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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/03/2024, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. 128/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 128/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 554/2019 pubblicata il 26/09/2019 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1123/16 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SPINA GIANNI, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, 80 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. ZEZZA MARGHERITA, elettivamente domiciliato in C.SO V. EMANUELE II 23 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/1/2023, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. SPINA GIANNI chiede che la corte voglia così provvedere:
“- In via principale e nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 554/2019, emessa dal Tribunale di Campobasso, in persona del Got. Dott. Antonio Barulli nel procedimento recante N. RG. 1123/2016 per tutte le argomentazioni esposte nel presente atto di appello;
Pag. 1 a 5 per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il D.I. n. 156/2016 emesso dal Tribunale di Campobasso, nei confronti della società Parte_1
- Per l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento di tutte le spese di lite, anche del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- In via subordinata, nella denegata quanto mai improbabile ipotesi di rigetto del presente atto di appello, si chiede la compensazione integrale delle spese tutte di lite”; per l'appellato, l'avv. ZEZZA MARGHERITA insiste per la conferma della sentenza di primo grado n. 554/2019 del Tribunale di Campobasso e, in ogni caso, per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in atti che in tale sede devono intendersi per ripetute e trascritte, con condanna dell'appellante alle spese di lite. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata in data 4/5/2016 la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2016 emesso dal Tribunale di Campobasso con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 23.752,00, oltre accessori, in favore del , per il pagamento di entrate comunali relative Controparte_1
a canoni idrici, depurazione acque reflue, per gli anni 2011 e 2012; l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del ricorso per d.i. per carenza del requisito oggettivo per violazione dell'art. 125 c.p.c.; 3) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso per d.i. per illegittimità ed inesistenza della notificazione dell'avviso di pagamento carente di relata di notifica e di sottoscrizione;
4) per l'effetto disporre la revoca e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
5) nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo siccome errato, ingiusto, illegittimo per le causali indicate nella parte motivata del presente atto di opposizione e per la documentazione depositata in atti;
6) in ogni caso, disporre la revoca e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
7) con conseguente vittoria di spese di lite….”.
Il costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Espletata prova testimoniale e resa CTU a firma dell'Ing. , il Tribunale di Persona_1
Campobasso, con sentenza n. 554/2019 pubblicata il 26/09/2019, non notificata, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1
25/5/2020 (tempestivamente, tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza COVID 19) e iscritta a ruolo l'1/6/2020, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio;
in via subordinata chiedeva la compensazione integrale delle spese di doppio grado di giudizio.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle Controparte_1 spese di giudizio.
Rigettata la richiesta di inibitoria formulata dalla parte appellante, all'udienza del 18/1/2023, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pag. 2 a 5
2. I motivi di appello riguardano:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 del c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2967 del c.c.;
II) illogicità ed infondatezza della sentenza di primo grado per aver interpretato arbitrariamente le risultanze istruttorie e per aver posto alla base della statuizione le sole risultanze della Ctu non assistite da ragionamento giuridico;
III) contraddittorietà nell'iter logico argomentativo, violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 1559 c.c..
3. Con il primo motivo di appello si contesta che il credito del non risultava essere CP_1 certo, liquido ed esigibile, anche all'esito del giudizio di opposizione;
la pretesa creditoria del in fase di emissione del decreto ingiuntivo, si fondava unicamente sull'avviso di CP_1 pagamento n. 550 del 21.10.2014, che non era mai stato notificato al debitore;
gravava sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre gravava sul fruitore del servizio l'onere di provare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al suo controllo;
il contatore preposto all'erogazione del servizio idrico era senza sigilli.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
Osserva la Corte che l'assunto che l'avviso di pagamento n. 550 del 21.10.2014 non sia mai stato “notificato” è del tutto irrilevante;
l'opponente, con la citazione in opposizione, ha dedotto la mancanza di notificazione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/73; detta norma prevede che la notificazione deve avvenire a mezzo di ufficiale giudiziario;
il Tribunale ha rilevato l'infondatezza della contestazione, in quanto la disposizione richiamata non riguarda l'avviso di pagamento, ma la cartella di pagamento;
tale statuizione non è stata oggetto di appello.
Va al contrario rilevato che l'avviso di pagamento risulta essere stato spedito a mezzo posta e ricevuto dall'opponente, come risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata AR, ricevuta in data 27/11/2014, a firma di tale avverso detta ricezione del plico non Persona_2 risultano essere state effettuate contestazioni da parte dell'opponente; il documento relativo all'avviso di pagamento è stato allegato al fascicolo del monitorio e poi depositato nel fascicolo di parte del giudizio di opposizione.
Nel detto avviso di pagamento vengono indicati in modo specifico i dati relativi alla precedente lettura del contatore e di quella successiva, al 31/12/2012; detti consumi non sono stati oggetto di specifica contestazione nella citazione in opposizione, come non sono stati oggetto di specifica contestazione le tariffe riportate nell'avviso e gli importi risultanti dall'applicazione delle tariffe ai consumi.
Va pure rilevato che parte opposta ha prodotto, all'allegato 3, la ricevuta n. 27 del 2/5/2013, recante la sottoscrizione dell'utente, nella quale si dava atto della lettura di mq 97412, pari a quella indicata nell'avviso di pagamento, ricevuta che non è stata oggetto di contestazione.
Ne consegue che del tutto corretto appare il riferimento all'art. 115 cpc effettuato dal Tribunale, in relazione alla documentazione prodotta dal creditore.
A ciò deve aggiungersi che il Tribunale ha del tutto correttamente rilevato che dall'espletata CTU era emerso non solo che l'opposto, nel procedere al calcolo, aveva rispettato quanto normativamente imposto dal regolamento idrico, oltre che quanto previsto dalla delibera comunale n. 26 del 11.02.2009 di approvazione delle tariffe dei canoni e consumi idrici, ma era
Pag. 3 a 5 emerso altresì che il contatore, benché privo di sigilli (cfr. CTU pagg. 7 e 8: “Non si evincono conseguenze rilevanti in seguito alla assenza di sigillo nel contatore dell'acqua”), non era risultato interessato da alcun malfunzionamento (cfr. ancora CTU, ivi pagg. 5 e 7: “non si riscontra alcun malfunzionamento del contatore”); inoltre, in relazione alla quantificazione e al calcolo dei consumi, il CTU aveva accertato che “i consumi medi annuali rilevati nel verbale di sopralluogo di cui sopra, le quantità rispecchiano lo stesso ordine di grandezza dei consumi riportati in precedenza… Dai valori numerici rilevati si evince che gli stessi sono comparabili e pertanto non si riscontra il malfunzionamento del misuratore di acqua”.
Parte appellante si è limitata a contestare la mancanza di prova sul perfetto funzionamento del contatore, senza in alcun modo contestare specificamente quanto risultante dagli accertamenti eseguiti dal consulente, che devono essere confermati in questa sede.
4. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il tribunale avrebbe recepito le risultanze emerse nell'elaborato peritale del CTU, senza però fornire a sostegno della condivisione della ctu un autonomo ragionamento giuridico e valutativo;
l'appellante contesta che il consulente avrebbe affermato che “non si evincono conseguenze rilevanti in seguito all'assenza di sigillo del contatore”, senza null'altro affermare;
la consulenza tecnica non poteva supplire agli oneri probatori gravanti sulla parte creditrice.
Il motivo è infondato.
L'accertamento del consulente si è reso necessario per verificare la circostanza di carattere tecnico circa il regolare funzionamento del contatore;
in relazione al fatto che il contatore fosse privo di sigilli, il consulente ha accertato che tale circostanza non aveva comportato “conseguenze rilevanti” proprio in considerazione del fatto che le quantità dei consumi medi rilevati rispecchiavano lo stesso ordine di grandezza dei consumi riportati in precedenza;
tale assunto non è stato oggetto di contestazione e deve ritenersi valido elemento di fatto da considerare ai fini dell'accertamento del corretto funzionamento del contatore;
parte opponente non ha fornito alcun elemento di segno contrario da cui poter trarre la prova dell'allegato non corretto funzionamento del contatore.
5. Con il terzo motivo di appello si contesta la violazione di legge e/o la falsa applicazione dell'art. 1559 c.c.; si contesta la mancanza di prova sui consumi effettivi e la quantificazione dei consumi effettuata in base a parametri presuntivi e forfettari;
la sentenza sarebbe contraddittoria per aver ritenuto da una parte che il contatore era privo di sigilli e dall'altra che funzionava regolarmente;
era stata disposta una consulenza che non aveva tenuto conto della mancanza di controllo e vigilanza da parte del somministrante.
Il motivo è infondato, in quanto riporta in parte, ed in modo del tutto generico, le contestazioni già proposte nei precedenti motivi di appello, che sono state già esaminate e disattese, per quanto sopra motivato.
Quanto alla contestazione relativa all'assunto calcolo effettuato a forfait da parte del è appena il caso di ribadire che nessuna contestazione è stata effettuata circa la lettura CP_1 del consumo di mq 97412, pari a quello indicato nell'avviso di pagamento;
detta lettura peraltro risulta controfirmata dall'utente stesso.
6. La domanda subordinata, formulata nelle conclusioni della citazione in appello, di compensazione integrale delle spese di primo grado è del tutto priva dell'esplicazione dei motivi sottesi all'istanza stessa e deve conseguentemente essere rigettata.
Pag. 4 a 5 7. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con parametri compresi tra valore minimo e medio, avuto riguardo alla non rilevante difficoltà e complessità delle questioni trattate.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 554/2019 pubblicata il Parte_1
26/09/2019 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € Controparte_1
4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 29/02/2024.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 128/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 554/2019 pubblicata il 26/09/2019 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1123/16 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SPINA GIANNI, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, 80 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. ZEZZA MARGHERITA, elettivamente domiciliato in C.SO V. EMANUELE II 23 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/1/2023, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. SPINA GIANNI chiede che la corte voglia così provvedere:
“- In via principale e nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 554/2019, emessa dal Tribunale di Campobasso, in persona del Got. Dott. Antonio Barulli nel procedimento recante N. RG. 1123/2016 per tutte le argomentazioni esposte nel presente atto di appello;
Pag. 1 a 5 per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il D.I. n. 156/2016 emesso dal Tribunale di Campobasso, nei confronti della società Parte_1
- Per l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento di tutte le spese di lite, anche del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- In via subordinata, nella denegata quanto mai improbabile ipotesi di rigetto del presente atto di appello, si chiede la compensazione integrale delle spese tutte di lite”; per l'appellato, l'avv. ZEZZA MARGHERITA insiste per la conferma della sentenza di primo grado n. 554/2019 del Tribunale di Campobasso e, in ogni caso, per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in atti che in tale sede devono intendersi per ripetute e trascritte, con condanna dell'appellante alle spese di lite. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata in data 4/5/2016 la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2016 emesso dal Tribunale di Campobasso con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 23.752,00, oltre accessori, in favore del , per il pagamento di entrate comunali relative Controparte_1
a canoni idrici, depurazione acque reflue, per gli anni 2011 e 2012; l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del ricorso per d.i. per carenza del requisito oggettivo per violazione dell'art. 125 c.p.c.; 3) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso per d.i. per illegittimità ed inesistenza della notificazione dell'avviso di pagamento carente di relata di notifica e di sottoscrizione;
4) per l'effetto disporre la revoca e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
5) nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo siccome errato, ingiusto, illegittimo per le causali indicate nella parte motivata del presente atto di opposizione e per la documentazione depositata in atti;
6) in ogni caso, disporre la revoca e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
7) con conseguente vittoria di spese di lite….”.
Il costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Espletata prova testimoniale e resa CTU a firma dell'Ing. , il Tribunale di Persona_1
Campobasso, con sentenza n. 554/2019 pubblicata il 26/09/2019, non notificata, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1
25/5/2020 (tempestivamente, tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza COVID 19) e iscritta a ruolo l'1/6/2020, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio;
in via subordinata chiedeva la compensazione integrale delle spese di doppio grado di giudizio.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle Controparte_1 spese di giudizio.
Rigettata la richiesta di inibitoria formulata dalla parte appellante, all'udienza del 18/1/2023, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pag. 2 a 5
2. I motivi di appello riguardano:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 del c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2967 del c.c.;
II) illogicità ed infondatezza della sentenza di primo grado per aver interpretato arbitrariamente le risultanze istruttorie e per aver posto alla base della statuizione le sole risultanze della Ctu non assistite da ragionamento giuridico;
III) contraddittorietà nell'iter logico argomentativo, violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 1559 c.c..
3. Con il primo motivo di appello si contesta che il credito del non risultava essere CP_1 certo, liquido ed esigibile, anche all'esito del giudizio di opposizione;
la pretesa creditoria del in fase di emissione del decreto ingiuntivo, si fondava unicamente sull'avviso di CP_1 pagamento n. 550 del 21.10.2014, che non era mai stato notificato al debitore;
gravava sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre gravava sul fruitore del servizio l'onere di provare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al suo controllo;
il contatore preposto all'erogazione del servizio idrico era senza sigilli.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
Osserva la Corte che l'assunto che l'avviso di pagamento n. 550 del 21.10.2014 non sia mai stato “notificato” è del tutto irrilevante;
l'opponente, con la citazione in opposizione, ha dedotto la mancanza di notificazione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/73; detta norma prevede che la notificazione deve avvenire a mezzo di ufficiale giudiziario;
il Tribunale ha rilevato l'infondatezza della contestazione, in quanto la disposizione richiamata non riguarda l'avviso di pagamento, ma la cartella di pagamento;
tale statuizione non è stata oggetto di appello.
Va al contrario rilevato che l'avviso di pagamento risulta essere stato spedito a mezzo posta e ricevuto dall'opponente, come risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata AR, ricevuta in data 27/11/2014, a firma di tale avverso detta ricezione del plico non Persona_2 risultano essere state effettuate contestazioni da parte dell'opponente; il documento relativo all'avviso di pagamento è stato allegato al fascicolo del monitorio e poi depositato nel fascicolo di parte del giudizio di opposizione.
Nel detto avviso di pagamento vengono indicati in modo specifico i dati relativi alla precedente lettura del contatore e di quella successiva, al 31/12/2012; detti consumi non sono stati oggetto di specifica contestazione nella citazione in opposizione, come non sono stati oggetto di specifica contestazione le tariffe riportate nell'avviso e gli importi risultanti dall'applicazione delle tariffe ai consumi.
Va pure rilevato che parte opposta ha prodotto, all'allegato 3, la ricevuta n. 27 del 2/5/2013, recante la sottoscrizione dell'utente, nella quale si dava atto della lettura di mq 97412, pari a quella indicata nell'avviso di pagamento, ricevuta che non è stata oggetto di contestazione.
Ne consegue che del tutto corretto appare il riferimento all'art. 115 cpc effettuato dal Tribunale, in relazione alla documentazione prodotta dal creditore.
A ciò deve aggiungersi che il Tribunale ha del tutto correttamente rilevato che dall'espletata CTU era emerso non solo che l'opposto, nel procedere al calcolo, aveva rispettato quanto normativamente imposto dal regolamento idrico, oltre che quanto previsto dalla delibera comunale n. 26 del 11.02.2009 di approvazione delle tariffe dei canoni e consumi idrici, ma era
Pag. 3 a 5 emerso altresì che il contatore, benché privo di sigilli (cfr. CTU pagg. 7 e 8: “Non si evincono conseguenze rilevanti in seguito alla assenza di sigillo nel contatore dell'acqua”), non era risultato interessato da alcun malfunzionamento (cfr. ancora CTU, ivi pagg. 5 e 7: “non si riscontra alcun malfunzionamento del contatore”); inoltre, in relazione alla quantificazione e al calcolo dei consumi, il CTU aveva accertato che “i consumi medi annuali rilevati nel verbale di sopralluogo di cui sopra, le quantità rispecchiano lo stesso ordine di grandezza dei consumi riportati in precedenza… Dai valori numerici rilevati si evince che gli stessi sono comparabili e pertanto non si riscontra il malfunzionamento del misuratore di acqua”.
Parte appellante si è limitata a contestare la mancanza di prova sul perfetto funzionamento del contatore, senza in alcun modo contestare specificamente quanto risultante dagli accertamenti eseguiti dal consulente, che devono essere confermati in questa sede.
4. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il tribunale avrebbe recepito le risultanze emerse nell'elaborato peritale del CTU, senza però fornire a sostegno della condivisione della ctu un autonomo ragionamento giuridico e valutativo;
l'appellante contesta che il consulente avrebbe affermato che “non si evincono conseguenze rilevanti in seguito all'assenza di sigillo del contatore”, senza null'altro affermare;
la consulenza tecnica non poteva supplire agli oneri probatori gravanti sulla parte creditrice.
Il motivo è infondato.
L'accertamento del consulente si è reso necessario per verificare la circostanza di carattere tecnico circa il regolare funzionamento del contatore;
in relazione al fatto che il contatore fosse privo di sigilli, il consulente ha accertato che tale circostanza non aveva comportato “conseguenze rilevanti” proprio in considerazione del fatto che le quantità dei consumi medi rilevati rispecchiavano lo stesso ordine di grandezza dei consumi riportati in precedenza;
tale assunto non è stato oggetto di contestazione e deve ritenersi valido elemento di fatto da considerare ai fini dell'accertamento del corretto funzionamento del contatore;
parte opponente non ha fornito alcun elemento di segno contrario da cui poter trarre la prova dell'allegato non corretto funzionamento del contatore.
5. Con il terzo motivo di appello si contesta la violazione di legge e/o la falsa applicazione dell'art. 1559 c.c.; si contesta la mancanza di prova sui consumi effettivi e la quantificazione dei consumi effettuata in base a parametri presuntivi e forfettari;
la sentenza sarebbe contraddittoria per aver ritenuto da una parte che il contatore era privo di sigilli e dall'altra che funzionava regolarmente;
era stata disposta una consulenza che non aveva tenuto conto della mancanza di controllo e vigilanza da parte del somministrante.
Il motivo è infondato, in quanto riporta in parte, ed in modo del tutto generico, le contestazioni già proposte nei precedenti motivi di appello, che sono state già esaminate e disattese, per quanto sopra motivato.
Quanto alla contestazione relativa all'assunto calcolo effettuato a forfait da parte del è appena il caso di ribadire che nessuna contestazione è stata effettuata circa la lettura CP_1 del consumo di mq 97412, pari a quello indicato nell'avviso di pagamento;
detta lettura peraltro risulta controfirmata dall'utente stesso.
6. La domanda subordinata, formulata nelle conclusioni della citazione in appello, di compensazione integrale delle spese di primo grado è del tutto priva dell'esplicazione dei motivi sottesi all'istanza stessa e deve conseguentemente essere rigettata.
Pag. 4 a 5 7. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con parametri compresi tra valore minimo e medio, avuto riguardo alla non rilevante difficoltà e complessità delle questioni trattate.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 554/2019 pubblicata il Parte_1
26/09/2019 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € Controparte_1
4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 29/02/2024.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5