinamento ammetta il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche se in termini di apporto concausale. Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però, al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo (in questi termini Cass. 4084/2025, cit.; nella giurisprudenza di merito, Tribunale La Spezia sez. lav., 04/10/2021, n.247).
Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra la patologia sviluppata da come documentata in atti e accertata dal CTU Persona_1
(“Adenocarcinoma polmonare moderatamente differenziato con metastasi linfonodali diffuse”), e l'esposizione a concentrazioni di amianto nel corso dell'attività lavorativa.
La relazione di CTU medico-legale ha, infatti, attestato la riconducibilità della patologia che ha condotto al decesso del lavoratore a malattia professionale individuando, quali concause efficienti e determinanti nella causazione della malattia, l'esposizione all'amianto e il tabagismo.
In particolare il nominato CTU, rilevando che “ nel corso della sua lunga attività Persona_1 lavorativa è stato esposto alle polveri di amianto che è un cancerogeno occupazionale e ambientale oramai riconosciuto” (circostanza da ritenersi provata per le ragioni sopra esposte) e che “dai dati anamnestici si rileva che il Sig. presentava anche un rilevante rischio cancerogenico essendo Per_1 un forte fumatore da circa 40 anni (30 sigarette al giorno)” ha affermato che “È ampiamente noto come esposizione all'asbesto ed al tabagismo abbiano un effetto sinergico e moltiplicativo nel determinismo del carcinoma polmonare e, per tale ragione, riteniamo che entrambe siano da considerare concause efficienti e determinanti avendo agito entrambi ed in egual misura sull'insorgenza del carcinoma polmonare che ha condotto al decesso ”. Persona_3
Ebbene, le chiare indicazioni del CTU sull'efficacia causale di entrambi i fattori (esposizione ad amianto e tabagismo), singolarmente considerati, nella causazione dell'evento lesivo, non possono che condurre, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ad affermare la sussistenza del nesso causale, non essendo emerso in alcun modo che il tabagismo abbia assunto il ruolo di fattore causale alternativo di tipo esclusivo, ma essendo stato accertato, al contrario, che entrambi i fattori
13 hanno agito “in egual misura” sull'insorgenza del carcinoma polmonare che ha condotto Per_1
al decesso.
[...]
Tali considerazioni appaiono sufficienti per superare l'argomentazione difensiva di parte resistente secondo cui, una volta accertata l'efficacia causale di ciascuno dei due fattori, non può escludersi che la malattia sia da ricondurre al solo tabagismo, da ritenersi causa più probabile dell'evento lesivo.
In definitiva, ritiene il giudicante che sia stato provato anche il requisito del nesso causale tra la patologia e l'esposizione ad amianto.
La relazione di CTU medico-legale appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva del nesso causale e dell'evolversi delle patologie, quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
3.3 La colpa del datore di lavoro
Come sopra esposto, una volta accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute del dipendente (Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15561).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi che, all'esito dell'istruttoria, la società datoriale non ha dimostrato di avere fornito al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale, né di avere adottato adeguate misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica – stante l'accertata presenza nei luoghi di lavoro di polveri di amianto aero disperse e lo svolgimento di mansioni che ponevano il ad esposizione indiretta- Per_1 quale bystander - a concentrazione di amianto – erano idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, così violando le prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c. e rendendosi responsabile dei danni subiti dal dante causa dei ricorrenti.
In particolare, il teste , come ricordato, collega di lavoro del con Testimone_5 Per_1 analoghe mansioni, dal 1975, di operatore esterno, e come tale, particolarmente attendibile, ha dichiarato che l'azienda datoriale ha fornito ai lavoratori, quali dispositivi di protezione, solo mascherine antipolvere e a partire “dal 2000”; ha altresì precisato che gli indumenti di lavoro venivano riposti nello stesso vano in cui venivano conservati gli abiti civili aggiungendo che “solo negli ultimi anni (io sono andato in pensione nel 2018) sono stati introdotti gli armadietti con doppio vano” e che i lavoratori provvedevano al lavaggio degli abiti da lavoro portandoli nella loro abitazione.
14 P_ Nello stesso senso depongono le dichiarazioni del teste dipendente dal Testimone_4
1971 con mansioni iniziali di operatore, che ha confermato che il datore di lavoro ha fornito esclusivamente mascherine antipolvere e che gli armadietti con doppio vano furono introdotti successivamente all'inizio dell'attività lavorativa, “probabilmente prima del 1990”.
Le dichiarazioni concordi dei testi non sono smentite da alcuna risultanza probatoria di segno contrario, essendosi la società resistente limitata a produrre le schede di salute e sicurezza, estratte dai DVR, redatte per gli anni 2011, 2013 e 2017 e le schede mediche del sig. redatte a Per_1 partire dal 22.9.1999 e poi con cadenza annuale solo dal 28.9.2006 e avendo la stessa società dato atto che le operazioni di bonifica dei siti sono iniziate soltanto negli anni 2000.
Le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, ad avviso del decidente, appaiono quindi sufficienti per ritenere provato che non solo la società resistente non ha adottato tutte le misure di sicurezza tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata – che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore – ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (Sez. L, Sentenza n. 6337 del 23/04/2012) e tenuto conto della (già ben) nota pericolosità dell'amianto a livello scientifico e normativo.
Sul punto, sia sufficiente richiamare quanto affermato da questo Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio ove si legge che “La pericolosità dell'amianto è nota (basta confrontare qualunque testo sull'argomento) quantomeno dall'inizio del 1900, alla prima metà del secolo scorso risale la prima tutela normativa previdenziale in tema di asbestosi e la correlazione tra mesotelioma ed amianto era nota quantomeno dalla fine degli anni '50.
Il nostro legislatore aveva disciplinato la materia della esposizione alle polveri fin dagli anni '50, irrilevante essendo che non si parlasse espressamente di polveri di amianto: la normativa imponeva già e comunque al datore di lavoro di adottare tutte le misure possibili per l'abbattimento alla fonte delle polveri, qualunque fosse la loro natura e pericolosità, oltre alla necessità di adottare anche dispositivi di protezione individuale dei lavoratori.
Già in altre pronunce giurisprudenziali, nel confutare la tesi secondo cui la pericolosità dell'inalazione delle fibre d'amianto non era conosciuta né conoscibile prima degli anni '80 del secolo scorso, si è richiamata la sentenza 9.5.1998 n. 4721 della TE di Cassazione ove si legge testualmente che “da tempo era nota la pericolosità della lavorazione dell'amianto e, in ogni caso da epoca ben anteriore al 1970 … già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche, ed anche le esperienze in campo industriale, erano certo assai inferiori a quelle che si avevano nel 1970), che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori
15 insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per
l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale
6 agosto 1916 n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13. Ancora il R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura … L'art. 21 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, il quale … stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro soggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri … In epoca più recente ... il regolamento 21 luglio 1960 n.
1169 che all'art. 1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n. 8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi
… Tutto ciò, senza considerare che la imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che normativamente, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti
(dal 1967 al 1988, n.d.r.), era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo”.
La TE di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 8655 del 30 maggio 2012 ) ha poi sottolineato come la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell'amianto fosse nota fin da epoca assai risalente, con la conseguenza che non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che, come la società resistente, aveva approntato soltanto le cautele ordinariamente correlate alla esposizione alla inalazione di polveri (essendo emerso dall'istruttoria che ai lavoratori venivano fornite solo le mascherine antipolvere) senza considerare la particolare pericolosità della sostanza impiegata.
16 In definitiva, deve ritenersi che la società resistente non ha provato, come era suo onere, in modo puntuale e specifico di aver adottato tutte le precauzioni ed i dispositivi di sicurezza idonei a scongiurare il rischio del contatto del lavoratore con l'amianto e le altre sostanze nocive – essendosi sostanzialmente limitata in modo generico ad asserire che non vi sarebbe stata esposizione continuativa all'amianto e che non vi sarebbe stata colpa datoriale, tesi appunto smentite dalle risultanze istruttorie – né ha dimostrato di aver vigilato che di queste misure il abbia Per_1 effettivamente fatto uso.
Ciò ha comportato la violazione degli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dall'art. 2087 c.c. con conseguente responsabilità della società resistente per il decesso di ed obbligo Persona_1 di risarcimento dei danni subiti.
4. I danni risarcibili
Quanto ai danni risarcibili, avendo parte resistente insistito nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per essere l' l'unico soggetto obbligato per legge a ristorare il pregiudizio subito dal P_3 lavoratore, giova ribadire che il risarcimento del richiesto danno differenziale ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa;
esso presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato. Esso è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.
Deve concludersi che il lavoratore è legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro - civilmente responsabile- il risarcimento del danno non indennizzato dall' (ovvero del P_3
c.d. danno differenziale), in quanto, “anche alla stregua di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall' P_3 esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato”
(cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 28/01/2025, n.652 che richiama anche Cass. n. 777/2015 e Cass. n.
18469/12).
