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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/07/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 808/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Garbagnate Monastero (LC), via Provinciale n. 45, con il patrocinio dell'avv. TEMPERA FRANCESCA SUSANNA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Como, via Mantegna n. 26, con il patrocinio dell'avv. FUGAZZA JACOPO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1.Sullo status
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Como il 1S/06/2006 e trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Como al n. 54, Serie A, Parte 2, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenzae agli ulteriori incombenti di rito.
2. Sulla responsabilità genitoriale
Affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio (o ciascuno di essi) di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Sui tempi di permanenza
II padre potrà vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici del medesimo, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdi sera alla domenica pomeriggio o dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, previo accordo telefonico fra i genitori almeno due giorni prima;
un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledi, dalle ore l6:00 alle ore 19:00 o dalle ore 18:00 alle ore 20:30, previo accordo fra i genitori. In caso di impedimenti del padre, tale giorno potrà subire variazioni, preventivamente concordate telefonicamente fra i genitori almeno due giorni prima, il giorno di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedi dell'Angelo alternati di anno in anno fra i genitori. vacanze di Natale: dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro, alternato di anno in anno. Tuttavia, per consentire ad entrambi i genitori di vivere le festività Natalizie con il proprio figlio, i coniugi si rendono disponibili a far si che ove il figlio trascorrerà il giorno di Natale con la madre, potrà restare con il padre dalle ore 10:00 del giorno 2412 sino alle ore 10-00 del giorno 25/12 e viceversa ad anni altemi, le festività Pasquali verranno trascorse dal figlio per metá con la madre e per metà con il padre, ove il figlio trascorrera il gorno d1 Pasqua con la madre resterà il giorno di Lunedi dell' Angelo con il padre c viceversa ad anni alterni, le altre festivita c ponti di chuura scolastica verranno trascorsi ad anni atcrn1 con cascuno den genator1, senpre in ragionc degli impegni lavorat1vi da cntrambe c degl1 umpegn1 scolastici del figlio, durante le vacanzc cst1vc il minorc trascorrera un periodo di vacanza di due settimanc, anche non consecutive, alternativamente con il padre c con la madre, previo accordo fra i gen1tors cntro il mese di maggio di ciascun anno In occasione di tal1 permancnze continuative i genitori saranno tenuti a comunicarsi vicendevoimente i luoghi ove si recheranno ed i ispettivi recapiti telefonici, entrambi i genitori si impegnano a garantire reciprocamente il quotidiano e regolare contatto telefonico con il figlio.
4. Assegnazione casa coniugale
L'abitazione coniugale, sita in Garbagnate Monastero, di proprietà della signora resta Pt_1 assegnata ad essa, con tutti gli arredi ivi presenti, che rimarranno di sua esclusiva proprietà.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di Per_1
II Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra l'importo mensile di euro 600,00 Pt_2 Pt_1
(seicento/00) annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da versarsi in via anticipata entro il giomo I di ciascun mese Per_1
a mezzo bonifico bancario. Riguardo alle spese straordinarie, si mantengono gli accordi già concordati in sede di separazione personale, 50% per ogni coniuge, secondo il Protocollo del Tribunale di Lecco. Riguardo all'Assegno Unico familiare i coniugi concordano la ripartizione al 509% dello stesso.
6. Assegno di divorzio
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, percio, nulla da pretendere I'uno dall'altra.
RAGIONI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 15/06/2006 a Como e dalla loro unione è nato il figlio in data 01/08/2013, Per_1 minorenne.
Il Tribunale di Lecco omologava le condizioni, stabilite dalle parti, nel procedimento di separazione personale, come da verbale di udienza redatto in data 20/11/2019;
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/05/2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Como il 15/06/2006 tra rascritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero 54;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 808/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Garbagnate Monastero (LC), via Provinciale n. 45, con il patrocinio dell'avv. TEMPERA FRANCESCA SUSANNA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Como, via Mantegna n. 26, con il patrocinio dell'avv. FUGAZZA JACOPO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1.Sullo status
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Como il 1S/06/2006 e trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Como al n. 54, Serie A, Parte 2, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenzae agli ulteriori incombenti di rito.
2. Sulla responsabilità genitoriale
Affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio (o ciascuno di essi) di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Sui tempi di permanenza
II padre potrà vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici del medesimo, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdi sera alla domenica pomeriggio o dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, previo accordo telefonico fra i genitori almeno due giorni prima;
un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledi, dalle ore l6:00 alle ore 19:00 o dalle ore 18:00 alle ore 20:30, previo accordo fra i genitori. In caso di impedimenti del padre, tale giorno potrà subire variazioni, preventivamente concordate telefonicamente fra i genitori almeno due giorni prima, il giorno di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedi dell'Angelo alternati di anno in anno fra i genitori. vacanze di Natale: dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro, alternato di anno in anno. Tuttavia, per consentire ad entrambi i genitori di vivere le festività Natalizie con il proprio figlio, i coniugi si rendono disponibili a far si che ove il figlio trascorrerà il giorno di Natale con la madre, potrà restare con il padre dalle ore 10:00 del giorno 2412 sino alle ore 10-00 del giorno 25/12 e viceversa ad anni altemi, le festività Pasquali verranno trascorse dal figlio per metá con la madre e per metà con il padre, ove il figlio trascorrera il gorno d1 Pasqua con la madre resterà il giorno di Lunedi dell' Angelo con il padre c viceversa ad anni alterni, le altre festivita c ponti di chuura scolastica verranno trascorsi ad anni atcrn1 con cascuno den genator1, senpre in ragionc degli impegni lavorat1vi da cntrambe c degl1 umpegn1 scolastici del figlio, durante le vacanzc cst1vc il minorc trascorrera un periodo di vacanza di due settimanc, anche non consecutive, alternativamente con il padre c con la madre, previo accordo fra i gen1tors cntro il mese di maggio di ciascun anno In occasione di tal1 permancnze continuative i genitori saranno tenuti a comunicarsi vicendevoimente i luoghi ove si recheranno ed i ispettivi recapiti telefonici, entrambi i genitori si impegnano a garantire reciprocamente il quotidiano e regolare contatto telefonico con il figlio.
4. Assegnazione casa coniugale
L'abitazione coniugale, sita in Garbagnate Monastero, di proprietà della signora resta Pt_1 assegnata ad essa, con tutti gli arredi ivi presenti, che rimarranno di sua esclusiva proprietà.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di Per_1
II Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra l'importo mensile di euro 600,00 Pt_2 Pt_1
(seicento/00) annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da versarsi in via anticipata entro il giomo I di ciascun mese Per_1
a mezzo bonifico bancario. Riguardo alle spese straordinarie, si mantengono gli accordi già concordati in sede di separazione personale, 50% per ogni coniuge, secondo il Protocollo del Tribunale di Lecco. Riguardo all'Assegno Unico familiare i coniugi concordano la ripartizione al 509% dello stesso.
6. Assegno di divorzio
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, percio, nulla da pretendere I'uno dall'altra.
RAGIONI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 15/06/2006 a Como e dalla loro unione è nato il figlio in data 01/08/2013, Per_1 minorenne.
Il Tribunale di Lecco omologava le condizioni, stabilite dalle parti, nel procedimento di separazione personale, come da verbale di udienza redatto in data 20/11/2019;
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/05/2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Como il 15/06/2006 tra rascritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero 54;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada