Articolo 26 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 25Articolo 27
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11 febbraio 1994
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Versione
8 maggio 2010
Art. 26. Contenuto dell'albo 1. L'albo dei tecnologi alimentari contie ne il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ((o il domicilio professionale)) e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione. Esso e' compilato secondo l'ordine di anzianita' e reca un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione. 2. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione all'albo.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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