Fatte tali premesse in ordine alla sussistenza del diritto dei ricorrenti di agire nei confronti della resistente per il ristoro del danno differenziale, per quanto riguarda la tipologia dei danni P_5 risarcibili, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, come precisato nelle note del 6.10.2022, chiede il ristoro, iure hereditatis, del danno non patrimoniale c.d. terminale patito dal dante causa, nonché, del danno subito iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Ebbene, nell'esaminare distintamente le due voci di danni, deve premettersi che, in ordine alla liquidazione, ritiene il Giudicante – al fine di garantire la pienezza e integralità del risarcimento del
17 danno secondo gli insegnamenti delle sentenze delle Sezioni Unite della TE di Cassazione dell'11.11.2008 – di dover applicare le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 (Cass. Civ. Sez. III
11.5.2012, n. 7272 “se le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”) utilizzate in larga scala sul territorio nazionale ed anche in questa sede, in quanto rispondenti alla realtà economico-sociale.
E' noto infatti che anche la TE di Cassazione ha riconosciuto validità a tale criterio risarcitorio, come d'altra parte si desume dalla sentenza 06.03.2014 n. 5243, in cui ha statuito che: “In tema di risarcimento del danno, poiché le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di << danno morale>>, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente, è incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con
l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. ...”.
4.1 Danno non patrimoniale iure hereditatis
Deve in primo luogo premettersi la pacifica trasmissibilità della voce risarcitoria in esame, sulla base del consolidato orientamento della TE di Cassazione, secondo cui “nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis” (Cass. 28 agosto 2007, n. 18163; Cass. 7 giugno
2010, n. 13672; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21060, ex multis).
Ne deriva che nella fattispecie in esame è configurabile e trasmissibile agli eredi, essendo il decesso sopravvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento (patologia diagnosticata nel marzo
2018 e decesso intervenuto l'8.5.2018), un danno che si compone del danno biologico terminale, ossia del danno biologico da invalidità temporanea assoluta e del danno morale costituito dalla sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno c.d. catastrofale), patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
componente, quest'ultima che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità; componente che, per la sua peculiarità, può essere liquidata in base ad
18 un criterio equitativo "puro" (cfr. Tribunale Torino sez. lav., 05/03/2024, (ud. 12/01/2024, dep.
05/03/2024), n.41; Cassazione S.U. 15350/2015; Cass. 26727/2018; Cass. 21060/2016; Cass.
23183/2014; Cass. 22218/2014; Cass. 12041/2020 e ord. 34987/2022).
Come si legge nell'ordinanza n. 17577/2019 della TE di Cassazione “la giurisprudenza di questa
TE (di recente v. Cass. n. 17577/2019) avalla tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus, ossia del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte. Pertanto, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo - denominato "puro" ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità”.
Ebbene, si ritiene di dare applicazione alle tabelle di liquidazione elaborate dal tribunale di Milano, edizione 2024, che hanno recepito i principi espressi dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e che, stante l'ampia diffusione, consentono di ottenere un'uniformità di trattamento a livello nazionale.
Esse individuano per il danno terminale un periodo massimo pari a 100 giorni che comprende sia la componente biologica, sia quella morale e che assorbe l'ordinario danno biologico temporaneo il quale diviene risarcibile se viene superato il periodo massimo di 100 giorni.
Il criterio di liquidazione adottato, sostenuto dall'esperienza medico legale, è quello secondo cui il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva.
Conseguentemente, viene proposto un metodo tabellare per cui viene assegnato a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente e convenzionalmente decrescente sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario, con possibilità di aumento personalizzato sino al 50% e con il correttivo per cui, al fine di adeguatamente risarcire lo "straordinario sconvolgimento emotivo" che normalmente si verifica nell'immediatezza dell'evento o comunque "subito dopo la prima
19 scioccante percezione del pericolo di vita", per i primi tre giorni del danno terminale il Giudice può liquidare un importo massimo di € 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile.
Orbene, nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione medica in atti e delle deduzioni difensive di parte ricorrente (non specificamente contestate dalle società resistenti) deve ritenersi che nell'apprezzabile lasso di tempo tra la diagnosi della malattia e la morte (dal marzo 2018 all'8.5.2018) il lavoratore abbia avuto la concreta percezione e consapevolezza della imminente fine della propria vita, con connesse gravi sofferenze fisiche e psicologiche a causa della patologia, delle pene patite per le terapie oncologiche.
In altri termini, considerata la natura della patologia e la sua dolorosissima evoluzione culminata nel decesso deve ritenersi che la vittima abbia lucidamente percepito l'approssimarsi della fine, attivando in tale arco temporale un processo di sofferenza fisica e psichica particolarmente intenso, caratterizzato altresì dalla triste consapevolezza di dover lasciare la moglie e due figli.
Tutto ciò premesso, utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 appare equa e congrua la liquidazione delle seguenti somme a titolo di c.d. “danni terminali” nel limite di giorni 62, individuati dal CTU quale periodo di malattia in termini di inabilità assoluta, da personalizzarsi con l'aumento massimo del 50% dal quarto al 62esimo giorno per le gravissime sofferenze psico-fisiche subite da per come sopra diffusamente evidenziato (giova ripetere che la massima Persona_1 personalizzazione è giustificata dalla particolarità della patologia – carcinoma polmonare con prognosi infausta e con rapida evoluzione - , dalla conseguente inevitabile consapevolezza dell'approssimarsi della fine (di cui il de cuius era ben conscio) e dalle condizioni fisiche in cui versava il de cuius nel periodo di riferimento:
1) danno liquidabile per i primi tre giorni: Euro 35.247,00;
2) danno liquidabile dal giorno quattro al giorno 62: Euro 50.422,00 + personalizzazione del 50% =
75.633,00;
Pertanto, ai ricorrenti spetta pro quota la complessiva somma di Euro 110.880,00 a titolo di c.d. danni terminali.
Sulla somma così liquidata spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente dalla data del sentenza sino al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., norma applicabile anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte dell'imprenditore, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro
(Cass., 8 aprile 2002, n. 5024; Cass., 18 febbraio 2004, n. 3213; Cass., 1 luglio 2004, n. 12098; Cass.,
10 settembre 2010, n. 19348; Cass., 1 luglio 2011, n. 14507).
20 Quanto alla limitazione del risarcimento del danno al solo danno differenziale invocata dalle società resistenti, deve rilevarsi che Cass. n. 20807 del 2016, in continuità con Cass. n. 13222 del 2015, ha affermato il principio secondo cui: "in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa P_3 in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa P_3 destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale" (Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; cfr.
Cass., 14 ottobre 2016, n. 20807).
Ancora, la Suprema TE ha affermato che “Dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' (comprensivo sia del danno P_3 biologico che della quota legata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato), ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n.
38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale" (v. Cass. civ., sez. lav., 08.04.2019, n. 9744).
Il Giudice “valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' , P_3 in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)”
(Cass. 10 aprile 2017, n. 9166).
Ciò posto, per come emerge dalla attestazione del 18.2.2025 allegata alle note conclusive dei P_3 ricorrenti del 20.2.2025, “per la malattia professionale caso n. 516082387 del 8/5/2018, l' P_7 non ha erogato né erogherà somme a titolo di danno biologico in favore del Sig. o dei Persona_1 suoi eredi”.
Pertanto, non comprendendo la rendita costituita in favore della vedova alcuna Parte_1 componente di danno biologico (cfr. appunto l'attestazione del 18.2.2025), non vi è alcuna P_3 somma da scomputare dall'ammontare complessivo del risarcimento disposto a tale titolo.
4.2 Danno non patrimoniale iure proprio
Le considerazioni sopra svolte in ordine alla condotta colposa del datore di lavoro, al nesso causale con la patologia sofferta da e al conseguente decesso, consentono di ritenere Persona_1
21 sussistenti i presupposti per affermare la responsabilità della società resistente anche per il danno cagionato ai ricorrenti per la morte del congiunto, sub specie di perdita del rapporto parentale.
Quanto alla liquidazione ti tale voce di danno, il Supremo Collegio ha di recente precisato che le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”; così Cass. Civ. Sez. III
16.12.2022, n. 37009). A partire dalla richiamata versione emanata nel 2022, in relazione a siffatto pregiudizio, le tabelle milanesi prevedono che, nell'ambito della forbice delineata, la determinazione del danno risarcibile deve essere effettuata tenendo conto dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius – a prescindere dalla convivenza -, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, da provare anche in via presuntiva.
Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, ricompreso nel parametro di cui alla lett. E delle menzionate tabelle, giova evidenziare che nel caso di specie non è stata articolata nessuna prova in ordine all'intensità della relazione dei ricorrenti con la vittima, essendo unicamente documentata la loro convivenza, con la conseguenza che, in difetto di specifiche allegazioni sul punto, appare corretto differenziare le posizioni dei ricorrenti, tenuto conto del diverso coinvolgimento del legame affettivo che può ritenersi presumibilmente esistente tra il de cuius e la moglie e tra il de cuius e i figli (cfr.
