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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 16/02/2026, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2385/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2682/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. U241100092054 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9520/2025 depositato il 10/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, l'atto di diniego di discarico dell'11.11.2024 indicato in epigrafe relativo alla TARI per il 2018 con riferimento all'utenza do Indirizzo_1, notificatole il 5.12.2024.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione dello stesso, per la tardiva risposta all'istanza ex Legge n. 228/2012 e per prescrizione del credito non avendo mai ricevuto gli atti sottesi allo stesso.
Alla stregua di quanto esposto la parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, sostenendo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto contro un atto non contemplato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, trattandosi di atto di diniego rispetto all'istanza ex Legge n. 228/2012, rigetto peraltro tempestivo da parte dell'amministrazione comunale e comunque preceduto dalla corretta notificata degli avvisi di pagamento relativi al tributo in questione e senza che nessuna prescrizione fosse maturata.
Roma Capitale chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza il Collegio decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La parte ricorrente ha impugnato in questa sede l'atto n. U241100092054 dell'11.11.2024 notificatole il
18.12.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 9.7.2024 ai sensi della Legge n. 228/2012. Ebbene tale atto non è contemplato dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 che elenca tassativamente i soli atti impugnabili con ricorsa davanti al giudice tributario.
Tale rilievo ha carattere evidentemente assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2682/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. U241100092054 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9520/2025 depositato il 10/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, l'atto di diniego di discarico dell'11.11.2024 indicato in epigrafe relativo alla TARI per il 2018 con riferimento all'utenza do Indirizzo_1, notificatole il 5.12.2024.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione dello stesso, per la tardiva risposta all'istanza ex Legge n. 228/2012 e per prescrizione del credito non avendo mai ricevuto gli atti sottesi allo stesso.
Alla stregua di quanto esposto la parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, sostenendo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto contro un atto non contemplato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, trattandosi di atto di diniego rispetto all'istanza ex Legge n. 228/2012, rigetto peraltro tempestivo da parte dell'amministrazione comunale e comunque preceduto dalla corretta notificata degli avvisi di pagamento relativi al tributo in questione e senza che nessuna prescrizione fosse maturata.
Roma Capitale chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza il Collegio decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La parte ricorrente ha impugnato in questa sede l'atto n. U241100092054 dell'11.11.2024 notificatole il
18.12.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 9.7.2024 ai sensi della Legge n. 228/2012. Ebbene tale atto non è contemplato dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 che elenca tassativamente i soli atti impugnabili con ricorsa davanti al giudice tributario.
Tale rilievo ha carattere evidentemente assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200