App. Catania Sez. I Civ. 21.3.2025, n. 431 cit., che, per un caso nel quale non si era svolta istruttoria sul punto, in via presuntiva, ha riconosciuto, in relazione al parametro E delle tabelle di Milano del
2024 in tema di danno da perdita del rapporto parentale, 15 punti per il figlio minorenne e convivente e per la moglie convivente e 10 punti per la figlia maggiorenne e tenuto conto della circostanza che le stesse Tabelle di Milano suggeriscono di riconoscere il massimo dei punti per il parametro E qualora “ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale)”.
Possono, pertanto, riconoscersi i seguenti punteggi.
Per quanto riguarda la moglie convivente (55 anni al momento del decesso Parte_1 de de cuius):
A. età della vittima primaria: 18 punti (fascia da 51 a 60 anni)
b. età della vittima secondaria: 18 punti (fascia da 51 a 60 anni)
22 c. convivenza: 16 punti d. sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 2superstiti, 12 punti e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti per un totale di 79 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €
308.969,00 (€ 3.911,00 x 79), da intendersi liquidato all'attualità.
Per quanto riguarda il figlio convivente (33 al momento del decesso del de Parte_2 cuius)
a. età della vittima primaria: 18 punti (fascia da 51 a 60 anni)
b. età della vittima secondaria: 22 punti (fascia da 31 a 40 anni)
c. convivenza: 16 punti d. sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 2 superstiti, 12 punti e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 10 punti per un totale di 78 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €
305.058,00 (€ 3.911,00 x 78), da intendersi liquidato all'attualità.
Per quanto riguarda il figlio convivente (anni 27 al momento del decesso del de Parte_3 cuius):
a. età della vittima primaria: 18 punti (fascia da 51 a 60 anni)
b. età della vittima secondaria: 24 punti (fascia da 21 a 39 anni)
c. convivenza:16 punti d. sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 2 superstiti, 12 punti e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 10 punti per un totale di 80 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €
312.880,00 (€ 3.911,00 x 80), da intendersi liquidato all'attualità
In relazione agli importi spettanti ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, deve osservarsi che essendosi l'evento dannoso verificato l'8.5.2018 ed essendo esso precedente alla redazione della tabella del 4.6.2024 la somma liquidata dovrà essere devalutata a quest'ultima data e su di essa, via via rivalutata anno per anno, andranno corrisposti gli interessi c.d. compensativi fino alla odierna liquidazione.
Gli interessi compensativi vanno riconosciuti al tasso medio annuo ponderato dello 0,2% mentre quelli corrispettivi – spettanti dalla data della presente sentenza sino al soddisfo – vanno quantificati al tasso legale (TE App. Catania Sez. I 18.12.2023, n. 2107, per cui l'importo risultante
23 dall'applicazione delle tabelle di Milano “deve essere devalutato sino alla data dell'illecito … e sul capitale così devalutato, rivalutato anno per anno, dovranno essere calcolati gli interessi, fino alla data di deposito della sentenza … segnante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta: cfr. Cass. n. 24896/05; Cass. n. 8214/04 …, ferma restando la corresponsione degli interessi sull'intero importo dovuto … residuo capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e danno da ritardo … dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo … cfr. Cassazione civile sez. II 24/01/2019, n. 2037; sez. III, 29/04/2015, n. 8705”)..”.
5. Il decisum
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento e la società resistente va condannata al pagamento delle seguenti somme:
- Euro 110.880,00 pro quota in favore dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis (sofferto dal de cuius , oltre interessi legali e Persona_1 rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
- Euro 308.969,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre interessi e Persona_1 rivalutazione come sopra;
- 305.058,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre interessi e rivalutazione Persona_1 come sopra;
- Euro 312.880,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_3 iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre interessi e rivalutazione Persona_1 come in motivazione.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. AL Runza), applicando i parametri medi di cui al d.m. 147/2022
e tenuto conto del quantum accolto, della natura delle questioni giuridiche trattate e della loro evidente complessità, nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ex art. 429 c.p.c., ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti Parte_1
e (tutti quali eredi di della Parte_2 Parte_3 Persona_1
24 somma di Euro 110.880,00 pro quota a titolo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis (sofferto dal de cuius , oltre interessi legali e Persona_1 rivalutazione monetaria come in motivazione;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma:
- di Euro 308.969,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre Persona_1 interessi e rivalutazione come in motivazione;
- di € 305.058,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_2 patrimoniale iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre Persona_1 interessi e rivalutazione come in motivazione;
- di Euro 312.880,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_3 patrimoniale iure proprio sofferto per la morte del congiunto oltre Persona_1 interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dai Controparte_1 ricorrenti (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. AL Runza), che liquida in
€ 843,00 per esborsi ed Euro 31.969,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Siracusa, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa DD ET
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